Spett.le Società/Associazione,
con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale, disponibili anche sul sito dello Studio www.e-ius.it.
Indice
Novità in materia di Terzo Settore 4
Novità in materia di contenzioso 5
Novità in materia di welfare aziendale e lavoro dipendente 10
Attività legislativa
Legge 11 aprile 2023, n. 38
In G.U. Serie Generale n. 85 del 11.04.2023, è stata pubblicata la Legge di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Legge 21 aprile 2023, n. 41
In G.U. Serie Generale n. 94 del 21.04.2023, è stata pubblicata la Legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché’ per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
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Novità in materia di Terzo Settore
Pubblicata la graduatoria per l’accesso al contributo nell’ambito dell’Avviso #IoVengoDalloSport
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dopo il via libera del Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute SpA, ha pubblicato la graduatoria delle 22 ASD e SSD ammesse a ricevere il finanziamento previsto nell’ambito dell’iniziativa #IoVengoDalloSport finalizzata alla promozione di presidi sportivo-educativi in aree urbane a maggior rischio di disagio sociale e con maggior presenza di cittadini stranieri e con background migratorio.
Le risorse per il sostegno dei presidi (a valere sul Fondo Nazionale Politiche Migratorie) ammontano complessivamente a 1.034.948,00 euro. L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto “Sport e integrazione”, realizzato da Sport e salute e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Pubblicato l’elenco degli enti ammessi alla ripartizione del 5xmille
Lo scorso 20 aprile è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro l’elenco degli Enti del Terzo Settore accreditati al 5×1000 anno finanziario 2023 alla data dell’11 aprile 2023.
Il legale rappresentante dell’ente ha tempo fino al 30 aprile per chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvederà dunque a pubblicare, entro il 10 maggio 2023, un nuovo elenco con le variazioni apportate.
Novità in materia di contenzioso
Omessa presentazione dichiarazione IVA (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 12/04/2023, n. 9739)
L’omessa presentazione della dichiarazione I.V.A., pure a fronte del successivo riconoscimento del credito, non tocca la sorte di sanzioni ed interessi, che restano comunque dovuti dal contribuente.
Dichiarazione tributaria e onere della prova (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 12/04/2023, n. 9739)
Ove l’Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l’effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed in tale modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, da un altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria. In ipotesi di omessa dichiarazione IVA dunque il contribuente, a dispetto dell’avvenuto riconoscimento del diritto al rimborso dell’imposta, come non ha diritto a ripetere dall’ufficio le sanzioni (e gli interessi maturati sulle stesse) così non ha il diritto a ripetere neppure le somme pagate a titolo di interessi maturati sull’imposta inizialmente non corrisposta.
Rimborso della garanzia fideiussoria (Cass. civ., Sez. V, 12/04/2023, n. 9743)
In materia di IVA, il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria, richiesta dal contribuente al fine di ottenere il rimborso dei tributi, ha portata generale indipendentemente dalla fisionomia della controversia tributaria, e non va pertanto riconosciuto esclusivamente per le spese relative a garanzie acquisite nell’ambito di una specifica attività di accertamento del tributo stesso.
Acquiescenza del contribuente (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 14/04/2023, n. 10094)
Non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Ne consegue che il versamento di alcune rate del debito portato dalla comunicazione ex art. 36 bis D.P.R. n. 600 del 1973, a fronte della quale il contribuente abbia avanzato richiesta di rateizzazione, non può essere inteso come acquiescenza, non essendo l’avviso bonario incluso tra gli atti autonomamente impugnabili di cui all’art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992.
Regime fiscale agevolato per le Associazioni sportive dilettantistiche (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 14/04/2023, n. 9973)
In tema di regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche, anche se l’associazione opta per il regime di cui alla L. n. 398 del 1991 è comunque obbligata alla presentazione della dichiarazione dei redditi, trattandosi di un presupposto indispensabile per il riconoscimento dell’agevolazione. Infatti tale obbligo generale discende dall’art. 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, secondo il quale “ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d’imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi”. In mancanza della dichiarazione dei redditi, infatti, non può essere stabilito neppure l’ammontare forfetario delle imposte che l’associazione è tenuta a versare e, quindi, viene meno anche il regime fiscale agevolato.
Scissione societaria parziale e responsabilità solidale (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 17/04/2023, n. 10103)
In tema di scissione societaria parziale, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione produce effetti, e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell’Amministrazione, non pregiudicando tale disciplina il diritto di difesa della società beneficiaria la quale è a conoscenza della situazione debitoria della società scissa, ivi comprese le pendenze tributarie, e può dedurre, in sede di opposizione alla cartella, ogni argomentazione per contestare la pretesa impositiva.
Processo tributario (Cass. civ., Sez. V, 17/04/2023, n. 10117)
Il processo tributario non è annoverabile tra quelli di “impugnazione – annullamento”, ma tra quelli di “impugnazione – merito”, in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, che dell’accertamento dell’ufficio. Di conseguenza, ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento non per motivi formali (ossia per vizi di forma talmente gravi da impedire l’identificazione dei presupposti impositivi, e precludere l’esame del merito del rapporto tributario), ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.
Domande di rimborso IRPEF (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 19/04/2023, n. 10527)
Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all’ammontare delle ritenute Irpef, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta. Né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che sarebbe comunque tardivo se intervenuto nel corso del procedimento avverso il silenzio-rifiuto che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato.
Novità per le imprese
INCENTIVI ALLE IMPRESE
Obbligo di certificazione SOA per il riconoscimento dei bonus edilizi (circolare Agenzia delle Entrate 20 aprile 2023, n. 10/E)
L’Agenzia delle Entrate, con circolare 20 aprile 2023 n. 10/E, ha fornito importanti di indicazioni sull’ambito di applicazione dell’obbligo di certificazione SOA, previsto per il riconoscimento del superbonus e dei bonus edilizi. In particolare, con riferimento alla decorrenza, l’Agenzia evidenzia che per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2023 è possibile fruire degli incentivi, per le spese agevolabili sostenute a decorrere da tale data, qualora le imprese abbiano acquisito, al momento della sottoscrizione del contratto, la certificazione SOA.
REDDITI DI IMPRESA
Trasferimento al consolidato fiscale delle eccedenze di interessi passivi non dedotti (risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 11 aprile 2023 n. 291)
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello 11 aprile 2023, n. 291, ha precisato che la società consolidata può trasferire al consolidato tanto l’eventuale perdita fiscale di periodo, quanto la quota di interessi passivi indeducibili che trova capienza nelle eccedenze di ROL conferite dalle altre società partecipanti al regime della tassazione di gruppo.
Tassazione della riserva da mancata conversione delle obbligazioni convertibili (risposta interpello Agenzia delle Entrate 21 aprile 2023 n. 303)
L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello 21 aprile 2023, n. 303, ha precisato che la tassazione della riserva da mancata conversione delle obbligazioni convertibili rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi ex art. 96 del TUIR e ai fini dell’ACE.
Ai fini della deducibilità degli interessi passivi e del calcolo del ROL, l’importo tassato della riserva di conversione assume la classificazione fiscale di provento assimilato agli interessi attivi nel periodo di imposta della mancata conversione.
Ai fini ACE, il D.M. 3 agosto 2017 ha chiarito che il prestito obbligazionario convertibile rileva quando il debito si trasforma in capitale. Ad ogni modo, in caso di mancata conversione, occorre tenere in conto che la riclassificazione in una riserva di utili disponibile rappresenta un incremento di capitale rilevante ai fini della variazione in aumento del beneficio ACE con decorrenza dal 2022.
PRINCIPI CONTABILI
Pubblicato il principio contabile OIC 34 – Ricavi
In data 19 aprile 2023, l’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato, nella versione definitiva, il principio contabile OIC 34 sui ricavi. Tale principio si applicherà ai bilanci di esercizio a partire dal 1° gennaio 2024.
L’ambito oggettivo di applicazione dell’OIC 34 comprende tutte le operazioni in cui si rilevino ricavi dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, indipendentemente dalla loro classificazione nel Conto economico.
Il principio contabile evidenzia la necessità di individuare eventuali “unità elementari di contabilizzazione” da rilevarsi separatamente, considerato che un contratto di compravendita può avere ad oggetto più prestazioni. Per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che redigono il bilancio nella forma prevista per le microimprese si prevedono semplificazioni contabili.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
Regime di neutralità per le fusioni tra società estere aventi partecipazioni in società residenti in Italia (risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 14 aprile 2023 n. 294)
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello 14 aprile 2023 n. 294, ha ammesso l’applicazione del regime di neutralità fiscale in caso di fusione tra società residenti in Israele in cui si verifica il trasferimento dal patrimonio del dante causa all’avente causa di una partecipazione in una società residente in Italia.
Il regime di neutralità fiscale previsto per le fusioni dall’art. 172, TUIR può ritenersi applicabile laddove siano contemporaneamente rispettate le seguenti condizioni:
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Si riconosce in capo all’incorporante israeliana l’ultimo valore fiscale della partecipazione nel soggetto italiano. La partecipazione italiana dell’incorporata trasmigra nel patrimonio dell’incorporante, ma non si considera realizzata e la relativa plusvalenza rimane allo stato latente.
Novità in materia di welfare aziendale e lavoro dipendente
Ministero del Lavoro, Avviso del 17 aprile 2023 relativo al Bonus trasporti
Sul sito del Ministero del lavoro è stato pubblicato un Avviso concernente la riapertura della piattaforma digitale per la richiesta del Bonus trasporti 2023.
La piattaforma è accessibile tramite SPID o Carta di Identità elettronica (CIE) all’indirizzo https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/.
Il beneficio è riservato a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo nel 2022 non superiore a 20mila euro, e permetterà di ricevere un contributo fino a 60 euro valido per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia.
Il Bonus trasporti può essere richiesto per sé stessi o per un minore del quale si ha la potestà o la rappresentanza. Ciascun beneficiario potrà chiedere un Bonus al mese, entro il 31 dicembre 2023 e fino a esaurimento risorse.
Ministero del Lavoro, pubblicato in data 19 aprile 2023 il Report sull’andamento dei premi di produttività
Sul sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato il Report sull’andamento dei premi di produttività aggiornato al 17 aprile 2023.
Il report si compone di due parti: la prima dà una indicazione del trend della misura e della sua diffusione territoriale; la seconda, invece, fa il monitoraggio dei soli contratti “attivi”.
In particolare, alla data di chiusura del Report, i depositi di conformità compilati e redatti secondo l’articolo 5 del D.M. 25 marzo 2016 sono stati 81.414.
Degli 8.691 riferiti a contratti tuttora attivi, 6.743 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 5.129 di redditività, 4.478 di qualità, mentre 990 prevedono un piano di partecipazione e 5.225 prevedono misure di welfare aziendale.
La distribuzione geografica delle aziende che hanno depositato i contratti – analizzata in base all’ITL competente – è concentrata al Nord per il 77%, nelle regioni centrali per il 17% e al Sud per il restante 6%.
L’analisi per settore di attività economica, infine, evidenzia come il 58% dei contratti depositati sia riferito ai servizi, il 41% all’industria e l’1% all’agricoltura.
Trattamento fiscale del Premio di risultato erogato ai sensi dell’art. 1, commi 182-189 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) (risposta ad interpello Agenzia delle entrate 14 aprile 2023 n. 296)
Con la risposta n. 296 del 2023, pubblicata in data 14 aprile, l’Agenzia dell’entrate ha affermato che una società a partecipazione pubblica può applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali nella misura del 10% sui premi di risultato corrisposti ai dipendenti al raggiungimento di uno degli obiettivi previsti dalla contrattazione aziendale e nel presupposto che non rientri nelle amministrazioni pubbliche di cui al D.lgs. n. 165/2001.
Nel dettaglio l’Istante, una società a controllo pubblico, si interrogava sul regime fiscale da applicare alle somme erogate a titolo di premio di risultato ai propri dipendenti, considerata l’attività svolta, cioè l’erogazione di servizi pubblici.
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria cita la Nota del 13 marzo 2015 del Ministero del Lavoro, con la quale è stato chiarito che il beneficio può essere attribuito anche ai datori di lavoro non imprenditori, e che il riferimento al settore privato sembrerebbe finalizzato solo ad escludere le pubbliche amministrazioni. L’orientamento del Ministero non contrasta con la misura agevolativa introdotta dalla legge di stabilità 2016, purché siano comunque rispettati gli altri presupposti richiesti dalla normativa di riferimento.
Di conseguenza, l’Agenzia delle entrate ritiene applicabile l’imposta sostitutiva in parola ai premi di risultato corrisposti dalla società “a controllo pubblico” ai propri dipendenti.
Servizi sostitutivi di mensa aziendale, trattamento ai fini IVA, IRPEF, IRES e IRAP (risposta ad interpello Agenzia delle entrate 21 aprile 2023 n. 301)
Con la risposta n. 301 del 21 aprile 2023, l’Amministrazione finanziaria fornisce alcune precisazioni in merito al trattamento IVA, IRPEF, IRES e IRAP relativo ad un servizio di mensa aziendale che permette ai dipendenti di pranzare in ristoranti ed esercizi commerciali convenzionati, pagando il pasto con una card elettronica dotata di badge o tramite una App.
Con la risposta citata, inoltre, l’Agenzia delle entrate precisa i confini tra la mensa diffusa e i servizi sostitutivi di mensa aziendale. La mensa diffusa non rientra tra le prestazioni di servizi sostitutivi di mense aziendali, essendo invece ricompresa nell’ambito della gestione diretta di una mensa da parte del datore di lavoro, definita “diffusa” in quanto il dipendente ha la facoltà di rivolgersi a diversi esercizi pubblici che – avendo sottoscritto apposita convenzione – sono abilitati a gestire la card elettronica.
Quanto al trattamento fiscale, si precisa che se la Società dovesse offrire ai collaboratori un servizio qualificabile come mensa diffusa oppure sostitutivo di mensa aziendale, sarebbe soggetto all’aliquota IVA nella misura del 4% in sede di fatturazione della prestazione da parte del ristoratore al datore di lavoro. L’IVA così addebitata sarebbe detraibile in capo al datore di lavoro.
Con riferimento alle modalità di certificazione dei corrispettivi da parte dei ristoratori, è confermato il ricorso alla c.d. “fattura differita”, che prevede l’emissione di una sola fattura – recante il dettaglio delle operazioni – entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime (art. 21, comma 4, lett. a), del Decreto IVA). A tal fine, l’ammontare dei corrispettivi per le prestazioni di servizio rese, memorizzato e documentato con il c.d. documento commerciale con la dicitura “non riscosso”, vanno tenuti distinti dall’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri, poiché i medesimi concorrono alle liquidazioni periodiche attraverso le corrispondenti fatture differite.
Ai fini della deducibilità dei costi sostenuti dall’istante in relazione al servizio in questione, e nel presupposto che lo stesso sia assimilabile ai servizi sostitutivi di mensa aziendale, l’Agenzia delle entrate precisa che detti costi non subiscono le limitazioni di deducibilità di cui all’art. 109, comma 5, del TUIR (rappresentando un onere per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande). Di conseguenza, i costi sostenuti dall’istante concorreranno integralmente alla formazione del reddito imponibile, fermo restando il rispetto dei principi generali di inerenza e di previa imputazione dei componenti negativi ai sensi dell’art. 109 TUIR. Anche ai fini IRAP i costi sostenuti per il servizio e relativi ai lavoratori dipendenti saranno interamente deducibili.
Analogamente, saranno interamente deducibili ai fini IRES e IRAP i costi relativi alla gestione – anche in appalto – di una mensa aziendale e favore dei dipendenti, anche nell’ipotesi in cui sia stipulata una convenzione con un esercizio pubblico.
Infine, quanto al trattamento ai fini IRPEF in capo al dipendente, l’Agenzia delle entrate osserva che se la Società intende offrire ai propri dipendenti un servizio di mensa “diffusa”, e non un servizio sostitutivo di mensa aziendale, l’importo del pasto non concorrerà a formare il reddito in capo al lavoratore dipendente.
Novità in materia di IVA
Servizi sostitutivi di mensa aziendale – Trattamento ai fini IVA, IRPEF, IRES e IRAP (risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 21 aprile 2023, n. 301)
Se la Società offre ai Collaboratori un servizio qualificabile come mensa diffusa oppure sostitutivo di mensa aziendale, è soggetto all’aliquota IVA nella misura del 4 per cento in sede di fatturazione della prestazione da parte del Ristoratore al datore di lavoro e l’IVA è detraibile in capo al datore di lavoro.
Operazioni Italia–San Marino – Vendite a distanza – Assenza di trasporto o spedizione del bene a cura o per conto del fornitore – Esclusione (risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 21 aprile 2023, n. 300)
Le vendite effettuate da un soggetto residente nella Repubblica di San Marino a un consumatore finale residente in Italia, nel caso in cui il fornitore non si occupi della spedizione o del trasporto dei beni nemmeno indirettamente, sono assoggettate a IVA nel territorio di San Marino ai sensi dell’art. 13 co. 2 del DM 21.6.2021 che reca la disciplina agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.
Infatti, in assenza di intervento, anche indiretto, nella procedura di trasporto o spedizione dei beni da parte del fornitore, secondo la definizione fornita dall’art. 5-bis del Regolamento Ue 282/2011, l’operazione di compravendita posta in essere nei confronti del consumatore finale residente in Italia non viene considerata una vendita a distanza ex art. 15 del DM 21.6.2021, ma rientra tra le ipotesi di cessioni nei confronti di privati ex art. 13 co. 2 del DM 21.6.2021.
Vendite a distanza – rimborso dell’IVA erroneamente corrisposta in Italia – articolo 11–quater, c. 2, del d.l. n. 35 del 2005; articolo 30–ter del dPR n. 633 del 1972 (risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 19 aprile 2023, n. 299)
Nelle ipotesi di duplicazione dell’imposta, il soggetto passivo può ricorrere al c.d. “rimborso anomalo”, di cui all’art. 30-ter del DPR 633/72, chiedendo la restituzione dell’IVA assolta nel termine di due anni dalla data di notifica dell’atto impositivo da parte dell’Autorità estera. In particolare, la società deve presentare la richiesta, unitamente alla documentazione idonea provare l’indebito versamento, presso l’Ufficio competente in base al domicilio del rappresentante fiscale. Inoltre, trattandosi di “rimborso anomalo”, disciplinato dall’art. 30-ter del DPR 633/72, non è richiesta la prestazione della garanzia per il rimborso dell’IVA versata in eccesso, contemplata per le sole procedure di cui all’art. 38-bis, comma 4, dello stesso decreto.
La richiesta dovrà essere corredata di tutta la documentazione utile a dimostrare l’indebito versamento che ha dato origine alla duplicazione dell’imposizione.
Corte di giustizia, sentenza del 27 aprile 2023, C-677/21
L’erogazione di energia elettrica da parte di un gestore di un sistema di distribuzione, ancorché involontaria e frutto della condotta illecita di un terzo, costituisce una cessione di beni effettuata a titolo oneroso comportante il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale, ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, lettera a) e dell’articolo 14, paragrafo 1 della Direttiva IVA.
Analogamente, la cessione di energia elettrica da parte di un gestore di un sistema di distribuzione, ancorché involontaria e frutto della condotta illecita di un terzo, costituisce un’attività economica effettuata da tale gestore in quanto traduce un rischio inerente alla sua attività di gestore di un sistema di distribuzione di energia elettrica, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, Direttiva IVA.
Anche supponendo che tale attività economica sia esercitata da un ente di diritto pubblico che agisce in qualità di pubblica amministrazione, una siffatta attività, menzionata all’allegato I di tale direttiva, può essere considerata trascurabile ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, di detta direttiva solo se essa è di portata minima, nello spazio e nel tempo e, di conseguenza, ha un impatto economico talmente lieve che le distorsioni della concorrenza che ne possono derivare sarebbero, se non nulle, quantomeno insignificanti.
Corte di Cassazione, sentenza del 27 aprile 2023, n. 11075
È applicabile il regime di esenzione IVA per le azioni cedute da una società alle proprie controllate affinché siano attribuite ai dipendenti. Le prestazioni rese dalla società controllante sono riconducibili a un rapporto di mandato per la cessione di azioni (in regime di esenzione IVA) piuttosto che a una prestazione generica di servizi (in regime di imponibilità).
La fattispecie deve inquadrarsi nell’ambito dell’art. 10 comma 1 nn. 4 e 9 del DPR 633/72: difatti, il n. 4 dell’art. 10 qualifica come esenti da IVA le operazioni relative ad azioni, mentre il successivo n. 9 esenta le “prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7)“.
Secondo la Corte, la previsione normativa ha un contenuto “sufficientemente ampio da ricomprendere diverse prestazioni”, tra cui quelle del caso di specie in cui una società “ha emesso azioni e ne ha trasferito la titolarità in favore dei terzi sulla base di un rapporto di mandato” (l’operazione è “relativa ad azioni” per il fatto che si ha un mutamento nella titolarità della quota attraverso il passaggio dall’emittente al terzo beneficiario).
La natura esente del servizio reso dalla società controllante, in virtù della decisione della Cassazione, comporta l’indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti correlati alle anzidette prestazioni rese.
Corte di giustizia, sentenza del 30 marzo 2023, C-616/21
Costituisce una «cessione di beni», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata, una prestazione unica e complessa composta da: un accesso a dispositivi di ricarica per veicoli elettrici (compresa l’integrazione di un caricatore con il sistema operativo del veicolo); la fornitura del flusso di energia elettrica con parametri adeguatamente impostati per le batterie del suddetto veicolo; l’assistenza tecnica necessaria agli utenti interessati; la messa a disposizione di applicazioni informatiche che consentano all’utente in questione di prenotare un connettore, di consultare la cronologia delle operazioni nonché di acquistare crediti accumulati in un portafoglio digitale e da utilizzare per pagare le ricariche.
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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
e-IUS Tax & Legal