Newsletter Studio e-IUS – Tax&Legal – “Le novità fiscali della settimana” – Giovedì 17 Novembre 2022

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le
principali novità in materia fiscale del mese disponibili anche sul sito
dello Studio www.e-ius.it.
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1 ATTIVITÀ LEGISLATIVA……………………………………………………………………….. 2
2 NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE …………………………………………….. 3
3 NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO…………………………… 6
4 NOVITÀ PER LE IMPRESE…………………………………………………………………….. 8
5 NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE………………… 16
6 NOVITÀ IN MATERIA IVA ………………………………………………………………….. 27
1 ATTIVITÀ LEGISLATIVA
1.1 Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto correttivo alla riforma dello
sport dilettantistico
Con il Decreto n.163/2022 pubblicato in gazzetta ufficiale lo scorso 2 novembre,
è stata riformulata la disciplina relativa al lavoro sportivo contenuta nel D.lgs.
n.36/2021.
Nel dettaglio, è stata eliminata la figura dell’amatore. Chi opera nel mondo dello
sport dilettantistico potrà dunque essere volontario, e quindi percepire unicamente
rimborsi delle spese concretamente sostenute o premi legati ai risultati raggiunti, o
Lavoratore sportivo.
In merito a quest’ultima figura, il lavoro svolto potrà essere ricondotto
unicamente nelle categorie di lavoro subordinato o autonomo oppure ancora nelle
prestazioni coordinate e continuative.
Viene dunque superata definitivamente la riconduzione del lavoro sportivo
nell’ambito dei redditi diversi di cui all’art. 67 del Tuir.
Il decreto chiarisce inoltre che l’inquadramento dei rapporti di lavoro instaurati
dipenderà anche dalla natura dell’ente presso cui il lavoratore presta la propria
attività.
In particolare, in ambito professionistico il rapporto sarà di natura subordinata
salvo eccezioni mentre nelle associazioni e società sportive dilettantistiche sarà
possibile ricorrere al lavoro autonomo e alle co.co.co se la durata delle prestazioni
non supera le 18 ore settimanali.
Inoltre, si presume un rapporto di lavoro autonomo nella forma di prestazione
coordinata e continuativa, al ricorrere delle seguenti condizioni:
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• la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere
continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla
partecipazione a manifestazioni sportive;
• le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo
tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali,
delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.
2 NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE
2.1 Per l’Art Bonus la natura pubblica del bene va intesa in chiave sostanziale
L’Agenzia delle Entrate è tornata a fornire chiarimenti in merito all’applicabilità
del cd. Art Bonus.
Tale misura, introdotta dal D.l. n. 83 del 31 maggio 2014, prevede un credito
d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate da Persone fisiche, Enti non
commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa finalizzate al restauro, alla
manutenzione e alla protezione di beni culturali pubblici nonché realizzazione di
nuove strutture o restauro e potenziamento di quelle esistenti.
Nel dettaglio, con la risposta ad interpello n. 546 del 4 novembre scorso,
l’amministrazione finanziaria chiarisce nuovamente che l’accesso a tale misura
agevolativa è subordinata alla natura pubblica dei beni culturali oggetto di intervento.
Requisito di appartenenza pubblica del bene interpretato ancora una volta in
chiave sostanziale e non formale dall’agenzia (così come anche nella risoluzione n.
136/E del 7 novembre 2017).
Tale requisito viene, dunque, integrato non solo dalla formale appartenenza
allo Stato e agli enti pubblici territoriali, ma anche dal ricorrere di altre caratteristiche,
quali la costituzione dell’ente destinatario delle erogazioni da parte di soggetti
pubblici, la maggioranza pubblica di soci e partecipanti, il finanziamento con risorse
pubbliche, la gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica e
l’assoggettamento ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione o al
controllo analogo.
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2.2 I chiarimenti in merito alla tassazione della fusione riorganizzativa per
incorporazione di enti religiosi
Con la risposta ad interpello n. 555 dello scorso 8 novembre l’Agenzia delle
Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione delle operazioni di Fusione
per incorporazione a fini riorganizzativi effettuate da Enti religiosi civilmente
riconosciuti.
Sul punto, l’Agenzia era già intervenuta a suo tempo con la Risoluzione n. 152/E
del 15 aprile 2008 con la quale venne chiarito che l’applicabilità delle disposizioni in
merito alla neutralità fiscale delle Fusioni (Art. 172 e 174 del Tuir) alla fattispecie di
fusione tra enti religiosi è subordinata al rispetto di precise condizioni.
La suddetta neutralità fiscale prevista dal Tuir si basa, infatti, sul presupposto
che le società o gli enti interessati dall’operazione producano reddito d’impresa
derivante dall’esercizio di imprese commerciali.
Con particolare riguardo all’operazione di fusione che coinvolge enti
ecclesiastici l’Agenzia chiarisce dunque che, ai fini una valutazione degli effetti fiscali,
occorre distinguere se i beni che “passano” da un ente all’altro siano o meno relativi
ad un’attività d’impresa.
Qualora infatti i beni vengano gestiti dall’ente incorporato in regime d’impresa
e confluiscano nell’attività d’impresa dell’incorporante, la fusione può ritenersi
neutrale fiscalmente ai sensi dell’art. 172, comma 1 del Tuir. Diversamente se i beni
confluiscono nell’attività istituzionale dell’ente incorporante, la fusione è da
considerarsi realizzativa. In merito invece alle imposte indirette, i passaggi di beni
nell’ambito di fusioni tra enti ecclesiastici non saranno soggetti ad IVA, ai sensi
dell’articolo 2, terzo comma, lettera f), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ne consegue
che, in virtù del principio di alternatività IVA/registro recato dall’articolo 40 del d.P.R.
26 aprile 1986, n. 131, trova applicazione l’imposta di registro in misura fissa in linea
con quanto previsto dall’art. 1, comma 737 della L. n. 147/2013. Una norma che
consente di poter fruire di un regime agevolativo in tema di imposte di registro,
ipotecaria e catastale per gli atti di trasferimento di beni a titolo gratuito, effettuati in
un’ottica di riorganizzazione tra enti appartenenti alla medesima struttura
organizzativa politica, sindacale o religiosa.
2.3 La Definizione di attività caritatevoli fornita dal Ministero del Lavoro
Il Ministero del lavoro, con il decreto n. 171/2022 pubblicato in gazzetta ufficiale
lo scorso 8 novembre, ha fornito la definizione di attività caritatevoli ai fini
dell’esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina relativa alle operazioni di
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pagamento elettronico su Internet prevista dall’art.2, comma 2, lettera n) del decreto
legislativo n. 11 del 2010.
In particolare, sono da considerare caritatevoli le seguenti attività di interesse
generale di cui all’art. 5 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore):
• formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al
contrasto alla povertà educativa,
• cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125;
• alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22
aprile 2008, nonché’ ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a
soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, di cui al citato
articolo 5, comma 1, lettera q);
• accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, di cui al citato
articolo 5, comma 1, lettera r);
• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di
cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno
di persone svantaggiate o di attività di interesse generale,
• protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2.4 Le regole per beneficiare del credito d’imposta Its Academy.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 10 novembre sono
state definite le modalità per usufruire del Credito d’imposta previsto per le
erogazioni liberali effettuate a favore delle Its Academy.
In particolare, è stato previsto che tale credito, accordabile a patto che le
erogazioni siano effettuate tramite bonifico o comunque tramite mezzi tracciabili,
può essere utilizzato dai beneficiari in tre quote annuali di pari importo a partire dalla
dichiarazione dei redditi dell’anno in cui l’erogazione ha avuto luogo.
Per i soli percettori di redditi d’impresa, l’utilizzo del credito può avvenire
unicamente in compensazione con F24 presentato tramite i servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate.
È demandata ad un successivo provvedimento l’individuazione del codice
tributo da utilizzare.
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3 NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
3.1 Corte di Cassazione, Ordinanza n. 32272 del 2 novembre 2022.
In materia di IRAP, non ha diritto al rimborso il professionista associato che, in
presenza di autonoma organizzazione e svolgendo in maniera unitaria più attività, ivi
compresa quella di sindaco, non sia in grado di scorporare, in concreto, le diverse
categorie di compensi conseguiti e di verificare l’esistenza dei requisiti impositivi per
ciascuno dei settori in esame.
Per ottenere l’esclusione IRAP dei compensi per l’attività di sindaco svolta dai
professionisti associati e corrisposti allo studio professionale, occorre dimostrare che
l’attività individualmente svolta dagli associati è “funzionalmente scollegata” da
quella dello studio professionale.
È onere della stessa parte contribuente di fornire la prova contraria, avente ad
oggetto l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa. Nel caso di
specie, in assenza di tale prova, il rimborso d’imposta è stato negato.
Inoltre, ai fini probatori, non possono essere utilizzate le Certificazioni Uniche
rilasciate dalle società clienti, atteso che tale circostanza non esclude che i
professionisti, nell’espletamento del loro incarico, si siano avvalsi in concreto
dell’organizzazione messa loro a disposizione dallo studio associato.
3.2 Cassazione civile, Sez. V, Ordinanza n. 32464 del 3 novembre 2022.
In tema di scissione societaria, la Suprema Corte ha affermato che la società
beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa
relativi a periodi d’imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione produce effetti.
Dunque, la società beneficiaria può essere richiesta del pagamento di tali debiti
senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell’Amministrazione.
3.3 Corte di Cassazione n. 32592 del 4 novembre 2022
Le spese di sponsorizzazione (nel caso di specie, cartellonistica nell’ambito del
basket dilettantistico) sono inerenti se il contribuente dimostra:
• di averle effettivamente sostenute;
• la loro riferibilità ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a
formare il reddito di impresa;
• la loro congruità, in caso di contestazione dell’Amministrazione finanziaria.
In ogni caso, il controllo dell’Amministrazione finanziaria sull’inerenza dei costi
d’impresa, ai fini della loro deducibilità, non può interferire nel campo delle scelte
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imprenditoriali, a meno che la sproporzione tra prestazioni non sia rilevante e
manifestamente evidente.
Nel caso di specie, i suddetti elementi sono stati valutati e positivamente
riscontrati dal giudice di merito, essendo stato dimostrato, tra l’altro, che i citati oneri
hanno arrecato alla società una concreta utilità, andando quindi oltre quanto
necessario ai fini della verifica loro demandata.
3.4 Cassazione civile, Sez. V, Ordinanza n. 32499 del 4 novembre 2022.
In tema di accertamento su IVA e imposte dirette, ai sensi dell’art. 37, comma 3,
del D.P.R. n. 600 del 1973, si determina la traslazione del reddito d’impresa, e delle
relative imposte, nei confronti del soggetto che abbia gestito “uti dominus” una
società di capitali, quale effettivo possessore del reddito della società interposta.
Inoltre, si viene ad instaurare un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove:
• il mandatario è il gestore “uti dominus”;
• la mandante è la società.
Dunque, ove le prestazioni di servizi cui il gestore abbia partecipato per conto
della società siano soggette ad IVA, vi è soggetto pure il rapporto giuridico tra il
mandatario e la società interposta.
Con riferimento all’onere della prova:
• sull’Amministrazione finanziaria incombe l’onere di provare, anche solo
in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta
all’interponente;
• sul contribuente incombe l’onere di fornire la prova contraria
dell’assenza di interposizione, ovvero della mancata percezione dei
redditi del soggetto interposto.
3.5 Cassazione civile, Sez. V, Ordinanza n. 32598 del 4 novembre 2022
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte con l’ordinanza in oggetto, anche
la prestazione di “non fare” può rientrare nella base imponibile IVA quando si collochi
all’interno del rapporto sinallagmatico, cioè nello scambio reciproco di prestazioni, e
sia considerata come controvalore effettivo del servizio prestato.
La base imponibile è infatti costituita da tutto ciò che è ricevuto quale
corrispettivo.
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Ne consegue che, ove la rinuncia al credito faccia parte delle pattuizioni per il
riacquisto di un bene e sia condizionata al conseguimento di tale risultato, anche
l’importo rinunciato deve essere considerato per il calcolo della base imponibile
dell’operazione.
3.6 Cassazione, Ordinanza n. 32742 del 7 novembre 2022
L’esenzione ICI/IMU per lo svolgimento di attività istituzionali da parte degli enti
non commerciali, di cui all’art. 7 co. 1 lett. i) del D. Lgs. 504/92, può trovare
applicazione anche in caso di utilizzo misto dell’immobile (adibito solo in parte ad
attività istituzionali), ai sensi dell’art. 91-bis del D.L. 1/2012 e del D.M. 200/2012.
Ai sensi di tali disposizioni, l’esenzione si applica solo alla frazione di unità nella
quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso
l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale
attività.
Solo nel caso in cui non sia possibile tale individuazione, l’esenzione si applica
in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da
apposita dichiarazione.
La Corte di Cassazione afferma che, in mancanza di apposita dichiarazione (da
presentare mediante il modello dichiarativo IMU ENC), l’esenzione non può trovare
applicazione, ancorché sia stata prodotta in giudizio una perizia giurata volta ad
individuare le porzioni dell’immobile adibite ad attività istituzionale.
4 NOVITÀ PER LE IMPRESE
INDUSTRIA 4.0 E ALTRI INCENTIVI ALLE IMPRESE
4.1 Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina –
Pubblicato in GU il D.M. 9.09.2022 in data 31 ottobre 2022
Il 31 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 9 settembre
2022 – Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina, che rende
operativa la misura prevista dal primo D.L. Aiuti (D.L. 50/2022). A partire dalle ore 12
del 10 novembre e sino alle ore 12 del 30 novembre 2022, esclusivamente tramite la
piattaforma online di Invitalia (https://appfcu.invitalia.it/home), le imprese nazionali
danneggiate economicamente dalla guerra in Ucraina potranno richiedere contributi
a fondo perduto per compensare il calo di fatturato derivante da contrazione della
domanda, interruzione di contratti e progetti esistenti e crisi nelle catene di
approvvigionamento.
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Il Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina, con una
dotazione finanziaria di 120 milioni di euro, è finalizzato alla concessione di aiuti in
forma di contributo a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese nazionali
che hanno subito ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi
internazionale in Ucraina.
Possono accedere al contributo le piccole e medie imprese, diverse da quelle
agricole, come definite dalla raccomandazione n. 2003/ 361/CE della Commissione
europea, del 6 maggio 2003, che presentano, congiuntamente, i seguenti requisiti:
a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi
compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina,
la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento
del fatturato aziendale totale;
b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati
nel corso dell’ultimo trimestre antecedente al 18 maggio 2022, data di entrata
in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, incrementato almeno del 30
per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo
dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al
costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
c) hanno subìto nel corso del trimestre antecedente al 18 maggio 2022, data di
entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, un calo di fatturato di
almeno il 30 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019.
Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui
all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Le medesime imprese, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti alla data
di presentazione della domanda:
a) avere sede legale od operativa nel territorio italiano e risultare regolarmente
costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese;
b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con
finalità liquidatorie;
c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fono perduto, nei
limiti delle risorse finanziarie stanziate per l’intervento agevolativo, ai sensi e nel
rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione
europea 2022/C131 I/01 e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo di
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crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione
della Russia contro l’Ucraina”.
Nello specifico, le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono
ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno di essi un importo
determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio dei
ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore
del decreto-legge n. 50/2022, e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al
corrispondente trimestre del 2019, come segue:
a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non
superiori a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00);
b) 40 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori
a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) e fino a euro 50.000.000,00 (cinquanta
milioni/00).
Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, il periodo di imposta di
riferimento è quello relativo all’anno 2021.
4.2 Contributi a fondo perduto per le imprese operanti nel settore della
ristorazione – Pubblicato il Provv. Agenzia delle Entrate 2 novembre 2022 n.
406608
Con il provv. Agenzia delle Entrate 2 novembre 2022 n. 406608, sono stati
definiti contenuto informativo, modalità e termini di presentazione del modello di
dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “de minimis” al fine del riconoscimento del
contributo a fondo perduto aggiuntivo per il settore della ristorazione (art. 1 co. 17-
bis del DL 152/2021 e DM 29.4.2021).
Al fine dell’erogazione del contributo, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti
devono inviare una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante l’ammontare
degli aiuti di Stato nell’ambito del regime “de minimis”, la cui registrazione nel RNA è
avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024.
Tale dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate:

  • dal 7 novembre 2022 al 21 novembre 2022;
  • direttamente o mediante un intermediario abilitato di cui all’art. 3 co. 3 del
    DPR 322/98;
  • utilizzando lo specifico modello approvato;
  • in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del
    portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate.
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    4.3 Fondo a ristoro di spese sanitarie e di sanificazione per ASD, SSD e società
    sportive professionistiche – Pubblicato il DPCM 3.10.2022 in data 7
    novembre 2022
    Il 7 novembre è stato pubblicato sul sito istituzionale il DPCM 3 ottobre 2022
    relativo alle modalità e ai termini di presentazione delle richieste di erogazione del
    contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie, di sanificazione e
    prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da COVID-19, in
    favore delle società sportive professionistiche, delle società ed associazioni sportive
    dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche,
    istituito presso il Dipartimento per lo sport ai sensi del d.lgs 39/2021. La misura
    interessa le spese sostenute tra l’1.2.2020 e il 31.3.2022.
    Dalla data di pubblicazione (7 novembre) decorrono i termini per la
    presentazione delle istanze in via telematica di 30 giorni e, dunque, entro il 7
    dicembre 2022. Entro questo termine, i beneficiari dovranno presentare le domande
    agli organismi sportivi affilianti (Federazioni o Leghe per le società sportive
    professionistiche, Federazioni, Enti di promozione sportiva o Discipline Sportive per
    ASD e SSD).
    4.4 Iper ammortamento: sospensione della fruizione in ipotesi di sostituzione
    dei beni agevolati (risp. ad interpello n. 532/2022)
    Con la risposta a interpello 31 ottobre 2022 n. 532, relativa alla possibilità di
    continuare a fruire dell’iper-ammortamento in caso di investimenti sostitutivi ex art.
    1 co. 35 della L. 205/2017, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la fruizione dell’iperammortamento residuo debba essere sospesa nel periodo di tempo intercorrente
    tra l’interruzione dell’interconnessione dei beni “sostituiti” e l’avvenuta
    interconnessione dei beni “sostitutivi”.
    Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che:
  • nel periodo di mancata interconnessione la quota annua di iperammortamento spettante per i beni in questione dovrà essere proporzionalmente
    ridotta;
  • la fruizione dell’iper-ammortamento potrà riprendere – per l’importo
    complessivamente pari all’iper-ammortamento residuo al momento di interruzione
    dell’interconnessione dei beni “sostituiti” – solo nel momento in cui verrà effettuata
    la “nuova” interconnessione, ossia quella riguardante i beni “sostitutivi”.
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    4.5 Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: il momento di
    effettuazione segue la “certezza” del sostenimento del costo (risp. ad interpello
    n. 537/2022)
    Con la risposta a interpello 31 ottobre 2022 n. 537, l’Agenzia delle Entrate, al di
    là del nomen utilizzato dalle parti negli atti, ha affermato che, ai fini
    dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento, nel caso di specie
    il costo, ai fini agevolativi, si considera “sostenuto” già alla conclusione del
    procedimento relativo al “test di funzionamento” (“Preliminary” Acceptance Test) –
    allo scopo di verificare, dopo la consegna del bene, la rispondenza del macchinario ai
    requisiti tecnici concordati con il cliente e il buon esito del funzionamento – e alla
    contestuale sottoscrizione del PAC (“Preliminary Acceptance Certificate”).
    Alla luce di quanto rappresentato, il successivo test di “perfezionamento” (“Final
    Acceptance Certificate” o “FAC”) sembra non costituire un test decisivo ai fini della
    “certezza” del sostenimento del costo ai sensi dell’art. 109, comma 1, TUIR, ma
    risponde ad una esigenza di garanzia rispetto ad eventuali anomalie di lieve entità
    non individuate all’atto del “test di funzionamento”.
    4.6 Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas: l’energia
    acquistata per uso proprio e quella rivenduta (risp. ad interpello n. 538/2022)
    Con la risposta a interpello 31 ottobre 2022 n. 538, l’Agenzia delle Entrate ha
    precisato che, ai fini del calcolo dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia a favore
    delle imprese energivore, rileva la sola quantità di energia acquistata per uso proprio,
    e non anche l’energia rivenduta.
    L’Agenzia delle Entrate evidenzia che sia l’art. 15 del DL 4/2022 che l’art. 4 del
    DL 17/2022 dispongono che il credito d’imposta è riconosciuto in misura percentuale
    delle “spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente
    utilizzata” dalle imprese energivore, rispettivamente nel primo e nel secondo
    trimestre del 2022.
    Il legislatore, dunque, ha posto alla base del calcolo delle agevolazioni la sola
    quantità di energia elettrica acquistata e rimasta in carico alle suddette imprese che
    non potranno, pertanto, beneficiare dei crediti d’imposta in esame relativamente alle
    spese sostenute per la componente energetica acquistata e venduta a soggetti terzi.
    In sostanza, gli elementi che consentono di individuare in modo certo ed
    obiettivamente determinabile le suddette spese devono risultare dalle fatture di
    acquisto.
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    4.7 Iper ammortamento: sospensione della fruizione fino alla messa in
    funzione e interconnessione (risp. ad interpello n. 551/2022)
    Con la risposta a interpello 7 novembre 2022 n. 551, l’Agenzia delle Entrate ha
    precisato che, nell’ipotesi in cui l’investimento è realizzato nel periodo d’imposta 2019
    (dicembre) (momento in cui i macchinari risultano consegnati/collaudati) e l’entrata
    in funzione e l’interconnessione, invece, avvengono nel periodo d’imposta 2020
    (settembre), la fruizione del beneficio risulta sospesa fino a tale ultimo momento. La
    deduzione quale iper-ammortamento in ipotesi di interconnessione operata
    successivamente all’effettuazione dell’investimento ed alla sua messa in funzione
    non può estendersi anche alla quota di canoni relative ai mesi precedenti, poiché, in
    ogni caso, il requisito dell’interconnessione deve sussistere e integrare la predetta
    messa in funzione.
    Tale impostazione garantisce il rispetto della ratio dell’incentivo, consentendo
    di agevolare gli investimenti realizzati a partire dal momento di entrata in funzione
    dei beni stessi, nel presupposto che ciò dimostri l’utilizzo del bene nel ciclo produttivo
    aziendale.
    Nel caso di specie, l’iper-ammortamento può essere fruito con riferimento alle
    ideali quote dei canoni relativi ai mesi da settembre a dicembre, successivi al
    momento di entrata in funzione del bene, nei limiti disposti dall’art. 102 co. 7 del TUIR.
    4.8 Riversamento del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo – Proroga del
    termine e estensione della certificazione attestante la qualificazione degli
    investimenti
    In sede di conversione in legge del DL 144/2022 (c.d. DL “Aiuti-ter”), con un
    emendamento governativo viene proposta la proroga dal 31 ottobre 2022 al 31
    ottobre 2023 del termine per la presentazione della domanda per accedere al
    riversamento del credito di ricerca e sviluppo indebitamente compensato, introdotta
    dall’art. 5 commi 7-12 del DL 146/2021.
    Vengono individuati anche nuovi termini per il riversamento delle somme. Si
    propone che il versamento in unica soluzione o, in caso di versamento rateale la
    prima rata annuale delle somme dovute, debba avvenire entro il 16 dicembre 2023,
    mentre avrà scadenza il 16 dicembre 2024 la seconda rata e il versamento della terza
    rata annuale dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2025. In caso di versamento rateale
    delle somme, gli interessi matureranno a decorrere dal 17 dicembre 2023.
    P a g . 14
    Inoltre, si propone di estendere anche al credito di cui all’art. 3 del DL 145/2013
    la certificazione di cui all’art. 23 co. 2-3 del DL 73/2022, che ha la funzione di attestare
    il rispetto dei requisiti normativi per accedere al credito di imposta. Dunque, sarebbe
    possibile per le imprese che non ritengono di accedere alla procedura di
    riversamento del credito ricerca e sviluppo, farsi “certificare” ex post la spettanza del
    credito, con effetto opponibile anche nei confronti dell’Agenzia. È però necessario,
    affinché la certificazione sia opponibile all’Agenzia delle Entrate, che non siano
    iniziate attività di controllo, tra le quali non dovrebbero rientrare le c.d. lettere di
    compliance.
    REDDITI D’IMPRESA
    4.9 Riallineamento dei valori – Deduzione delle quote di ammortamento
    relative al maggior valore attribuito alla Customer Relationship (risp. ad
    interpello n. 533/2022)
    Con la risposta ad interpello del 31 ottobre 2022 n. 533, l’Agenzia delle Entrate
    interviene in materia di deduzione delle quote di ammortamento relative al maggior
    valore attribuito alle Customer Relationship in sede di riallineamento ex art. 110 DL
    104/2020.
    Esse sono deducibili, previa imputazione a conto economico, sulla base della
    vita utile definita in 20 anni, non applicandosi l’estensione del periodo di
    ammortamento fiscale a 50 periodi di imposta di cui al co. 8-ter dell’art. 110 del DL
    104/2020.
    L’Agenzia precisa che le quote di ammortamento relative al maggior valore
    attribuito alle “Customer Relationship” sono deducibili, per i soggetti che adottano gli
    IAS/IFRS previa imputazione a Conto economico, sulla base della vita utile definita,
    pari a 20 anni nel caso di specie.
    4.10 Riallineamento dei valori – Revoca dell’opzione per il riallineamento
    oneroso e adesione il regime gratuito per i settori alberghiero e termale (risp
    ad interpello n. 534/2022)
    Con la risposta ad interpello del 31 ottobre 2022 n. 534, l’Agenzia delle Entrate
    effettua precisazioni in merito alla revoca dell’opzione per il riallineamento a titolo
    oneroso e la facoltà di adesione al regime del riallineamento gratuito dei settori
    alberghiero e termale, secondo le modalità operative previste dal provv. Agenzia delle
    Entrate 29.9.2022 n. 370046/2022.
    Si riconosce alla società istante la facoltà di revocare il riallineamento oneroso
    ex art. 110 del DL 104/2020 e, contestualmente, optare per il riallineamento gratuito
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    per i settori alberghiero e termale ex art. 6-bis del DL 23/2020, per i beni immobili a
    destinazione turistico-ricettiva concessi in locazione (nel caso di specie) ad altre
    società del gruppo.
    OPERAZIONI STRAORDINARIE
    4.11 Costituzione online di s.r.l. e s.r.l.s. – Adozione dei modelli uniformi di atto
    costitutivo e statuto con riduzione del compenso del notaio con l’entrata
    in vigore del D.M. 26.7.2022 in data 5 novembre 2022
    Dal 5 novembre 2022 è possibile costituire online srl ordinarie e srl semplificate
    (o srls) aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro
    anche tramite modelli uniformi; opzione che consente la riduzione, alla metà, del
    compenso per l’attività notarile.
    Il DLgs. 183/2021 ha previsto, dal 14 dicembre 2021, che l’atto costitutivo delle
    srl e delle srls aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in
    denaro possa essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la
    partecipazione in videoconferenza di tutte le parti richiedenti o di alcune di esse.Gli
    atti costitutivi di srl e di srls sono ricevuti mediante l’utilizzo di una piattaforma
    telematica che è predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del Notariato.
    Il DLgs. 183/2021 (art. 2 co. 3) ha anche riconosciuto la possibilità di utilizzare,
    ai fini in questione, modelli uniformi con riduzione del compenso per l’attività
    notarile, che viene determinato in misura non superiore a quello previsto dalla
    Tabella C) -Notai del decreto del Ministro della Giustizia n. 140/2012, ridotto alla metà.
    Tali modelli – che avrebbero dovuto essere adottati con decreto del MISE entro la
    metà di febbraio 2021 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del DLgs.
    183/2021) – sono stati adottati solo di recente, con il decreto n. 155/2022, pubblicato
    sulla G.U. n. 247/2022 e in vigore dal 5 novembre 2022.
    4.12 Conferimento di azienda: neutrale il conferimento di un complesso
    immobiliare unitariamente a contratti in essere, autorizzazioni e licenze
    (risp. ad interpello n. 549/2022)
    Con la risposta a interpello 4 novembre 2022 n. 549, l’Agenzia delle Entrate ha
    indicato che costituisce azienda il complesso relativo a un centro commerciale non
    ultimato di proprietà di una società fallita, ma portato avanti dalla curatela
    fallimentare.
    P a g . 16
    L’azienda così definita può dunque essere conferita in una società in neutralità
    fiscale fini delle imposte sul reddito ai sensi dell’art. 176 TUIR, con applicazione delle
    imposte d’atto in misura fissa. Nella specie, la curatela fallimentare intende costituire
    una NewCo, conferendo in essa l’attivo fallimentare, per poi cedere le quote della
    NewCo ad un’altra società.
    Nel caso in esame, si trattava di un complesso di beni formato da:
  • un complesso immobiliare, destinato a centro commerciale;
  • le autorizzazioni e le licenze per lo svolgimento delle attività;
  • altri beni e crediti;
  • i contratti in corso di esecuzione (tra i quali un contratto di affitto d’azienda
    avente ad oggetto una delle unità dell’immobile; alcuni contratti di assicurazione; il
    contratto per l’amministrazione di condominio e per la manutenzione delle aree e
    degli impianti, ecc.).
    Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’insieme di beni e diritti possiede la
    caratteristica di “unità funzionale” che rende possibile il perseguimento, mediante di
    esso, dell’originario oggetto dell’impresa consistente nella gestione degli immobili già
    realizzati, nonché nel completamento delle opere in corso per rendere operativo
    tutto il centro commerciale.
    5 NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE
    5.1 Decreto Aiuti quater: nuovi incentivi al welfare aziendale
    Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 10 novembre scorso, il
    decreto contenente misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e
    carburanti (DL “Aiuti-quater”). ì
    Tra le disposizioni approvate, vi è quella che modifica all’art. 12 D.L. n. 115/2022
    prevedendo:
    (i) l’ulteriore innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione per i fringe
    benefit, incluse le somme per il pagamento delle utenze domestiche, concessi ai
    dipendenti nel 2022;
    (ii) l’esplicita applicazione del regime della tassazione integrale dei valori
    assegnati in caso di superamento della franchigia.
    5.2 Nuovo avviso ANPAL sul Fondo Nuove Competenze
    Il 10 novembre scorso, è stato approvato il nuovo avviso dell’ANPAL sul Fondo
    Nuove Competenze.
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    A partire dal 13 dicembre e fino al 28 febbraio 2023 sarà possibile aderire al
    nuovo avviso pubblico del Fondo nuovo competenze che presenta una disponibilità
    finanziaria di 1 miliardo di euro a valere su risorse ReactEU, confluite nel Programma
    operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l’occupazione (Pon Spao).
    Rispetto alla precedente edizione del Fondo, sono due le principali novità.
    La prima è che gli interventi saranno rivolti quasi integralmente a sostenere le
    imprese e i lavoratori ad affrontare i cambiamenti connessi alla doppia transizione
    digitale ed ecologica.
    La seconda riguarda il pieno coinvolgimento dei Fondi interprofessionali, a
    garanzia dell’efficacia e della qualità dei percorsi formativi. I Fondi devono
    manifestare il proprio interesse a partecipare, finanziando i progetti formativi dei
    datori di lavoro aderenti, entro il 3 dicembre.
    Le domande sono presentabili, come precisato all’art. 4 dell’avviso, dal legale
    rappresentante o da un suo delegato tramite accesso con SPID, CIE o CNS alla
    piattaforma informatica dedicata MyANPAL. Alle istanze andranno allegati gli accordi
    collettivi – conformi a quanto prescritto dall’art. 88, comma 1, D.L. n. 34/2020 e dai
    paragrafi 5 e 6 dall’avviso ANPAL – nonché eventuale delega del rappresentante
    legale corredata da documento di identità del delegato e del delegante (l’avviso e gli
    allegati A, B, C e D sono rinvenibili sul sito istituzionale ANPAL).
    Gli accordi con le rappresentanze sindacali dovranno essere sottoscritti dopo la
    pubblicazione del D.M. 22 settembre 2022, avvenuta il 3 novembre 2022, ed entro il
    31 dicembre 2022.
    Nell’avviso vengono fornite tutte le informazioni necessarie ai fini della
    presentazione dell’istanza e dell’accesso al nuovo FNC, tra cui i soggetti ammissibili,
    l’oggetto del contributo, il progetto formativo e le modalità di erogazione della
    formazione (a tal fine si rileva che il datore di lavoro istante non potrà essere soggetto
    erogatore della formazione), di attestazione delle competenze acquisite dai lavoratori
    e di valutazione e approvazione delle istanze.
    I progetti formativi dovranno prevedere per ciascun lavoratore coinvolto una
    durata minima di 40 ore e massima di 200 ore.
    Il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà
    eccedere i 10 milioni di euro.
    Il datore di lavoro ammesso a contributo ha la facoltà di domandare
    un’anticipazione nel limite del 40% del contributo concesso, previa presentazione di
    una fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa della durata di 24 mesi e
    di importo pari all’anticipo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta
    P a g . 18
    e senza eccezioni. La fidejussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa va
    presentata entro 30 giorni dalla ammissione a contributo, inserendola sulla
    piattaforma informatica.
    A seguito del completamento delle attività di sviluppo delle competenze da
    parte dei lavoratori è richiedibile il saldo entro e non oltre 150 giorni dalla data di
    comunicazione di approvazione dell’istanza.
    5.3 Pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.M. 2 agosto 2022: CIGS – quadro
    sanzionatorio e modalità di accertamento
    Con il D.M. 2 agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre
    2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha indicato i criteri e le modalità
    per l’accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell’obbligo formativo da
    parte dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie.
    L’art. 25-ter D.Lgs. n. 148/2015 (introdotto dall’art. 1, comma 202, L. n. 234/2021
    e modificato dall’art. 23, comma 1, D.L. n. 4/2022), stabilisce che i lavoratori beneficiari
    di integrazioni salariali straordinarie, allo scopo di mantenere o sviluppare le
    competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione
    dell’attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal
    territorio, partecipino a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche
    mediante fondi interprofessionali.
    La medesima norma ha assegnato al Ministro del Lavoro la competenza ad
    adottare un decreto nel quale siano definite le modalità e i criteri secondo cui la
    mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di cui al comma 1
    comporta l’irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di
    trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso.
    L’art. 2 del D.M. 2 agosto 2022 definisce il quadro sanzionatorio applicabile al
    ricorrere della fattispecie in argomento.
    Innanzitutto, il provvedimento in esame prevede che la mancata partecipazione
    nella misura compresa tra il 25% e il 50% delle ore complessive previste per ognuno
    dei corsi proposti, in assenza di un giustificato motivo, comporti l’irrogazione della
    sanzione corrispondente alla decurtazione di un terzo delle mensilità del trattamento
    di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima
    consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione
    salariale.
    Se invece la mancata partecipazione risulta compresa tra il 50 % e l’80% delle
    ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, la sanzione corrisponde alla
    decurtazione della metà delle mensilità del trattamento di integrazione salariale
    P a g . 19
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    straordinario, sempre ferma restando la sanzione minima consistente nella
    decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale.
    Infine, la mancata partecipazione – sempre in assenza di un giustificato motivo
    – in misura superiore all’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi
    proposti, comporta la decadenza dal trattamento di integrazione salariale.
    Con l’occasione, l’art. 2 del DM 2 agosto 2022 definisce opportunamente il
    concetto di giustificato motivo di mancata partecipazione alle iniziative di formazione
    e di riqualificazione.
    Nel dettaglio, il giustificato motivo ricorre nei casi di: documentato stato di
    malattia o di infortunio; servizio civile o di leva o richiamo alle armi; stato di
    gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge; citazioni in tribunale, a
    qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;
    gravi motivi familiari documentati o certificati; casi di limitazione legale della mobilità
    personale; ogni altro comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore,
    cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare alle iniziative di
    formazione o riqualificazione, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere
    soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.
    In ogni caso, il recupero della prestazione erogata non è comprensivo degli
    oneri relativi alla contribuzione figurativa e all’assegno al nucleo familiare
    eventualmente erogato.
    Per quanto riguarda invece le modalità di applicazione delle sanzioni, gli artt. 3
    e 4 del DM 2 agosto 2022 disciplinano, rispettivamente, le ipotesi ricorrenti in
    costanza di trattamento di CIGS e di assegno di integrazione salariale.
    In particolare, nel primo caso il servizio ispettivo territorialmente competente,
    a seguito di visita disposta nell’ambito delle proprie competenze, ovvero nel corso
    degli accertamenti previsti al termine dei programmi di CIGS, dovrà accertare il
    concreto svolgimento della formazione secondo il programma aziendale presentato
    e, qualora dai registri dell’ente che eroga la formazione risultino assenze
    ingiustificate, provvederà alla contestazione della sanzione corrispondente secondo
    i criteri e le misure definite in precedenza, dandone comunicazione all’INPS per la
    concreta applicazione della sanzione.
    Invece, con riferimento alle prestazioni dei Fondi di solidarietà e del FIS, il
    servizio ispettivo dovrà verificare il concreto svolgimento della formazione secondo il
    programma contenuto nell’accordo sindacale, nell’esame congiunto o nell’ambito
    degli atti di cui alle procedure sindacali prodromiche all’accesso all’assegno di
    integrazione salariale.
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    5.4 Circolare INPS n. 122 del 2022: conciliazione tra attività lavorativa e vita
    privata e nuove regole sulla tutela della genitorialità
    L’INPS, con la circolare n. 122 del 27 ottobre 2022, adottata d’intesa con il
    Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce le indicazioni operative relative
    alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 105/2022 al D.Lgs. n. 151/2001, c.d. “Testo unico
    della maternità e paternità”.
    In particolare, Il D.Lgs. n. 105/2022 ha recepito la Dir. n. 2019/1158/UE relativa
    all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di
    assistenza e ha modificato il menzionato Testo unico con riferimento agli istituti del
    congedo di paternità obbligatorio, del congedo parentale e delle indennità di
    maternità delle lavoratrici autonome.
    Quanto al congedo di paternità obbligatorio, disciplinato al nuovo art. 27-bis
    D.Lgs. n. 151/2001, della durata di 10 giorni lavorativi e fruibile dai due mesi
    antecedenti alla data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi alla data
    del parto, l’Istituto chiarisce che spetta a tutti i lavoratori dipendenti, tra cui i
    lavoratori domestici e i lavoratori agricoli a tempo determinato, per i quali è
    necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro in essere al momento della
    fruizione del congedo. Per gli altri lavoratori dipendenti è riconoscibile anche in caso
    di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro qualora sussistano le condizioni
    di cui all’art. 24 D.Lgs. n. 151/2001: in tal caso l’INPS paga le giornate di calendario
    richieste dal lavoratore padre.
    Se la madre sta fruendo del congedo di maternità, il padre può fruire del
    congedo in questione negli stessi giorni e ne può fruire anche nel caso in cui gli spetti
    il congedo di paternità alternativo di cui all’art. 28 D.Lgs. n. 151/2001, ma, in questo
    caso, non nelle stesse giornate.
    Quanto al congedo parentale, su cui la riforma è altresì intervenuta, tra i
    chiarimenti offerti vi è la precisazione per cui sia alla madre sia al padre spetta, fino
    al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione
    o affidamento), un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro
    genitore; entrambi i genitori hanno poi diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore
    periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo
    complessivo indennizzabile tra i genitori di nove mesi.
    Al genitore solo spettano 11 mesi di congedo parentale, di cui nove
    indennizzabili al 30% e due non indennizzabili, essendo indennizzabili tutti gli 11 mesi
    solo se il reddito del genitore solo sia inferiore alla soglia prevista nell’art. 34, comma
    3, D.Lgs. n. 151/2001. In caso, poi, di affidamento esclusivo, al genitore spetta in via
    esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto
    complessivamente alla coppia genitoriale.
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    Per i genitori iscritti alla Gestione separata INPS, ai quali non spettano periodi
    di congedo parentale non indennizzati, il congedo non è fruibile in modalità oraria e
    non è prevista la tutela del “genitore solo”, l’arco temporale di fruizione del congedo
    parentale è di 12 anni di vita (o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di
    adozione/affidamento preadottivo); ciascun genitore ha diritto a tre mesi di congedo
    parentale indennizzato, non trasferibili all’altro genitore, ed entrambi i genitori hanno
    diritto a ulteriori tre mesi indennizzati, in alternativa tra loro, per un periodo
    complessivo di coppia di massimo nove mesi.
    Dato il riconoscimento, a decorrere dal 13 agosto 2022, del diritto al congedo
    parentale anche ai padri lavoratori autonomi, con diritto a tre mesi di congedo
    parentale da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione
    o affidamento) del minore e a un’indennità pari al 30% della retribuzione
    convenzionale, si evidenzia la condizione della effettiva astensione dall’attività
    lavorativa, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo che potrà
    riguardare esclusivamente mesi solari interi (a tal proposito si chiarisce che i
    coltivatori diretti, i coloni e mezzadri e gli imprenditori agricoli a titolo principale
    possono richiedere la cancellazione a periodo chiuso dai rispettivi elenchi per tutta la
    durata del congedo). Il diritto all’indennità è riconoscibile in presenza del pagamento
    dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una
    frazione dello stesso) ovvero dei contributi relativi al medesimo mese in cui inizia il
    congedo.
    Si evidenzia che la fruizione del congedo parentale del padre lavoratore
    autonomo è compatibile con la contemporanea fruizione sia dei periodi
    indennizzabili di maternità sia del congedo parentale (anche per lo stesso figlio) da
    parte della madre.
    Con la circolare in commento vengono infine elencati i limiti di fruizione del
    congedo parentale per genitori appartenenti a categorie lavorative differenti e in
    riferimento al nuovo comma 2-ter dell’art. 68 del D.Lgs. n. 151/2001, sulla possibilità
    di indennizzare periodi antecedenti i due mesi prima del parto in caso di gravidanza
    a rischio delle lavoratrici autonome, si chiarisce che occorre produrre all’INPS
    l’accertamento dell’ASL che individua il periodo indennizzabile; se tale periodo ricade
    in tutto o in parte nel periodo indennizzabile di maternità, si applica la tutela ordinaria
    di cui al comma 1 del citato art. 68.
    P a g . 22
    5.5 (segue) Messaggio INPS messaggio n. 4025 del 2022: aggiornamenti
    procedurali per la presentazione delle domande di congedo parentale
    L’INPS, con il messaggio n. 4025 del 8 novembre 2022, comunica ufficialmente
    il completamento degli aggiornamenti procedurali relativi alla presentazione
    telematica della domanda di congedo parentale da parte delle lavoratrici e dei
    lavoratori subordinati del settore privato e degli iscritti alla Gestione separata INPS,
    in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 105/2022.
    L’Istituto chiarisce che i dipendenti e gli iscritti alla Gestione separata INPS
    possono presentare domanda per periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto e l’8
    novembre 2022, data di pubblicazione del messaggio in commento. Per i periodi di
    astensione successivi a tale data le domande devono essere presentate prima
    dell’inizio del periodo di fruizione o al massimo il giorno stesso.
    Le domande presentate prima dell’aggiornamento procedurale per periodi di
    congedo decorrenti dal 13 agosto 2022 saranno considerate valide.
    Per il congedo facoltativo del padre si rappresenta invece che la procedura di
    domanda per i pagamenti diretti dell’indennità consente la presentazione di
    domande per giorni di congedo fruiti prima del 13 agosto 2022.
    Occorre invece aspettare un successivo messaggio per la comunicazione
    dell’avvenuto rilascio delle implementazioni informatiche in relazione al congedo
    parentale dei lavoratori autonomi, l’indennità anticipata di maternità delle lavoratrici
    autonome e il congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto (i soggetti
    interessati possono comunque fruire delle relative tutele, presentando la domanda
    telematica all’INPS in un secondo momento).
    5.6 Messaggio INPS n. 4009 del 2022: esonero 1,2% per i lavoratori dipendenti
    e recupero su tredicesima mensilità
    Con il messaggio n. 4009 del 7 novembre 2022, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti
    operativi sull’aumento di 1,2 punti percentuali dell’esonero contributivo a carico dei
    lavoratori subordinati, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
    Nel riepilogare il quadro normativo, l’Istituto ricorda che l’art. 1, comma 121, L.
    n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022), ha introdotto, per i rapporti di lavoro dipendente
    (ad eccezione dei rapporti di lavoro domestico), un esonero dello 0,8% sulla quota dei
    contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore
    per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. L’accesso all’esonero
    è possibile a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile
    per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la
    competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
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    Successivamente, è intervenuto anche l’art. 20 D.L. n. 115/2022 (c.d. DL “Aiutibis”), che ha previsto un incremento dell’1,2% dell’esonero in esame per un totale del
    2%. Tale incremento – specifica la norma – trova applicazione per i periodi di paga dal
    1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 e comprende la tredicesima o i relativi ratei erogati
    nei predetti periodi di paga.
    Ciò premesso, l’INPS afferma che l’integrazione dell’esonero della quota
    Invalidità, Vecchiaia e Superstiti a carico del lavoratore ex art. 20 D.L. n. 115/2022,
    pari all’1,2%, relativamente ai ratei di tredicesima mensilità, viene riconosciuta anche
    sui mesi di competenza da gennaio a giugno 2022, purché erogati a partire dal
    periodo di paga di luglio 2022.
    L’Istituto fornisce, poi, nuove indicazioni per la compilazione del flusso
    UniEmens.
    5.7 Messaggio INPS n. 4042 del 2022: esonero contributivo per lavoratrici
    madri dall’effettivo rientro al lavoro
    Con il messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022, l’INPS fornisce chiarimenti in
    merito alla gestione dell’esonero contributivo riconosciuto alle lavoratrici madri che
    ritornano nel posto di lavoro dopo la maternità, introdotto dall’art. 1, comma 137, L.
    n. 234/2021 (legge di bilancio 2022).
    La norma prevede che, in via sperimentale, per l’anno 2022, venga riconosciuto
    nella misura del 50% l’esonero per un anno dal versamento dei contributi
    previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a
    decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo
    obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data
    del predetto rientro.
    L’INPS ha dettato le indicazioni e le istruzioni operative per la fruizione
    dell’esonero in argomento con la circ. n. 102/2022. Tali indicazioni hanno tuttavia
    creato non poche criticità applicative per i datori di lavoro e i professionisti che li
    assistono, inducendo così l’Istituto previdenziale ad intervenire nuovamente con il
    messaggio in commento.
    In relazione alla decorrenza dell’esonero, l’agevolazione trova applicazione a
    partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso
    avvenga tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022. Sul punto, l’INPS precisa che le
    possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, ad esempio, ferie,
    malattia, permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto
    P a g . 24
    al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di
    decorrenza dell’esonero (fermo restando che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre
    2022).
    Al contrario, laddove vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine
    del periodo di astensione per maternità (anche eventualmente seguito, senza
    soluzione di continuità, da un periodo di congedo parentale), le eventuali successive
    ipotesi di fruizione (totale o parziale) dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del
    decorso dell’anno in cui si ha diritto all’applicazione dell’esonero in trattazione. Di
    conseguenza, se la lavoratrice è effettivamente rientrata in servizio al termine del
    periodo di astensione obbligatoria e, successivamente al rientro, si sia avvalsa del
    congedo facoltativo, la stessa avrà diritto all’applicazione dell’esonero a partire dalla
    data del primo rientro effettivo nel posto di lavoro.
    Importanti chiarimenti sono stati forniti anche con riguardo all’imponibile
    oggetto di sgravio. Nel ribadire che l’esonero deve essere calcolato a decorrere dalla
    data di rientro effettivo, l’INPS precisa che i giorni di ferie o di permessi retribuiti ad
    altro titolo o di malattia eventualmente fruiti, senza soluzione di continuità rispetto
    all’astensione per maternità, prima dell’effettivo rientro, non sono esonerabili. Di
    conseguenza, il relativo imponibile non determina il diritto all’agevolazione.
    Inoltre, in caso di rientri inframensili viene precisato che:
    (i) la quota di imponibile oggetto di sgravio dovrà essere determinata in
    relazione agli eventi intercorsi nel mese di rientro;
    (ii) l’imponibile da considerare ai fini dell’applicazione dello sgravio, con
    riferimento al primo mese di fruizione dello stesso, è quello dalla data del rientro;
    (iii) l’esonero, nell’ultimo mese di spettanza, deve essere calcolato fino alla data
    di scadenza dell’anno di agevolazione previsto dalla legge.
    Di particolare interesse sono i chiarimenti relativi alla fruizione dell’esonero
    laddove la lavoratrice sia rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per
    maternità e successivamente sia cambiato il datore di lavoro. In particolare, l’esonero:
    (i) non è riconosciuto nel caso in cui ci sia soluzione di continuità tra il
    precedente rapporto incentivato e il nuovo (ad esempio, dimissioni e nuova
    assunzione, scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione);
    (ii) trova applicazione nel caso in cui non ci sia soluzione di continuità (ad
    esempio, trasferimento di azienda, cessione di contratto), poiché il nuovo datore
    subentra nei diritti e negli obblighi del precedente, trattandosi della prosecuzione del
    medesimo rapporto di lavoro.
    Invece, nel caso in cui la lavoratrice non sia rientrata nel posto di lavoro relativo
    al rapporto contrattuale in costanza del quale si è verificata l’astensione per
    maternità, l’esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che
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    successivamente assume la lavoratrice in quanto, rispetto a esso, si verifica il primo
    rientro effettivo dall’astensione.
    Infine, l’INPS ricorda che è ammessa la cumulabilità con l’esonero sulla quota
    IVS ex art. 1, comma 121, L. n. 234/2021 (incrementato dall’art. 20 D.L. n. 115/2022);
    in particolare, specifica l’Istituto, tale cumulabilità opera sull’intero ammontare della
    contribuzione a carico del dipendente.
    5.8 Circolare n. 35 del 2022: novità in tema di welfare aziendale
    L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 35 del 4 novembre 2022, è
    intervenuta per chiarire la portata applicativa dell’art. 12 D.L. n. 115/2022 (cd. Decreto
    Aiuti bis), recante novità in materia di welfare aziendale.
    La disposizione ha innalzato, nel periodo d’imposta 2022, l’esenzione prevista
    per i fringe benefit dall’art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR a a 600 euro ed esteso
    la medesima all’anticipo o al rimborso delle spese per le utenze domestiche di acqua,
    luce e gas.
    In merito all’ambito soggettivo di applicazione del menzionato art. 12, l’Agenzia
    afferma che i lavoratori beneficiari dell’agevolazione siano quelli già individuati in
    base alle regole generali stabilite dal predetto articolo 51, comma 3, del TUIR. In altri
    termini, tale disposizione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di
    redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato
    secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR.
    Inoltre, atteso che l’art. 12 d.l. Aiuti bis richiama la disciplina dettata dal
    menzionato comma 3 dell’art. 51 TUIR, e non anche quella dettata dal comma 2 del
    medesimo articolo, i fringe benefit in esame possano essere corrisposti dal datore di
    lavoro anche a singoli lavoratori e non necessariamente alla generalità o categoria di
    essi.
    In merito all’ambito oggettivo, il nuovo art. 12 (i) fissa un nuovo limite massimo
    di non concorrenza dei fringe benefit al reddito di lavoro dipendente, innalzandolo
    da euro 258,23 a euro 600 annui e (ii) include tra i fringe benefit concessi ai lavoratori
    anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il
    pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica
    e del gas naturale.
    L’Agenzia ricorda che, ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR rientrano nella
    nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al
    coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, nonché i beni e i
    servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
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    La Circolare si sofferma, poi, sulla nozione di “utenze domestiche”.
    Atteso che l’art. 12 d.l. Aiuti bis qualifica come “domestiche” le utenze per le
    quali è prevista da parte del datore di lavoro l’erogazione di somme o rimborsi per il
    relativo pagamento, senza effettuare ulteriori precisazioni, e che il comma 3 dell’art.
    51 TUIR stabilisce che nei beni e servizi interessati dalla disposizione sono compresi
    quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
    indicati nell’art. 12 TUIR, l’Amministrazione finanziaria ritiene che le stesse debbano
    riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo
    idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi
    abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano
    effettivamente le relative spese.
    È possibile comprendere nel perimetro applicativo della norma anche le utenze
    per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) intestate al
    condominio, che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del
    singolo condomino), nonché quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al
    proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista
    espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del
    lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali
    soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa. Resta fermo che, in tale ultima
    ipotesi, il locatore che viene rimborsato delle spese sostenute per le utenze non
    potrà, a sua volta, beneficiare dell’agevolazione in commento per le medesime spese,
    in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate
    effettivamente sostenute.
    L’Agenzia impone al datore di lavoro specifici oneri documentali; egli deve
    acquisire e conservare idonea documentazione attestante che le somme erogate o
    rimborsate siano state impiegate dal dipendente per lo scopo prefissato, oltre a
    un’autodichiarazione di quest’ultimo con la quale egli attesti di non aver già formulato
    molteplici richieste di rimborso per le medesime bollette.
    Circa il regime applicabile al superamento della franchigia di 600 euro, secondo
    la Circolare, l’art. 12 d.l. Aiuti bis deroga temporaneamente solo a taluni aspetti del
    regime previsto all’art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR, ossia la soglia di esenzione,
    innalzata a 600 euro, e il campo di applicazione oggettivo, ampliato alle somme per
    le utenze domestiche. Per il resto, rimane applicabile il regime ordinario, ivi compresa
    la regola della tassazione integrale dei valori in caso di superamento della soglia
    menzionata.
    Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi
    prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per
    il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia
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    elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro
    deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la
    quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 600.
    Sotto il profilo temporale, premessa l’applicazione della nuova esenzione
    all’anno 2022, l’Agenzia rileva che, secondo il principio di “cassa allargata”, devono
    considerarsi percepiti in tale periodo d’imposta le somme, i beni e i servizi corrisposti
    dai datori di lavoro nell’anno 2022 e fino al 12 gennaio 2023, sempre che si tratti di
    benefit maturato nel 2022. Sempre in ossequio al principio di cassa, in caso di
    attribuzione mediante voucher, rileva il momento di assegnazione degli stessi ai
    dipendenti e non il loro materiale utilizzo, che, quindi, potrà avvenire anche in
    successivi periodi d’imposta all’attuale.
    Infine, la Circolare in commento coglie l’occasione per fornire ulteriori
    chiarimenti in tema di bonus carburante. Anzitutto, l’Agenzia, in continuità con la
    precedente Circ. 27/2022, afferma la cumulabilità del bonus carburante, esente fino
    a 200 euro, con la nuova esenzione di 600 euro prevista per i fringe benefit e il bonus
    bollette.
    In secondo luogo, l’Agenzia estende al bonus carburante la regola dell’integrale
    imponibilità del valore in caso di superamento della franchigia di 200 euro. Secondo
    l’Agenzia, l’applicazione di tale regola non viene meno nell’ipotesi di conversione dei
    premio monetario: a ben vedere, se il valore del bonus carburante o del bonus
    bollette, assegnati in conversione di un premio, supera il limite di esenzione
    specificamente previsto per il singolo benefit (rispettivamente 200 euro e 600 euro),
    quest’ultimo è assoggettato per intero a tassazione secondo le regole ordinarie in
    luogo dell’imposta sostitutiva del 10%.
    6 NOVITÀ IN MATERIA IVA
    6.1 Risposta a interpello n. 544 del 3 novembre 2022
    L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello 3 novembre 2022, n. 544, ha
    escluso la possibilità di applicare la liquidazione IVA di gruppo dall’anno 2022 per una
    società non residente che si è identificata in Italia successivamente al 1° gennaio
    2022, a nulla rilevando l’opzione esercitata nella dichiarazione IVA riferita al 2021.
    La procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, infatti, trova applicazione anche
    per le società residenti in altri Stati membri, purché in possesso dei requisiti previsti
    dal D.M. 13 dicembre 1979 ed identificati ai fini IVA in Italia (per il tramite di una
    P a g . 28
    stabile organizzazione, con la nomina di un rappresentante fiscale o mediante
    identificazione diretta ex art. 35-ter D.P.R. 633 del 1972).
    Tuttavia, l’identificazione ai fini IVA in Italia dei partecipanti alla procedura di
    liquidazione IVA di gruppo è un requisito che deve sussistere a partire dal 1° gennaio
    dell’anno di applicazione della medesima, avendo l’opzione effetto su tutte le
    operazioni effettuate a partire da tale data. Per tale motivo l’Agenzia ha escluso, per
    la società istante, la possibilità di applicare la liquidazione in parola.
    In sintesi, al fine di aderire alla procedura di IVA di gruppo, la società avrebbe
    dovuto:
    • identificarsi in Italia entro il 1° gennaio 2022;
    • esercitare l’opzione presentando il modello IVA 26 entro il termine di
    liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di gennaio, con effetti per
    l’anno in corso.
    Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto inammissibile il ricorso all’istituto
    della remissione in bonis ex art. 2 del DL 16/2012. Detto istituto consente al
    contribuente che non ha tempestivamente eseguito la preventiva comunicazione o
    gli adempimenti formali obbligatori per fruire di benefici di natura fiscale o per
    accedere a regimi fiscali opzionali di “sanare” tale dimenticanza effettuando la
    prescritta comunicazione e versando contestualmente un importo sanzionatorio
    entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.
    Nel caso di specie, tuttavia, non vi era alcuna comunicazione tardiva da sanare
    in quanto, al 1° gennaio 2022 (momento a partire dal quale ha effetto la procedura
    di liquidazione dell’IVA di gruppo), mancava il presupposto fondamentale per
    l’accesso al regime liquidatorio in esame, cioè l’esistenza della società istante ai fini
    IVA in Italia.
    6.2 Risposta a interpello n. 554 del 7 novembre 2022
    Con la risposta a interpello n. 554/2022, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che
    le cessioni di fabbricati collabenti, classificati nella categoria catastale F/2, non rientra
    nel regime di esenzione IVA, bensì in quello ordinario di imponibilità con applicazione
    dell’IVA nella misura del 22%.
    Le unità collabenti sono edifici che versano in condizione di rovina e degrado;
    fabbricati non agibili e spesso non più integri.
    L’Agenzia afferma che il trattamento IVA delle cessioni di fabbricati dipende
    dalla classificazione catastale degli stessi al momento della cessione,
    indipendentemente dalla destinazione di fatto, successiva alla vendita. Se quindi,
    all’atto della cessione, la Proprietà è effettivamente inquadrabile nella categoria
    catastale F/2, in base a elementi oggettivi che ne certifichino lo stato di fatto, come
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    una pertinente e databile documentazione fotografica nonché apposite perizie
    tecniche (possibilmente asseverate) che offrano una rappresentazione fedele anche
    dello status quo ante, tale operazione non rientra nel predetto regime di esenzione,
    bensì in quello ordinario di imponibilità.
    Nel caso di specie, la vendita riguardava un complesso immobiliare, sul quale
    sono stati parziali interventi di demolizione, attualmente accatastato nella categoria
    F/2 (unità collabenti), tranne una particella catastale censita come F/1 (aree urbane).
    Le suddette categorie catastali non rientrano in nessuna di quelle per le quali,
    secondo l’Agenzia, è applicabile il regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, comma
    1, numeri 8-bis e 8-ter del DPR 633/72.
    Ne consegue che la cessione rientra nel regime di imponibilità IVA, con aliquota
    ordinaria (pari al 22%).
    L’Amministrazione finanziaria sottolinea che la conclusione non è in contrasto
    con quanto affermato, da ultimo, nella circolare n. 28/2022, in tema di detrazioni per
    interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi finalizzati al risparmio
    energetico e superbonus, secondo cui “le unità collabenti, pur trattandosi di categoria
    riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito,
    sono manufatti già costruiti e individuati catastalmente”. Tali interventi sono
    finalizzati alla conservazione del bene e l’agevolazione spetta a condizione che gli
    stessi non debbano essere considerati come “nuova costruzione”.