Spett.le Società/Associazione,
con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale, disponibili anche sul sito dello Studio www.e-ius.it.
Indice
Novità in materia di Terzo Settore 4
Novità in materia di contenzioso 7
Novità in materia di welfare aziendale e lavoro dipendente 15
Attività legislativa
Decreto Legislativo 1° marzo 2023, n. 23
In G.U. Serie Generale n. 72 del 25.03.2023, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 1° marzo 2023, n. 32 con cui è stata data Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (c.d. “DAC 7”), recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
Decreto Legge 30 marzo 2023, n.34 (c.d. “Decreto Bollette”)
In G.U. Serie Generale n. 76 del 30.03.2023, è stato pubblicato il Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34 (c.d. “Decreto Bollette”) recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché’ in materia di salute e adempimenti fiscali.
.
Novità in materia di Terzo Settore
Le novità in materia di vigilanza delle imprese sociali
Con il decreto del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2023 e pubblicato in gazzetta ufficiale lo scorso 30 marzo viene data concreta attuazione al precedente decreto n. 54 del 29 marzo 2022 con cui vengono definite forme, contenuti e modalità dei controlli da porre in essere nei confronti delle imprese sociali.
Nel dettaglio, il decreto ministeriale prevede quattro modelli da mettere a disposizione dei soggetti chiamati ad effettuare i controlli. Tali modelli sono legati rispettivamente al controllo ordinario, all’accertamento di mancato controllo, all’ispezione straordinaria e alla diffida intimata all’impresa.
Nel verbale riservato al controllo ordinario, l’ispettore dovrà dare evidenza del controllo volto a verificare il rispetto di quanto previsto per le imprese sociali dal D.lgs. 112/2017.
Nel caso invece di controllo straordinario, il verbale si comporrà di due parti: una prima relativa alle caratteristiche generali dell’impresa ed una seconda riservata all’accertamento effettuato.
Vengono infine apportate modifiche al dettato del decreto del 29 marzo scorso con riferimento al contributo di vigilanza. Nello specifico non è più prevista una data entro cui versare la somma variabile a seconda del fatturato dell’impresa (da 150 euro a 50 mila euro).
Le novità in materia di Art bonus
Con la risposta ad interpello n. 270 del 2023 l’agenzia delle entrate torna a fornire chiarimenti in materia di Art Bonus di cui all’art. 1 del DL 83/2014. Nel dettaglio, la Fondazione istante è stata istituita per iniziativa pubblica dello Stato italiano in qualità di legatario del defunto, che aveva disposto per testamento il lascito di tutti i suoi beni in Italia a favore dello Stato italiano sotto la condizione della costituzione di una fondazione che conservasse, valorizzasse e accrescesse il compendio patrimoniale oggetto di donazione.
Alla luce di tali caratteristiche, nonostante la veste giuridica di soggetto di diritto privato, l’ente risulta essere di natura sostanzialmente pubblica.
Secondo il parere rilasciato dal Ministero della Cultura, inoltre, è stato rilevato che l’ente sia annoverabile tra gli istituti o luoghi della cultura.
Nel caso di specie, valutate le caratteristiche dell’ente, l’agenzia delle entrate conferma l’applicabilità dell’art bonus alle erogazioni liberali in denaro destinate al sostegno degli interventi di manutenzione, protezione e restauro dell’immobile sede della fondazione e dei beni d’arte presenti in esso.
Le novità per gli enti del Terzo settore introdotte con il codice dei contratti pubblici
Con le modifiche introdotte dal Dlgs 36/2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 31 marzo, si giunge a raccordare la normativa del Codice dei contratti pubblici con quella degli enti del Terzo settore, introducendo una vera e propria salvaguardia delle forme di amministrazione condivisa. Nello specifico, l’articolo 6 del nuovo codice dei contratti pubblici consente alla pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di solidarietà e sussidiarietà, di avviare modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, con gli enti del Terzo settore (Ets).
Per un maggiore approfondimento, si legga https://gabrielesepio.com/il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-legittima-lamministrazione-condivisada-riconoscere-valenza-sociale-a-tutte-le-attivita-degli-enti-del-terzo-settore/.
La pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge delega in materia di politiche a favore degli anziani
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023 la legge n. 33 del 23 marzo 2023 contenente “Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.
Il provvedimento contiene 3 principali deleghe al Governo, per l’adozione di uno o più decreti legislativi, riguardanti:
L’elenco aggiornato dei soggetti ammessi al beneficio del 5xmille
Lo scorso 6 aprile è stato pubblicato dalla Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese l’elenco aggiornato degli enti ammessi ed esclusi al beneficio del 5×1000 per l’anno finanziario 2022 nonché dell’elenco permanente per l’anno finanziario 2023.
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il DPCM 8 febbraio 2023 in materia di contributo a favore degli enti del terzo settore.
Con il Decreto dell’8 febbraio 2023 pubblicato in gazzetta ufficiale lo scorso 11 aprile, vengono fissate le modalità per l’accesso al contributo a valere sui fondi di cui all’art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 settembre 2022 (cd. Aiuti ter), n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 nonché i criteri per la quantificazione del contributo e per i successivi controlli.
I chiarimenti in materia di Terzo settore forniti dal Ministero del lavoro con la nota n. 4581 del 6 aprile 2023.
Con la nota n. 4581 pubblicata lo scorso 6 aprile, il Ministero del lavoro e politiche sociali fornisce importanti chiarimenti per gli enti del terzo settore sui limiti all’ammissione dei nuovi associati, sulle tipologie di attività ammissibili e sulla governance.
In merito al primo punto, il Ministero precisa che è consentito riservare l’ingresso come associati a soggetti dotati di specifiche caratteristiche.
Non è dunque escluso per gli Ets individuare requisiti da rispettare per l’accesso purché questi siano modulati entro un sistema coerente con le finalità e le attività svolte, delineando attraverso tali limiti l’identità dell’associazione ed i suoi valori.
Altro chiarimento del Ministero arriva, poi, sul fronte dell’oggetto sociale. Seppure il culto non rientri tra le attività d’interesse generale degli Ets, resta possibile per gli enti religiosi operare all’interno del terzo settore nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e nell’ambito di attività riconducibili ai settori di cui all’art. 5 del Cts.
Ultimo aspetto esaminato è quello relativo agli amministratori. Il Ministero chiarisce che è in linea con l’autonomia statutaria rimessa agli Ets la possibilità di richiedere quale requisito per la nomina che la carica sia attribuita a coloro che sono in possesso di specifici requisiti, purché non discriminatori e coerenti con la natura e l’identità valoriale dell’ente. Una precisazione che trova inoltre conferma nella facoltà prevista dal legislatore di subordinare l’assunzione della carica al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento a quelli previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative cui gli enti aderiscono (art. 26, comma 3 Cts).
Superbonus ed enti del Terzo settore
Si segnala la conversione in legge del D.l. n. 11/2023 (L. n. 38/2023) con la quale ai sensi dell’art. 2, comma 3 bis, è ammessa la possibilità per ONLUS, ODV e APS di continuare a fruire degli strumenti alternativi alla detrazione, ovvero cessione del credito o sconto in fattura.
Novità in materia di contenzioso
Redditi percepiti nell’esercizio dell’impresa familiare (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 27/03/2023, n. 8582)
In materia di impresa familiare, il reddito percepito dal titolare, che è pari al reddito conseguito dall’impresa al netto delle quote di competenza dei familiari collaboratori, costituisce un reddito d’impresa, mentre le quote spettanti ai collaboratori – che non sono contitolari dell’impresa familiare – costituiscono redditi di puro lavoro, non assimilabili a quello di impresa, e devono essere assoggettati all’imposizione nei limiti dei redditi dichiarati dall’imprenditore. Ne consegue che, dal punto di vista fiscale, in caso di accertamento di un maggior reddito imprenditoriale, lo stesso deve essere riferito soltanto al titolare dell’impresa, rimanendo escluso che possa essere attribuito “pro quota” agli altri familiari collaboratori aventi diritto alla partecipazione agli utili d’impresa.
Risarcimento del danno per mancato percepimento di un reddito da lavoro (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/03/2023, n. 8615)
Le somme che vengano riconosciute al fine di risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro – presente o futuro – ivi compresa dunque l’inabilità temporanea, (lucrum cessans) sono soggette alla tassazione del reddito che il risarcimento è preposto a sostituire od integrare, in base al principio espresso dall’art. 6, comma 2, TUIR, mentre rimane esente (oltre al danno conseguente a morte od invalidità permanente) solo quel risarcimento che è corrisposto per danni non patrimoniali, oppure per quei danni che non possono essere comunque assimilati ad un reddito, bensì al patrimonio (c.d. danno emergente). Così, per il caso del demansionamento, occorre appunto distinguere fra danni derivanti da perdita di reddito, sicuramente tassabile, e quello derivante dall’impoverimento della capacità professionale, con connessa perdita di chances, biologico, medicalmente accertabile, esistenziale, cioè il pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, che ne alteri le abitudini e gli assetti relazionali, morale, da sofferenza interiore, ed infine all’immagine professionale ed alla dignità personale, non tassabili.
Riduzione TARI (Cass. civ., Sez. V, 29/03/2023, n. 8851)
La specifica riduzione della TARI di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 657 deve ritenersi spettare per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purché tale zona sia di significativa estensione. Per zona, deve intendersi un ambito territoriale ove sia ragionevole configurare un omesso servizio, un’area quindi di considerevole estensione che, in mancanza di espresse indicazioni del regolamento comunale, sarà compito del giudice di merito individuare, ponendone come elemento costitutivo e qualificante che la stessa abbia dimensioni tali per cui l’assenza di raccolta renda impossibile la fruizione del servizio tanto da richiedere interventi sostitutivi.
Plusvalenze da cessioni immobiliari (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 30/03/2023, n. 8963)
In tema di plusvalenze da cessioni immobiliari, l’esistenza di un maggior corrispettivo, ai fini della tassazione diretta, non è inducibile unicamente sulla base del valore oggetto di dichiarazione o di accertamento al diverso fine della imposizione indiretta sui trasferimenti. In tal senso, neppure l’adesione dell’acquirente al diverso accertamento ai fini dell’imposta di registro può assumere valore di indizio ai fini dell’imposizione diretta nei riguardi del venditore.
Cessione di crediti e conferimento d’azienda (Cass. civ., Sez. V, 31/03/2023, n. 9094)
In caso di conferimento di azienda o di ramo d’azienda, l’efficacia del trasferimento dei relativi crediti tributari è soggetta alla regola generale affermata dall’art. 2559 c.c. In base a tale regola, la cessione dei crediti inerenti all’azienda ceduta (o al suo ramo) ha effetto nei confronti del debitore, pur in mancanza di accettazione o di notifica, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, restando irrilevante la notifica dell’avvenuta cessione dei crediti ai fini della sua opponibilità all’Amministrazione finanziaria ceduta.
Contenzioso tributario (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 03/04/2023, n. 9165)
Nel processo tributario, qualora la parte non abbia indicato negli atti il proprio indirizzo P.E.C. valevole per le comunicazioni e notificazioni come domicilio eletto ex art. 16-bis, ultimo comma, del D. Lgs. n. 546 del 1992 ed abbia eletto domicilio presso il proprio difensore, la comunicazione della data di udienza ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. cit. avvenuta direttamente al suo indirizzo P.E.C. non integra la consegna a mani proprie che l’art. 17 del D. Lgs. n. 546 del 1992 fa sempre salva.
Ambito di applicazione IVA (Cass. civ., Sez. V, 03/04/2023, n. 9199)
Ai fini dell’esclusione dall’ambito di applicazione dell’Iva, occorre che ci si trovi al cospetto di attività svolta da un ente pubblico, e che l’ente pubblico la eserciti in veste di pubblica autorità e tale esigenza non viene meno in caso di società cd. in house providing. Il controllo analogo dell’Amministrazione Pubblica nei confronti della società serve solo a consentire all’azionista pubblico di svolgere un’influenza dominante sulla società, se del caso attraverso strumenti derogatori rispetto agli ordinari meccanismi di funzionamento, ma la relazione che così s’instaura non incide sull’alterità soggettiva della società rispetto all’Amministrazione pubblica, in quanto la società in house rappresenta pur sempre un centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall’ente partecipante, così che le operazioni della stessa non sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva.
Responsabilità amministratori società di capitali estinte (Cass. civ., Sez. V, 04/04/2023, n. 9236)
In tema di società di capitali estinte per cancellazione dal registro delle imprese, l’art. 36, comma 4, D.P.R. n. 602 del 1973, nel testo ratione temporis vigente, estende la legittimazione passiva all’obbligazione tributaria e la responsabilità, non soggetta alle condizioni poste per le ipotesi di cui ai commi 1 e 3 del medesimo art. 36, anche agli amministratori che abbiano compiuto, nel corso degli ultimi due periodi di imposta antecedenti alla messa in liquidazione, operazioni di liquidazione ovvero abbiano “occultato” attività sociali, “anche” ma non esclusivamente attraverso omissioni in contabilità, ad esempio mancando di presentare le dichiarazioni fiscali o attraverso la redazione e presentazione di dichiarazioni infedeli.
Esterovestizione (Cass. civ., Sez. V, 05/04/2023, n. 9400)
In tema di “esterovestizione”, al fine di accertare se una società estera sia soggetta al controllo da parte di una società italiana, la verifica della sussistenza della fattispecie di cui all’art. 2359, comma primo, num. 1, cod. civ. (cd. controllo interno di diritto) impone di accertare che la maggioranza delle quote della società estera sia concentrata in capo alla sola società italiana, senza che rilevi la possibile titolarità di altre quote da parte dei soci di quest’ultima, a ciò ostando il disposto di cui all’art. 2359, comma secondo, cod. civ., che esclude, al riguardo, il computo di voti spettanti per conto di terzi.
Novità per le imprese
INCENTIVI ALLE IMPRESE
Interpello sui nuovi investimenti (circolare dell’Agenzia delle Entrate 28 marzo 2023, n. 7)
L’Agenzia delle entrate, con la circolare 29 marzo 2023, n. 7, ha fornito precisazioni in merito all’interpello sui nuovi investimenti, introdotto dall’art. 2 del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 147.
La nozione di investimento rilevante ai fini della presentazione dell’istanza è “aperta” e ricomprende qualsiasi progetto di realizzazione di un’iniziativa economica avente carattere duraturo, ivi incluse le ristrutturazioni di imprese in crisi, l’efficientamento di complessi aziendali già esistenti, la partecipazione al patrimonio di un’impresa. Ciò a condizione che sussistano i requisiti di ammissibilità per l’accesso alla procedura di interpello e, in particolare: (i) per le istanze presentate dal 1° gennaio 2023, l’investimento deve essere di ammontare superiore a 15 milioni di euro; (ii) l’investimento deve realizzarsi nel territorio dello Stato; (iii) dal business plan devono derivare ricadute occupazionali durature e significative.
La circolare illustra altresì i rapporti con gli altri strumenti di tax compliance (adempimento collaborativo e accordi preventivi) e la documentazione da allegare.
Crediti d’imposta energia e gas – Proroga al II trimestre 2023
L’art. 4 del D.L. n. 34/2023 (c.d. “Decreto Bollette”) ha disposto la proroga al II trimestre 2023 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia e gas.
Si registra una riduzione della misura agevolativa e, in particolare:
Tali crediti sono utilizzabili in compensazione in F24 entro il 31 dicembre 2023, ferma restando la facoltà di cessione per intero.
Agevolazioni in favore di imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati in zona franca urbana nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e 2017 (circolare del Ministero delle Imprese e del made in Italy 31 marzo 2023 n. 156351)
La legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha modificato l’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Alla luce di tali modifiche, le esenzioni di cui all’articolo 46, finora riconosciute e non fruite per i periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, sono estese anche per il 2023.
Con la circolare ministeriale del 31 marzo 2023, n. 156351 sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni a valere sullo stanziamento per l’annualità 2023 previsto dall’articolo 1, commi 746-748, della legge 29 novembre 2022, n. 197, in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.
Crediti d’imposta energia e gas relativi al I trimestre 2023 – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 18 dicembre 2023 (provv. Agenzia delle Entrate 3 aprile 2023 n. 116285)
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 3 aprile 2023 n. 116285, ha esteso ai crediti d’imposta energia e gas relativi al primo trimestre 2023 (di cui all’art. 1 commi dal 2 al 5 e dal 45 al 46 della L. 197/2022) le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici già previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30 giugno 2022 n. 253445, aggiornando il relativo modello e le istruzioni.
La cessione di tali crediti d’imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 5 aprile 2023 al 18 dicembre 2023.
ACE – Ambito temporale (FAQ Agenzia delle entrate 30 marzo 2023)
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito alcune FAQ che precisano profili rilevanti legati alla compilazione dei modelli dichiarativi. Tra queste, si afferma che per le società costituite alla fine del 2020, con termine del primo esercizio sociale al 31 dicembre 2021, sarebbe possibile beneficiare della “super ACE” nel 2022.
L’art. 19 comma 2 del D.L. n. 73/2021, infatti, prevede tale beneficio per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 per cui, interpretando la norma in modo letterale, il periodo agevolato sarebbe il 2022.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, in questi casi, posto che il calcolo viene operato in via extracontabile, occorre:
Questa indicazione avvantaggerebbe le società che, ad esempio, nel primo anno di vita hanno accantonato a riserva l’utile del periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2021.
Cessione dei crediti d’imposta energia e gas relativi al I trimestre 2023 – Istituzione dei codici tributo (risoluzione Agenzia delle Entrate 6 aprile 2023 n. 17)
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 6 aprile 2023 n. 17, ha istituito i codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione, mediante il modello F24, i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al I trimestre 2023. In particolare:
Con riguardo ai cessionari dei crediti d’imposta per il carburante, è stato istituito il codice tributo “7750”, relativo al credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica I trimestre 2023 (art. 1 co. 45 e 46 della L. 197/2022).
DIRITTO COMMERCIALE
Scissione mediante scorporo – Novità del D.Lgs. n. 19/2023 attuativo della Direttiva 2019/2121/UE – Estensione del regime di neutralità fiscale
Il D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, modificando l’art. 2506, comma 1, c.c. in attuazione della direttiva UE 2019/2121 del 27 novembre 2019 (che modifica la direttiva UE 2017/1132 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere), ha introdotto nell’ordinamento la c.d. “scissione con scorporo”, a valere dal 3 luglio 2023. Si tratta della possibilità di effettuare l’operazione di scissione assegnando le azioni o quote di una o più società beneficiarie neocostituite alla stessa società scissa e non ai suoi soci.
In linea teorica, anche per la nuova forma di scissione dovrebbe ritenersi confermato il regime di neutralità fiscale, attualmente previsto per le operazioni di scissione ai sensi dell’art. 173 del TUIR. Si attendono, tuttavia, orientamenti di prassi e giurisprudenziali sul punto.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
Riporto degli interessi passivi e delle eccedenze ACE in caso di fusione (risposta interpello Agenzia Entrate 4 aprile 2023 n. 278)
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello 4 aprile 2023 n. 278, precisa che le limitazioni al riporto delle eccedenze di interessi passivi e delle eccedenze ACE in caso di fusione, di cui all’art. 172 comma 7 del TUIR, si applicano anche in costanza di consolidato fiscale.
Ciò in quanto il meccanismo di attribuzione al consolidato di tali attività non determina, in capo al soggetto che le ha generate, un effetto di spossessamento, tant’è che, se inutilizzate a livello di consolidato, tornano nella disponibilità dello stesso soggetto che le ha generate. Questo rappresenta l’elemento distintivo delle eccedenze di interessi e le eccedenze ACE rispetto alle perdite fiscali.
Fusione inversa – Costi accessori all’acquisto della partecipazione nella società target – Neutralità – Applicazione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 4.4.2023 n. 277)
L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello 4 aprile 2023, n. 277, fornisce precisazioni in merito alla rilevanza fiscale dei costi di transazione imputati a incremento del valore fiscale della partecipazione nel caso di acquisizione di una partecipazione totalitaria seguita dalla fusione inversa della società target.
Nella specie si applica lo stesso trattamento riferibile alla differenza tra il patrimonio netto della controllante/incorporata e il valore della partecipazione annullata nella incorporante/controllata.
Ne consegue che i costi di transazione sostenuti nel corso del 2020 e del 2021 e rilevati a incremento del valore della partecipazione acquistata nella società target da parte della controllante nell’ultimo bilancio chiuso prima dell’operazione di fusione inversa non possono essere dedotti dall’incorporante nel 2022.
Ai fini IRAP, i costi di transazione mantengono la loro originaria classificazione quali costi accessori rispetto al costo della partecipazione acquisita nella società target, per cui gli stessi non concorreranno alla formazione della base imponibile del tributo regionale.
Affrancamento “derogatorio” per le partecipazioni di controllo – Termine di versamento per l’esercizio dell’opzione – Omesso versamento dell’imposta sostitutiva – Effetti (risposta interpello Agenzia delle Entrate 3.4.2023 n. 273)
L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello 3 aprile 2023 n. 273, ha esaminato il caso di acquisizione di una partecipazione di controllo avvenuta a dicembre 2021 che ha determinato, a seguito della purchase price allocation (PPA) effettuata in conformità dell’IFRS 3 entro 12 mesi, la rilevazione nel bilancio consolidato relativo al 2022 di una posta a titolo di avviamento.
L’Amministrazione finanziaria osserva che il versamento dell’imposta sostitutiva rappresenta un elemento costitutivo dell’opzione per l’affrancamento (ex art. 15 comma 10 del D.L. n. 185/2008), la cui assenza impedisce l’esercizio della stessa e la corretta, tempestiva manifestazione di volontà che essa richiede. Tali elementi non possono essere sopperiti in sede di ravvedimento ex art. 13 del D. Lgs. n. 472/97, in quanto quest’ultimo si trasformerebbe in una forma di c.d. «remissione in bonis» oltre i limiti indicati dal DL 2 marzo 2012, n. 16 di per sé inammissibile non potendo l’omesso versamento essere ricondotto ad un adempimento di natura formale.
.
.
Novità in materia di welfare aziendale e lavoro dipendente
INPS, Circolare n. 41 del 7 aprile 2023 – OGGETTO: Modifiche alla disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni.
Con Circolare n. 41, pubblicata in data 7 aprile 2023, l’INPS fornisce alcune precisazioni circa l’Assegno unico e universale previsto per i figli a carico, introdotto dal D.lgs. n. 230/2021, tenuto conto delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2023. Nel dettaglio, a decorrere dalla mensilità di gennaio 2023, gli importi dell’assegno unico per i figli a carico di età inferiore ad un anno sono incrementati del 50%. Stesso incremento è riconosciuto anche per i nuclei familiari con almeno tre figli, per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, a condizione che abbiano un ISEE non superiore alla soglia di 40mila euro, adeguata annualmente alle variazioni dell’indice di costo della vita. Anche l’importo della maggiorazione forfettaria per i nuclei con almeno quattro figli a carico viene incrementato nella misura del 50%. È altresì prevista la stabilizzazione, a regime, degli aumenti previsti per il 2022 in favore dei nuclei familiari con figli disabili. In allegato alla Circolare, l’INPS fornisce le tabelle aggiornate degli importi spettanti sulla base del valore ISEE del nucleo familiare e dei componenti dello stesso.
INPS, Messaggio n. 1356 del 12 aprile 2023 – OGGETTO: Dimissioni del lavoratore nel periodo di fruibilità del congedo di paternità e obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento. Istruzioni operative
Con Messaggio n. 1356, pubblicato in data 12 aprile 2023, l’INPS fornisce chiarimenti in merito al congedo di paternità, che si applica anche al lavoratore padre adottivo o affidatario. Nel dettaglio, le indicazioni dell’INPS riguardano la contribuzione dovuta dal datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato si dimetta durante il periodo di fruizione del congedo di paternità. In tal caso, infatti, il datore di lavoro è obbligato al versamento del c.d. ticket di licenziamento; tale obbligo sussiste sia in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio sia di quello alternativo.
INPS, Messaggio n. 1346 dell’11 aprile 2023 – OGGETTO: Agevolazione per la frequenza di asili nido pubblici e privati o forme di supporto presso la propria abitazione. Differimento delle allegazioni dei documenti di spesa per le domande dell’anno 2022
Con Messaggio n. 1346, pubblicato in data 11 aprile 2023, l’INPS comunica il differimento delle allegazioni dei documenti di spesa per le domande relative al contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati. Per le domande presentate lo scorso anno e riferite alle mensilità comprese tra gennaio 2022 e dicembre 2022, il termine per la presentazione delle ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette è prorogato al 30 giugno 2023.
Buoni mobilità erogati ai lavoratori dipendenti che utilizzano la bicicletta per il percorso casa-lavoro (Risposta ad Interpello 4 aprile 2023 n. 274)
Con risposta n. 274 del 4 aprile 2023, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare che i buoni mobilità riconosciuti dal Comune ai cittadini dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati non sono qualificabili come fringe benefit aziendali, e dunque non ricadono nel limite di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR.
Come precisato dall’Amministrazione finanziaria, infatti, il contributo relativo ai buoni mobilità non si configura quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, e non è quindi riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati (artt. 49 e 50 TUIR), né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall’art. 6 del TUIR. Si tratta piuttosto di un incentivo riconosciuto ai cittadini lavoratori ed erogato nell’ambito di politiche regionali e comunali volte a promuovere gli spostamenti sostenibili.
Di conseguenza, non costituendo reddito di lavoro dipendente, l’importo del buono mobilità non rileva ai fini del calcolo del limite di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR.
Trattamento fiscale del Premio di risultato erogato a titolo di ristorno ai soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 1, commi 182 – 189, legge n. 208 del 2015 (legge di Stabilità 2016) (Risposta ad Interpello 5 aprile 2023 n. 284)
Con la risposta n. 284 del 5 aprile 2023 l’Agenzia delle entrate ha affermato che è possibile applicare alle somme erogate a titolo di ristorno ai lavoratori la tassazione agevolata introdotta dalla legge di Stabilità 2016 – a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza e innovazione – purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- i ristorni in oggetto devono essere conformi alle previsioni di cui all’art. 1, commi da 182 a 190, della legge di Stabilità 2016;
- la distribuzione degli stessi deve risultare dal modello di dichiarazione allegato al D.M. 25 marzo 2016, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell’impresa.
Cessione di azioni derivanti da piani di stock option – costo assoggettato a tassazione all’estero quale reddito di lavoro dipendente (Risposta ad Interpello 11 aprile 2023 n. 289)
Con la risposta n. 289/2023 l’Amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti in tema di cessione di azioni derivanti da piani di stock option. In particolare, l’Agenzia cita il precedente orientamento fornitto con la Circolare n. 30/E del 2000, con la quale si specificava che la plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito dalla vendita e il valore normale delle azioni al momento dell’assegnazione, a condizione che detto valore sia stato assoggettato a tassazione a titolo di lavoro dipendente.
In altri termini, il valore normale delle azioni è assunto come riferimento per la determinazione della plusvalenza a condizione che lo stesso sia stato assoggettato a tassazione quale compenso in natura in capo al dipendente.
Invece, qualora l’acquisizione di titoli o diritti non abbia concorso alla formazione del reddito, l’intero importo del corrispettivo percepito costituisce plusvalenza da assoggettare ad imposta sostitutiva.
Gli stessi principi si applicano anche nell’ipotesi in cui, al momento dell’assegnazione dei titoli, il contribuente risiedeva all’estero.
Novità in materia di IVA
Aliquota Iva applicabile alla realizzazione di un sottopasso pedonale posto a servizio di impianti sciistici (Risposta a interpello dell’11 aprile 2023 n. 292)
La realizzazione del sottopasso pedonale a servizio degli impianti sciistici, benché configuri un intervento ”ex novo”, finalizzata a garantire un collegamento tra i parcheggi e il punto di accesso agli impianti sciistici, con accesso alla stazione degli impianti di risalita senza attraversamento stradale non appare riconducibile tra le opere di urbanizzazione che beneficiano dell’aliquota Iva ridotta al 10 per cento.
Articoli 1 e 4 del decreto-legislativo 27 maggio 2022, n. 72 –Modificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate a favore delle forze armate (Circolare del 6 aprile, 2023 n. 8/E)
Ai fini IVA, non sono ricomprese tra le operazioni effettuate a favore delle forze armate quelle effettuate dalle forze armate degli Stati membri che, in uno spirito di solidarietà, operino in un’azione congiunta a seguito di un attacco terroristico o di una calamità (naturale o provocata dall’uomo) in uno degli Stati membri, nonché le azioni militari effettuate a seguito di attività bilaterali o multilaterali fra Stati membri non collegate alla PSDC dell’Unione.
IVA – Aliquota 4 per cento per cessioni di apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o una infermità di cui al n. 30), Tab. A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Risposta ad istanza di interpello del 7 aprile 2023, n. 287)
Sono soggette ad IVA con aliquota del 4% le cessioni delle protesi, da inserire chirurgicamente nell’organismo, per assolvere alla funzionalità cardiaca, in quanto classificate – sulla base del parere tecnico reso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – nella voce NC 9021 39 00 e, pertanto, riconducibili nell’ambito degli ”apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o una infermità” di cui al n. 30) della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.
IVA – Cessioni all’esportazione triangolari– art. 8, comma 1, lett. a) DPR n. 633 del 1972 (Risposta ad interpello del 4 aprile 2023, n. 283)
Il regime di non imponibilità IVA è applicabile alla prima cessione di una triangolazione all’esportazione a condizione che il trasporto della merce al cessionario extra Ue avvenga “a cura o nome” del primo cedente. Inoltre, tale regime per la prima cessione è sempre da escludere quando il promotore della triangolazione acquisisce la disponibilità dei beni nel territorio dello Stato. La condizione non si realizza nelle ipotesi in cui:
IVA – Aliquota 4 per cento per cessioni di sussidi tecnici ed informatici a favore di soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Risposta ad istanza di interpello del 4 aprile 2023, n. 282)
Per l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% ai sussidi tecnici e informatici che un soggetto disabile ex art. 3 della L. 104/92 può acquistare, in mancanza di un’espressa limitazione del relativo numero, l’esercente è tenuto ad acquistare copia del rilasciato dagli organi competente, attestante l’invalidità funzionale permanente e dal quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e il sussidio tecnico informatico.
La necessità di tale attestazione vale, in particolare, per i sussidi che, per caratteristiche tecniche e qualità, sono suscettibili anche di diverso uso, non rappresentando sussidi che “per vocazione” possono essere utilizzati esclusivamente da un malato affetto da menomazioni funzionali permanenti.
Per questa ragione, il certificato rilasciato dal soggetto preposto deve contenere l’individuazione dello specifico sussidio tecnico-informatico oggetto di acquisto per il quale ricorre il nesso funzionale summenzionato.
IVA– Esenzione IVA prestazione didattiche– art. 10, primo comma, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 (Risposta a istanza di interpello del 4 aprile 2023, n. 279)
Non possono beneficiare del regime di esenzione Iva le prestazioni formative erogate da singoli medici in qualità di docenti di un corso di laurea triennale in medicina, non potendosi configurare come lezioni impartite da insegnanti ”a titolo personale” nell’accezione comunitaria.
L’esenzione vale solo quando un ente pubblico eroga delle somme a un soggetto terzo per la formazione dei propri dipendenti. Solo in tal caso, sugli importi corrisposti dalla Pa all’organizzatore del corso non si applicherebbe l’IVA.
IVA – Prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona – Obbligo di documentazione tramite fattura – Articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Risposta a istanza di interpello del 4 aprile 2023, n 275)
Tra le operazioni esenti per le quali l’emissione della fattura non è obbligatoria (e che, dunque, possono attualmente essere documentate attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi) non sono ricomprese le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona, che pertanto devono essere documentate mediante fattura, indipendentemente dalla richiesta del cliente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 275 del 4 aprile 2023. Le prestazioni sanitarie di diagnosi sono quelle dirette a identificare la patologia cui i pazienti sono affetti, tra le quali sono riconducibili anche le prestazioni rese dai laboratori di analisi, la cui attività è volta a supportare la professione sanitaria.
Corte di Cassazione, sentenza del 5 aprile 2023, n. 9337: Cessione di edifici equiparati ai fabbricati Tupini – Aliquota IVA agevolata – Condizioni.
L’aliquota IVA del 10% prevista al n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 per la cessione di edifici equiparati ai fabbricati “Tupini” opera a prescindere dalla destinazione abitativa del fabbricato, essendo sufficiente la finalità di interesse collettivo cui è destinato l’immobile. La disposizione agevolativa si intende riferita anche agli edifici di cui all’art. 1 della L. 659/61 (es. scuole, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, asili infantili), perché assimilati ai fabbricati di cui all’art. 13 della L. 408/49 (c.d. fabbricati “Tupini”).
Pertanto, l’operazione avente ad oggetto la vendita di immobili da destinare a poliambulatorio e servizi sanitari, nonché a consultorio familiare, è soggetta a tale aliquota ridotta, rilevando, allo scopo, “la finalità di interesse collettivo a carattere sostanzialmente assistenziale sottesa alla loro destinazione secondo le loro caratteristiche intrinseche al momento dell’operazione”, indipendentemente dal relativo accatastamento.
Applicazione del regime di call–off stock e operazioni triangolari (Risposta a istanza di interpello del 3 aprile 2023 n. 271)
L’ambito operativo del call-off stock va “circoscritto all’operazione intracomunitaria tra cedente/fornitore ed acquirente designato”, coinvolgendo esclusivamente tali soggetti. Non sarebbe quindi possibile estenderne l’efficacia del regime nell’ambito di un’operazione triangolare.
Laddove il contratto di fornitura concluso tra il fornitore ed il primo cessionario integri le condizioni per l’applicazione del call-off stock, la contestuale cessione effettuata da quest’ultima nei confronti del cessionario finale andrebbe comunque considerata come “operazione a sé stante, autonoma e distinta dalla transazione immediatamente precedente”.
Recupero IVA medio tempore applicata – Mancata tempestiva emissione note di variazione – Rimborso ex articolo 30–ter (Risposta a istanza di interpello del 30 marzo 2023, n. 269)
È ammissibile la procedura di rimborso (ex art. 30-ter del DPR n. 633/1972) dell’IVA erroneamente addebitata in fattura, qualora la mancata emissione della nota di variazione nei termini, non sia riconducibile a una inerzia colpevole del prestatore.
Note di variazione in ipotesi di scioglimento dei contratti ex articolo 169–bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – Articolo 26, comma 2, del dPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Risposta a istanza di interpello del 29 marzo 2023, n. 268)
Il debitore in concordato, autorizzato allo scioglimento dei contratti pendenti, ex art. 169- bis del RD n. 267/1942, non può procedere, in riferimento alle operazioni in origine fatturate, all’emissione delle relative note di variazione ai sensi dell’art. 26, comma 2, del DPR n. 633/1972
Corte di giustizia, sentenza del 30 marzo 2023, C-616/21
Non costituisce una prestazione di servizi soggetta all’imposta sul valore aggiunto l’attività di un comune consistente nel far eseguire da un’impresa operazioni di bonifica dall’amianto e di raccolta dei prodotti e dei rifiuti contenenti amianto, a favore dei residenti in tale comune, proprietari di immobili, che ne abbiano fatto richiesta, qualora una siffatta attività non miri all’ottenimento di introiti aventi carattere di stabilità né implichi alcun pagamento da parte di detti residenti, poiché tali operazioni sono finanziate da fondi pubblici.
Corte di giustizia, sentenza del 30 marzo 2023, C-612/21
La fornitura e l’installazione di impianti di fonti di energie rinnovabili da parte di un comune, per il tramite di un’impresa, a favore dei propri residenti proprietari che hanno manifestato l’intenzione di dotarsi di tali impianti, non costituisce una cessione di beni e una prestazione di servizi assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, allorché un’attività del genere non è diretta all’ottenimento di introiti aventi carattere di stabilità e dà luogo, da parte di tali residenti, solo ad un pagamento che copre al massimo un quarto delle spese sostenute, mentre il saldo è finanziato da fondi pubblici.
***
Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
e-IUS Tax & Legal