L'integrazione delle competenze, la forza della visione.

RUNTS Terzo Settore: guida fiscale e operativa per ETS

Indice

Cos’è il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per assicurare pubblicità e trasparenza degli Enti del Terzo Settore (ETS). Nel RUNTS confluiscono dati identificativi, atti e documenti rilevanti per la qualifica di ETS e per gli adempimenti periodici, con accesso pubblico alle informazioni previste dalla normativa.

La presenza nel RUNTS rende verificabili denominazione, sezione di iscrizione, stato dell’ente e depositi effettuati (statuti, bilanci e ulteriori atti). La consultazione del registro supporta controlli di regolarità da parte di Pubbliche Amministrazioni, enti finanziatori, donatori e controparti contrattuali, riducendo asimmetrie informative e contenziosi su qualifica e requisiti.

Il RUNTS è articolato in sezioni, ciascuna collegata alla tipologia di ente e alla disciplina applicabile. Le sezioni previste sono:

  • Organizzazioni di volontariato (ODV)
  • Associazioni di promozione sociale (APS)
  • Enti filantropici
  • Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
  • Reti associative
  • Società di mutuo soccorso
  • Altri enti del Terzo Settore

La sezione di iscrizione stabilisce quali obblighi specifici si applicano all’ente e aiuta a interpretare correttamente atti e depositi pubblicati nel RUNTS.

RUNTS: entrata in vigore e quadro normativo

Il RUNTS è previsto dal codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), con disciplina operativa definita dal decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106 e dagli atti attuativi collegati alla riforma del Terzo Settore. Il provvedimento di avvio del registro ha fissato la data di operatività dal 23 novembre 2021; dalle giornate immediatamente successive è diventata possibile la presentazione delle nuove istanze con canali telematici dedicati.

La consultazione pubblica del RUNTS è stata resa disponibile anche ai cittadini, con un’impostazione che separa l’accesso in consultazione dalle funzionalità riservate agli enti e ai soggetti abilitati al deposito. La parte pubblica si è evoluta nel tempo e oggi include liste scaricabili e strumenti di ricerca che permettono controlli rapidi su iscrizione, cancellazione e trasmigrazione.

Il quadro normativo ha introdotto aggiornamenti con impatto operativo su scadenze, controlli e assetti di governance. La legge 4 luglio 2024, n. 104 ha modificato termini e soglie su alcuni adempimenti, con effetti diretti su deposito documentale e obblighi di organi interni. Dal 16 settembre 2025 risulta pubblicato il decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 125, che disciplina forme, contenuti, termini e modalità di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli ETS.

Dal 1 gennaio 2026 è prevista la soppressione dell’Anagrafe unica delle ONLUS tenuta dall’Agenzia delle Entrate, con un termine per la presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026 per le ONLUS che intendono proseguire come ETS.

RUNTS ed ETS: obblighi e benefici

L’iscrizione nel RUNTS attribuisce la qualifica di Ente del Terzo Settore e abilita l’uso della denominazione ETS nei casi previsti. La qualifica incide su accesso a misure di sostegno, rapporti con la Pubblica Amministrazione, raccolta fondi, reputazione istituzionale e tracciabilità degli adempimenti, perché statuti e depositi restano consultabili secondo le regole di pubblicità del registro.

Sul piano fiscale, la qualifica ETS e la corretta tenuta degli adempimenti nel RUNTS si intrecciano con regimi agevolativi e con la disciplina delle erogazioni liberali. L’operatività delle misure fiscali dipende dalla natura dell’ente (non commerciale o commerciale secondo i criteri del Codice), dalla coerenza tra attività svolte e finalità statutarie e dalla corretta documentazione contabile. Dal periodo di imposta collegato al 2026 si colloca l’entrata in applicazione del regime fiscale della riforma ETS per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, con regole di decorrenza che seguono la chiusura dell’esercizio per gli enti con esercizio non coincidente.

Gli obblighi collegati alla permanenza nel RUNTS si concentrano su tre aree: requisiti sostanziali (finalità, attività, assenza di distribuzione di utili), requisiti organizzativi (organi, democraticità quando richiesta, controlli interni quando dovuti) e requisiti documentali (depositi, aggiornamenti, rendicontazione). Le modalità tecniche di iscrizione al RUNTS restano separate e richiedono una gestione dedicata, con istruttoria e provvedimento dell’ufficio competente.

Statuto ETS: elementi essenziali e clausole sensibili lato fiscale

Lo statuto ETS deve descrivere finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, collegandole a attività di interesse generale coerenti con il Codice del Terzo Settore. La parte descrittiva serve a qualificare l’ente e a delimitare attività ammesse, destinatari, modalità operative e assetti decisionali.

Le clausole con impatto fiscale riguardano soprattutto divieto di distribuzione, gestione di avanzi e riserve, destinazione del patrimonio e criteri di remunerazione. Il testo statutario deve prevedere l’assenza di distribuzione anche in forma indiretta, disciplinare la destinazione degli avanzi a fini istituzionali e indicare regole sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento. Una formulazione ambigua su rimborsi, compensi o vantaggi economici ai soci crea esposizione in sede di controllo, perché può essere letta come distribuzione indiretta o come incoerenza tra finalità e gestione.

Il disegno degli organi e delle competenze deve risultare leggibile: assemblea, organo di amministrazione, eventuali organi di controllo, eventuale revisione legale, regole di convocazione e deliberazione, criteri di ammissione ed esclusione, diritti e doveri degli associati, libri sociali e tracciabilità delle decisioni. Per ODV e APS, le clausole su volontariato, base associativa e partecipazione assumono un peso specifico, perché incidono su requisiti tipologici e su verifiche di conformità rispetto alla sezione di iscrizione.

Per associazioni e fondazioni che ricercano anche la personalità giuridica, la normativa collega l’efficacia dell’iscrizione nel RUNTS agli effetti civilistici previsti, con verifiche su requisiti e patrimonio minimo quando richiesto. La coerenza tra atto costitutivo, statuto e prassi gestionale resta l’elemento che più spesso determina rilievi in istruttoria e in fase di vigilanza.

Adempimenti ETS: aggiornamenti, depositi e bilanci (quadro operativo)

Gli adempimenti RUNTS riguardano depositi periodici e comunicazioni di variazione. I depositi periodici includono bilancio di esercizio o rendiconto per cassa secondo i presupposti dimensionali e le regole applicabili, oltre ai rendiconti delle raccolte fondi quando svolte. La scadenza di deposito del bilancio nel RUNTS è collegata alla chiusura dell’esercizio, con termine fissato in 180 giorni dalla chiusura dopo gli aggiornamenti normativi intervenuti nel 2024.

Il bilancio sociale è richiesto al superamento delle soglie previste dal Codice del Terzo Settore e segue linee guida dedicate. La pubblicità nel RUNTS rende questo documento uno strumento operativo anche verso l’esterno, perché permette confrontabilità tra enti e facilita verifiche di coerenza tra entrate, destinazioni e attività dichiarate.

Le comunicazioni di variazione riguardano, tra l’altro, modifiche statutarie, sede, denominazione, composizione degli organi, rappresentanza legale e ulteriori informazioni richieste in base alla sezione di iscrizione. Il decreto ministeriale sul RUNTS disciplina anche tempistiche e modalità di deposito di atti e documenti, con termini brevi collegati alla data dell’evento o della deliberazione, e con verifica da parte dell’ufficio quando necessario.

Gli obblighi sugli organi interni dipendono dalle dimensioni dell’ente. L’organo di controllo diventa obbligatorio quando, per due esercizi consecutivi, l’ente supera almeno due dei seguenti limiti: attivo di stato patrimoniale 150.000 euro, ricavi, rendite, proventi o entrate 300.000 euro, dipendenti occupati in media 7 unità. La revisione legale dei conti diventa obbligatoria quando, per due esercizi consecutivi, l’ente supera almeno due dei seguenti limiti: attivo 1.500.000 euro, ricavi, rendite, proventi o entrate 3.000.000 euro, dipendenti occupati in media 20 unità.

ODV e APS, in aggiunta, possono avere aggiornamenti informativi annuali su consistenza associativa e su dati legati a volontari e lavoratori secondo le indicazioni operative pubblicate dagli uffici territoriali e dai portali istituzionali collegati al RUNTS. La regola pratica resta una: dati depositati e dati reali devono coincidere, perché il RUNTS è un archivio consultabile e non un mero adempimento formale.

Controlli su ETS iscritti: cosa verificano e checklist documentale minima

I controlli sugli ETS iscritti si inseriscono nelle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio previste dal Codice del Terzo Settore e disciplinate dal decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 125. Le verifiche possono essere documentali e, nei casi previsti, possono estendersi a controlli presso la sede, con richieste di esibizione, acquisizione di atti e riscontri su attività svolte.

Gli uffici verificano la permanenza dei requisiti sostanziali di ETS, la coerenza tra statuto e attività effettive, la corretta tenuta dei libri sociali, la regolarità delle deliberazioni, il rispetto degli obblighi di deposito nel RUNTS e la qualità della rendicontazione contabile. Sotto il profilo fiscale, assume rilievo la tracciabilità dei flussi, la corretta qualificazione delle attività, la documentazione a supporto di raccolte fondi ed erogazioni liberali e l’assenza di vantaggi economici incompatibili con le regole del Codice.

Una documentazione minima, pronta e coerente con quanto depositato nel RUNTS, riduce richieste integrative e tempi di istruttoria. La documentazione minima normalmente richiesta include:

  • atto costitutivo e statuto vigente, con evidenza delle modifiche approvate
  • verbali di assemblea e organo di amministrazione su bilanci, nomine e deleghe di rappresentanza
  • libri sociali aggiornati secondo la forma giuridica e la sezione RUNTS
  • bilanci, rendiconti per cassa e relative delibere di approvazione, con ricevute di deposito
  • rendiconti delle raccolte fondi e documentazione di supporto delle campagne
  • bilancio sociale e atti di pubblicazione, quando dovuti
  • contratti e documenti su personale, volontari, rimborsi spese e incarichi, con criteri interni applicati
  • documenti su contributi pubblici e convenzioni, con tracciabilità delle spese rendicontate

Gli esiti delle verifiche possono prevedere richieste di chiarimento, inviti alla regolarizzazione entro termini assegnati e, nei casi previsti, procedimenti che incidono sulla permanenza dell’iscrizione, con effetti a cascata su qualifica ETS e accesso alle misure collegate.

Consultare il RUNTS: elenco iscritti, lista enti e verifiche rapide

La consultazione del RUNTS avviene tramite portale pubblico e consente due operazioni distinte: ricerca puntuale di un ente e consultazione di liste aggiornate. Le liste pubblicate includono enti iscritti, enti cancellati e categorie legate a trasmigrazione e provvedimenti collegati, con formati utili anche per analisi interne e controlli massivi.

La verifica rapida di un ETS richiede controllo di sezione, stato e coerenza dei depositi disponibili. Un riscontro minimo include: presenza in elenco iscritti, assenza di cancellazione, sezione corretta rispetto alla natura dell’ente e aggiornamento degli ultimi depositi. In ambito di affidamenti, convenzioni e partnership, la consultazione del RUNTS riduce rischi su dichiarazioni non supportate e aiuta a impostare clausole contrattuali coerenti con qualifica e obblighi dell’ente.

Per controlli di due diligence, la lista enti e la ricerca pubblica permettono anche verifiche su enti iscritti per trasmigrazione e su enti per i quali siano intervenuti provvedimenti collegati alla trasmigrazione. L’informazione va letta insieme a statuto e bilanci, perché la semplice presenza nel registro non sostituisce la verifica di coerenza tra attività, governance e rendicontazione.

Se la tua organizzazione sta valutando l’accesso al RUNTS o deve gestire adempimenti e aggiornamenti legati alla riforma del Terzo Settore, il team di e-IUS è a disposizione per un primo confronto, così da inquadrare la tua situazione e capire i prossimi passi in base alla sezione di iscrizione.

Domande frequenti

Il RUNTS è obbligatorio per tutti gli enti non profit?

No. Il RUNTS riguarda gli enti che intendono acquisire o mantenere la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS). Se un’organizzazione vuole operare come ETS, accedere alle misure collegate e rendere pubblici gli adempimenti previsti, l’iscrizione al RUNTS è il passaggio centrale.

A cosa serve il RUNTS?

Serve a rendere pubbliche e consultabili le informazioni essenziali sugli ETS, così da garantire trasparenza e consentire verifiche semplici su sezione, stato dell’ente e depositi disponibili.

Il RUNTS è pubblico?

Sì. Il RUNTS è consultabile online nella parte pubblica, che consente di ricercare un ente e verificare le informazioni rese disponibili secondo normativa. Le funzionalità di deposito e gestione sono riservate ai soggetti abilitati.

Quali informazioni posso verificare sul RUNTS?

Le informazioni tipicamente consultabili includono denominazione, sezione, stato dell’ente e depositi effettuati, come statuti, bilanci e ulteriori atti previsti. Il registro consente anche controlli utili su cancellazioni, trasmigrazioni e provvedimenti collegati quando presenti nelle liste pubbliche.

Il RUNTS ha valore ufficiale?

Sì. Il RUNTS è il riferimento istituzionale per la qualifica ETS e per la pubblicità degli atti e dei documenti depositati. Nella prassi, la consultazione del RUNTS è utilizzata per verifiche di regolarità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con soggetti privati.

Il RUNTS riguarda solo le associazioni?

No. Il RUNTS riguarda più tipologie di enti del Terzo Settore e non si limita alle associazioni. La struttura per sezioni riflette proprio la pluralità di forme e modelli organizzativi che rientrano nell’area ETS.