Newsletter Studio e-IUS – Tax&Legal – ““Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2023”– Giovedì 5 Gennaio 2023

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale recate dalla LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata nella GU n. 303 del 29/12/2022 – Suppl. Ordinario n. 43, cd. Legge di Bilancio 2023, disponibili anche sul sito dello Studio www.e-ius.it.

Sommario

Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2023. 7

TITOLO II – MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI 7

Art. 1, commi 2-9. Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. 7

Art. 1, comma 10. Superbonus. 8

Art. 1, commi 11-12. Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023. 9

Art. 1, commi 13-14. Riduzione dell’imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023 e riduzione dell’imposta sul valore aggiunto sulle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano. 9

Art. 1, comma 15. Riduzione degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023. 9

Art. 1, comma 16. Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento. 10

Art. 1, commi 17-19. Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas. 10

Art. 1, commi 20-23. Fiscalizzazione degli oneri generali di sistema impropri per l’attuazione dell’obiettivo M1C2-7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 10

Art. 1, commi 24-28. Misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. 10

Art. 1, comma 29. Contributi per Maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali 11

Art. 1, commi 30-38. Attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia. 11

Art. 1, commi 41-44. Riduzione dei consumi di energia elettrica. 13

Art. 1, commi 45-51. Estensione credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca e modalità di utilizzo. 13

TITOLO III – MISURE FISCALI 15

CAPO I – RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE. 15

Art. 1, comma 54. Regime forfetario. 15

Art. 1, commi 55-57. Tassa piatta incrementale. 15

Art. 1, commi 58-62. Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande. 15

Art. 1, comma 63. Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti 16

Art. 1, comma 64. Differimento dei termini di decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative alla Sugar tax e alla Plastic tax. 16

Art. 1, commi 65-71. Imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio e destinazione degli interessi su conti correnti vincolati 16

Art. 1, comma 72. Aliquota IVA sui prodotti per l’infanzia e per la protezione dell’igiene intima femminile. 17

Art. 1, comma 73. Riduzione dell’IVA applicabile sul pellet 18

Art. 1, commi 74-75. Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione in favore di coloro che non hanno compiuto 36 anni 18

Art. 1, comma 76. Misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare (detrazione da Irpef dell’IVA sugli immobili) 19

Art. 1, comma 80. Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari 19

Art. 1, commi 81-82. Esenzione IMU su immobili occupati 19

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE. 20

Art. 1, commi 84-86. Disposizioni in materia di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali 20

Art. 1, commi 87-95. Imposta sostitutiva sulle riserve di utili 21

Art. 1, commi 96-99. Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri 22

Art. 1, commi 100-106. Assegnazione agevolata ai soci ed estromissione dei beni alle imprese individuali 23

Art. 1, commi 107-109. Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni 24

Art. 1, commi 112-114. Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative. 25

Art. 1, commi 115-121. Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023. 26

Art. 1, commi 126-147. Norme in materia di cripto-attività. 27

Art. 1, commi 148-150. Rafforzamento del presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA.. 32

Art. 1, comma 151. Vendita di beni tramite piattaforme digitali 33

Art. 1, comma 152. Responsabilità cessionario e committente per operazioni IVA inesistenti 33

CAPO III – MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE. 33

Art. 1, commi 153-161 e 163-165. Definizione agevolata degli avvisi bonari 33

Art. 1, commi 166-173. Regolarizzazione delle irregolarità formali 35

Art. 1, commi 174-178. Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. 35

Art. 1, commi 179-185. Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. 36

Art. 1, commi 186-205. Definizione agevolata delle controversie tributarie. 37

Art. 1, commi 206-212. Conciliazione agevolata delle controversie tributarie. 39

Art. 1, commi 213-218. Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione. 40

Art. 1, commi 219-221. Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. 40

Art. 1, commi 222-230. Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. 41

Art. 1, commi 231-252. Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. 43

Art. 1, commi 253-254. Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità. 46

CAPO IV – ALTRE MISURE FISCALI 47

Art. 1, comma 255. Modifiche all’articolo 162 del DPR n. 917 del 1986 per l’implementazione in Italia della c.d. Investment Management Exemption. 47

Art. 1, comma 264. Ulteriori disposizioni in materia fiscale. 48

Art. 1, commi 265-266. Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno. 48

Art. 1, commi 267. Credito d’imposta nelle ZES. 48

Art. 1, commi 268-269. Proroga del credito d’imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno. 48

Art. 1, commi 270. Credito d’imposta per impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari di alcune regioni del Mezzogiorno. 49

Art. 1, commi 271-272. Proroga dei termini di riversamento del credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo. 49

Art. 1, commi 273-275. Estensione del principio di derivazione rafforzata alle microimprese. 49

Art. 1, comma 276. Contabilità semplificata. 50

TITOLO IV – LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI 50

CAPO I – LAVORO E POLITICHE SOCIALI 50

Art. 1, comma 281. Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti 50

Art. 1, commi 283-285. Disposizioni in materia di pensione anticipata. 50

Art. 1, commi 286-287. Incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa. 52

Art. 1, commi 288-291. APE sociale. 52

Art. 1, comma 292. Opzione donna. 53

Art. 1, commi 294-300. Esoneri contributivi per assunzioni di determinati soggetti e proroga decontribuzione per imprenditori agricoli 53

Art. 1, commi 301. Sostegno all’imprenditoria giovanile e femminile. 55

Art. 1, commi 306-307. Lavoro agile per i cosiddetti lavoratori fragili e Risorse per le sostituzioni di personale nelle istituzioni scolastiche. 55

Art. 1, commi 309-310. Disposizioni in materia di perequazioni dei trattamenti pensionistici e di incremento transitorio dei trattamenti pensionistici pari o inferiore al minimo. 55

Art. 1, comma 311. Disposizioni relative agli investimenti degli enti previdenziali di diritto privato. 56

Art. 1, commi 313-321. Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa. 56

Art. 1, comma 323. Misure di semplificazione in materia di ISEE. 57

Art. 1, commi 324-329. Rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione e relativi utilizzi 57

Art. 1, commi 330-333. Emolumento accessorio una tantum.. 59

Art. 1, commi 334-337. Armonizzazione indennità amministrazione per il personale dell’ANPAL e dell’Ispettorato nazionale del lavoro. 59

Art. 1, commi 338-339. Misure a sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nonché rifinanziamento del Fondo per le misure anti-tratta. 60

Art. 1, commi 342-354. Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali 60

CAPO II – FAMIGLIA E DISABILITÀ.. 60

Art. 1, commi 357-358. Assegno unico universale. 60

Art. 1, comma 359. Congedo parentale. 61

CRESCITA E INVESTIMENTI 61

MISURE PER FAVORIRE LA CRESCITA E GLI INVESTIMENTI 61

Art. 1, commi 384-388. Misure in materia di mezzi di pagamento. 61

Art. 1, commi 389-390. Rifinanziamento dei contratti di sviluppo. 61

Art. 1, comma 391. Sostenimento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma «incentivi.gov.it» 62

Art. 1, commi 392-394. Proroga dell’operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI 62

Art. 1, comma 395. Proroga del credito d’imposta per le spese di consulenza concernenti la quotazione delle PMI 62

Art. 1, commi 396-401. Promozione e sostegno delle comunità dei territori delle fondazioni di origine bancaria in difficoltà. 62

Art. 1, commi 402-403. Fondo per politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy. 63

Art. 1, commi 414-416. Sostegno agli investimenti produttivi delle PMI 63

Art. 1, commi 417-418. Sostegno del credito alle esportazioni 63

Art. 1, comma 419. Fondo per la crescita sostenibile. 63

Art. 1, comma 421. Garanzia a favore di progetti del Green New Deal 64

Art. 1, comma 423. Garanzia a favore di progetti del Green New Deal 64

AGRICOLTURA E SOVRANITà ALIMENTARE. 64

Art. 1, commi 424-426. Fondo per la sovranità alimentare. 64

Art. 1, commi 434-435. Reddito alimentare. 64

Art. 1, commi 450-451. Agevolazioni per l’acquisto di alimentari di prima necessità. 64

TURISMO, SPORT, CULTURA E INFORMAZIONE. 65

Art. 1, commi 595-602. Aiuti di Stato per l’emergenza del COVID-19 e recupero degli aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali 65

Art. 1, commi 603-606. Fondo per accrescere il livello e l’offerta professionale nel turismo. 66

Art. 1, commi 607-610. Fondo Piccoli comuni a vocazione turistica. 66

Art. 1, commi 611-612. Fondo per il turismo sostenibile. 66

Art. 1, comma 614-615. Crediti d’imposta in materia sportiva. 67

Art. 1, comma 616. Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano. 67

Art. 1, comma 617-618. Incremento Fondo “Sport e periferie” e Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva. 67

Art. 1, commi 637-638. Fondo editoria. 67

Art. 1, commi 788. Adeguamento dei termini per l’attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR. 68

GIUSTIZIA.. 68

Art. 1, commi 860-861. Compensazione dei debiti degli avvocati 68

Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2023

TITOLO II – MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

Art. 1, commi 2-9. Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale

L’art. 1, commi dal 2 al 9, prevede la proroga, per il primo trimestre 2023, dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia e gas, con un incremento delle aliquote dal 40% al 45%, per le imprese non energivore, e dal 30% al 35%, per le altre imprese agevolate, rispetto a quelle previste per il quarto trimestre 2022.

Si tratta di crediti d’imposta che erano già stati concessi nel 2022 dai Decreti-legge nn. 4, 17, 21, 50, 115 144 e 176 del 2022 per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese e, da ultimo, estesi alle spese relative all’energia e al gas sostenute fino a dicembre 2022.

Alle imprese c.d. “energivore”, ossia quelle a forte consumo di energia elettrica di cui all’elenco, per l’anno 2023, pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (c.d. “CSEA”) ai sensi del D.M. 21 dicembre 2017, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. Il credito spetta alle imprese in oggetto i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel primo trimestre 2023 dalle stesse imprese energivore. In tal caso, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

Alle imprese c.d. “non energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Alle imprese c.d. “gasivore”, ossia quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla CSEA ai sensi del D.M. n. 541/2021, è riconosciuto un credito di imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (c.d. “MI-GAS”) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (c.d. “GME”), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Alle imprese c.d. “non gasivore”, diverse da quelle gasivore, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta in oggetto, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell’anno 2019, il venditore invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il primo trimestre 2023, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (c.d. “ARERA”) definisce, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione in F24, ai sensi dell’art. 17 del DL n. 241/1997, entro il 31 dicembre 2023.

Non si applicano il limite annuale di 250.000 euro previsto per la compensazione dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU (art. 1, comma 53, della L. n. 244/2007) e il limite generale di compensabilità di 700.000 euro, elevato a 2 milioni di euro dal 2022 (art. 34 della L. n. 388/2000).

I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.

I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

I crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 122-bis, comma 4, del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione di quanto previsto sono nulli. In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997, dai soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lettere a) e b) del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’IRAP e all’IVA, di cui al d.P.R. n. 322/1998, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’art. 32 del citato D.Lgs. n. 241/1997. I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni in materia di contrasto alle frodi nelle cessioni dei crediti di cui all’art. 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle in materia di controllo e recupero dell’importo dei crediti non spettanti di cui all’art. 121, commi da 4 a 6, del DL n. 34/2020.

Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d’imposta ai fini di quanto previsto in materia di copertura finanziaria delle leggi, ai sensi dell’art. 17, comma 13, della L. n. 196/2009.

Art. 1, comma 10. Superbonus

L’art. 1, comma 10, riconosce la detrazione nella misura del 110% (superbonus) anche per le spese per l’installazione di impianti solari fotovoltaici se realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, realizzate in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4 dell’art. 119 (cd interventi trainanti), sempre che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all’art. 136, comma 1, lett. b) e c) (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ), e all’art. 142, comma 1 (aree tutelate di interesse paesaggistico ) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

La disposizione riconosce inoltre che, fermo restando il calcolo del limite di spesa ammesso alle detrazioni del Superbonus previsto dal comma 10-bis, per gli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari realizzati dalle ONLUS che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali – e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica – l’applicazione della disciplina del comma 16-ter, che estende la detrazione agli impianti realizzati nell’ambito delle comunità energetiche, avviene fino alla soglia di 200 chilowatt all’aliquota del 110%.

Art. 1, commi 11-12. Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023

L’articolo 1, comma 11, dispone che l’ARERA provveda ad annullare, per il I trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Il comma 12 prevede che, per le finalità di cui sopra, un importo pari a 963 milioni di euro per l’anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali-CSEA entro il 28 febbraio 2023.

Art. 1, commi 13-14. Riduzione dell’imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023 e riduzione dell’imposta sul valore aggiunto sulle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano

L’art. 1, comma 13, dispone la proroga al primo trimestre 2023 della riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, nonché delle aliquote per gli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale previste dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“ARERA”).

In particolare, in deroga a quanto previsto dal d.P.R. n. 633/1972, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

L’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5% riguarda, pertanto, sia le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10% sia a quelle per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%. La riduzione di aliquota si applica in via temporanea, limitatamente alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per suddetti consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

L’art. 1, comma 14, prevede che la riduzione dell’aliquota IVA al 5% si applica anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all’art. 16, comma 4, del D.Lgs. n. 115/2008, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.

Art. 1, comma 15. Riduzione degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023

L’articolo 1, al comma 15, autorizza la spesa di 3.543 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1.200 milioni di euro rispettivamente entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento da 1.143 milioni entro il 31 maggio 2023, per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi del gas sulle tariffe a carico degli utenti relative al I trimestre dell’anno 2023.

In particolare, si dispone che l’ARERA fissi una componente negativa degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell’importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l’azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro.

Art. 1, comma 16. Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento

L’art. 1, comma 16, in deroga espressa alla disciplina generale dell’IVA di cui al d.P.R. n. 633/1972, estende l’aliquota IVA ridotta al 5% alle forniture di servizi di teleriscaldamento contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023.

Art. 1, commi 17-19. Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas

L’art. 1, commi dal 17 al 19, interviene sulle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati di cui al Decreto MISE 28 dicembre 2007, nonché sulla compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’art. 3, comma 9, del DL n. 185/2008.

Il comma 17, ai fini del potenziamento del bonus sociale nel settore elettrico e in quello del gas, modifica i requisiti di accesso ai medesimi bonus, aumentando da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell’ISEE di accesso alle agevolazioni per l’anno 2023, con riferimento ai clienti domestici economicamente svantaggiati.

Il comma 18 prevede che, per il primo trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall’ARERA, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2022, nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivamente tra elettricità e gas.

L’ARERA delibera con l’obiettivo conseguire risparmi più elevati per le famiglie il cui valore di ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas sia quello fissato secondo l’art. 1, comma 3, del decreto del MISE 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall’ARERA in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 4, del medesimo decreto (valore pari a pari a 8.265 euro).

Il comma 19 prevede, infine, il trasferimento di un importo pari a 2.515 milioni di euro alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2023, per le finalità di cui ai commi in esame.

Art. 1, commi 20-23. Fiscalizzazione degli oneri generali di sistema impropri per l’attuazione dell’obiettivo M1C2-7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza

L’art. 1, commi 20-23 ha ad oggetto gli oneri impropri riscossi dai fornitori di energia elettrica. In prima attuazione dell’obiettivo previsto dalla milestone M1C2-7 in materia di oneri di sistema, non sono più soggetti all’obbligo di riscossione, da parte dei fornitori di energia elettrica, gli oneri nucleari coperti tramite il conto per il finanziamento delle attività nucleari di cui all’art. 42 dell’Allegato A alla Delibera ARERA n. 231/2021/R/eel e il conto di finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all’art. 51 della medesima deliberazione.

Entro il 30 settembre 2023, l’ARERA formula proposte e relative stime per estendere l’abolizione dell’obbligo di riscossione ad altre tipologie di oneri generali di sistema.

Art. 1, commi 24-28. Misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale

L’articolo 1, nei commi da 24 a 28, reca delle misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale attraverso l’istituzione di un apposito Fondo con una dotazione finanziaria, per l’anno 2023, pari a 220 milioni di euro.

In particolare, il comma 24 istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. La dotazione finanziaria per l’anno 2023 è di 220 milioni di euro.

Il comma 25 prevede, in base alle modifiche introdotte durante l’esame presso la Camera dei deputati, che con delibera dell’ARERA possano essere sospesi i procedimenti di interruzione della fornitura di gas naturale per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale. Tale sospensione può essere disposta fino al 31 gennaio 2023, nel limite di 50 milioni di euro che dovranno essere trasferiti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2023, nel limite dell’effettivo fabbisogno.

I commi 26 e 27 autorizzano la spesa necessaria alla compensazione derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale. Le risorse in questione sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione da parte dell’ARERA dell’effettivo fabbisogno finanziario. Si prevede, infine, che le eventuali risorse residue siano destinate alla riduzione degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

Il comma 28, infine, prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, il Ministero dell’economia delle finanze e il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica procedono all’individuazione di uno o più intermediari finanziari abilitati affinché, con apposita convenzione, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 siano adottate pratiche volte a facilitare la liquidità e assicurare la fluidità dei mercati finanziari nei quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas.

Art. 1, comma 29. Contributi per Maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali

L’art. 1, comma 29, autorizza per l’anno 2023 un contributo straordinario agli enti locali per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia, e garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali.

A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare, per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno – di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali – da adottare entro il 31 marzo 2023, in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas, rilevata anche sulla base dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici.

Si tratta di un Fondo del tutto analogo a quello già istituito per l’anno finanziario 2022 dall’articolo 27, comma 2, del D.L. n. 17 del 2022 (c.d. decreto energia), più volte rifinanziato nel corso dell’anno dai DL n. 50/2022 (c.d. decreto Aiuti), n. 115/2022 (decreto Aiuti-bis), n. 144/2022 (Aiuti-ter) e n. 179/2022, in conseguenza del perdurare della crisi energetica. A seguito dei successivi rifinanziamenti, il contributo straordinario agli enti locali per la continuità dei servizi erogati è stato complessivamente pari, nel 2022, a 1.170 milioni di euro per l’anno 2022, di cui:

Art. 1, commi 30-38. Attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia

L’art. 1, commi 30-38 introduce, in attuazione del regolamento (UE) 2022/1854, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023, un tetto ai ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell’energia elettrica immessa in rete da:

Il tetto sui ricavi si applica a qualsiasi ricavo di mercato dei produttori di energia elettrica dagli impianti citati, nonché degli intermediari che partecipano ai mercati all’ingrosso dell’energia elettrica per conto dei produttori medesimi, indipendentemente dall’orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l’operazione che genera il ricavo e dal fatto che l’energia elettrica sia negoziata bilateralmente o in un mercato centralizzato.

A tal fine, il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lett. a) e b):

Qualora tale differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l’importo corrispondente.

I produttori interessati, previa richiesta da parte del GSE, trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla richiesta stessa, un’autodichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attesti le informazioni necessarie per le finalità di cui al presente articolo, come individuate dall’ARERA con il provvedimento con cui vengono definite le modalità attuative delle disposizioni in oggetto.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ARERA disciplina le modalità attuative delle disposizioni in oggetto.

I proventi che ne derivano sono versati dal GSE ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all’erario fino a concorrenza dell’importo complessivo di 1.400 milioni di euro e degli eventuali maggiori oneri derivanti dai crediti di imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia e gas, di cui all’art. 2 della Legge in esame. Le eventuali maggiori somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato rispetto a quanto previsto al primo periodo sono riassegnate ad un apposito Fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Le disposizioni in esame non si applicano:

Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli artt. da 2497 a 2497-septies c.c., ai fini dell’applicazione delle disposizioni in esame, rilevano esclusivamente i contratti di cessione dell’energia elettrica immessa in rete stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.

Art. 1, commi 41-44. Riduzione dei consumi di energia elettrica

L’articolo 1, comma 41, stabilisce che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia elettrica nelle ore di picco, di cui all’art. 4 del Regolamento (UE) 2022/1854, venga istituito un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato da Terna S.p.A. su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. Tale procedura ha l’obiettivo di selezionare i soggetti che assumono l’impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo 2023. Si prevede, quindi, che entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Terna S.p.A. trasmette una proposta di procedura al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che provvede all’approvazione della stessa, sentita l’ARERA.

In merito al sopracitato Regolamento europeo, è utile ricordare che tale provvedimento prevede un intervento di emergenza per attenuare gli effetti dei prezzi elevati dell’energia per mezzo di misure eccezionali, mirate e limitate nel tempo. Tali misure mirano a: ridurre il consumo di energia elettrica; introdurre un tetto sui ricavi di mercato che alcuni produttori ricevono dalla produzione di energia elettrica ridistribuendoli in modo mirato ai clienti finali di energia elettrica; consentire agli Stati membri di applicare misure di intervento pubblico nella fissazione dei prezzi di fornitura dell’energia elettrica ai clienti civili e alle PMI; a istituire norme per un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio alimentato dalle imprese e dalle stabili organizzazioni dell’Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, al fine di contribuire all’accessibilità economica dell’energia per le famiglie e per le imprese. Il Regolamento è in vigore dall’8 ottobre dl 2022 e si applica fino al 31 dicembre del 2023.

Il comma 42 dispone che la proposta di procedura di cui al comma 41 individua le ore di picco che rappresentano la base per il calcolo dell’obiettivo di riduzione dei consumi.

Il comma 43 stabilisce che il servizio di riduzione dei consumi sia coordinato con le restanti misure già previste per il contenimento indiretto dei consumi di gas da parte dei carichi industriali che offrono il servizio di interrompibilità elettrica e deve tenere conto delle esigenze di adeguatezza del sistema elettrico nazionale. Il comma 44, da ultimo, autorizza, per le sopra richiamate finalità, la spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2023.

Art. 1, commi 45-51. Estensione credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca e modalità di utilizzo

L’art. 1, comma 45, riconosce, a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica, ovvero attività di supporto alla produzione vegetale (codice ATECO 01.61), un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2023. Tale acquisto deve essere comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Il comma 46 estende l’agevolazione, per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche alla spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

Il comma 47 specifica che il credito d’imposta di cui ai commi 45 e 46 è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, entro la data del 31 dicembre 2023.

A tal fine, non si applicano alcuni dei vigenti limiti e divieti alla compensazione e, in particolare:

Il credito d’imposta, di cui ai commi 45 e 46, inoltre:

Il comma 48 stabilisce che il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385/1993) società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo (art. 64 del medesimo D.Lgs.) ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005).

In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta in esame.

Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal richiamato comma 3 dell’art. 3 del regolamento di cui al d.P.R. n. 322/1998, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il comma 49 dispone che le disposizioni in esame si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il comma 50 specifica che il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta in esame, ai fini di quanto previsto dall’art. 17, comma 13, della L. n. 196/2009 che stabilisce che il Ministro dell’economia e delle finanze, allorché riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell’art. 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

Il comma 51 disciplina le modalità di utilizzazione nonché di cessione del credito di imposta per le spese sostenute per l’acquisto di carburanti utilizzato per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca effettuate nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.

TITOLO III – MISURE FISCALI

CAPO I – RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

Art. 1, comma 54. Regime forfetario

L’art. 1, comma 54, prevede l’innalzamento ad 85.000 euro della soglia di ricavi e compensi al di sotto della quale è possibile applicare il cd. “Regime Forfettario” di cui all’art. 1, comma 54 della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015).

Dunque, sarà consentita per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni l’applicazione dell’aliquota pari al 15% sostitutiva di quelle dovute a condizione che nell’esercizio precedente non siano stati percepiti ricavi e compensi per un ammontare superiore a 85.000 euro.

La disposizione prevede inoltre l’uscita immediata dal Regime forfettario per i contribuenti che abbiano superato il limite di 100.000 euro di ricavi e compensi prodotti nell’anno. Conseguentemente, sarà dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Art. 1, commi 55-57. Tassa piatta incrementale

L’art. 1, commi dal 55 al 57, introduce la possibilità per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario di applicare una aliquota fissa pari al 15% sull’incremento reddituale prodotto nell’esercizio.

Più nel dettaglio, la misura consente di sottrarre all’applicazione delle aliquote ordinarie IRPEF il maggior reddito prodotto dal contribuente nell’esercizio 2023 rispetto al più alto dei redditi dichiarati nel triennio 2020, 2021 e 2022 per un differenziale massimo pari a 40.000 euro.

Da tale differenza dovrà poi essere dedotto un importo pari al 5% del reddito preso come riferimento per il calcolo della differenza. Alla somma così calcolata verrà applicata un’aliquota fissa pari al 15% mentre la restante parte del reddito imponibile prodotto dal contribuente nell’anno sarà assoggettata alle ordinarie aliquote IRPEF.

Nel caso in cui, poi, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, le norme facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, va tenuto conto anche della parte di reddito assoggettata alla tassa piatta incrementale.

Viene infine precisato che, ai fini calcolo degli acconti IRPEF per il periodo d’imposta 2024, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le ordinarie aliquote IRPEF sull’intero ammontare di reddito prodotto.

Art. 1, commi 58-62. Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande

L’art. 1, commi dal 58 al 62, prevede che le somme destinate a titolo di liberalità (mance) ai lavoratori che operano nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (alberghi, bar, ristoranti, etc.) siano assoggettate, salvo espressa rinuncia, ad imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali territoriali con aliquota al 5%.

In particolare, il comma 58 individua come costituenti reddito da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande (di cui all’articolo 5 della L. n. 287/1991) a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62.

Il regime di tassazione sostitutiva è applicabile:

Ne consegue che il regime di tassazione separata è il regime naturale di tassazione delle cosiddette mance, alle condizioni sopra indicate, essendo possibile l’applicazione dell’ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore a tale regime di favore.

Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il comma 59 prevede che i redditi soggetti a tassazione separata sopra descritti sono comunque computati ai fini della determinazione del reddito da prendere in considerazione per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

Il comma 60 dispone che l’imposta sostitutiva sia applicata dal sostituto d’imposta.

Il comma 61 rinvia alle le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, in quanto compatibili, per la determinazione delle norme applicabili per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso con riferimento alle suddette fattispecie.

Art. 1, comma 63. Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti

L’art. 1, comma 63, riduce dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate nell’anno 2023 sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato, di cui all’art. 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Nella relazione tecnica, il Governo stima, sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all’anno d’imposta 2019, un ammontare di premi di circa 2.647,3 milioni di euro. Stima altresì, prudenzialmente, un incremento dell’ammontare dei premi a tassazione separata di circa il 10 per cento per considerare l’effetto incentivante relativo alla nuova aliquota, e quindi pari a 264,7 milioni di euro, per un totale di base imponibile di circa 2.912,0 milioni di euro. Il costo totale della misura, considerando il mancato gettito dell’Irpef e delle addizionali comunale e regionale, ammonta a 222,3 milioni di euro nel 2023 e 6,9 milioni nel 2024.

Art. 1, comma 64. Differimento dei termini di decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative alla Sugar tax e alla Plastic tax

L’art. 1, comma 46, modifica il testo dell’art. 1, commi 652 e 676 della L. n. 160/2019 in materia rispettivamente di Sugar Tax e Plastic Tax rimandandone l’entrata in vigore al 1° gennaio 2024.

Art. 1, commi 65-71. Imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio e destinazione degli interessi su conti correnti vincolati

L’art. 1, comma 65, dispone che, per le imprese che esercitano l’attività del commercio al dettaglio (individuate più precisamente al comma 66) le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio dell’impresa siano deducibili in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione, al costo degli stessi fabbricati, di un coefficiente fissato al 6%.

II comma 66 individua le attività prevalenti valevoli a individuare il perimetro dei soggetti destinatari della norma e all’individuazione dei fabbricati strumentali oggetto della speciale deduzione. Si tratta in sintesi di attività di commercio di beni al dettaglio (alimentare e non, ivi compresi i grandi magazzini, tabacco ed elettronica), individuati dai seguenti codici ATECO:

Il comma 67 chiarisce l’applicabilità della norma alle imprese il cui valore patrimoniale è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa. Ove aderiscano al regime di tassazione di gruppo (art. 117 TUIR), queste imprese possono avvalersi della speciale deduzione in relazione ai fabbricati concessi in locazione ad imprese che operano nei settori destinatari delle agevolazioni, aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

Il comma 68 affida le disposizioni attuative a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il comma 69 chiarisce che la speciale deducibilità dei costi degli immobili strumentali delle imprese che esercitano il commercio di beni si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i quattro successivi.

Il comma 70 costituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo, con dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per l’anno 2023 e 40 milioni per l’anno 2024, per l’attenuazione degli oneri fiscali connessi alla cessione gratuita, da parte di imprese di commercio, di prodotti di consumo al dettaglio, nell’ambito di manifestazioni a premi, di materiale informatico e didattico per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonché delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati nonché da enti religiosi, nel rispetto delle regole in tema di aiuti de minimis. Si affida l’attuazione delle norme a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma in esame.

Il comma 71 modifica le disposizioni della legge di stabilità 2014 (all’art. 1, comma 67 della L. n. 147/2013, come modificato dalla legge sulla concorrenza 2017) che concernono gli obblighi di depositare alcune somme su conti correnti dedicati, imposto a notai e pubblici ufficiali. In particolare, si interviene sulle norme che finalizzano gli interessi maturati su tutte le somme depositate al rifinanziamento dei fondi di credito agevolato, i cui destinatari sono le piccole e medie imprese. Con le modifiche in esame sono semplificate le modalità di attuazione della predetta destinazione, che viene affidata a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (e non più a un DPCM, su proposta del MEF) da adottare entro e non oltre il 31 marzo 2023.

Inoltre, si affida al medesimo decreto il compito di prevedere le modalità di gestione unitaria delle somme depositate, anche mediante l’apertura di un apposito conto di tesoreria.

Art. 1, comma 72. Aliquota IVA sui prodotti per l’infanzia e per la protezione dell’igiene intima femminile

Riduzione IVA per tamponi e assorbenti

L’art. 1, comma 72, lett. a), n. 1 estende il regime IVA al 5% ai prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile – prevista dalla normativa vigente solo per i prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile compostabili e lavabili –, modificando il numero 1-quinquies della Parte II-bis, della Tabella A, allegata al d.P.R. n. 633/1972.

La lett. b), n. 2), in conseguenza delle modifiche apportate, abroga il numero 114-bis della parte III della citata Tabella A, che assoggettava ad aliquota del 10% i prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile non compostabili o lavabili.

Riduzione IVA per prodotti per l’infanzia

L’art. 1, comma 72, lett. a), n. 2), assoggetta all’IVA al 5% i seguenti prodotti per l’infanzia:

A tal fine viene inserito un numero 1-sexies nella Parte II-bis, della Tabella A, allegata al d.P.R. n. 633/1972. Secondo le previsioni dell’art. 2, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento (UE) N. 609/2013, per “lattanti” si intendono i bambini di età inferiore a dodici mesi e per “bambini nella prima infanzia” i bambini di età compresa tra uno e tre anni.

In conseguenza di ciò, a fini di coordinamento, il comma 72, lett. b), n. 1, modifica la disposizione che assoggetta all’aliquota del 10% tutti i prodotti per l’alimentazione dei fanciulli (n. 65 della parte III della tabella A), precisando che tale aliquota non si applica a prodotti per l’alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia indicati al n. 1-sexies) della Tabella A, Parte II-bis allegata al d. P. R. n. 633 del 1972, sopra descritto.

Art. 1, comma 73. Riduzione dell’IVA applicabile sul pellet

Il comma 73 assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10% la cessione dei pellet, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%.

Più in dettaglio, la norma in esame stabilisce che, in deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972, come modificato dall’art. 1, comma 711, della L. n. 190/2014, per l’anno 2023 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all’aliquota d’imposta sul valore aggiunto (IVA) del 10%.

A tale proposito si ricorda che il sopra citato comma 711, modificando il n. 98) della Tabella A, Parte III, stabilisce che sono soggetti all’aliquota del 10% la legna da ardere in tondelli, i ceppi, le ramaglie o fascine; i cascami di legno, compresa la segatura, escludendo espressamente da tale prescrizione le cessioni di pellet, che pertanto rientra nell’ambito delle operazioni sottoposte ad aliquota ordinaria pari al 22%.

Art. 1, commi 74-75. Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione in favore di coloro che non hanno compiuto 36 anni

La disposizione, al comma 74, proroga al 2023 le misure previste per agevolare l’acquisto della prima casa di abitazione a favore dei giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età con riguardo all’operatività del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa e al Fondo di garanzia per la prima casa e alle speciali agevolazioni in materia di imposte indirette.

La disposizione apporta modificazioni all’art. 64 del DL n. 73/2021, conv. con modificazioni dalla L. n. 106/2021 e, in particolare:

Il comma 75 dispone il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa per l’anno 2023, con l’assegnazione di ulteriori 430 milioni di euro.

Art. 1, comma 76. Misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare (detrazione da Irpef dell’IVA sugli immobili)

L’art. 1, comma 76, consente di detrarre dall’IRPEF lorda il 50% dell’IVA versata per l’acquisto entro il 31 dicembre 2023 di immobili residenziali di classe energetica A o B cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari e dalle imprese costruttrici degli immobili stessi. La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.

Art. 1, comma 80. Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari

L’art. 1, comma 80, stabilisce che, con riferimento all’anno d’imposta 2023, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF, e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall’art. 1, D.lgs. n. 99/2004) iscritti nella previdenza agricola.

A tal fine, è novellato l’art. 1, comma 44, primo periodo, della Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016). Tale comma 44, nel testo previgente, prevedeva già l’esenzione con riferimento agli anni di imposta dal 2017 al 2022.

Art. 1, commi 81-82. Esenzione IMU su immobili occupati

L’art. 1, commi 81 e 82, interviene aggiungendo una nuova causa di esenzione dal pagamento dell’IMU a quelle già previste dall’art. 1, comma 759, della L. n. 160/2019. Nel dettaglio, viene prevista l’esenzione dal pagamento dell’IMU per gli immobili non disponibili e non utilizzabili dal legittimo proprietario in quanto abusivamente occupati.

Al fine di beneficiare dell’esenzione sarà necessario che, per gli immobili indisponibili, sia stata presentata denuncia per violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (di cui rispettivamente agli artt. 614, secondo comma, e 633 c.p.) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Il proprietario sarà altresì tenuto a comunicare al comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione secondo le modalità che saranno individuate con decreto del MEF da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione in commento.

Alle minori entrate per i comuni conseguenti l’attuazione della presente esenzione, si provvederà mediante un apposito fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. Le modalità di accesso al fondo saranno definite con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1, commi 84-86. Disposizioni in materia di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali

L’art. 1, commi dall’84 all’86, prevede che le spese e le altre componenti negative di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti, ovvero localizzate, in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammesse in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, a condizione che tali operazioni abbiano avuto concreta esecuzione.

La disposizione si applica anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati negli stessi Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali. Non trova applicazione, invece, per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l’art. 167, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate (c.d. “CFC”).

La norma in commento ripristina, dunque, il limite di deducibilità dei c.d. “costi black list”, che era stato oggetto di più interventi normativi succedutesi negli anni 2015 e 2016.

La disciplina era stata introdotta nell’ordinamento con l’art. 11, comma 12, della L. n. 413/1991, che stabiliva la totale indeducibilità dei relativi costi, salvo dimostrazione di specifiche esimenti. L’art. 1, comma 678, della L. n. 190/2014 (“Legge di Stabilità 2015”) ha modificato i criteri fissati per l’identificazione dei Paesi a fiscalità privilegiata rilevanti ai fini della redazione della lista contenuta nel D.M. 23 gennaio 2002, facendo esclusivo riferimento «alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni». Successivamente, il D.Lgs. n. 147/2015 (“Decreto Internazionalizzazione”) ha modificato la disciplina applicabile ai costi black list, introducendo il diverso regime fiscale basato sul riconoscimento:

Da ultimo, l’art. 1, comma 142, della L. n. 208/2015 (“Legge di Stabilità 2016”) ha abrogato i commi da 10 a 12-bis dell’art. 110 TUIR, con la conseguente soppressione tout court del trattamento fiscale specifico riservato ai costi derivanti da transazioni commerciali intercorse con controparti estere localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata. In tal modo, i costi in parola sono stati ammessi alle regole ordinarie di deducibilità previste per la generalità dei componenti negativi di reddito.

I commi 84-86 intendono ripristinare la norma introdotta dal Decreto Internalizzazione e inserendo nuovamente il limite di deducibilità. Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che la norma intende garantire il rispetto, da parte dell’Italia, dell’impegno politico assunto dagli Stati membri nell’ambito dei lavori del Consiglio Ecofin del 2019, in materia di tassazione del reddito d’impresa, con riferimento alle giurisdizioni incluse nella lista europea di giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali.

Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell’Allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea. Le giurisdizioni attualmente presenti nella lista UE, ultimo aggiornamento del 4 ottobre 2022, sono: Samoa Americane, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Isole Vergini Americane e Vanuatu.

Le disposizioni in esame non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che:

Le spese e gli altri componenti negativi deducibili per effetto della prova fornita, ovvero senza prova nei limiti del loro valore normale, sono indicati separatamente nella dichiarazione dei redditi.

Prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, l’Amministrazione deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Dal tenore letterale della disposizione si evince dunque che le imprese residenti debbano provare l’effettiva esecuzione dell’operazione (per la deducibilità limitata, al valore normale) e l’ulteriore presenza di un effettivo interesse economico (per l’applicazione del regime ordinario).

Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento. A tal fine, il contribuente può presentare un interpello probatorio all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), dello Statuto dei diritti del contribuente.

Art. 1, commi 87-95. Imposta sostitutiva sulle riserve di utili

L’art. 1, commi dall’87 al 95, consente ai contribuenti che, nell’ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri, ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, di affrancare o rimpatriare gli utili e le riserve di utili non distribuiti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva (al 9% o al 30%).

Il comma 87 prevede che, ai fini della disciplina della tassazione degli utili di fonte estera provenienti da Stati e territori a regime fiscale privilegiato, percepiti da persone fisiche (art. 47, comma 4, TUIR) e da persone giuridiche (art. 89, comma 3, TUIR), sia possibile esercitare una specifica opzione per l’assoggettamento ad imposta sostitutiva degli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge, risultanti dal bilancio di società o enti, direttamente o indirettamente partecipati, non residenti nel territorio dello stato (soggetti IRES di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), TUIR) relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Il comma 88 stabilisce che l’opzione sia esercitabile solo dai contribuenti che detengono le partecipazioni nell’ambito dell’attività di impresa e ne consegue:

La relazione illustrativa chiarisce che l’opzione è di tipo cherry-picking, nel senso che può essere esercitata in relazione a tutte o soltanto ad alcune (o una sola) delle partecipate estere.

Il comma 89 dispone la riduzione di tre punti percentuali – e, dunque, l’applicazione dell’imposta sostitutiva al 6% per i soggetti IRES e al 27% per i soggetti IRPEF – in relazione agli utili percepiti, dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato, entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto.

In caso di mancato rispetto di tali condizioni, entro i successivi 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell’utile accantonato nell’apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza tra l’imposta sostitutiva con aliquota ordinaria e quella con aliquota ridotta, maggiorata del 20% e dei relativi interessi.

Ai sensi del comma 90, l’imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nell’ente estero e tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate, ai sensi dell’art. 167, comma 2, TUIR.

Il comma 91 prevede che l’opzione, esercitabile distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile, si perfezioni con l’esercizio della stessa mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato in un’unica soluzione, entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa la compensazione in F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. L’opzione è efficace a decorrere dall’inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Ai sensi del comma 92, gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati alle imposte sostitutive in commento. La presunzione di distribuzione appare diretta ad assicurare un’omogeneità di tassazione in capo ai soci in relazione ai dividendi distribuiti (rispetto al livello impositivo degli utili in capo alla società) che produce, pertanto, sul piano fiscale una “stratificazione” temporale degli utili conseguiti dalla società, in ragione della diversa aliquota d’imposta applicata nel corso del tempo.

Il comma 93 stabilisce che, per evitare fenomeni di doppia imposizione e limitare l’impatto di eventuali cessioni di partecipazioni, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nella entità estera detenuta dal soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato sia incrementato, sino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell’importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all’imposta sostitutiva e diminuito dell’importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti.

Il comma 94 prevede che l’opzione per l’imposta sostitutiva possa essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale della c.d. branch exemption, di cui all’art. 168-ter del TUIR.

Ai sensi del comma 95, le disposizioni di attuazione e coordinamento delle disposizioni introdotte sono emanate con Decreto del MEF entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 1, commi 96-99. Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri

L’art. 1, commi dal 96 al 99, intende assoggettare a imposizione in Italia le plusvalenze derivanti dalla cessione, in favore di soggetti non residenti, di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore derivi per più del 50%, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.

Più precisamente, il comma 96 introduce il comma 1-bis nell’art. 23 del TUIR, in materia di applicazione dell’imposta ai non residenti, ai sensi del quale i redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia, si considerano prodotti nel territorio dello Stato.

Sono esclusi dalle norme introdotte – dunque non si presumono prodotti in Italia e non sono assoggettati alle imposte sui redditi nel territorio dello Stato – i proventi derivanti da cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati.

Il Governo, nella relazione illustrativa, chiarisce che la disposizione in esame è conforme all’art. 13, par. 4, del Modello di Convenzione OCSE per evitare le doppie imposizioni, con particolare riferimento alla tassazione sul reddito e sul patrimonio stipulate dall’Italia. L’inserimento nell’art. 23 del TUIR del criterio di collegamento allo Stato della fonte, previsto dal citato modello di Convenzione, mira ad assoggettare ad imposizione in Italia le medesime plusvalenze, qualora ciò sia consentito da una specifica disposizione nelle Convenzioni già stipulate.

Il comma 97 prevede che, per i proventi in commento, non si applichi l’esenzione dall’imposta sostitutiva sui capital gains (aliquota oggi al 26%) di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461/1997,

Infine, i commi 98 e 99, rispettivamente:

Art. 1, commi 100-106. Assegnazione agevolata ai soci ed estromissione dei beni alle imprese individuali

Assegnazione agevolata ai soci

L’art. 1, commi dal 100 al 105, introduce agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società – ivi incluse le società non operative –, di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci. A tali operazioni si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è ridotta l’imposta di registro.

Ai sensi del comma 100, i destinatari dell’agevolazione sono le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale di cui all’art. 43, comma 2, TUIR, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni menzionati e che, entro il 30 settembre 2023, si trasformino in società semplice.

L’agevolazione si applica a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022; ovvero che vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.

Il comma 101 individua la base imponibile cui applicare l’imposta sostitutiva, costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP si applica nella misura dell’8%, ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.

Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.

Il comma 102 precisa i criteri di determinazione del valore normale: su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale degli immobili può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dall’art. 52, comma 4 del TUR.

In caso di cessione, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene – determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR o, in alternativa, con l’applicazione dei menzionati moltiplicatori – è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori (valore normale o valore catastale).

Il comma 103 dispone che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate vada aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.

Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni sul trattamento fiscale degli utili di cui all’art. 47, commi 1 e da 5 a 8, del TUIR, relativi alla presunzione di distribuzione degli utili di esercizio, nonché in tema di distribuzione di beni ai soci e trattamento fiscale di dette assegnazioni.

Inoltre, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

Ai sensi del comma 104, per le assegnazioni e le cessioni ai soci in esame, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà (in via generale, dal 9% al 4,5%) e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (in luogo dell’aliquota del 2% per le imposte ipotecarie e dell’1% per quelle catastali).

Infine, il comma 105 precisa le modalità di versamento dell’imposta. Le società che si avvalgono delle disposizioni in esame devono versare il 60% dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023, secondo le norme generali sui versamenti di cui al D.Lgs. n. 241/1997.

Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Estromissione dei beni alle imprese individuali

L’art. 1, comma 106, estende l’applicazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 208/2015 (“Legge di Stabilità 2016”) in materia di estromissione dei beni di imprese individuali anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, realizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

Si tratta della possibilità, per l’imprenditore individuale, di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP con aliquota dell’8%.

I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati in due rate, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024.

Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti della estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.

Art. 1, commi 107-109. Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni

L’art. 1, comma 107, consente di rideterminare a fini fiscali le plusvalenze e minusvalenze di natura finanziaria relative ai titoli, alle quote o ai diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (di cui all’art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), TUIR, d.P.R. n. 917/1986), posseduti alla data del 1° gennaio 2023. La rideterminazione consiste nell’assumere, a fini fiscali, il valore normale degli stessi al mese di dicembre 2022, in luogo del costo o valore di acquisto, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota, stabilita al comma 86 del presente articolo, al 16%. A tal fine, viene aggiunto un nuovo comma 1-bis all’art. 5 della L. n. 448/2001, che disciplina la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.

Il comma 108, novellando l’art. 2, comma 2, del D.L. n. 282/2002, estende l’applicazione delle disposizioni dei commi da 5 a 7 del citato art. 5 della L. n. 488/2001 anche alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023.

Le imposte sostitutive, ivi previste, possano essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2023, prevedendo un interesse, da versarsi contestualmente, pari al 3% sull’importo delle rate successive alla prima. Si prevede inoltre che la redazione e il giuramento della perizia, previsti dalle citate norme, debbano essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2023.

Art. 1, commi 112-114. Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative

L’art. 1, commi dal 112 al 114, prevede la facoltà di considerare realizzati i redditi di capitale di cui all’art. 44, comma 1, lettera g), TUIR e i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-ter), TUIR, derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR, assoggettando ad imposta sostitutiva con aliquota del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

Ai sensi del comma 113, l’opzione è resa mediante apposita comunicazione all’intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto entro il 30 giugno 2023. L’imposta sostitutiva è versata, entro il 16 settembre 2023, ricevendone provvista dal contribuente, da:

In assenza di rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 dal contribuente, che provvede al versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione sui redditi. L’opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell’opzione. L’opzione non può essere esercitata in relazione alle quote o azioni di OICR detenute in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997.

Il comma 114 stabilisce la facoltà di considerare corrisposti i redditi di capitale di cui all’art. 44, comma 1, lettera g), TUIR, derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e al ramo V (operazioni di capitalizzazione) del comma 1 dell’art. 2 del codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005), assoggettando ad imposta sostitutiva con aliquota del 14% la differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati. L’imposta sostitutiva è versata dall’impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023. La provvista dell’imposta sostitutiva è fornita dal contraente.

L’imposta sostitutiva non è compensabile con il credito di imposta di cui all’art. 1, comma 2, del DL n. 209/2002, conv. con modificazione dalla L. n. 265/2002. I contratti per i quali è esercitata l’opzione di cui al primo periodo non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni precedenti i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2024.

Art. 1, commi 115-121. Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023

Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023

L’art. 1, comma 115, istituisce un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo, per l’anno 2023, per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori.

In particolare, il prelievo è a carico dei soggetti che:

Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole e microimprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00.

Il comma 116 disciplina le modalità di determinazione del contributo straordinario e prevede l’applicazione di un’aliquota del 50% a una quota del maggior reddito conseguito dai soggetti passivi nel 2022, rispetto alla media dei quattro anni precedenti, in ragione dello straordinario aumento dei prezzi nel settore energetico.

Più in particolare, la base imponibile è data dall’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini IRES, relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’IRES conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero. L’ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Il comma 117 prevede che il contributo dovuto sia versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.

Il comma 118 stabilisce che il contributo non sia deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Ai sensi del comma 119, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Contributo straordinario contro il caro bollette

L’art. 1, con i commi 120 e 121, modifica la disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette di cui all’art. 37 del DL n. 21/2022, conv., con modificazioni, dalla L. n. 51/2022, come modificato dall’art. 55, comma 1, lett. a), del DL n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 91/2022.

In particolare, il comma 120 integra il comma 1 del citato art. 37, prevedendo che il contributo di solidarietà ivi disciplinato sia dovuto se almeno il 75% del volume d’affari dell’anno 2021 deriva dalle attività di:

Viene modificata la base imponibile di calcolo del contributo, posticipando dal 31 marzo al 30 aprile il termine da prendere in considerazione in caso di saldo negativo (che, ai fini del calcolo della base imponibile, determina l’assunzione di un valore di riferimento pari a zero).

Viene inoltre stabilito che non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive:

Alla luce delle modifiche introdotte nelle modalità di calcolo del contributo straordinario, il comma 121 disciplina gli effetti della variazione dell’importo dovuto per il periodo d’imposta 2022 prevedendo che:

Art. 1, commi 126-147. Norme in materia di cripto-attività

Tassazione delle operazioni su cripto-attività

L’art. 1, comma 126, reca l’inclusione esplicita delle cripto-attività nell’ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche.

In particolare, mediante l’inserimento nell’art. 67, comma 1, TUIR la nuova lett. c-sexies), si istituisce una nuova categoria di redditi diversi, costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni. Viene inoltre chiarito che, ai fini della disposizione in esame, per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

In riferimento alla definizione delle plusvalenze realizzate su cripto-attività, l’art. 31 in commento inserisce nell’art. 68 TUIR il comma 9-bis. In particolare, si stabilisce che le plusvalenze in esame sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Tali plusvalenze possono essere portate in compensazione (sono sommate algebricamente) alle relative minusvalenze. Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto.

Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero.

I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d’imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.

Il comma 127 disciplina le plusvalenze realizzate su cripto-attività fino all’entrata in vigore della norma in esame, stabilendo che le stesse si considerano realizzate ai sensi dell’art. 67 del TUIR. Per determinare la plusvalenza, la norma prevede l’applicazione dell’art. 68, comma 6, del TUIR, ai sensi del quale le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito, ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati, e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione e con esclusione degli interessi passivi. Alle plusvalenze così determinate, si consente di portare in deduzione, ai sensi dell’art. 68, comma 5 del TUIR, le minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate fino alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Il comma 128 modifica, altresì, gli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997, contenenti la disciplina dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi, declinata secondo i tre diversi regimi della dichiarazione, del risparmio amministrato e del risparmio gestito.

In particolare, modificando il citato art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997, si prevede che anche le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, al di sopra della soglia definita, vengono assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%.

Inoltre, si modifica il successivo art. 6 del medesimo D.Lgs., in materia di opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato (regime c.d. del risparmio amministrato).

In particolare, si includono i rimborsi, le cessioni, le permute o la detenzione di cripto-attività tra le operazioni per cui è possibile optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato. L’esercizio dell’opzione è consentito sempreché intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come controparti, banche o imprese di investimento autorizzate, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito (soggetti amministratori).

L’opzione per il regime del risparmio amministrato può essere resa, con riferimento alle plusvalenze e gli altri proventi realizzati sulle cripto-attività, anche ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Nel caso in cui i soggetti deputati al pagamento dell’imposta sostitutiva non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l’applicazione della stessa alle plusvalenze e agli altri redditi realizzati sulle cripto-attività, il contribuente è tenuto a consegnare, anche in copia, la relativa documentazione. Viene invece esclusa la possibilità (riservata ad altre tipologie di redditi diversi) di presentare, in mancanza dei suddetti dati, una dichiarazione sostitutiva in cui gli stessi siano attestati dal contribuente.

Per applicare l’imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti amministratori, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività.

Si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività a rapporti di custodia o amministrazione intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché il passaggio dal regime del risparmio amministrato a quello del risparmio gestito (di cui al successivo art. 7 del D.Lgs.), salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione.

Si include il riferimento alle cripto-attività anche in riferimento alle modalità di valutazione delle plusvalenze e minusvalenze nei casi di prelievo delle attività, di loro trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, o di revoca dell’opzione l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato (regime del risparmio amministrato).

Si includono i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale fra i soggetti tenuti a:

Infine, si modifica il successivo art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997, in materia di opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime c.d. del risparmio gestito).

In particolare, si includono i rimborsi, le cessioni, le permute o la detenzione di cripto-attività fra le operazioni per cui è possibile optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio. In tal caso, le citate operazioni su cripto-valute andranno a concorrere alla determinazione del risultato della gestione ai fini dell’applicazione dell’imposta.

L’esercizio di tale opzione è consentito sempreché il contribuente abbia conferito a un soggetto, abilitato alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, l’incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa.

Si include il riferimento alle cripto-attività anche in relazione alle modalità di valutazione del patrimonio gestito all’inizio ed alla fine di ciascun periodo d’imposta.

Si considera cessione a titolo oneroso il conferimento al regime del risparmio gestito di titoli, quote, certificati, rapporti o (per effetto della novella in esame) cripto-attività.

La norma specifica, inoltre, le modalità di valutazione delle attività, fra cui vengono incluse le cripto-attività, in caso di passaggio dal regime del risparmio amministrato a quello del risparmio gestito, nonché nel caso di passaggio da due diversi rapporti contrattuali entrambi in regime di risparmio gestito.

Si include il riferimento alle cripto-attività anche in relazione alle modalità di determinazione del risultato della gestione nei casi di prelievo delle attività, di loro trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione.

Si include il riferimento alle cripto-attività in relazione alla valutazione delle plusvalenze e minusvalenze nei casi appena citati, nonché agli obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti (rilascio della relativa certificazione; comunicazione all’amministrazione finanziaria dei dati relativi alle singole operazioni effettuate nell’anno precedente e dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti).

Il comma 129 modifica il DL n. 167/1990, che disciplina il cd. monitoraggio fiscale (cd. “Quadro RW” del modello Redditi Persone fisiche) introducendo anche le “cripto-attività” tra i valori da dichiarare, oltre alla rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori, includendovi i riferimenti alle cripto-attività e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Infine, il comma 130 stabilisce che le maggiori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, da istituire nello stato di previsione del MEF.

Valutazione delle cripto-attività

Il comma 131 stabilisce l’irrilevanza reddituale ai fini IRES e IRAP dei componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività.

A tal fine, viene integrato l’art. 110 TUIR, recante norme generali sulle valutazioni necessarie per la determinazione della base imponibile IRES, inserendovi il comma 3-bis, per effetto del quale non concorrono alla formazione del reddito, in deroga alla disciplina generale, i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico. Si stabilisce, altresì, che tale disposizione si applica anche ai fini dell’IRAP.

Come illustrato dal Governo nella sua relazione, «resta fermo che nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo».

Rideterminazione del valore delle cripto-attività

I commi dal 133 al 137 consentono di determinare, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alla nuova lett. c-sexies), del comma 1 dell’art. 67 TUIR, il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023.

In particolare, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota al 14%.

L’imposta sostitutiva così determinata è versata entro il 30 giugno 2023, con le modalità previste dal capo III del D. Lgs. n. 241/1997 e può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 giugno 2023.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

Il comma 136 specifica, inoltre, che le minusvalenze calcolate per effetto della rideterminazione del valore di acquisto delle cripto-attività al 1° gennaio 2023 non sono utilizzabili ai sensi del nuovo comma 9-bis dell’articolo 68 del TUIR.

Il comma 137 prevede che le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’imposta sostitutiva siano destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, da istituire nello stato di previsione del MEF.

Regolarizzazione delle cripto-attività

I commi dal 138 al 143 consentono ai contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse di regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

Le norme in esame si applicano ai soggetti di cui all’art. 4, comma 1, del DL n. 167/1990, ossia alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 TUIR, residenti in Italia che, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati.

Tali soggetti possono presentare un’apposita istanza di emersione secondo il modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, con la quale far emergere tali attività e che definirà i termini e le modalità di effettuazione del versamento.

Il comma 139 dispone altresì che, nel caso in cui le cripto-attività non abbiano prodotto reddito, per regolarizzare la propria posizione è sufficiente presentare l’istanza di emersione, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e versando la sanzione per la omessa indicazione delle proprie attività, nella misura ridotta pari allo 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate.

Come anticipato, i soggetti che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento, invece, possono regolarizzare la propria posizione presentando l’istanza di emersione e pagando un’imposta sostitutiva nella misura del 3,5% del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di una ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, per la omessa indicazione delle attività.

Ferma restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento ai redditi derivanti dalla detenzione di cripto-attività e alla non applicazione delle sanzioni di cui all’art. 5, comma 2, del DL n. 167/1990.

Le maggiori entrate derivanti dalla regolarizzazione delle cripto-attività affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Imposta di bollo sulle cripto-attività

I commi dal 144 al 147 prevedono l’applicazione dell’imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore.

In particolare, la norma modifica d.P.R. n. 642/1972, che reca la disciplina dell’imposta di bollo, all’art. 13 dell’Allegato A – Tariffa, parte prima, comma 2-ter, che prevede l’applicazione dell’imposta del 2 per mille alle “Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati”. A tale elenco, per effetto della disposizione in esame vengono aggiunte le comunicazioni relative a cripto-attività di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-sexies), TUIR.

Inoltre, il comma 145 modifica l’articolo 13 dell’Allegato A – Tariffa, parte prima, nota 3-ter, del D.P.R. n. 642/1972 nella parte in cui specifica che la comunicazione relativa ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all’obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione e che l’imposta è comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto, per includere le cripto-attività fra i prodotti finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione.

Inoltre, il comma 146 interviene sull’art. 19, comma 18, del DL n. 201/2011 che ha previsto, a decorrere dal 2012, un’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato applicabile ai soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui all’art. 4, comma 1, del DL n. 167/1990. Con la modifica in esame viene integrata tale disposizione prevedendo che, a decorrere dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo di cui all’art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972, si applichi un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato e non solo ai soggetti obbligati ai sensi dell’art. 4 del DL n. 167/1990.

La relazione illustrativa del Governo, al riguardo, rappresenta che l’applicazione di un’imposta sul valore delle stesse detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato nella medesima misura del 2 per mille da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi sarebbe prevista in luogo dell’imposta di bollo con esclusivo riferimento ai “casi in cui, ad esempio, le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal computer e smartphone“. Tale imposta si applica a decorrere dal 2023 a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato e non solo a quelli tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui all’art. 4 del DL n. 167/1990.

Infine, il comma 147 prevede che le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’art. 35 in commento siano destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del MEF.

Art. 1, commi 148-150. Rafforzamento del presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA

L’art. 1, commi dal 148 al 150, introduce nuove misure a quelle già previste per l’esercizio del presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA disposte dall’art. 35, comma 15-bis, del d.P.R. n. 633/1972.

Il citato comma 15-bis prevede che l’attribuzione del numero di partita IVA determina l’esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso, nonché l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività, avvalendosi dei poteri previsti dal medesimo decreto. Gli Uffici verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l’Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

In particolare, il comma 148 introduce due nuovi commi 15-bis.1 e 15-bis.2 al richiamato art. 35 del d.P.R. n. 633/1972 e, in particolare:

Il comma 149, inoltre, introduce un nuovo comma 7-quater all’art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997, in riferimento alle violazioni in materia di imposte dirette e di IVA. Tale norma prevede che il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 35, commi 15-bis e 15-bis.1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA.

Il comma 150 specifica che i criteri, le modalità e i termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni in esame sono stabiliti con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Art. 1, comma 151. Vendita di beni tramite piattaforme digitali

L’art. 1, comma 151, al fine di apprestare misure di contrasto alle frodi IVA, impone obblighi comunicativi a carico del soggetto passivo IVA che facilita le vendite ai consumatori finali di determinati beni mobili, individuati con decreto del MEF e esistenti nel territorio dello Stato, mediante l’utilizzo di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.

La presente disposizione, dunque, prevede che le piattaforme digitali e-commerce che vendano ai consumatori finali beni quali, ad esempio, telefoni cellulare, console da gioco, tablet PC e laptop, siano tenute a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei fornitori e delle operazioni effettuate.

Art. 1, comma 152. Responsabilità cessionario e committente per operazioni IVA inesistenti

L’art. 1, comma 152, modifica l’art. 6, comma 9-bis.3 del D.Lgs. n. 471/1997, disciplinando la responsabilità di cessionario o committente nell’ipotesi di cessione di crediti IVA inesistenti, nei casi in cui il cessionario applichi l’inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta.

Il suddetto articolo 6, comma 9-bis.3, del D.Lgs. n. 471/1997, nel testo previgente, stabiliva che se il cessionario o committente applica l’inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell’imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l’imposta eventualmente non detratta. La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

Con la modifica in esame si esclude l’applicazione di questo regime e si prevede, invece, che il cessionario o il committente siano soggetti a responsabilità con riferimento all’imposta che non avrebbero potuto detrarre solo quando le operazioni inesistenti imponibili sono state determinate da un intento di evasione o di frode, del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole. La sanzione amministrativa applicata in questo caso è pari al 90% dell’ammontare della detrazione compiuta ovvero, in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o il committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.

CAPO III – MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE

Art. 1, commi 153-161 e 163-165. Definizione agevolata degli avvisi bonari

L’art. 1, commi dal 153 al 159, introduce la possibilità di definire in maniera agevolata le somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni (c.d. “avviso bonario”) relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

L’agevolazione consiste nella possibilità di definire la propria posizione mediante il versamento:

Condizione per la definizione agevolata è che, al momento di entrata in vigore della norma in commento:

La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali ivi contenuti, degli interessi e delle somme aggiuntive (maggiorazioni Inps sui crediti di natura previdenziale).

Inoltre, il comma 154 prevede che, in caso di adesione, il versamento delle somme dovute avvenga secondo le modalità di riscossione delle somme dovute in seguito a controlli automatici, in un’unica soluzione entro 30 giorni ovvero a rate, rispettivamente ai sensi degli articoli 2 e 3-bis del già citato D.Lgs. n. 462/1997.

Il comma 159 consente il pagamento delle somme dovute in un numero massimo di venti rate di pari importo, a prescindere dall’ammontare (in precedenza l’art, 3-bis, comma 1, del DL n. 462/1997 fissava in 8 il limite massimo di rate per importi pari o inferiori a 50.000 euro).

Il comma 155 consente di definire con modalità agevolate anche le rate, relative a comunicazioni di irregolarità, delle dilazioni ancora in corso all’entrata in vigore della norma in commento (ai sensi dell’articolo 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, come modificato dalle norme in esame), mediante il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%, senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Il pagamento rateale delle suddette somme prosegue quindi secondo le modalità e i termini già illustrati (previsti dall’art. 3-bis del D. Lgs. n. 462/1997, come modificato).

Resta fermo, però, che le somme già versate dal contribuente debbano essere considerate definitivamente acquisite da parte dell’Erario e, di conseguenza, non rimborsabili. L’agevolazione in esame non ha, dunque, effetti retroattivi.

Il comma 156 prevede che, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Le somme residue sono dunque iscritte a ruolo delle residue somme dovute con l’applicazione della sanzione per gli omessi o ritardati versamenti (come chiarisce la relazione illustrativa che accompagna la norma; la sanzione è dovuta nella misura del 30% ordinariamente prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997).

Viene, altresì, modificato il termine di decadenza per il controllo automatico sulle dichiarazioni presentate del contribuente. Il comma 158, agendo in deroga allo statuto del contribuente, prevede che venga esteso di un anno il termine di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato. Il nuovo termine di decadenza è, dunque, il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (i.e. per le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2020 e presentate nel 2021, la notificazione sarà valida fino al 31 dicembre 2025).

Infine, il comma 160 riapre i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, ivi comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per l’IVA, già sospese da precedenti provvedimenti e in scadenza il 22 dicembre 2022.

Si tratta di versamenti già sospesi in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi:

Benché non citato dalle norme in esame, si ricorda che l’art. 13 del D.L. n. 176/2022 ha, da ultimo, disposto la proroga di tale scadenza al 22 dicembre 2022.

Ai sensi delle modifiche in commento, i termini riaperti sono dunque considerati tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.

In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata.

Il successivo comma 161 disciplina le cause di decadenza dal beneficio della dilazione per mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze: in tale ipotesi si decade dal beneficio della rateazione e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Il comma 165 chiarisce che le norme in esame si applicano il giorno stesso della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.

Art. 1, commi 166-173. Regolarizzazione delle irregolarità formali

L’art. 1, commi dal 166 al 173, introduce la possibilità di definire in maniera agevolata le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale non rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile ai fini IVA, IRAP e imposte sui redditi commesse fino al 31 ottobre 2022. In particolare, la regolarizzazione avviene mediante la rimozione da parte del contribuente delle suddette infrazioni ed il pagamento di una somma pari a 200 euro per ogni periodo d’imposta cui si riferivano le violazioni.

Il comma 167 prevede che il pagamento di tale somma sia eseguito in due rate annuali di pari importo con scadenza fissata rispettivamente al 31 marzo 2023 e al 31 marzo 2024.

La procedura di regolarizzazione in oggetto non può essere applicata:

Il comma 172 modifica, infine, il termine di prescrizione (5 anni ai sensi dell’art. 20, c.1 del D.lgs. n. 472/1997) per le violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022 oggetto di processo verbale di constatazione. Agendo in deroga allo Statuto del contribuente prevede, infatti, che tale termine venga prorogato di 2 anni.

Art. 1, commi 174-178. Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

L’art. 1, commi dal 174 al 178, introduce la possibilità di regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 o antecedenti con modalità agevolate.

Il comma 174 consente, in deroga alla ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, la regolarizzazione della posizione mediante rimozione dell’irregolarità o omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime in misura ridotta ad un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.

Ai fini dell’applicazione del cd. “ravvedimento speciale“, è necessario che:

Si consente il versamento delle somme dovute a seguito del ravvedimento speciale anche in otto rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Ai sensi del comma 175, la regolarizzazione si perfeziona con la rimozione delle irregolarità o omissioni e il versamento dell’intero importo dovuto o della prima rata entro il 31 marzo 2023. In caso di mancato pagamento (anche parziale) nelle scadenze previste, la definizione agevolata cessa di produrre effetti: ciò comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione pari al 30% di ogni importo non versato, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella misura del 4% annuo prevista all’art. 20 del d.P.R. n. 602/1973, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

Il comma 176 chiarisce che vengono escluse dall’ambito applicativo della misura le regolarizzazioni di violazioni e omissioni comportanti l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero.

Ai sensi del comma 177, restano in ogni caso validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della disposizione in esame che, dunque, non dà diritto ad alcun rimborso delle maggiori somme eventualmente versate in sede di ravvedimento operoso.

Il comma 178 prevede che le concrete modalità di attuazione della norma siano definite con un separato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Art. 1, commi 179-185. Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

L’art. 1, commi dal 179 al 185, consente di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle entrate entro la data del 31 marzo 2023.

Nello specifico, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, il comma 1 dell’art. 41 dispone la riduzione delle sanzioni da un terzo a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge per gli accertamenti con adesione in tema di imposte sui redditi, IVA e altre imposte indirette, relativi a:

La riduzione sanzionatoria si applica anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento, notificati entro il 31 marzo 2023.

Il comma 180 consente di definire in acquiescenza gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, purché non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della disposizione in esame, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, fino al 31 marzo 2023, con la riduzione a un diciottesimo delle sanzioni irrogate.

Il comma 181 estende la facilitazione predetta, nonché la riduzione sanzionatoria, anche all’acquiescenza nei confronti di atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della disposizione in esame e a quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, fino al 31 marzo 2023. Anche in tal caso la definizione prevede il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

Ai sensi del comma 182, le somme dovute ai sensi delle norme già commentate possono essere versate anche ratealmente, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. Per tali importi è esclusa la compensazione con F24. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale (D.lgs. n. 218/1997) non esplicitamente derogate.

Il comma 183 esclude dalla definizione agevolata gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) prevista all’art. 5-quater del DL n. 167/1990.

Il comma 184 demanda ad uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate l’adozione di ulteriori disposizioni che si rendano necessarie per l’attuazione della norma in esame.

Infine, ai sensi del comma 185, le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo, accertate sulla base del monitoraggio periodico dell’Agenzia delle entrate, sono destinate (anche mediante riassegnazione) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Art. 1, commi 186-205. Definizione agevolata delle controversie tributarie

L’art. 1, commi dal 186 al 205, consente di definire, con modalità agevolate, le controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma medesima.

Più nel dettaglio, il comma 186 consente di definire con modalità agevolate le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, comprese quelle pendenti presso la Corte di cassazione ed anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. In sostanza, si consente il pagamento di un importo pari al valore della controversia, stabilito ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.lgs. n. 546 del 1992. Ai sensi del richiamato comma 2 dell’art 12, il “valore della controversia” è rappresentato dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative alle sole irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. La definizione agevolata in esame è adita su domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

Ai sensi del comma 187, per i ricorsi pendenti iscritti nel primo grado si prevede che la controversia possa essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa.

In deroga a quanto previsto dal comma 186, nel caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della norma in esame, le controversie possono essere definite con il pagamento di una quota parte del valore della controversia, pari:

Il comma 189 contiene disposizioni applicabili in caso di accoglimento parziale del ricorso, o comunque di soccombenza ripartita tra contribuente e Agenzia delle entrate. Nel dettaglio, si chiarisce che:

La relazione illustrativa al DDL di bilancio 2023 chiarisce che le misure ridotte si applicano limitatamente alla parte del valore della controversia in cui l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente, mentre per la parte del valore della controversia in cui è risultato soccombente il contribuente è dovuto l’intero importo. Nella stessa relazione si chiarisce che, ove sia intervenuta sentenza di Cassazione con rinvio, la controversia si considera pendente in primo grado.

Il comma 190 dispone che le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Ai sensi del comma 191, con riferimento alle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, è possibile la definizione agevolata attraverso il pagamento:

Il comma 192 dispone che possono essere definite con modalità agevolate le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della norma in esame e per le quali, alla data della presentazione della domanda di definizione, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Ai sensi del comma 193, sono invece escluse dalla definizione le controversie concernenti, anche solo in parte:

Il comma 194 stabilisce che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino mille euro, è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

Trovano applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni relative al versamento delle somme dovute a seguito dell’accertamento con adesione.

Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione. Nel caso di versamento rateale, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Ai sensi del comma 195, in presenza di autonome controversie, occorre presentare una distinta domanda di definizione, entro il 30 giugno 2023, esente dall’imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Il comma 196 prevede che dagli importi dovuti vanno scomputati quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio (importi versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio).

In ogni caso, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore delle norme in commento.

Ai sensi del comma 197, le controversie definibili sono sospese soltanto a seguito di apposita istanza al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento; in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giudiziale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Il comma 198 prevede che, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Ai sensi del comma 199, per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dalla data di entrata in vigore delle norme in esame fino al 31 luglio 2023.

Il comma 200 stabilisce che l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo, ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

Il comma 201 stabilisce che, per i processi dichiarati estinti in seguito al deposito della domanda di definizione, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione dello stesso diniego.

Il comma 202 prevede che, nei casi in cui la definizione sia perfezionata dal coobbligato, la stessa giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fermo restando che la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato, anche in eccesso.

Il comma 203 demanda a uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate le modalità di attuazione del presente articolo.

Il comma 205 dà facoltà agli enti territoriali di stabilire, entro il 31 marzo 2023, l’applicazione delle disposizioni in esame alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

Art. 1, commi 206-212. Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

L’art. 1, commi dal 206 al 212, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie (commi 186-205), consente di definire, con un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie tributarie pendenti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.

Più nel dettaglio, Il comma 206 permette di definire entro il 30 giugno 2023 le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, con l’accordo conciliativo fuori udienza disciplinato dall’art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992.

Dunque, la disposizione in esame introduce e disciplina una ipotesi di conciliazione agevolata delle controversie tributarie basata sulla cd. conciliazione fuori udienza, che si realizza con il deposito in giudizio (di primo o di secondo grado) di un’istanza congiunta, ovvero una proposta di conciliazione alla quale l’altra parte abbia previamente aderito.

Sulla base del comma 207 e in deroga a quanto previsto dall’art. 48-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il beneficio dell’accordo conciliativo consiste nell’applicare le sanzioni in misura ridotta ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, oltre agli interessi e agli eventuali accessori..

Ai sensi del comma 208, il versamento delle somme dovute (o, in caso di rateizzazione, della prima rata) deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo.

La dilazione di pagamento è effettuata in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata, con esclusione della compensazione.

Il comma 209 prevede che dalla conciliazione agevolata sono escluse le controversie concernenti, anche solo in parte:

Il comma 210 dispone l’applicazione, in quanto compatibili con la presente disposizione, delle norme in tema di conciliazione fuori udienza.

Ai sensi del comma 211, le eventuali maggiori entrate, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall’Agenzia delle entrate, anche mediante riassegnazione, sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Art. 1, commi 213-218. Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione

L’art. 1, commi dal 213 al 218, introduce e disciplina, in alternativa alla definizione agevolata prevista dalla legge in esame, la rinuncia agevolata alle controversie tributarie, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in Corte di Cassazione.

In particolare, il comma 213 prevede che, nelle controversie tributarie pendenti in Cassazione (alla data di entrata in vigore della disposizione in esame) in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente possa rinunciare entro il 30 giugno 2023 al ricorso principale o incidentale, a seguito della intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio.

Il comma 214 stabilisce che tale definizione transattiva comporti il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

Essa (comma 215) si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti.

È esclusa la compensazione (con F24); la rinuncia, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione (comma 216).

Ai sensi del comma 217, alla rinuncia agevolata del ricorso per Cassazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 390 del c.p.c. (rinuncia al ricorso).

Il comma 218 esclude dalla rinuncia agevolata le controversie concernenti, anche solo in parte:

Art. 1, commi 219-221. Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale

L’art. 1, commi dal 219 al 221, consente di regolarizzare l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.

In particolare (comma 219), è possibile regolarizzare i pagamenti:

La regolarizzazione ivi prevista si perfeziona (comma 220):

Sull’importo delle rate successive alla prima, aventi scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione.

Il comma 221 disciplina le conseguenze del mancato perfezionamento della regolarizzazione. Oltre a non prodursi lo sconto sul quantum dovuto, il competente ufficio procederà all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione prevista per ritardati o omessi versamenti, pari al 30%, da applicarsi sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l’omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

Art. 1, commi 222-230. Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015

L’art. 1, commi dal 222 al 230, dispone l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione.

Più in dettaglio, il comma 222 dispone l’annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione introdotte anteriormente.

Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015.

Si applicano le disposizioni (art. 1, comma 529, della legge n. 228/2012) che stabiliscono che ai crediti annullati non si applicano gli articoli in materia di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli (artt. 19 e 20 del D.lgs. n. 112/1999) e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.

Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall’operazione di annullamento.

Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.

Il comma 223, in conseguenza di quanto sopra disposto, stabilisce che dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data dell’annullamento, è sospesa la riscossione dei debiti.

Il comma 224 precisa che, per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle dello stralcio dei debiti previste da precedenti provvedimenti (art. 4 del DL n. 119 del 2018 e art. 4, commi 4-9, del DL n. 41/2021), e annullate ai sensi del comma 1 del presente articolo, l’agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato.

Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni già previste dai precedenti provvedimenti di stralcio dei debiti (comma 225).

Il comma 226 esclude dall’annullamento automatico (dunque, dalle disposizioni dei commi da 184 a 187):

Il comma 227 stabilisce che, per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri anche dagli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati) l’annullamento automatico disciplinato dalle norme in esame opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. Tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.

Il comma 228 reca una specifica disciplina dell’annullamento automatico per le altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992 (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali). In relazione a tali debiti, l’annullamento automatico opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, della L. n. 689/1981, e quelli di cui all’art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973. Tale annullamento non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute,

Il comma 229 consente agli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali di non applicare delle disposizioni speciali relative all’annullamento automatico dei loro crediti e delle sanzioni amministrative con provvedimento emanato entro il 31 gennaio 2023, avvalendosi delle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

Ai sensi del comma 230, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data del 31 marzo 2023, è comunque sospesa la riscossione dell’intero ammontare dei debiti di cui ai commi 189 e 189-bis e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973.

Art. 1, commi 231-252. Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022

L’art. 1, commi dal 232 al 252, consente di definire con modalità agevolate i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (fermo restando l’annullamento automatico delle cartelle fino a 1000 euro di cui ai commi 222-230 del provvedimento in esame).

Ove si aderisca a tale procedura, sono dovute le sole somme affidate a titolo di capitale e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica.

Dunque, sono abbattuti:

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato (comma 232), alternativamente:

Più nel dettaglio, il pagamento può essere effettuato nel numero massimo di diciotto rate, da corrispondersi con le modalità e nell’ammontare di seguito illustrati:

In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo (comma 233).

Non si applicano le disposizioni generali sulla rateazione delle somme iscritte a ruolo, contenute nell’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.

Il comma 234 pone a carico dell’agente della riscossione l’onere di fornire i dati necessari ad individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del suo sito internet. Il debitore (comma 235), per aderire alla definizione, deve presentare entro il 30 aprile 2023 una dichiarazione all’agente della riscossione in cui indichi anche il numero di rate prescelto per l’eventuale pagamento dilazionato (nel limite massimo di diciotto rate).

L’agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet, entro 20 giorni dalla data in vigore della norma in esame, le modalità (esclusivamente telematiche) con cui è effettuata la predetta dichiarazione.

Analogamente alla cd. rottamazione-ter, il comma 236 prevede che il debitore indichi, nella dichiarazione, l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assuma l’impegno a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.

Con riguardo alle conseguenze della procedura di definizione agevolata sui giudizi pendenti, tali giudizi sono sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione. Successivamente, il giudizio si estingue a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se, invece, le somme dovute non sono integralmente pagate, la sospensione del giudizio viene revocata dal giudice su istanza di una delle parti.

La dichiarazione già presentata può essere integrata entro la stessa data del 30 aprile 2023 (comma 237).

Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare per la definizione (a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento), si considerano unicamente gli importi già pagati allo stesso titolo e che il debitore, se ha già interamente versato le medesime somme con precedenti pagamenti parziali, deve comunque dichiarare la sua volontà di aderire alla definizione per beneficiare degli effetti di quest’ultima (comma 238).

Restano comunque definitivamente acquisite, e non sono rimborsabili, le somme versate a qualunque titolo e relative ai debiti definibili (comma 239).

Con il comma 240 si chiariscono gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione con procedura agevolata. Questa, riprendendo in parte quanto previsto dalla cd. rottamazione-bis e rottamazione-ter:

Si affida all’agente della riscossione (entro il 30 giugno 2023) il compito di comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata (comma 241). Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione.

Il comma 242 individua le modalità di versamento delle somme dovute, che può essere effettuato:

Quanto alle conseguenze della domanda di definizione agevolata sulle dilazioni di pagamento già in atto (comma 243):

Il comma 244 disciplina l’ipotesi di omesso, insufficiente o tardivo versamento (superiore ai cinque giorni di tolleranza) di una sola rata o del versamento unico, relativi alle somme “rottamate”.

In tal caso la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione; i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo e non determinano l’estinzione del debito residuo. Al verificarsi delle suddette condizioni, l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero coattivo del debito residuo.

Sono ricompresi nella definizione agevolata (comma 245) anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori per l’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore (Capo II, sez. I, legge n. 3/2012 in tema di crisi da sovra indebitamento) e nei procedimenti instaurati in seno alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e del cd. concordato minore, ai sensi del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n. 14/2019).

I debitori possono provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Sono esclusi dalla definizione agevolata (comma 246) i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi:

Ai sensi del comma 247,la definizione agevolata opera anche per le sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

In tal caso, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli per ritardato pagamento delle somme dovute di cui all’art. 27, comma 6, della L. n. 689/1981 e quelli di mora sulle somme iscritte al ruolo di cui all’art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973. Con una novità rispetto alle precedenti rottamazioni, la definizione agevolata per violazioni del codice della strada opera anche con riferimento alle somme maturate dall’agente della riscossione a titolo di aggio (art. 17, D.lgs. n. 112/1999).

Il comma 248, riconosce la prededucibilità delle somme occorrenti per la definizione con riferimento ai soggetti che si trovano in procedura concorsuale o di composizione negoziale della crisi di impresa di cui alla legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) e al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14). Di conseguenza, le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono destinate, con priorità, alla definizione agevolata, modificando l’ordine di ripartizione dell’attivo.

Con le procedure in esame (commi da 231 a 248) è consentito estinguere anche i debiti relativi a precedenti istituti di “pace fiscale”. In particolare, si tratta dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017, anche se, con riferimento a essi, si è determinata l’inefficacia della definizione, purché oggetto di dichiarazioni rese nei termini di legge (comma 249). In altre parole, il comma 249 sembra rimettere in termini i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni (carichi affidati fino al 2017), purché sia stata presentata la relativa dichiarazione nei termini prescritti ex lege.

Per effetto del pagamento delle somme dovute per la definizione (comma 250), l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo contenuto nei carichi definiti. La norma disciplina altresì le modalità operative da seguire per eliminare i carichi dalle scritture contabili degli enti creditori.

Con una novità rispetto al passato (comma 251), si estende la rottamazione anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione degli enti di previdenza privati, previa apposita delibera dei medesimi enti, pubblicata nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023 (sempre se comunicata entro la medesima data all’agente della riscossione mediante posta elettronica certificata).

Il comma 252 consente agli enti territoriali e ai loro enti e organismi strumentali di ripianare in cinque esercizi, in quote costanti, il disavanzo derivante dalla cancellazione dei propri crediti determinata dall’applicazione dei commi dal 184 al 189, concernenti lo stralcio dei debiti fino a mille euro, e delle norme in esame.

Si chiarisce che le modalità di ripiano sono quelle previste dall’art. 1, commi 5 e 6, del Decreto del MEF del 14 luglio 2021, che ha disciplinato le modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro, risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, previsto dal cd. decreto Sostegni (DL n. 41/2021). Ai sensi del richiamato decreto il ripiano dei disavanzi, ai fini del rendiconto degli enti territoriali, è effettuato in sede di riaccertamento straordinario dei residui, attraverso la cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti individuati in apposito elenco, che deve essere trasmesso dall’agente della riscossione, già stralciati dal conto del bilancio.

Art. 1, commi 253-254. Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità

L’art. 1, commi 253 e 254, introduce dei nuovi termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell’agente della riscossione (novellando l’art. 1 della legge di stabilità 2015).

Nello specifico, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate:

In tal modo, la norma interviene sul meccanismo dello scalare inverso annuale (per cui si controllano prima i ruoli più recenti) introducendo uno scalare inverso a scaglioni.

La lettera b) introduce nell’art. 1 della legge di stabilità 2015 il nuovo comma 684-bis, che prevede i casi in cui l’agente della riscossione può presentare in qualsiasi momento le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684:

Viene, altresì introdotto un nuovo comma 684-ter, che dispone che nei casi di presentazione anticipata della comunicazione di inesigibilità di cui al comma 684-bis si applicano le previsioni dei seguenti commi:

Relativamente a tali comunicazioni il controllo di cui al comma 687, secondo periodo, può essere avviato dal giorno successivo a quello di presentazione.

La lettera c) modifica il comma 686 prevedendo che, fino alla presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista al comma 684, l’agente della riscossione è facoltizzato a procedere alla riscossione delle somme non pagate, ai sensi del dPR n. 602/1973, anche nei casi previsti al comma 684-bis, lettere e) ed f).

Infine, il comma 254 abroga le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (art. 68, comma 4, del DL n. 18/2020) che prevede, tra l’altro, che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019, nell’anno 2020 e nell’anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.

CAPO IV – ALTRE MISURE FISCALI

Art. 1, comma 255. Modifiche all’articolo 162 del DPR n. 917 del 1986 per l’implementazione in Italia della c.d. Investment Management Exemption

L’art. 1, comma 255, aggiunge all’art. 162 del TUIR i commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies con l’obiettivo di implementare anche nel nostro ordinamento il cd. “Investment Management Exemption”.

Nel dettaglio, il comma 6 dell’art. 162 del TUIR prevede che, se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente svolgendo una serie di attività di gestione di asset, si considera che quest’ultima impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. In deroga al comma 6, il comma 7 del suddetto articolo prevede che, qualora l’agente operante in Italia per conto del soggetto estero svolga la propria attività in qualità di agente indipendente nell’ambito della propria ordinaria attività, non sussiste il requisito della stabile organizzazione.

Proprio sulla definizione di “agente indipendente” interviene il nuovo comma 7-ter, tramite il quale viene introdotta una presunzione di indipendenza dal veicolo di investimento non residente del soggetto (asset manager) residente o non residente, anche operante tramite propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che:

Il comma 7-quater detta invece i criteri affinché sia applicabile la presunzione di indipendenza si cui al precedente comma 7-ter.

A tal fine, sarà necessario che:

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina.

Viene, infine, introdotto il nuovo comma 9-bis all’articolo 162, diretto a chiarire che, anche quando ricorrano le condizioni del comma 7-quater, la sede fissa d’affari a disposizione di un’impresa residente che vi svolge la propria attività, utilizzando il proprio personale, non si considera a disposizione del veicolo di investimento non residente per il solo fatto che l’attività della società residente reca un beneficio al soggetto non residente.

Art. 1, comma 264. Ulteriori disposizioni in materia fiscale

L’art. 1, comma 264, prevede, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, un aumento dallo 0,45 allo 0,50 dell’aliquota dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio di esercizio delle imprese assicurative.

Art. 1, commi 265-266. Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno

L’art. 1, comma 265, modificando il comma 98 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), dispone la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno.

Conseguentemente il comma 266 provvede alla copertura degli oneri per il 2023 che vengono indicati in 1.467 milioni, ponendola a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relativamente al ciclo di programmazione 2021-2027 (art. 1, co. 177, legge n. 178/2020), fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

Art. 1, commi 267. Credito d’imposta nelle ZES

L’art. 1, comma 267, modificando l’art. 5, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 91/2017, dispone la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali).

Conseguentemente provvede alla copertura degli oneri per il 2023 (indicati in 65,2 milioni) che viene posta a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relativamente al ciclo di programmazione 2021-2027 (art. 1, co. 177, legge n. 178/2020), fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

Art. 1, commi 268-269. Proroga del credito d’imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno

L’art. 1, comma 268, modificando l’art. 1, comma 185, della L. n. 178/2020, estende all’esercizio 2023 il credito di imposta “potenziato” per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Viene pertanto modificato il comma 187, che provvedeva alla copertura dell’onere, riducendo il Fondo per lo sviluppo e la coesione – ciclo di programmazione 2021-2027 di 52 milioni per il 2022, di 104 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni per il 2025. La nuova formulazione del comma 187 indica l’ammontare delle risorse destinate al credito d’imposta potenziato per il Mezzogiorno in 159,2 milioni sia per il 2023 che per il 2024, e in 107 milioni per il 2025 (+55,2 milioni per ciascuna annualità considerata). Conseguentemente, il comma 269 dispone la riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – ciclo di programmazione 2021-2027 nella misura di 55,2 milioni per ciascuna annualità 2023-2025.

Art. 1, commi 270. Credito d’imposta per impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari di alcune regioni del Mezzogiorno

L’art. 1, comma 270, modificando l’art. 1, comma 831, della L. n. 234/2021, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per le spese documentate relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia nel limite massimo di un milione ora esteso anche all’annualità 2024 (oltre che al 2023).

Alla copertura degli oneri (indicata in 1 milione nel 2024) si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – ciclo di programmazione 2021-2027.

 Art. 1, commi 271-272. Proroga dei termini di riversamento del credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo

L’art. 1, comma 271, dispone nuovamente la proroga dei termini di riversamento spontaneo del credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2023.

In particolare, il comma modifica l’art. 5, comma 9, primo periodo, del DL n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 215/2021, estendendo il termine del riversamento.

Il comma 272, inoltre, modifica la condizione risolutiva ai fini della richiesta della certificazione attestante la qualificazione degli investimenti effettuati ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.

Modificando l’art. 23, comma 2, del DL n. 73/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2022, si stabilisce che la certificazione relativa alle spese per attività di ricerca, sviluppo e innovazione possa essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate – e non, come da versione precedente, a condizione che comunque non fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati avessero avuto formale conoscenza.

Art. 1, commi 273-275. Estensione del principio di derivazione rafforzata alle microimprese

L’art. 1, commi dal 273 al 275, interviene sull’art. 8 del DL n. 73/2022, conv., con modificazioni, dalla L. n. 122/2022, in materia di estensione del principio di derivazione rafforzata alle microimprese e disposizioni su errori contabili.

In particolare, l’art. 8 – oggetto di modifica – ha previsto l’applicazione del cd. principio di derivazione rafforzata (secondo il quale la determinazione del reddito d’impresa a fini Ires è coerente con la rappresentazione contabile, in deroga alle norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) alle microimprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Ha esteso poi l’applicazione del criterio di derivazione rafforzata alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili, a condizione che non sia scaduto il termine per la dichiarazione integrativa, di cui all’art. 2, comma 8, D.P.R. N. 322 del 1998.

Per effetto delle modifiche, si introduce la condizione che i soggetti interessati sottopongano il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti ai fini della rilevanza fiscale dell’applicazione dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di errori contabili, nonché ai fini della rilevanza anche in ambito IRAP del processo di correzione degli errori contabili di cui all’art. 83, comma 1, quarto periodo TUIR.

 Tale disposizione si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022, ossia alla data di entrata in vigore del medesimo DL n. 73/2022.

Art. 1, comma 276. Contabilità semplificata

L’art. 1, comma 276, amplia l’ambito operativo del regime di contabilità semplificata per imprese minori, novellando l’art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, che contiene i requisiti dimensionali affinché le imprese ricadano nel cd. regime di contabilità semplificata.

Tale regime comporta una semplificazione nella tenuta delle scritture previste dal codice civile e, dal punto di vista fiscale, specifiche modalità di determinazione del reddito imponibile. A tali soggetti si applica il sistema di scaglioni e aliquote Irpef.

Con la disposizione in esame si elevano le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

TITOLO IV – LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI

CAPO I – LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Art. 1, comma 281. Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

L’art. 1, comma 281, reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per il 2022.

Tale esonero:

In entrambi i casi, la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità, e i suddetti limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero in questione è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 nella misura dello 0,8% sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ad eccezione di quelli domestici, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, a condizione che la predetta retribuzione imponibile non eccedesse l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Successivamente la suddetta percentuale dello 0,8 è stata elevata a 2 punti percentuali per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 nei confronti dei medesimi lavoratori e alle stesse condizioni retributive.

Art. 1, commi 283-285. Disposizioni in materia di pensione anticipata

L’art. 1, commi dal 283 al 285, introduce, in via sperimentale per il 2023, un’ulteriore fattispecie di diritto al trattamento pensionistico anticipato, denominata pensione anticipata flessibile.

I soggetti che, in base alla nuova fattispecie transitoria, conseguono il diritto entro il 31 dicembre 2023, possono presentare la domanda per il relativo trattamento anche successivamente, ferma restando l’applicazione delle norme previste dalla novella in esame (capoverso 1 del comma 283).

La nuova fattispecie, alternativa rispetto a quelle già vigenti, è introdotta per i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall’INPS, ai lavoratori autonomi e parasubordinati. Sono esclusi dall’applicazione (capoverso 10):

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato si consegue al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva di almeno 41 anni (cosiddetta quota 103).

Al fine del conseguimento del requisito contributivo, i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche summenzionate sono cumulabili secondo la disciplina richiamata, che consente il cumulo gratuito delle contribuzioni pensionistiche (capoverso 2). Resta fermo che il cumulo è consentito solo per periodi assicurativi non coincidenti e che esso è subordinato alla condizione che il soggetto non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto.

Per il trattamento riconosciuto in base alla nuova fattispecie sono previste disposizioni specifiche sui criteri di calcolo, termini dilatori per la decorrenza della prestazione e limiti di cumulo con redditi da lavoro.

Sono in ogni caso fatte salve le normative che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento (capoverso 8).

Come disposizione specifica sui criteri di calcolo, si prevede (capoverso 1) che il trattamento conseguito in base alla fattispecie sperimentale sia riconosciuto, in una prima fase, nel rispetto di un limite massimo mensile di importo pari al quintuplo del valore lordo mensile del trattamento minimo previsto – tempo per tempo – nel regime generale INPS. La successiva liquidazione in base agli ordinari criteri di calcolo ha luogo a decorrere dal mese in cui si avrebbe diritto al trattamento in base alla disciplina della pensione di vecchiaia (quindi, dal mese successivo al compimento di 67 anni, salvi casi specifici).

Il trattamento liquidato in base alla fattispecie sperimentale, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione parziale di quelli da lavoro autonomo occasionale. Questi ultimi sono cumulabili nel limite di 5.000 euro lordi annui, limite che corrisponde (per i redditi da lavoro autonomo occasionale) a quello di esclusione dalla contribuzione pensionistica.

I termini dilatori per la decorrenza del trattamento riconosciuto in base alla fattispecie sperimentale sono i seguenti (capoversi 2 e da 4 a 6):

Ai dipendenti pubblici si applicano i termini temporali ad essi relativi anche qualora siano o siano stati iscritti presso più di una gestione pensionistica (capoverso 2).

Per i dipendenti del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato il trattamento in esame decorre dal primo giorno dell’anno scolastico o accademico avente inizio nel 2023, a condizione che la domanda di cessazione dal servizio sia presentata entro il 28 febbraio 2023 (capoverso 7).

Per i dipendenti pubblici il possesso dei requisiti per l’accesso al pensionamento in base alla fattispecie sperimentale in esame non costituisce motivo di collocamento a riposo di ufficio, pur in caso di compimento del limite anagrafico per tale collocamento (lettera d) del capoverso 6). La norma garantisce al soggetto la possibilità di rimanere in servizio oltre tale limite, fermo restando il successivo collocamento a riposo di ufficio in caso di conseguimento dei requisiti posti da altre fattispecie di riconoscimento del pensionamento anticipato ovvero fino al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (pari in genere, come detto, a 67 anni).

Il capoverso 9 del comma 283 esclude che i requisiti posti per la fattispecie sperimentale in esame possano essere considerati ai fini dell’applicazione ai lavoratori:

Il comma 284 specifica che i termini temporali per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici che accedono al pensionamento anticipato in parola decorrono solo con riferimento alla data in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato:

Il successivo comma 285 abroga la disciplina istitutiva di un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2022 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato a favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori aventi almeno 62 anni di età e dipendenti da piccole e medie imprese in crisi.

Art. 1, commi 286-287. Incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa

L’art. 1, commi 286 e 287, prevede la facoltà, per il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che abbia raggiunto, o raggiunga entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato posti dalla disciplina transitoria di cui all’art. 53, comma 1 (relativa alla cosiddetta quota 103), di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell’importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.

La definizione delle modalità attuative della norma in esame è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2023) della presente legge.

Art. 1, commi 288-291. APE sociale

L’art. 1, commi dal 288 al 291, novella la disciplina dell’APE sociale (consistente in una indennità in favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici), prorogandone l’applicazione in via sperimentale fino al 31 dicembre 2023.

Inoltre, il comma 289 conferma anche per il 2023 la possibilità per gli appartenenti alle categorie professionali individuate all’allegato 2 della Legge di bilancio 2022, di accedere all’Ape sociale qualora svolgano tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci, o da almeno sei anni negli ultimi sette, e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni (32 anni nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta).

Il comma 290 dispone l’applicazione delle disposizioni che semplificano la procedura per l’accesso all’APE sociale anche con riguardo ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2023. Conseguentemente, devono ritenersi adeguati i termini e le scadenze attualmente previsti, per cui i soggetti in possesso dei requisiti previsti possono presentare domanda per il loro riconoscimento dell’APE sociale entro il 31 marzo 2023, ovvero entro il 15 luglio 2023. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2023) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate.

Art. 1, comma 292. Opzione donna

L’art. 1, comma 292, modificando l’art. 16 del D.L. n. 4/2019 (“Opzione donna”) e inserendovi il comma 1-bis, consente l’accesso anticipato al trattamento pensionistico, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici che:

Resta fermo che le lavoratrici che già entro il 31 dicembre 2021 abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età di almeno 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) o 59 anni (nel caso di lavoratrici autonome) possano comunque accedere al trattamento pensionistico anticipato “opzione donna”.

Come indicato nella Relazione illustrativa, viene confermato il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12 del D.L. n. 78/2010, comportante il conseguimento al diritto al trattamento pensionistico trascorsi un numero di mesi dalla data di maturazione dei requisiti, pari a 18 per le lavoratrici autonome, e pari a 12 per le lavoratrici dipendenti.

Resta fermo che, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico da parte delle lavoratrici dei comparti scuola e AFAM, la cessazione dal servizio e la decorrenza del relativo trattamento pensionistico hanno effetto dalla data di inizio del nuovo anno scolastico o accademico.

In sede di prima applicazione, per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato, la domanda di cessazione del servizio può essere presentata entro il 28 febbraio 2023, con effetti dall’inizio dell’anno scolastico o accademico.

Art. 1, commi 294-300. Esoneri contributivi per assunzioni di determinati soggetti e proroga decontribuzione per imprenditori agricoli

Esonero contributivo per assunzioni effettuate nel 2023

L’art. 1, comma 294, riconosce ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza l’esonero dal versamento del 100 % dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche).

Tale esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea (comma 299). L’esonero è riconosciuto:

Il comma 295 prevede che l’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel medesimo arco temporale.

Esonero contributivo per assunzioni di giovani al di sotto di 36 anni

L’art. 1, comma 297, estende l’esonero contributivo totale (già previsto per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022) alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età effettuate nel corso del 2023.

L’esonero in questione, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea (comma 299), si riferisce:

Esso è riconosciuto:

L’esonero totale dal versamento dei contributi non si applica:

Esonero contributivo per promuovere l’occupazione femminile

L’art. 1, comma 298, estende alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate nel corso del 2023, l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022.

L’esonero in questione, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, è riconosciuto nella misura del 100 % dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui (per la durata di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato), per le assunzioni di donne che si trovino in una delle seguenti condizioni:

Decontribuzione giovani imprenditori agricoli

Il comma 300 proroga al 31 dicembre 2023 il termine entro cui effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire, per un periodo massimo di 24 mesi, dell’esonero totale dal versamento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant’anni.

Art. 1, commi 301. Sostegno all’imprenditoria giovanile e femminile

Il comma 301 dispone lo stanziamento di 20 milioni di euro per l’anno 2023 a sostegno dell’imprenditoria giovanile e femminile di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo n. 185 del 2000.

Art. 1, commi 306-307. Lavoro agile per i cosiddetti lavoratori fragili e Risorse per le sostituzioni di personale nelle istituzioni scolastiche

L’art. 1, comma 306, concerne l’applicazione, per il primo trimestre del 2023, dell’istituto del lavoro in modalità agile per i dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022.

Si prevede che il datore di lavoro, per tali soggetti, assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli.

Il comma 307 provvede – in relazione alla norma di cui al comma 306 – all’incremento – nella misura di 15.874.542 euro per il 2023 – dell’autorizzazione di spesa per le sostituzioni del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Art. 1, commi 309-310. Disposizioni in materia di perequazioni dei trattamenti pensionistici e di incremento transitorio dei trattamenti pensionistici pari o inferiore al minimo

L’art. 1, commi 309 e 310, reca, per gli anni 2023-2024, una disciplina speciale in materia di indicizzazione (cd. perequazione automatica) dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale).

Tali norme transitorie prevedono una perequazione in termini più restrittivi rispetto a quella posta dalla disciplina a regime per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia superiore a quattro volte il trattamento minimo del regime generale INPS. Per i casi in cui il valore complessivo sia pari o inferiore al quadruplo, invece, confermano il relativo criterio vigente.

In particolare, il comma 309 prevede la perequazione automatica si applichi nei seguenti termini:

Il comma 310 prevede, in via aggiuntiva rispetto alla perequazione automatica, un incremento transitorio (con riferimento alle sole mensilità relative agli anni 2023 e 2024) per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo del regime generale INPS.

Tale incremento è pari:

La seconda percentuale non si somma alla prima: l’incremento per il 2024, pertanto, si applica sulla base di calcolo al netto del primo incremento (fermo restando il previo adeguamento della medesima base in virtù della perequazione automatica).

Art. 1, comma 311. Disposizioni relative agli investimenti degli enti previdenziali di diritto privato

L’art. 1, comma 311, modifica la norma che demanda ad un D.M. – non ancora emanato – la definizione di disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza nonché in materia di conflitti di interessi e di banca depositaria dei medesimi enti. La novella limita l’ambito delle disposizioni da definire con decreto ministeriale a quelle di indirizzo e demanda a regolamenti interni dei singoli enti la definizione delle disposizioni attuative; si sopprime, inoltre, la previsione che le disposizioni del decreto ministeriale siano adottate tenendo conto dei princìpi posti dalla disciplina relativa ai fondi pensione.

Art. 1, commi 313-321. Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa

L’art. 1, commi dal 313 al 321, prevede alcune modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza applicabile nel 2023, in vista della soppressione di tale istituto a partire dal 2024.

Il comma 313 prevede che, dal 1° gennaio 2023, la misura del reddito di cittadinanza sia riconosciuta nel limite massimo di otto mensilità.

La riduzione del periodo massimo di fruizione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei al cui interno siano presenti componenti con disabilità come definita ai fini ISEE, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età (comma 314).

I percettori del Reddito di cittadinanza di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni (comma 315), non già occupati o pensionati, né frequentanti un regolare corso di studi, né con disabilità o gravati da carichi di cura, devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale. In caso di mancata frequenza al programma assegnato, si prevede la decadenza del nucleo familiare di appartenenza dal diritto alla prestazione. A tal fine, le regioni sono tenute a trasmettere all’Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza.

Il comma 316 condiziona l’erogazione del reddito di cittadinanza ai beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico di cui all’art. 1, comma 622, della L. 296/2006 – secondo cui l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria – all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo.

Il comma 317 prevede, alla lett. c), modificativa dell’articolo 7, comma 5, lettera e), che i medesimi beneficiari decadano, con i propri nuclei familiari, dal diritto al reddito di cittadinanza qualora non accettino la prima offerta di lavoro ai sensi dell’art. 4, comma 8, lett. b), n. 5, anche se perviene nei primi diciotto mesi di fruizione del reddito di cittadinanza (attualmente, invece, la decadenza interviene se non viene accettata la seconda offerta congrua nei primi diciotto mesi di fruizione o la prima offerta congrua a seguito del rinnovo del beneficio).

Il comma 317, lett. a), prevede, al numero 1), che la componente del reddito di cittadinanza pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino ad un massimo di euro 3.360 annui, sia erogata direttamente al locatore dell’immobile risultante dal contratto di locazione che la imputa al pagamento parziale o totale del canone.

Al successivo numero 2) è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro il 2 marzo 2023 la definizione delle relative modalità di attuazione. In ogni caso, alle conseguenti attività le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al numero 3) prevede una deroga alla norma secondo cui, in caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente dei componenti il nucleo familiare durante l’erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’80%, dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità. In particolare, si prevede che il maggior reddito da lavoro percepito svolgendo lavoro stagionale o intermittente non concorra alla determinazione del beneficio economico (e pertanto non determina alla sua riduzione), entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Pertanto, sono comunicati all’INPS, ai fini della decurtazione dell’importo spettante, solo i redditi eccedenti tale limite massimo, con riferimento alla parte eccedente.

I Comuni devono impiegare tutti i percettori di RDC residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale, e non più almeno un terzo di essi, nell’ambito dei progetti utili alla collettività (comma 317, lett. b)).

Dal 1° gennaio 2024 è prevista l’abrogazione delle disposizioni del D.L. n. 4/2019 che disciplinano il reddito e la pensione di cittadinanza (comma 318).

Il comma 321 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un capitolo denominato “Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva” nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione (dal 2024) dell’autorizzazione di spesa prevista dalle norme istitutive del reddito e della pensione di cittadinanza.

Art. 1, comma 323. Misure di semplificazione in materia di ISEE

L’art. 1, comma 323 è diretto ad incoraggiare la presentazione della DSU in modalità precompilata. A tal fine prevede che:

Con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (sentiti l’INPS, l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali) sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS. Resta fermo quanto previsto dal Regolamento ISEE per quanto attiene al trattamento dei dati e alle misure di sicurezza.

Art. 1, commi 324-329. Rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione e relativi utilizzi

L’art. 1, commi dal 324 al 329, reca la proroga di alcune misure, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, che viene conseguentemente incrementato.

Tale incremento, pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2023 (comma 324), viene disposto per finanziare le i seguenti interventi:

In materia di CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa, il comma 325 stanzia per il 2023 ulteriori risorse, pari a 70 milioni di euro a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, incrementato dal comma 324, per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti, e di mobilità in deroga, previsti – rispettivamente, dall’art. 44, co. 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, e dall’art. 53-ter del D.L. n. 50/2017 – in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. Le suddette risorse saranno ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

In riferimento all’indennità per i lavoratori del settore della pesca, il comma 326 prevede l’erogazione, anche per il 2023, dell’indennità giornaliera onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, vengono stanziate risorse pari a 30 milioni di euro per il medesimo anno 2023, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, rifinanziato dal comma 324. La suddetta indennità è pari a trenta euro giornalieri ed è riconosciuta ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.

Il comma 327 rifinanzia anche per il 2023, nella misura di 10 milioni di euro – a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione incrementato dal comma 324 – le misure di sostegno al reddito previste in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center dall’art. 44, co. 7, del D.Lgs. 148/2015. La misura dell’indennità in oggetto è pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria e può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale ed il relativo programma contenga un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri creatisi.

Il comma 328 proroga per il 2023 – nel limite di spesa di 19 mln di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione incrementato dal comma 324 – l’integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche (ex art. 1-bis, del D.L. 243/2016, vedi infra), in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA.

Infine, il comma 329 proroga per 2023 – nel limite di spesa di 50 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione incrementato dal comma 324 – la possibilità (attualmente prevista sino al 2022) per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all’articolo 44 del D.L. 109/2018.

La disposizione in commento fa salva la disciplina prevista dal richiamato art. 44 del D.L. 109/2018 in materia di condizioni e presupposti per l’accesso al suddetto intervento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività. In particolare, l’autorizzazione è concessa:

Art. 1, commi 330-333. Emolumento accessorio una tantum

L’art. 1, commi dal 330 al 333, incrementa di 1 miliardo di euro, per il solo 2023, gli oneri posti dalla normativa vigente a carico del bilancio dello Stato:

Tale incremento è volto all’erogazione, nel corso del 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondersi per tredici mensilità, determinato nella misura dell’1,5% dello stipendio, con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

Come specificato dalla Relazione tecnica, tale emolumento non è computabile agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso, del TFR, nonché delle indennità per cessazione del rapporto di lavoro da corrispondersi agli eredi che vivevano a carico del prestatore di lavoro in caso di morte di quest’ultimo.

Le relative somme saranno ripartite, nel 2023, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023 (comma 333).

Il suddetto importo, comprensivo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), concorre a costituire l’importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico (comma 331).

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri di cui al comma 1 sono posti a carico dei rispettivi bilanci e sono destinati alla medesima finalità (comma 332).

Art. 1, commi 334-337. Armonizzazione indennità amministrazione per il personale dell’ANPAL e dell’Ispettorato nazionale del lavoro

L’art. 1, commi dal 334 al 337, reca disposizioni finalizzate ad armonizzare i trattamenti economici accessori del personale delle aree dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Agenzia nazionale delle politiche attive a quelli previsti per il personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Più nel dettaglio, a decorrere dal 2023, si dispone che le indennità di amministrazione spettanti al suddetto personale sono riconosciute nella misura delle medesime indennità spettanti al personale del Ministero del lavoro. Inoltre, una parte dell’indennità di amministrazione confluirà nel differenziale stipendiale, ai sensi dell’art. 52, co. 4, del CCNL funzioni centrali.

La misura in esame dispone altresì l’incremento, a decorrere dal 2023, dei fondi dell’INL e dell’ANPAL per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti nella misura di:

A tal fine, si autorizza la spesa, a decorrere dal 2023, di 20.542.346 euro annui per il personale dell’INL e di 493.640 euro annui per il personale dell’Anpal.

Art. 1, commi 338-339. Misure a sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nonché rifinanziamento del Fondo per le misure anti-tratta

L’art. 1, commi 338 e 339 incrementa (da 5 a 15 milioni di euro annui), a decorrere dall’anno 2023, le risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di potenziare le azioni previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne (comma 338).

Il comma 339 rifinanzia (con 2 milioni di euro per il 2023 e con 7 milioni di euro a decorrere dal 2024) il programma di emersione, assistenza e integrazione sociale attuativo del Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani. Le somme sono destinate al bilancio della Presidenza del Consiglio.

Art. 1, commi 342-354. Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali

L’art. 1, commi dal 342 al 354, estende la possibilità di acquisire prestazioni occasionali:

CAPO II – FAMIGLIA E DISABILITÀ

Art. 1, commi 357-358. Assegno unico universale

L’art. 1, commi 357 e 358, apporta una serie di modifiche alla disciplina dell’Assegno unico universale di cui al D.lgs. 230/2021.

Nel dettaglio, ai sensi del provvedimento in esame:

  • (ISEE non superiore a 25.000 euro ed effettiva percezione dell’assegno per nucleo familiare in presenza di figli minori), e successive modificazioni. L’importo aggiuntivo in esame è pari a 120 euro mensili. Si ricorda che la suddetta maggiorazione temporanea ha natura decrescente, essendo il relativo importo ridotto a due terzi a partire dal 1° gennaio 2023 e ad un terzo per il 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio del 2025 (dal mese di marzo 2025 la maggiorazione cessa);

Art. 1, comma 359. Congedo parentale

L’art. 1, comma 359, prevede, con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente ad un periodo o ad un complesso di periodi non superiori ad un mese e compresi entro il sesto anno di vita del bambino – ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento – l’aumento della percentuale di retribuzione da corrispondere alle madri lavoratrici in periodo di congedo parentale. Tale elevamento è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre; in base a tale elevamento, l’aliquota (commisurata sulla retribuzione) per il calcolo dell’indennità per congedo parentale è pari, limitatamente al periodo o ai periodi in oggetto, all’80% – anziché al 30% -. L’elevamento non si applica per i casi in cui – per la madre o, rispettivamente, per il padre – il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2022.

CRESCITA E INVESTIMENTI

MISURE PER FAVORIRE LA CRESCITA E GLI INVESTIMENTI

Art. 1, commi 384-388. Misure in materia di mezzi di pagamento

L’ art. 1, commi dal 384 al 388, va a modificare le regole attualmente vigenti in materia di mezzi di pagamento.

In primo luogo, viene modificato l’articolo 49 del d.lgs. n. 231/2007, in materia di limitazione all’uso del contante. Viene infatti innalzato il limite oltre il quale si applica il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera da 1.000 a 5.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Viene poi modificata la disciplina sanzionatoria in caso di mancata accettazione dei pagamenti con strumenti elettronici. Con la modifica in esame si dispone che le sanzioni di cui all’articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 si applicheranno esclusivamente in caso di mancata accettazione di pagamenti, a mezzo di carta di pagamento (carta di debito, carta di credito e carte prepagate), di importo superiore a sessanta euro.

Art. 1, commi 389-390. Rifinanziamento dei contratti di sviluppo

L’Art. 1, commi 389 e 390, prevede il rifinanziamento dei contratti di Sviluppo di cui all’art. 43 del decreto-legge n. 112/2008.

In particolare, vengono stanziati:

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy può impartire ad INVITALIA, soggetto gestore, direttive specifiche per l’utilizzo delle predette risorse, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.

Art. 1, comma 391. Sostenimento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma «incentivi.gov.it»

L’Art. 1, comma 391, prevede lo stanziamento di 900 mila euro per la copertura dei costi di gestione e sviluppo del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it. a decorrere dal 2023.

Art. 1, commi 392-394. Proroga dell’operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI

L’art.1, commi dal 392 al 394, proroga di un anno (dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023) l’operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, disposta dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 55 e 55-bis).

Il medesimo fondo viene inoltre rifinanziato con lo stanziamento di ulteriori 800 milioni di euro.

Art. 1, comma 395. Proroga del credito d’imposta per le spese di consulenza concernenti la quotazione delle PMI

L’Art. 1, comma 395, proroga al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) e al contempo ne aumenta l’importo massimo da 200.000 euro a 500.000 euro.

Nel dettaglio, la misura così come modificata dalla norme in esame prevede che alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, che successivamente al 1 gennaio 2022 iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione, un credito d’imposta del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2023 (e non più 31 dicembre 2022) fino ad un importo massimo di 500.000 euro (rispetto al precedente massimale di 200.000 euro)

Al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla modifica in esame, vengono stanziati ulteriori 5 milioni di euro per il 2023 (portando così il fondo a 10 milioni complessivi) mentre viene stabilito in 10 milioni di euro lo stanziamento per l’anno 2024.

Art. 1, commi 396-401. Promozione e sostegno delle comunità dei territori delle fondazioni di origine bancaria in difficoltà

L’articolo 1, commi dal 396 al 401, introduce un credito d’imposta destinato alle fondazioni bancarie in caso di determinate operazioni di fusione.

Nello specifico, viene previsto che nel caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di origine bancaria, alle fondazioni bancarie incorporanti è riconosciuto un credito d’imposta, pari al 75% delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà.

A tal fine, vanno considerate “in gravi difficoltà” le fondazioni aventi un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2021, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2017-2021, abbiano subito, rispetto al quinquennio 2012-2016, presentino una riduzione di almeno il 30% dell’importo delle erogazioni deliberate.

Il credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione, è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative.

Art. 1, commi 402-403. Fondo per politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy

L’Art.1, commi dal 402 al 403, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, dotandolo di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 95 milioni per il 2024.

Scopo del Fondo è quello di sostenere lo sviluppo e modernizzazione dei processi produttivi e accrescere l’eccellenza qualitativa del made in Italy.

Viene poi demandato a successivi decreti del Ministero delle imprese e del made in Italy (da adottarsi di concerto con il ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell’economia e delle finanze) la definizione dei settori d’investimento e delle modalità di ripartizione delle risorse.

Art. 1, commi 414-416. Sostegno agli investimenti produttivi delle PMI

L’art. 1, commi dal 414 al 416, incrementa di 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 le risorse stanziate dall’articolo 2 del DL n. 69 del 2013 per il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle micro, piccole e medie imprese che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (cosiddetta “Nuova Sabatini”).

Viene inoltre prorogato a 18 mesi (in luogo dei 12 precedentemente previsti) il termine per l’ultimazione degli investimenti per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

Art. 1, commi 417-418. Sostegno del credito alle esportazioni

L’art. 1, commi 417 e 418, modifica l’articolo 16 del decreto legislativo n. 143 del 1998, recante disposizioni in materia di attività del soggetto gestore del fondo costituito presso il Mediocredito Centrale per la concessione di contributi agli interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti all’esportazione.

Più nel dettaglio, la disposizione semplifica le norme che definiscono la modalità di determinazione degli accantonamenti, prevedendo che gli stessi siano quantificati applicando la metodologia adottata dall’organo competente all’amministrazione del fondo su proposta del soggetto gestore. Tale metodologia non sarà più approvata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ma solamente trasmessa, per informativa, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, unitamente al Piano strategico annuale e al piano previsionale dei fabbisogni finanziari

Nelle more della definizione ed approvazione della nuova metodologia spetterà al Comitato agevolazioni di adottare strategie flessibili di copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio che, in linea con le migliori pratiche di mercato e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assicurino la continuità operativa e la sostenibilità del fondo.

Art. 1, comma 419. Fondo per la crescita sostenibile

L’art.1, comma 419, incrementa la dotazione del fondo per la crescita sostenibile di ulteriori 1,5 milioni di euro per l’anno 2023 e ulteriori 2 milioni di euro per il 2024.

Art. 1, comma 421. Garanzia a favore di progetti del Green New Deal

L’Art. 1, comma 421, definisce fissa per l’anno 2023 l’importo delle risorse disponibili del Fondo Green New Deal di cui all’articolo 1, comma 85 della legge di bilancio 2020, da destinare alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per la realizzazione dei progetti economicamente sostenibili. Tale importo è pari a 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.

Art. 1, comma 423. Garanzia a favore di progetti del Green New Deal

L’art.1, comma 423, proroga al 30 settembre 2023 il regime del credito d’imposta previsto dalla legge di bilancio 2021 a favore delle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi.

A tal fine è necessario che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal e che siano stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito viene riconosciuto:

AGRICOLTURA E SOVRANITà ALIMENTARE

Art. 1, commi 424-426. Fondo per la sovranità alimentare

L’art. 1, commi dal 424 al 426 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il “Fondo per la sovranità alimentare”, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, allo scopo di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale.

L’art. 76 in commento individua la finalità che si intende perseguire con il sopraindicato “Fondo per la sovranità alimentare”, consistente nel rafforzamento del sistema agricolo e agroalimentare nazionale mediante interventi aventi lo scopo di:

I criteri e le modalità di attuazione del Fondo sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze d ‘intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Art. 1, commi 434-435. Reddito alimentare

L’art.1, commi 434 e 435, istituisce un Fondo, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024, finalizzato alla sperimentazione del cd. “reddito alimentare”.

Nel dettaglio, è prevista l’erogazione ai soggetti in condizioni di povertà assoluta di pacchi alimentari realizzati con l’invenduto della distribuzione alimentare. Le città Metropolitane nelle quali verrà attuata la misura sono: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Roma.

Art. 1, commi 450-451. Agevolazioni per l’acquisto di alimentari di prima necessità

L’art. 1, commi 450 e 451, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2023, destinato a sostenere l’acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante.

La definizione di tale sistema abilitante è demandata a un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento. Con il suddetto decreto sono stabiliti:

TURISMO, SPORT, CULTURA E INFORMAZIONE

Art. 1, commi 595-602. Aiuti di Stato per l’emergenza del COVID-19 e recupero degli aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali

L’art. 1, commi dal 595 al 602, introduce disposizioni per il recupero di aiuti di stato COVID-19 corrisposti in eccedenza rispetto alla misura consentita ai sensi del Quadro europeo temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’ emergenza del COVID-19 (cd. Temporary Framework COVID-19 Sezione 3.1).

Tale norma si applica unicamente per gli aiuti ivi specificati. Si tratta di misure agevolative per il settore del turismo di cui agli:

  • articoli 182, comma 1 (istituzione di un fondo a sostegno delle imprese operanti nel turismo) e 183, comma 2 (Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali) del D.L. n. 34/2020
  • articolo 79, del D.L. n. 104/2020 (istituzione di un credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’art. 10 del D.L. n. 83/2014)
  • articolo 6-bis, commi 3 (rifinanziamento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali di 350 milioni per il 2020) e 11 (istituzione di un fondo per la valorizzazione delle grotte) del D.L. n. 137/2020

Tali aiuti, fruiti alle condizioni e nei limiti di cui alla sezione 3.1 del Temporary Framework, possono essere cumulati con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima sezione (3.1).

Qualora siano stati superati i massimali (innalzati a 2,3 milioni di euro dalla sesta modifica del quadro temporaneo), l’importo dell’aiuto eccedente deve essere volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004.

Nel caso in cui il beneficiario non restituisca spontaneamente le suddette somme, le stesse saranno sottratte dai successivi dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dal medesimo soggetto o, nel caso in cui non vi siano ulteriori aiuti di stato a favore del beneficiario (o qualora l’importo di tali aiuti non sia sufficiente a garantire il completo recupero), l’importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.

La restituzione delle somme con le modalità sopra elencate non comporta l’applicazione di alcuna sanzione ma solo degli interessi di recupero maturati fino al momento in cui le somme sono effettivamente riversate.

Viene demandato (comma 599) ad un decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’individuazione delle concrete modalità di verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro.

In base poi a quanto disposto dal comma 601, ai fini dei commi da 1 a 5, si applica la definizione di impresa unica ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato «de minimis».

La norma in esame entrerà in vigore il giorno stesso di pubblicazione della Legge di Bilancio in Gazzetta ufficiale.

Art. 1, commi 603-606. Fondo per accrescere il livello e l’offerta professionale nel turismo

L’art.1, commi dal 603 al 606, prevede l’istituzione di un Fondo destinato a favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo. Tale Fondo, denominato “Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo”, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 8 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Le finalità per l’utilizzo delle risorse del Fondo mirano a:

  • riqualificare il personale già occupato nel settore e a formare nuove figure professionali;
  • rafforzare le competenze degli operatori di settore attraverso cicli di aggiornamento continuo;
  • favorire l’inserimento nel mercato del lavoro;
  • ampliare i bacini di offerta di lavoro.

Le concrete modalità di ripartizione delle risorse verranno individuate con uno o più decreti del Ministero del Turismo da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1, commi 607-610. Fondo Piccoli comuni a vocazione turistica

L’art. 1, commi dal 607 al 610, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di 10 milioni per il 2023 e 12 milioni di euro per l’anno 2024 e 12 milioni di euro per l’anno 2025 (comma 608).

Il fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con meno di 5.000 abitanti classificati dall’ISTAT “a vocazione turistica”, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale (comma 609).

La definizione delle modalità attuative del Fondo è demandata ad un decreto interministeriale del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Art. 1, commi 611-612. Fondo per il turismo sostenibile

L’art. 1, commi 611 e 612, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Turismo, un “Fondo per il turismo sostenibile“, la cui dotazione è pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023, 10 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro per l’anno 2025.

Tale fondo mira a sostenere ed implementare interventi che promuovano l’ecoturismo e il turismo sostenibile, in quanto iniziative idonee a minimizzare i costi economici e gli impatti ambientali e sociali e, al contempo, a generare reddito e occupazione.

Nello specifico, il Fondo è finalizzato a finanziare progetti relativi a tre aree tematiche, considerate di fondamentale importanza per la riduzione dell’impatto sull’ambiente delle attività della filiera turistica.

Gli interventi sono orientati alle seguenti finalità:

  1. offrire supporto alle grandi destinazioni culturali incentivando forme di turismo sostenibile, attenuando il sovraffollamento turistico (anche ideando itinerari turistici innovativi) e promuovendo la destagionalizzazione del turismo;
  2. favorire la transizione ecologica nel turismo, combinando azioni di promozione del turismo intermodale e strategie di riduzione delle emissioni per il turismo;
  3. fornire supporto alle strutture ricettive e alle imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

L‘assegnazione delle risorse del Fondoavviene con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio (art. 106, comma 2).

Art. 1, comma 614-615. Crediti d’imposta in materia sportiva

L’art. 1, commi dal 614 al 615, dispone la proroga, anche per l’anno d’imposta 2023 e per i soli soggetti titolari di reddito d’impresa, del credito d’imposta (c.d. Sport bonus) in misura del 65% per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, disciplinato originariamente dall’art. 1, commi da 621 a 626, della L. n. 145/2018 (c.d. Legge di bilancio 2019).

Si precisa, altresì, che l’istituto si applica, per l’anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 623, della menzionata Legge di bilancio 2019. Si specifica, infine, che per l’attuazione delle disposizioni in esso contenute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.M. 30 aprile 2019, pubblicato nella G.U. n. 124 del 29 maggio 2019.

Il comma 615 rende applicabile anche agli investimenti effettuati nel primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, nel limite massimo di 10 mila euro. In particolare, il comma modifica l’art. 9, comma 1, del DL n. 4/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 25/2022, rendendo applicabile il credito d’imposta in oggetto anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2023. Si specifica, altresì, che per il primo trimestre 2023 il credito d’imposta non può essere comunque superiore a 10 mila euro.

Al riguardo, la Relazione illustrativa sottolinea che l’incentivo è adottato nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e che la misura di esso è prevista in linea con altre misure di sostegno, anche straordinario, disponibili nell’ordinamento.

Art. 1, comma 616. Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano

Il comma 616 aggiunge 25 milioni di euro, per il 2023, all’incremento del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» disposto, per il 2022, dall’art. 7 del DL n. 144/2022. Tale incremento è destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute S.p.A., per far fronte all’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica.

Art. 1, comma 617-618. Incremento Fondo “Sport e periferie” e Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva

Il comma 617 incrementa il Fondo “Sport e periferie” di cui all’art. 15, comma 1, del DL n. 185/2015, convertito in L. 9/2016, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Il comma 618, al dichiarato fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro dell’Agenda 2030 adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite in ambito economico, sociale e ambientale – favorendo la crescita sostenibile e inclusiva e la transizione ecologica ed energetica del settore dello sport –, incrementa la dotazione del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva, di cui all’art. 5, della L. n. 1295/1957 di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Per l’anno 2023 vengono destinati, in particolare, 10 milioni di euro per il programma straordinario per l’impiantistica sportiva, volto a favorire la redditività della gestione economico-finanziaria anche attraverso la privatizzazione degli impianti, di cui all’art. 28, comma 4, della L. n. 159/2007.

Art. 1, commi 637-638. Fondo editoria

L’ art.1, commi 637 e 638, modifica l’art.  3, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 353/2003.

Più nel dettaglio, a decorrere dal 1° gennaio 2023, pone a carico del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione (limitatamente alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei ministri) la corresponsione del rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all’ammontare delle riduzioni complessivamente applicate per la spedizione di prodotti editoriali.

La dotazione di tale fondo viene aumentata di euro 75.883.298 per il 2023 e di euro 55.000.000 a decorrere dal 2024.

Art. 1, commi 788. Adeguamento dei termini per l’attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR

L’art.1, comma 788, interviene sugli articoli 2, 4, 7, 13 e 15 del D.Lgs. n 68/2011, recanti disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

Nel dettaglio, viene posticipata al 2027 (o ad un anno antecedente al ricorrere dei requisiti di cui al medesimo D.Lgs. n. 68) l’entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali.

GIUSTIZIA

Art. 1, commi 860-861. Compensazione dei debiti degli avvocati

L’art. 1, commi 860 e 861, interviene sull’art. 1, comma 778, della L. n. 208/2016 (“Legge di Stabilità 2016”), al fine di limitare alcuni degli effetti negativi conseguenti ai ritardi dello Stato nei pagamenti dei crediti da gratuito patrocinio.

Più precisamente, la disposizione citata prevede che, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’IVA, nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).

L’art. 150 in commento amplia la possibilità di compensare i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ai sensi dell’art. 82 ss. del d.P.R. n. 115/2002, con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali.

L’articolo incrementa poi la dotazione finanziaria del fondo (per gli anni dal 2016 al 2022 10 milioni di euro e 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023) attualmente previsto dalla L. n. 208/2015.

***