Newsletter Studio e-IUS – Tax&Legal –“Le ultime novità fiscali”. Lunedì 28 febbraio 2023

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale, disponibili anche sul sito dello Studio www.e-ius.it.

Indice

Attività legislativa  3

Novità in materia di Terzo Settore  4

Novità in materia di contenzioso  7

Novità per le imprese  9

Novità in materia di welfare aziendale e lavoro dipendente  15

Novità in materia di IVA   25

Attività legislativa


Decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11

In G.U. Serie Generale n. 40 del 16.02.2023, è stato pubblicato il D.L. del febbraio 2023, n. 11 recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77.

Novità in materia di Terzo Settore


 


I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in materia di norme antielusive nei Trust

Con la risposta ad interpello 221/2023, l’Agenzia delle Entrate approfondisce il tema legato alla disciplina fiscale dei trust con particolare attenzione alle norme antielusive in caso di attribuzioni ai beneficiari.

Più nel dettaglio, Il caso riguarda l’inquadramento ai fini delle imposte sui redditi delle somme attribuite a una persona fisica, fiscalmente residente in Italia, da parte di una fondazione di famiglia del Liechtenstein.

Il quesito sorge in considerazione di quanto previsto dagli articoli 45, comma 4-quater e 44, comma 1, lettera g-sexies) del Tuir. Tali norme antielusive prevedono che, salvo prova contraria, le attribuzioni provenienti da un trust estero (o istituto avente analogo contenuto) sito in Paese a fiscalità privilegiata costituiscono reddito di capitale in capo al percettore.

L’agenzia, in primo luogo, rileva che la Fondazione di famiglia è una fattispecie assimilabile a un trust estero a fiscalità privilegiata e che, di conseguenza, l’attribuzione del fondo è da considerare quale reddito di capitale tassabile secondo la normativa italiana.

In secondo luogo, quanto alla qualificazione delle somme ricevute come reddito o come patrimonio, l’Agenzia delle entrate chiarisce che la distinzione non può essere effettuata su base presuntiva. Il contribuente dovrà dunque considerare le somme ricevute come reddito di capitale, dalle quali tuttavia potrà eliminare «per differenza» tutto ciò che costituisce apporto patrimoniale, come la dotazione iniziale della fondazione

I chiarimenti della cassazione in materia di Aliquota Ires ridotta per i proventi da locazione dell’ente religioso

Con la sentenza 1164/2023, la Cassazione chiarisce i requisiti necessari per l’applicazione dell’agevolazione fiscale prevista ai fini delle imposte sui redditi dall’articolo 6, comma 1, del Dpr 601/73. Si tratta della misura che prevede un dimezzamento dell’aliquota d’imposta Ires – del 12% anziché del 24% – nei confronti, tra gli altri, di enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza.

Oltre al profilo soggettivo, la spettanza dell’agevolazione è subordinata anche a requisiti oggettivi. Nel dettaglio, in merito ai redditi derivanti dalla locazione percepiti degli enti contemplati dalla norma, la cassazione chiarisce che i proventi devono essere effettivamente ed esclusivamente impiegati nelle attività istituzionali previsti dalla norma e, inoltre, si deve essere in presenza di un mero godimento del patrimonio immobiliare. In sostanza, gli immobili non debbono risultare inseriti nel contesto di un’organizzazione in forma imprenditoriale. Piuttosto è necessario che siano posseduti al mero scopo di trarne redditi di natura fondiaria attraverso i quali l’ente si sostiene e si procura i proventi per poter raggiungere i propri fini istituzionali.

La pronuncia si pone in linea con gli orientamenti di prassi. L’Agenzia delle Entrate con la circolare 15/E/2022, aveva infatti ammesso l’agevolazione per gli enti religiosi anche con riferimento ai proventi derivanti dai canoni di locazione a condizione che siano rispettate le condizioni su esposte e che dunque il godimento del patrimonio immobiliare avvenga in conformità alle finalità dell’ente. Altro aspetto attenzionato dalla Corte è, poi, quello di carattere temporale.

Tale agevolazione sarà però disapplicata per gli enti iscritti nel Registro unico del Terzo settore (Runts).

La legge di bilancio 2019 ha, infatti, disposto l’abrogazione dell’agevolazione, che è stata tuttavia ripristinata temporaneamente sino al momento in cui «con successivi provvedimenti legislativi» saranno individuate «misure di favore, compatibili con il diritto dell’Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà» (articolo 1, comma 8-bis del Dl 135/2018 convertito con modificazioni dalla legge 12/2019).

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate in merito all’imposta di bollo per gli enti del terzo settore

Con la risposta ad interpello 219/2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’imposta di bollo per gli enti del Terzo settore.

Nel dettaglio, il quesito proposto da una Società di mutuo soccorso riguarda l’applicabilità dell’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’ articolo 82, comma 5 del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/17 o Cts) anche gli atti di arbitrato.

Sul punto l’Amministrazione finanziaria chiarisce la portata applicativa della disposizione in commento sia in termini soggettivi che oggettivi. Sul primo aspetto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che tra i destinatari dell’art. 82 CTS vi rientrano tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel Runts, ivi incluse anche le Società di mutuo soccorso, oltreché le coop sociali ed escluse le sole imprese sociali costituite in veste societaria.

Per quanto concerne, invece, l’ambito oggettivo della norma che include

nell’esenzione da bollo tutti gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni, attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico posti in essere o richiesti dagli Ets, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che in tale definizione “ampia” di atti e documenti vi rientrano anche i provvedimenti arbitrali.

Le novità per il terzo settore introdotte con la conversione in legge del decreto Milleproroghe

Con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe sono state introdotte alcune novità di particolare interesse per gli enti del terzo settore.

In primo luogo, è stato prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per poter beneficiare delle maggioranze semplificate dell’assemblea ordinaria per adeguare gli statuti alle disposizioni obbligatorie del D.lgs. n. 117/2017 (CTS) per Onlus, ODV ed APS.

Tale proroga, quindi, consente alle ONLUS di disporre di ulteriore tempo per modificare il proprio statuto rendendolo compliant alle disposizioni del CTS. Altresì potranno avvalersi di tale proroga anche le ODV e le APS trasmigrate a cui gli Uffici del RUNTS competenti che abbiano ricevuto una richiesta di modificare dello Statuto.

Viene prorogata al 31 luglio prossimo la possibilità per associazioni e fondazioni di convocare l’assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione anche in assenza di una previsione statutaria.

Quanto poi al 5xmille, per le ONLUS si conferma il periodo di transitorietà rinviando l’efficacia della nuova disciplina in materia a partire dal terzo anno successivo a quello di operatività del RUNTS. Le ONLUS, quindi, potranno essere destinatarie del 5xmille, permanendo la competenza in capo all’Agenzia delle Entrate per tutto il 2023.

In tema di erogazioni pubbliche, il termine per l’irrogazione delle sanzioni in caso di mancata pubblicazione sul proprio sito web slitta al 1° gennaio 2024. Sul punto, è opportuno ricordare che per associazioni di protezione ambientale, di consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale; associazioni e fondazioni, nonché ETS e Onlus l’adempimento scatta il 30 giugno di ogni anno.

Per quanto concerne il mondo dello Sport con la conversione in legge del Milleproroghe viene confermata la proroga dei termini di abolizione del vincolo sportivo e i correttivi di natura transitoria sui nuovi regimi fiscali per i lavoratori sportivi. Resta fermo, invece, il 31 dicembre 2023 per l’abolizione del vincolo per quei tesseramenti che costituiscono meri rinnovi. Viene inoltre prorogato il termine per Regioni e gestori di impianti di risalita per adeguarsi alla nuova normativa in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali rispettivamente al 31 ottobre 2023 e 2024.

.

Novità in materia di contenzioso

 

Cass.civ, Sez. V, Ordinanza, 14/02/2023, n. 4631

In tema d’imposte sui redditi, l’art. 37 bis, quarto e quinto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede un rigoroso procedimento d’instaurazione del contraddittorio, caratterizzato da scansioni predeterminate, in cui, a pena di nullità, l’avviso di accertamento deve essere emanato previa richiesta di chiarimenti al contribuente e deve essere specificamente motivato in relazione alle giustificazioni fornite, sicché, concorrendo detta richiesta alla valutazione del fine elusivo dell’operazione, non possono considerarsi alla stessa equipollenti l’attività svolta dai verbalizzanti e le eventuali dichiarazioni del contribuente in sede di verifica.

Cass.civ., Sez. V, Ordinanza, 15/02/2023, n. 4726

In materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il termine dilatorio di cui all’art. 12, co. 7, L. n. 212 del 2000 decorre da tutte le possibili tipologie di verbali di accesso, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, purché le operazioni concluse costituiscano esercizio di attività ispettiva svolta dall’Amministrazione nei confronti del contribuente sottoposto a verifica e destinatario dell’accertamento, non applicandosi il medesimo termine con riferimento ad un p.v.c. redatto a conclusione dell’accesso presso una terza società che integri, rispetto al contribuente, un atto istruttorio “esterno” rispetto al procedimento accertativo che l’ha attinto direttamente.

Cass.civ.,Sez. V, 15/02/2023, n. 4743

L’art. 62 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel disporre che la tassa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito o attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, pone una presunzione relativa di tassabilità solo allorquando sia provato o, comunque, incontestato che il detto servizio sia stato regolarmente istituito, con relativo onere della prova a carico del Comune. Ma ove il contribuente lamenti la mancata istituzione ed attivazione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella zona in cui è insediata la sua azienda e non già la mancata istituzione del servizio di smaltimento in generale, sicché invoca di fatto una causa di esonero dall’obbligo di versare la tariffa e, come tale, un fatto impeditivo dell’altrui pretesa (sotto forma di disservizio), l’onere di dimostrare quanto dedotto grava su di esso, anziché sul Comune.

Cass.civ.,Sez.V, Ordinanza, 16/02/2023, n. 4823

L’amministratore di fatto della società di persone è privo della legittimazione a ricevere a titolo personale la notificazione dell’avviso di accertamento tributario emesso nei confronti della società, perché l’atto impositivo deve essere recapitato mediante la consegna alla persona che rappresenta l’ente secondo la legge, ai sensi dell’art. 145, comma 1, c.p.c. Inoltre, l’amministratore di fatto della società di persone, di cui sia accertata la qualità, non può invocare la lesione del proprio diritto di difesa per non aver ricevuto a titolo personale, da parte dell’Ente impositore, la notificazione di un atto idoneo all’instaurazione del contraddittorio preventivo, in quanto deve ritenersi che egli fosse a conoscenza di ogni vicenda riguardante la società.

Cass.civ, Sez. V, Ordinanza, 16/02/2023, n. 4997

Quando la cartella ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, pur resa nell’ambito di procedura di controllo cartolare su dichiarazione del contribuente, si ponga come atto di irrogazione della sanzione, essa configura un atto impositivo, non diversamente da come sarebbe accaduto se fosse stato impugnato un avviso di accertamento, unicamente nel suo contenuto sanzionatorio, o un atto di contestazione e, pertanto, può costituire oggetto di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.L. n. 119 del 2018.

.

Novità per le imprese

INCENTIVI ALLE IMPRESE

Credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali – Proroga del termine “lungo” al 30.11.2023 (conversione del DL 198/2022 c.d. “Decreto milleproroghe 2023”)

Nell’ambito della conversione del DL 198/2022 (c.d. “Milleproroghe”), sono stati nuovamente modificati i termini per effettuare gli investimenti in beni strumentali ai fini del credito d’imposta ex L. n. 178/2020.

In particolare, viene prorogato al 30 novembre 2023:

Crediti d’imposta energia e gas – Istituzione dei codici tributo (risoluzione Agenzia delle entrate n. 8/2023)

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 14 febbraio 2023 n. 8, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburante relativi al primo trimestre 2023, introdotti dalla legge di bilancio 2023.

In particolare, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

Crediti d’imposta energia e gas – Comunicazione all’Agenzia delle entrate (provv. Agenzia delle entrate n. 44905/2023)

L’Agenzia delle entrate, con il provv. 16 febbraio 2023 n. 44905, ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell’ammontare dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas e carburante maturati nel 2022, approvando l’apposito modello e le relative istruzioni.

Tale comunicazione va inviata:

Il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24 dal 17 marzo 2023.

La comunicazione non deve essere inviata:

Nuovo Patent Box (circolare Agenzia delle entrate n. 5/E/2023)

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023, fornisce chiarimenti in merito alle modalità operative per passare dal vecchio al nuovo regime Patent box.

Di seguito, i principali chiarimenti resi nella circolare.

La condizione dell’utilizzo diretto o indiretto nello svolgimento dell’attività di impresa

In merito alla condizione richiesta dalla norma, secondo cui i beni agevolabili devono essere “utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa”, si chiarisce che non va considerato “utilizzato” un bene per il quale è stato ottenuto un titolo di privativa industriale, ma che non viene impiegato nei processi aziendali (ad esempio per ragioni collegate alla mera tutela di quote di mercato).

Coordinamento tra Nuovo Patent box e credito d’imposta Ricerca e sviluppo

La disciplina del credito d’imposta ricerca e sviluppo (art. 1, comma 2023 legge n. 160/2019) prevede che, per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

L’Agenzia delle entrate chiarisce che il Patent box deve essere qualificato come sovvenzione che insiste sulle stesse spese di ricerca e sviluppo ammissibili alla disciplina del relativo credito d’imposta.

Pertanto, la base di calcolo del credito d’imposta deve essere decurtata dell’imposta sui redditi e dell’IRAP riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime Patent box.

Ne consegue che, relativamente ai periodi d’imposta interessati dall’agevolazione, occorre restituire il credito d’imposta, eventualmente già fruito. Comunque, non sono dovute sanzioni ed interessi in quanto, il contribuente, al momento della fruizione del credito d’imposta, ha legittimamente applicato le norme in vigore.

Entrata in vigore

Il nuovo Patent box può essere applicato a partire dal 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del D.L. n.146/2021.

Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il nuovo regime Patent box si applica a partire dal periodo d’imposta 2021.

Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (c.d. periodo d’imposta a cavallo) il nuovo regime si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021.

Inoltre, a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021, non sono più esercitabili le opzioni relative al precedente regime.

Regime transitorio

Si precede un regime transitorio per il passaggio dalle vecchie alle nuove disposizioni.

In particolare, i soggetti che abbiano esercitato o che esercitino opzione per il “vecchio” patent box, afferenti ai periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 22 ottobre 2021, possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo, previo invio di apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

La possibilità di transitare nel nuovo regime è riconosciuta nel caso in cui non sia stato ancora sottoscritto con l’Agenzia un accordo a conclusione della procedura pendente.

L’Agenzia delle entrate chiarisce che i contribuenti che vogliono passare al nuovo regime devono comunicare la rinuncia alla procedura di accordo preventivo tramite Pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio presso il quale la procedura è pendente.

Tale rinuncia va inviata anche se il contribuente ha presentato istanza di rinnovo di un accordo preventivo già sottoscritto.

È anche possibile permanere nel precedente regime di Patent box, a condizione che sia stata validamente esercitata un’opzione relativa ai periodi d’imposta antecedenti al 2021. In questo caso, chi intende stipulare un accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria può concludere una procedura già avviata sotto il precedente regime.

BILANCIO DI ESERCIZIO


Valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante (Documento interpretativo OIC 11 del 14.2.2023)

In data 14 febbraio 2023, la Fondazione OIC ha rilasciato la versione definitiva del documento interpretativo OIC 11, che analizza il regime derogatorio di cui all’art. 45 commi dal 3-octies al 3-decies del D.L. n. 73/2022 conv. L. 122/2022 (c.d. D.L. “Semplificazioni fiscali”).

Il regime derogatorio menzionato consente ai soggetti OIC di valutare i titoli iscritti nell’attivo circolante in base al valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

La versione definitiva del documento interpretativo:

Estensione ai bilanci 2023 della sospensione degli ammortamenti (conversione del DL 198/2022 c.d. “Decreto milleproroghe 2023”)

L’art. 3 comma 8 del DL 198/2022 (c.d. “Milleproroghe”) estende la disciplina della sospensione degli ammortamenti, di cui all’art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020), per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, agli esercizi in corso al 31 dicembre 2023.

In ordine alle modalità di applicazione della norma, si ricorda che la deroga può essere applicata ai singoli elementi delle immobilizzazioni materiali o immateriali, a gruppi di immobilizzazioni materiali o immateriali oppure all’intera voce di bilancio.

La società può scegliere la misura dell’ammortamento da imputare a Conto economico, attestandosi anche ad un livello inferiore al 100% (c.d. “sospensione parziale”).

Inoltre, per determinare le quote di ammortamento negli esercizi successivi alla sospensione, occorre rideterminare la vita utile del bene e suddividere il valore netto contabile per la vita utile residua rideterminata.

Sterilizzazione delle perdite emerse nell’esercizio 2022 (conversione del DL 198/2022 c.d. “Decreto milleproroghe 2023”)

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 3 co. 9 del DL 29.12.2022 n. 198 (c.d. “Milleproroghe”), l’art. 6 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “Liquidità”), conv. L. 5.6.2020 n. 40, stabilisce che, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022:

Le perdite in oggetto devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Assemblee a distanza – Riapertura dei termini fino al 31.7.2023 (conversione del DL 198/2022 c.d. “Decreto milleproroghe 2023”)

Per effetto della conversione del Decreto Milleproroghe 2023 (D.L. n. 198/2022), è stato riaperto dei termini di utilizzo della disciplina emergenziale in tema di assemblee di società, associazioni e fondazioni (scaduti lo scorso 31 luglio) (art. 3 co. 10-undecies, D.L. n. 198/2022).

Pertanto, le assemblee di società, associazioni e fondazioni potranno svolgersi a distanza fino al 31 luglio 2023 e, in particolare, si potrà:

REDDITI DI IMPRESA


Russia nella black list UE

La Russia viene inclusa nella c.d. “black list” UE dei Paesi non collaborativi e, pertanto, i costi provenienti da fornitori ivi domiciliati si considerano limitatamente deducibili, secondo quanto disposto dalla Legge di bilancio 2023.

Infatti, l’art. 110, commi 9-bis e ss., del TUIR, come modificato dalla Legge di bilancio 2023, stabilisce che i costi e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni con fornitori domiciliati in Paesi o territori inclusi nella lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali sono deducibili limitatamente al loro valore normale, ai sensi dell’art. 9 TUIR.

A partire dal 14 febbraio 2023, vengono incluse nella lista dei Paesi non collaborativi ai fini fiscali anche Costa Rica, Isole Vergini Britanniche e Isole Marshall.

Novità in materia di welfare aziendale e lavoro dipendente


Decreto Trasparenza (D.l. n. 5/2023) in iter di conversione: modifica alla disciplina dei buoni carburante

L’iter di conversione in legge del Decreto c.d. Trasparenza (D.l. n. 5/2023, calendarizzato al senato per il 7 marzo e da convertire entro la data del 15 marzo) ha previsto, tra l’altro, modifiche alla disciplina dei buoni carburante.

Nel dettaglio, l’art. 1, comma 1, del D.l. n. 5/2023 conferma l’esenzione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dei buoni benzina o di titoli analoghi validi per l’acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’anno 2023. Tale beneficio è aggiuntivo rispetto al regime generale di esenzione, e al relativo limite di 258,23 euro annui per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente (c.d. fringe benefit).

A tal proposito, il Comitato per la legislazione aveva sottolineato come la norma in commento non chiariva se si dovesse tenere conto dell’esenzione in esame anche ai fini della base imponibile della contribuzione previdenziale.

Il dubbio viene eliminato grazie ad un emendamento al comma 1 dell’art. 1 D.l. n. 5/2023; nello specifico, si precisa che: “L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi”.

Di seguito si riporta il testo integrale del nuovo art. 1, comma 1 in commento:

“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,3 milioni di euro nell’anno 2023 e in 1,2 milioni di euro nell’anno 2024, si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro nell’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 6 milioni di euro nell’anno 2023 e a 1,2 milioni di euro nell’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

Conversione del Decreto Milleproroghe (D.l. 198/2022): proroga lavoro agile per lavoratori fragili e genitori lavoratori con figli minori di 14 anni

La legge di conversione del Decreto Milleproroghe (D.l. 198/2022), approvata in Parlamento e prossima alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contiene alcune importanti novità in tema di smart working per determinate categorie.

Con due emendamenti all’art. 9 del D.l. 198/2022 slittano al 30 giugno 2023 alcuni benefici attribuiti a lavoratori fragili e genitori con figli minori di anni 14, che hanno diritto di beneficiare delle modalità di lavoro agile o smart working.

La prima proroga interessa i lavoratori del settore pubblico e privato affetti da particolari patologie tassativamente elencate dal Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022 e certificate dal medico di base.

Per tali lavoratori c.d. “superfragili” è assicurato fino al 30 giugno 2023 (con proroga rispetto alla data originariamente prevista del 31 marzo 2023) il diritto a rendere la prestazione con modalità di lavoro agile.

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

L’ulteriore emendamento all’art. 9 del Decreto Milleproroghe riguarda invece i soli lavoratori dipendenti del settore privato. Nel dettaglio, si sposta al 30 giugno 2023 il diritto dei genitori di un figlio minore di anni 14 di rendere la prestazione lavorativa in smart working anche in assenza di accordi individuali. Il diritto può essere fatto valere a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e a condizione che la modalità di lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione da rendere.

Ministero del Lavoro: Detassazione premi di produttività – Report al 15 febbraio 2023.

In data 17 febbraio 2023, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è stato pubblicato il Report sull’andamento dei premi di produttività, ricavato dalla procedura per il deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attivato a seguito del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, relativo alla detassazione dei premi di produttività.

Il Report mensile, con i dati aggiornati a mercoledì 15 febbraio 2023, è composto di due parti: nella prima è fornita l’indicazione della tendenza della misura e della sua diffusione territoriale; nella seconda, invece, è presente il monitoraggio dei soli contratti “attivi”.

Alla data di chiusura del Report, i depositi di conformità compilati, redatti secondo l’articolo 5 del Decreto, sono stati 80.028. Dei 7.650 riferiti a contratti tuttora attivi, 5.865 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 4.546 di redditività, 3.986 di qualità, mentre 870 prevedono un piano di partecipazione e 4.667 prevedono misure di welfare aziendale.

Prendendo in considerazione la distribuzione geografica delle aziende che hanno depositato i contratti – analizzata in base all’ITL competente – il 75% è concentrato al Nord, il 17% nelle regioni centrali e l’8% al Sud.

L’analisi per settore di attività economica, infine, pone in luce come il 61% dei contratti depositati sia riferito ai servizi, il 38% all’industria e l’1% all’agricoltura.

Alla data del 15 febbraio 2023, 7.650 depositi di conformità si riferiscono a contratti tuttora attivi; di questi, 6.937 sono riferiti a contratti aziendali e 713 a contratti territoriali.

A seguito della pubblicazione del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, relativo alla detassazione delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero del Lavoro ha reso disponibile la procedura per il deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali. Dopo 60 giorni, termine transitorio per l’invio dei modelli riferiti a contratti sottoscritti nel 2015, a partire dal 15 luglio il sistema è entrato a pieno regime.

Alla data del 15 febbraio 2023 sono stati depositati 80.028 contratti, redatti secondo l’articolo 5 del D.M. 25 marzo 2016.

Dei 7.650 contratti attivi, 5.865 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 4.546 di redditività, 3.986 di qualità, mentre 870 prevedono un piano di partecipazione e 4.667 prevedono misure di welfare aziendale.

Prendendo in considerazione la distribuzione geografica, per ITL competente, delle aziende che hanno depositato i 80.028 contratti ritroviamo che il 75% è concentrato al Nord, il 17% al Centro l’8% al Sud.

Una analisi per settore di attività economica evidenzia come il 61% dei contratti depositati si riferisca ai Servizi, il 38% all’Industria e il 1% all’Agricoltura.

Se invece ci si sofferma sulla dimensione aziendale otteniamo che il 50% ha un numero di dipendenti inferiore a 50, il 35% ha un numero di dipendenti maggiore uguale di 100 e il 15% ha un numero di dipendenti compreso fra 50 e 99. Per i 7.650 depositi che si riferiscono a contratti tuttora attivi la distribuzione geografica, per ITL competente, è la seguente 71% Nord, 18% Centro, 11% al Sud.

Per settore di attività economica abbiamo 59% Servizi, 40% Industria, 1% Agricoltura.

Per dimensione aziendale otteniamo 42% con numero di dipendenti inferiore a 50, 41% con numero di dipendenti maggiore uguale di 100, 17% con numero di dipendenti compreso fra 50 e 99.

Analizzando i depositi che si riferiscono a contratti tuttora attivi abbiamo che il numero di Lavoratori Beneficiari indicato è pari a 2.541.833, di cui 1.648.263 riferiti a contratti aziendali e 893.570 a contratti territoriali.

Il valore annuo medio del premio risulta pari a 1.506,65 euro, di cui 1.642,88 euro riferiti a contratti aziendali e 578,12 euro a contratti territoriali.

Decontribuzione

A seguito della pubblicazione del Decreto Interministeriale 12 settembre 2017, è possibile indicare all’atto del deposito telematico dei contratti aziendali la decontribuzione per le misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei dipendenti. Alla data del 15 febbraio 2023 sono stati depositati 5.614 contratti di cui 3.779 corrispondenti a depositi validi anche ai fini della detassazione e 1.835 corrispondenti a depositi validi solo ai fini della decontribuzione.

936 depositi si riferiscono a contratti tuttora “attivi”, di cui 507 corrispondenti a depositi validi anche ai fini della detassazione e 429 corrispondenti a depositi validi solo ai fini della decontribuzione.

Altre agevolazioni

Credito d’imposta formazione ex art.1 del Decreto Interministeriale del 4 maggio 2018

A seguito della pubblicazione del Decreto Interministeriale 4 maggio 2018, è possibile indicare all’atto del deposito telematico dei contratti aziendali, l’incentivo fiscale con procedura automatica introdotto, nella forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, per talune spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal

“Piano Nazionale Industria 4.0”.

Alla data del 15 febbraio 2023 sono stati depositati 4.408 contratti.

Prendendo in considerazione la distribuzione geografica, per ITL competente, delle aziende che hanno depositato i 4.408 contratti, la percentuale maggiore, pari al 38% è concentrata al Nord, il 27% al Centro, il 35% al Sud dove emergono i dati della Campania che presenta il numero maggiore di contratti depositati su tutto il territorio nazionale.

Relativamente al settore di attività economica, il maggior numero dei contratti depositati riguarda aziende operanti nel settore Servizi 61%, a seguire Industria 38% e Agricoltura con 1% contratti depositati.

Onnicomprensività ex art.3 del D.L.318/96

Ai sensi dell’art.3 del D.L.318/96 “la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi di qualsiasi livello non può essere individuata in difformità dalle obbligazioni, modalità e tempi di adempimento come definiti negli accordi stessi dalle parti stipulanti, in riferimento alle clausole sulla non computabilità nella base di calcolo di istituti contrattuali e di emolumenti erogati a vario titolo, diversi da quelli di legge, ovvero sulla quantificazione di tali emolumenti comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi diretti o indiretti. Allo stesso fine valgono le clausole per la limitazione di tale incidenza relativamente ad istituti retributivi introdotti da accordi integrativi aziendali in aggiunta a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Le predette disposizioni operano anche agli effetti delle prestazioni previdenziali”.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo di legge i contratti e gli accordi collettivi contenenti clausole o disposizioni a questa riferibili sono depositati a cura delle parti stipulanti presso gli uffici territorialmente competenti.

Alla data del 15 febbraio 2023 sono stati depositati 2.656 contratti.

Prendendo in considerazione la distribuzione geografica, per ITL competente, delle aziende che hanno depositato i 2.656 contratti, la percentuale maggiore, pari al 87% è concentrata al Nord con 814 contratti depositati in Lombardia, maggior numero rilevato, seguono Veneto 587 Piemonte 566 ed Emilia-Romagna 187. La misura è scarsamente applicata nel Centro e nel Sud del Paese.

Riguardo al settore di attività economica, il maggior numero dei contratti depositati riguarda aziende operanti nel settore Industria 57%, a seguire Servizi 42% e Agricoltura con 1% contratti depositati.

Contrattazione di prossimità ex art. 8 D.L.138/2011, convertito in L.148/2011 e s.m.

Si tratta di Contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, che possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali.

Le intese possono riguardare la regolazione di specifiche materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento a: a) impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie; b) mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale; c) contratti a termine, contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, regime della solidarietà negli appalti e casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d)disciplina dell’orario di lavoro; e) modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.

Lo strumento offre alle imprese la possibilità di derogare entro certi limiti alle disposizioni di legge e di contratto collettivo per adeguarle alle condizioni e alle esigenze di organizzazione del lavoro di ciascuna azienda, fermo restando il rispetto della Costituzione, della normativa comunitaria e delle Convenzioni internazionali.

Alla data del 15 febbraio 2023 sono stati depositati 1.981 contratti.

  Prendendo in considerazione la distribuzione geografica, per ITL competente, delle aziende che hanno depositato i 1.981 contratti, questa risulta essere pari al 38% concentrata al Nord, il 16% al Centro, il 46% al Sud. Al Nord solo la Lombardia, il Veneto e il Piemonte superano il centinaio di contratti depositati. Al Sud rileva il dato della Campania 250 e della Puglia 239. Al Centro rileva il dato del Lazio 172.

Riguardo al settore di attività economica, il maggior numero dei contratti depositati riguarda aziende operanti nel settore Servizi 64%, a seguire Industria 35% e Agricoltura con 1% contratti depositati.

Accordi collettivi aziendali ex art.14, co.3 D.L.104/2020

L’articolo 14 del D.L.104/2020, cd. Decreto Agosto recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, disciplina la proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo.

Il co.3 dispone che le preclusioni e le sospensioni previste dall’articolo non si applichino, tra l’altro, nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A questi lavoratori viene comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art.1 del D.lgs. n. 22/2015 (Naspi).

Alla data del 15 febbraio 2023 sono stati depositati 1.041 contratti.

Prendendo in considerazione la distribuzione geografica, per ITL competente, delle aziende che hanno depositato i 1.041 contratti, la percentuale maggiore, pari al 60% è concentrata al Nord, il 24% al Centro, il 16% al Sud. Il numero maggiore di contratti depositati si registra in Lombardia.

Riguardo al settore di attività economica, il maggior numero dei contratti depositati riguarda aziende operanti nel settore Servizi 54%, a seguire Industria 45% e Agricoltura con 1% contratti depositati.

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare n. 1 del 15 febbraio 2023: chiarimenti in ordine agli obblighi amministrativi relativi al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi

Con la Circolare n. 1 del 2023, L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce chiarimenti in ordine agli obblighi amministrativi relativi al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.

Con la Circolare in commento, l’INL torna ad occuparsi delle disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 136/2016, in attuazione della Direttiva 2014/67/UE, per la prevenzione ed il contrasto delle fattispecie di distacco transazionale non autentico, poste in essere da imprese stabilite in un altro Stato membro o in un Paese extra UE.

In particolare, l’articolo 10, comma 3, lett. a), del citato D.lgs. ha introdotto un obbligo di conservazione documentale, a carico del datore di lavoro, stabilendo che “durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l’impresa distaccante ha l’obbligo di: a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, (…) la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile”.

Al riguardo, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (che si è espresso con nota prot. n. 1314/2023), l’Ispettorato fornisce chiarimenti riguardo la natura della “documentazione equivalente” alla citata “comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro”, che dovrà essere oggetto di verifica nel corso dell’attività di vigilanza.

Orbene, nella formulazione dell’art. 10, comma 3, lett. a), del D. lgs. n. 136/2016, il Legislatore italiano ha valutato l’eventualità che altri ordinamenti nazionali non abbiano previsto una “comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro”, presente invece nel nostro ordinamento al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso. Per tale motivo ha introdotto, all’interno del citato articolo, la possibilità di presentare della “documentazione equivalente”.

Il riferimento alternativo ad un documento equivalente è stato volutamente inteso dal legislatore italiano in termini generici, proprio per consentire l’utilizzabilità di qualsiasi documentazione in uso nello Stato membro, in grado di “tracciare” il rapporto di lavoro in termini certi, come antecedente o, al più, contestuale all’inizio della prestazione lavorativa.

Ciò premesso, l’INL evidenzia che l’attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante può essere individuata fra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.

Difatti, il modello A1, seppur può intervenire anche in un periodo successivo all’inizio del distacco – con conseguente efficacia retroattiva – comprova l’avvenuta iscrizione previdenziale, indirizzata ad organi pubblici, consentendo di avere elementi di certezza in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro nello Stato in cui ha sede l’impresa distaccante, nonché sui dati del contratto.

Peraltro, il riferimento alla richiesta del modello A1 (inoltrata dall’impresa distaccante alla competente Autorità di sicurezza sociale) consente ai prestatori di servizi di adempiere all’obbligo in questione senza dover attendere l’effettiva emissione del modello A1, e senza soffrire di eventuali ritardi da parte delle competenti autorità del paese di stabilimento.

Di conseguenza, la previsione di un obbligo di conservazione, per le imprese estere che distaccano lavoratori in Italia, della copia di richiesta di modello A1 inoltrata alle autorità competenti dello Stato di stabilimento – come documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro – appare proporzionata alla necessità di assicurare l’effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alla direttiva 2014/67/UE e alla direttiva 96/71/CEE e sufficiente in riferimento alla fondamentale esigenza di impedire che la disciplina sul distacco transnazionale possa essere utilizzata per facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro nazionale di lavoratori irregolari anziché come strumento di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati e della capacità concorrenziale delle imprese dell’Unione.

INPS, Messaggio n. 724 del 17 febbraio 2023: Assegno unico universale per i figli a carico di cui al D.lgs. n. 230/2021, e successive modificazioni. Applicazione della maggiorazione per i genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, nel caso di genitori rimasti vedovi nel periodo di fruizione della misura

Con il Messaggio nn. 724/2023, relativamente alla disciplina dell’Assegno unico universale per i figli a carico, introdotto dal D.lgs. n. 230/2021, l’INPS fornisce indicazioni in merito all’applicazione ai nuclei vedovili della maggiorazione (cd. bonus per il secondo percettore di reddito) prevista dall’art. 4, comma 8, del medesimo Decreto legislativo.

Nel dettaglio, la disposizione citata prevede che: Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta”.

Al riguardo, tenuto conto del fatto che la finalità del bonus in esame è incentivare l’occupazione dei genitori che fanno parte del medesimo nucleo familiare, in linea di principio la maggiorazione in commento non può essere richiesta laddove la domanda sia presentata per un nucleo composto da un solo genitore, anche se lavoratore.

Tuttavia, tenuto conto della maggiore fragilità dei nuclei vedovili, l’INPS comunica che è erogato d’ufficio il bonus per il secondo percettore di reddito ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’Assegno. Al riguardo, si precisa altresì che, al fine di beneficiare della maggiorazione in argomento, non è previsto alcun adempimento ulteriore in capo agli utenti interessati.

Pertanto, per le domande di Assegno presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022, la maggiorazione in esame sarà applicata fino al mese di febbraio 2023 e cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di Assegno, qualora spettante, per la mensilità di marzo 2023. Tale prassi troverà applicazione anche per le future annualità di erogazione dell’Assegno; pertanto, il decesso del genitore lavoratore nel corso dell’annualità di fruizione dell’Assegno non comporta la perdita del bonus sino alla conclusione dell’annualità della prestazione stessa.

Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 223 del 22 febbraio 2023: Proroga regime speciale per i lavoratori impatriati – omesso versamento ex art. 5, comma 2–bis, del D.l. n. 34/2019 – inapplicabilità dell’istituto della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.l. n. 16/2012

Con la Risposta ad interpello n. 223/2023, l’Agenzia delle entrate chiarisce che l’omissione del versamento della somma dovuta per la proroga del regime speciale previsto per i lavoratori impatriati non può essere sanato tramite l’istituto della remissione in bonis, sul presupposto che il versamento di tale somma non costituisce un adempimento di tipo “formale”.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia riguarda le condizioni per ottenere l’estensione, per un ulteriore quinquennio, della fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati ex art. 16 del D.lgs. n. 147/2015 (Decreto “Internazionalizzazione”). Nel dettaglio, l’Istante dichiara di essere fiscalmente residente in Polonia, di essere iscritto all’AIRE da gennaio 2012 e di essere tornato in Italia da settembre 2016 assieme a tutto il suo nucleo familiare. A partire dal periodo d’imposta 2017, lo stesso soggetto aveva beneficiato delle disposizioni di cui all’art. 16 del D.lgs. n. 147/2015 – che disciplina il regime fiscale degli “impatriati” – facendo concorrere il reddito di lavoro dipendente alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del suo ammontare.

Successivamente al rimpatrio dell’Istante, il Decreto Crescita (D.l. 34/2019) ha modificato alcuni dei requisiti soggettivi ed oggettivi del Regime impatriati, incrementato le percentuali di riduzione dell’imponibile fiscale dei redditi agevolabili e previsto, al verificarsi di determinate condizioni, l’estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile.

L’ampliamento – originariamente applicabile ai soli contribuenti trasferiti in Italia dal 30 aprile 2019 – è stato poi esteso anche agli iscritti all’Aire e ai cittadini UE che avevano trasferito la residenza prima del 2020 e che, alla data del 3 dicembre 2019, risultavano beneficiari del “regime impatriati” (Legge di bilancio 2021).

L’opzione per la proroga prevede il versamento di un importo pari al 10% (o al 5%, a seconda dei casi) dei redditi di lavoro dipendente e autonomo agevolabili prodotti in Italia nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

L’Istante – pur avendo i requisiti per accedere alla proroga del Regime degli impatriati – afferma di non aver provveduto al versamento entro il 30 giugno 2022 dell’importo necessario a perfezionale l’opzione “a causa di un mero errore materiale”. Ciò premesso, chiede all’Agenzia se sia possibile ricorrere all’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2, comma 1, D.l. n. 16/2012 per sanare la situazione e non perdere il prolungamento della tassazione ridotta.

Nel rispondere al quesito, l’Amministrazione finanziaria conferma quanto già chiarito con la risposta n. 383/2022, con la quale si precisava che l’estensione del beneficio in commento è subordinata all’esercizio dell’opzione previo versamento degli importi dovuti entro il termine indicato nel provvedimento stesso. Ne consegue che il mancato o carente adempimento preclude l’accesso al prolungamento del regime. In sostanza l’Istante – che non ha effettuato il versamento di quanto dovuto entro il 30 giugno 2022 – non può beneficiare della proroga del Regime “impatriati”, non potendo sanare la dimenticanza:

  1. né tramite il ravvedimento operoso, come affermato in precedenti risposte dell’Agenzia (cfr. Risposte nn. 371/2022, 372/2022 e 383/2022);
  2. né, come richiesto dall’Istante, tramite remissione in bonis ex art. 2, comma 1, D.l. n. 16/2012.

Con riguardo alla richiesta formulata dall’Istante, infatti, l’Agenzia sottolinea che:

  • tramite remissione in bonis è possibile sanare eventuali irregolarità od omissioni di natura formale; mentre
  • nel caso di specie, l’omesso versamento delle somme dovute entro il termine del 30 giugno 2022 non è riconducibile ad un adempimento di tipo formale. Di conseguenza, tale omesso versamento non potrà essere regolarizzato tramite remissione in bonis.


Novità in materia di IVA


Risoluzione del 3 febbraio 2023, n. 3: Regime fiscale IVA applicabile alla fattispecie contrattuale comunemente nota come sale and lease back – articolo 2 d.P.R. n. 633 del 1972

I principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. V: ordinanze nn. 20327 e 20328 del 23 giugno 2022, ordinanza n. 40930 del 21dicembre 2021, ordinanza n. 37727 del 1° dicembre 2021) secondo cui le operazioni effettuate in virtù di un contratto c.d. di “sale and lease back” assumano, agli effetti IVA, la natura di servizi esenti senza diritto alla detrazione, non possano essere applicati, in via generalizzata ed indiscriminata, a ciascuna fattispecie che derivi dal predetto contratto.

Ferma la necessità di effettuare un’analisi sul caso concreto, secondo l’Agenzia delle Entrate, la presenza di clausole che condizionano o limitano significativamente il potere dell’impresa di leasing di disporre giuridicamente del bene come proprietario (ad es. clausole che espressamente limitano le prerogative del proprietario, precludendo la possibilità di vendere il bene o concederlo in garanzia a terzi), così come la previsione di facoltà, concesse all’utilizzatore del bene, particolarmente stringenti, tali da far ritenere che sia quest’ultimo a conservare il diritto di disporre del bene “come se ne fosse il proprietario” (ad es. clausole che limitano la responsabilità dell’effettivo proprietario, facendo sì che sull’utilizzatore gravino effettivamente la maggior parte dei rischi e dei benefici relativi alla proprietà del bene) depongono a favore dell’inquadramento dell’attività quale servizio complesso con causa finanziaria, come tale esente da IVA senza diritto alla detrazione.

Diversamente, in mancanza di dette prerogative/diritti in capo all’utilizzatore del bene potrebbe configurarsi una effettiva cessione di bene, come tale assoggettabile ad IVA secondo le regole ordinarie.

È inconferente il richiamo effettuato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione alla questione affrontata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza 27 marzo 2019, causa C-201/18 in quanto, tale caso, non attiene direttamente alla disciplina applicabile, ai fini IVA, alle operazioni intercorrenti nell’ambito di un’operazione c.d. di “sale and lease back” tra l’utilizzatore e l’impresa di leasing bensì alla sussistenza in capo all’utilizzatore dell’obbligo di operare una rettifica della detrazione originariamente esercitata all’atto dell’acquisto di un bene dallo stesso utilizzato per l’effettuazione di operazioni imponibili.

 Risposta ad interpello del 7 febbraio 2023, n. 206: Contratto di sale and lease back- cessione di un bene a una società di leasing con retrocessione in locazione finanziaria al cedente-utilizzatore e facoltà di riscatto a un prezzo concordato – trattamento ai fini dell’IVA

L’analisi sul trattamento fiscale agli effetti dell’IVA di un’operazione di cessione di bene con retrocessione finanziaria (c.d. sales and lease back) non può essere effettuata in via aprioristica e indiscriminata, in quanto necessita di una valutazione sul singolo caso di specie alla luce delle specifiche previsioni contrattuali poste in essere dalle parti nell’esercizio della propria autonomia contrattuale.

Tale attività spetta al contribuente che può, a tal fine, far ricorso ai criteri individuati nella risoluzione n. 3/E del 2023 espressi dall’Agenzia delle Entrate.

Risposta ad interpello del 7 febbraio 2023, n. 203: Errata applicazione dell’inversione contabile ex articolo 6, comma 9– bis3, del dlgs18 dicembre 1997, n. 471 – recupero dell’IVA non detratta

Considerando quanto disposto dall’articolo 6, comma 9-bis3, del Dlgs 471/97, il cessionario/committente che applica erroneamente il reverse charge per operazioni esenti (o non imponibili o comunque non soggette ad imposta), deve espungere sia il debito sia la detrazione.

A tal fine, secondo l’Agenzia delle Entrate, la natura procedurale (più che sanzionatoria) della norma consente al contribuente di effettuare delle mere annotazioni contabili in senso contrario a quelle erroneamente eseguite che intende neutralizzare.

Risposta ad interpello del 8 febbraio 2023, n. 209: Liquidazione dell’Iva di Gruppo – ambito soggettivo – società non residenti identificate direttamente in Italia – articolo 73, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972

Le imprese residenti in un altro Stato UE, identificate in Italia, possono adottare la procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo anche laddove non vi partecipi alcuna società stabilita nel territorio dello Stato se sono rispettati i requisiti previsti dalla normativa interna e siano entrambe le società con forma giuridica equivalente a quella delle società di capitali di diritto italiano, tra le quali sussiste il rapporto di controllo previsto dall’articolo 2 del D.M. 13 dicembre 1979 da una data antecedente al 1º luglio 2022.  

Risposta ad interpello del 13 febbraio 2023, n. 211: IVA – Rimborso – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – Articolo 38–bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

In tema di rimborso IVA, l’attestazione sulla solidità patrimoniale riguarda il soggetto estero in quanto tale e non chi, eventualmente, agisce per suo conto in Italia, sia esso un rappresentante fiscale o una sua stabile organizzazione.

A tal fine, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesta la consistenza patrimoniale della società, può essere fatta dal proprio rappresentante fiscale solo se il titolare del credito sia residente nell’Unione europea, oppure, nel caso in cui risieda in un Paese terzo, quando lo prevede una convenzione bilaterale fra l’Italia e lo Stato di provenienza del dichiarante.

Risposta ad interpello del 13 febbraio 2023, n. 212: Possibilità di conteggiare l’IVA indetraibile sia ai fini della determinazione dell’Eco Bonus e del Bonus Facciate sia del relativo credito d’imposta da cedere a terzi ai sensi dell’art. 121, lett b), del d.l. del 2020 (cd. Decreto Rilancio)

Una società che ha effettuato lavori rientranti nei bonus “Eco” e “Facciate”, alla quale il fornitore ha emesso fatture applicando il regime del reverse charge, può cedere a terzi il proprio credito d’imposta conteggiando anche l’IVA che non ha potuto detrarre.

Risoluzione del 14 febbraio 2023, n. 7: Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)

La definizione agevolata degli avvisi bonari è applicabile anche alle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Risposta ad interpello del 16 febbraio 2023, n. 217: Rinuncia alla richiesta di rimborso ai fini dell’esonero dalla presentazione della garanzia – Articolo 38–bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

L’Agenzia delle Entrate ha acconsentito alla richiesta di un soggetto non residente di rinunciare al rimborso del credito IVA trimestrale, già in fase di accreditamento dal relativo ufficio amministrativo competente, per fare confluire tale eccedenza detraibile nella dichiarazione IVA alla quale apporre il visto di conformità, in modo da beneficiare dell’esonero dalla presentazione della garanzia patrimoniale.

Secondo l’Agenzia, tale importo potrà essere indicato nella dichiarazione IVA (modello IVA 2023) al rigo VL26 “Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficio” dove, appunto, va indicato «il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l’Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ma abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l’anno 2022 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale […]».

Circolare del 14 febbraio 2023, n. 5 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: riduzione aliquota IVA per le cessioni e le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Aggiornamento circolare 9/d del 3 marzo 2021

Sono soggette all’aliquota IVA del 5% le importazioni dei beni elencati nell’Allegato 1, aggiornato al punto 38 con l’aggiunta della “strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19”, di cui ai codici merce 3822 1900 10; ex 3821 0000; ex 9018 90; ex 9027 89; 3822 1900 10; ex 9027 8990.

Per le operazioni doganali aventi ad oggetto i suddetti beni, ad esclusione del codice TARIC 3822 1900 10, gli operatori economici dovranno utilizzare il Cadd Q102, che risponde alla seguente descrizione: “Riduzione aliquota IVA per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art.124 comma 1 del DL 19/05/2020, n. 34 convertito nella Legge n.77 del 17/07/2020, che ha introdotto il punto 1- ter.1, parte II-bis, Tabella A del DPR 633/72)”.

È da considerarsi soppresso, a far data dal 1° gennaio 2023, l’allegato 2 alla circolare 9/D, che conteneva i casi di esenzione dall’IVA ormai non più previsti.

Sono soggetti all’aliquota IVA del 10% i “vaccini contro il COVID-19”, codice NC 3002 4110, di cui all’allegato 3, come previsto dal n.114) della Tabella A, parte III del DPR 633/72, relativo a “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”, tra cui sono compresi, appunto, i vaccini. Per tale fattispecie non dovrà essere inserito alcun Codice Addizionale (Cadd) in dichiarazione doganale.

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 16 febbraio 2023, causa C-519/21: Costruzione di un complesso immobiliare da parte di un’associazione senza personalità giuridica – Contratto di associazione – Vendita degli appartamenti di detto complesso immobiliare da parte di taluni associati – Determinazione del soggetto passivo debitore dell’imposta – Principio della neutralità fiscale – Diritto alla detrazione dell’IVA

I membri di un’associazione senza personalità giuridica, coinvolta in un progetto per la costruzione e vendita di un complesso immobiliare, non assumono la qualifica di “soggetto passivo” ai fini IVA se agiscono in nome e per conto degli altri associati, unici proprietari degli immobili e percettori degli utili realizzati al termine della fase di vendita.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza comunitaria, può considerarsi soggetto passivo unicamente colui che effettua un’attività economica “in modo indipendente” ai sensi dell’art. 9, par. 1, Direttiva 112/2006/CE; e cioè agendo in nome proprio, per conto proprio e sotto la propria responsabilità.

Ne consegue che i membri dell’associazione che non abbiano agito quali soggetti passivi IVA non possono considerarsi responsabili, in via solidale, con gli altri associati-proprietari dei beni, per il versamento dell’IVA dovuta a termine dell’operazione imponibile.

***

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti,

e-IUS Tax & Legal