con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le
principali novità in materia fiscale del mese disponibili anche sul sito
dello Studio www.e-ius.it.
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1 ATTIVITÀ LEGISLATIVA …………………………………………………………………………2
2 NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE ………………………………………………3
3 NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO …………………………….5
4 NOVITÀ PER LE IMPRESE………………………………………………………………………5
5 NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE ………………….10
6 NOVITÀ IN MATERIA IVA ……………………………………………………………………22
7 ALTRE NOVITÀ …………………………………………………………………………………..24
1 ATTIVITÀ LEGISLATIVA
1.1 Accise e IVA sui carburanti – Misure urgenti
In G.U. n. 247 del 21 ottobre 2022 è pubblicato il Decreto-Legge 20 ottobre 2022,
n. 153 – Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.
1.2 Riforma del processo civile e penale – Relazioni illustrative
In G.U. n. 245 del 19 ottobre 2022, S.S. n. 5, sono pubblicati i seguenti
Comunicati del Ministero della giustizia:
Comunicato: Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149:
«Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per
l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di
risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei
procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche’ in materia di
esecuzione forzata»;
Comunicato: Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150:
«Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per
l’efficienza del processo penale, nonche’ in materia di giustizia riparativa e
disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»;
Comunicato: Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151:
«Norme sull’ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206,
e della legge 27 settembre 2021, n. 134».
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1.3 Decreto “Aiuti-ter”: d.l. 23 settembre 2022, n. 144
In G.U. n. 223 del 23 settembre 2022 è pubblicato il Decreto-Legge 23 settembre
2022, n. 144: Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale,
produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR).
1.4 Indennità una tantum lavoratori autonomi e professionisti – criteri e
modalità concessione
In G.U. n. 224 del 24 settembre 2022 è pubblicato il Decreto 19 agosto 2022 del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Criteri e modalità per la concessione
dell’indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti
alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei
professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
1.5 Riforma della giustizia tributaria: Legge 31 Agosto 2022, n. 130
In G.U. n. 204 del 1° settembre 2022 è pubblicata la Legge 31 agosto 2022, n.
130: Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.
2 NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE
2.1 Bonus beni strumentali nuovi per le ONLUS solo se le attività svolte hanno
natura commerciale.
Con la risposta ad interpello n. 522 del 21 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate
ha fornito chiarimenti circa l’applicabilità alle ONLUS del Bonus previsto per l’acquisto
di Beni strumentali nuovi dall’art.1, comma 1051 della L. 178 del 2020.
Nello specifico, il legislatore ha riconosciuto un credito d’imposta per tutte le
imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica,
dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di
determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni
strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
L’ambito soggettivo della misura ricomprende di conseguenza anche gli enti
non commerciali, limitatamente però alle eventuali attività commerciali svolte.
Sul punto, dunque, l’Agenzia chiarisce che la Onlus potrà fruire
dell’agevolazione unicamente nel caso in cui le attività per cui sono acquistati i beni
agevolabili, si qualificano, ai fini fiscali, quali attività aventi natura commerciale.
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2.2 Art Bonus per la realizzazione di nuove strutture solo se l’ente ha natura
pubblica.
Con la risposta ad interpello n. 526 dello scorso 26 ottobre 2022, l’Agenzia delle
Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicabilità dell’Art Bonus.
La Fondazione ETS istante richiede all’amministrazione finanziaria un parere
concernente la possibilità di far rientrare nell’ambito applicativo dell’Art Bonus le
erogazioni finalizzate alla realizzazione di una struttura per attività di spettacolo dal
vivo.
Nel dettaglio, l’Art Bonus, introdotto dall’articolo 1 del D.l. n. 83 del 31 maggio
2014, prevede un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate da
Persone fisiche, Enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa
finalizzate al restauro, alla manutenzione e alla protezione di beni culturali pubblici
nonché realizzazione di nuove strutture o restauro e potenziamento di quelle
esistenti.
Qualora però le erogazioni liberali siano finalizzate alla realizzazione di nuove
strutture dedicate allo spettacolo dal vivo, ai sensi della circolare n. 24/E del 2014,
sarà necessario il contemporaneo rispetto di tre requisiti:
assenza di scopo di lucro,
svolgimento esclusivo da parte dell’ente pubblico di attività di spettacolo
natura pubblica dell’ente destinatario delle erogazioni
Ultimo requisito che non sembra sussistere nel caso di specie essendo l’istante
una Fondazione ETS.
In merito però a tale requisito, va ricordato che, anche in base agli ultimi
orientamenti di prassi (risoluzione 136/E del 2017), sembrerebbe ammesso l’accesso
al beneficio dell’art bonus anche qualora l’ente che riceve le erogazioni liberali abbia
natura privata. In tal caso sarà però necessario che i beni oggetto dell’intervento siano
pubblici e che le erogazioni liberali siano destinate a soggetti concessionari o
affidatari di tali beni.
2.3 I chiarimenti forniti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti in
materia di novità per il Terzo settore introdotte con il decreto Semplificazioni.
Pubblicato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti il documento di
ricerca del 26 ottobre scorso avente ad oggetto le novità introdotte dal decreto-legge
21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122
(il c.d. Decreto Semplificazioni) riguardanti gli enti del Terzo settore
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3 NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
3.1 C.G.T. I Reggio Emilia 25.10.2022 n. 197/1/22
In base a quanto statuito dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Reggio nell’Emilia, il cambio di residenza, le intestazioni delle utenze domestiche, il
pagamento delle rate condominiali e della tassa rifiuti sono comportamenti idonei a
dimostrare la costituzione del diritto di abitazione e il diritto a fruire dell’esenzione
IMU sull’immobile adibito ad abitazione principale.
I giudici tributari affermano, infatti, che detti atti costituirebbero “segni
inequivocabili e concordanti per dimostrare la valida costituzione del diritto di
abitazione”.
3.2 Cass. 24.10.2022 n. 31402
Il socio di una società di capitali fallita non è legittimato a proporre l’opposizione
contro l’omologazione del concordato fallimentare, ai sensi dell’art. 129, RD n.
267/42, a meno che tale procedura non incida negativamente, rispetto al fallimento,
sull’interesse sostanziale a realizzare il valore della propria partecipazione attraverso
la liquidazione.
Nel caso esaminato dai giudici, la proposta di concordato fallimentare
prevedeva il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura superiore al valore
nominale dei loro crediti, con un’eccedenza destinata a parziale ristoro degli interessi
maturati nel corso della procedura, in cambio dell’acquisizione per il proponente
dell’intero attivo della società fallita.
Il socio della fallita lamentava una sproporzione tra il valore della proposta e il
valore del patrimonio da trasferire al proponente.
4 NOVITÀ PER LE IMPRESE
START-UP INNOVATIVE, INDUSTRIA 4.0. MARCHI E BREVETTI
4.1 Credito d’imposta per beni strumentali nuovi: per le Onlus solo su
investimenti nelle attività di natura commerciale (risposta ad interpello
21 ottobre 2022, n. 522)
Le ONLUS possono fruire del credito d’imposta per investimenti in beni
strumentali ex art. 1 co. 1051 della L. 178/2020 soltanto in relazione agli investimenti
effettuati ai fini delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, essendo le
uniche attività aventi natura commerciale.
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Nella specie, la ONLUS ha dichiarato di svolgere per gli anni d’imposta 2021 e
2022 le attività di “accoglienza minori tolti alle famiglie d’origine con decreto del
Tribunale minorile” e di “accoglienza di richiedenti asilo così come richiesto dal
competente Ufficio Territoriale Governativo”.
Secondo risposta interpello Agenzia delle Entrate 21 ottobre 2022 n. 522, tali
attività, essendo svolte nell’esclusivo perseguimento di “finalità di solidarietà sociale”,
rientrano tra i settori istituzionali previsti dall’art. 10 co. 1 del D.Lgs. 460/97 e non si
qualificano come commerciali ai fini delle imposte dirette ai sensi dell’art. 150 del
TUIR.
Ne consegue che gli acquisti di beni nuovi effettuati ai fini di tali attività non
possono beneficiare del credito d’imposta in esame.
4.2 Ecobonus: dal 19 ottobre nuovi incentivi per l’acquisto di ciclomotori e
motocicli elettrici
A partire dal 19 ottobre 2022 riapre per i concessionari la piattaforma
ecobonus.mise.gov.it per prenotare gli incentivi destinati all’acquisto di ciclomotori e
motocicli elettrici.
Per le agevolazioni il Ministero dello Sviluppo economico rende disponibili
ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2022, così come previsto dal decreto
semplificazioni.
Il contributo è rivolto alle persone fisiche che acquistano un veicolo elettrico
nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e. Verrà calcolato sulla
percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione e 40% per
gli acquisti con rottamazione.
4.3 Finanziamento di 80 milioni al Programma di supporto alle tecnologie
emergenti 5G
Il Programma di supporto alle tecnologie 5G promuove centri di trasferimento
tecnologico (le “Case delle tecnologie emergenti”) per coniugare le competenze
scientifiche delle università e degli enti di ricerca con le esigenze delle imprese.
Le Case delle tecnologie hanno l’obiettivo di supportare progetti di ricerca e
sperimentazione; sostenere la creazione di startup; favorire il trasferimento
tecnologico verso le piccole e medie imprese.
I temi interessati sono Blockchain e Crypto Asset; Internet of Things (IoT);
Intelligenza Artificiale; 6G; tecnologie quantistiche.
Gli interventi sono rivolti ai Comuni, quali soggetti beneficiari, nei quali è
presente una rete a banda ultralarga in tecnologia mobile 5G, in qualità di capofila di
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un partenariato composto da Università e/o Centri di ricerca italiani e imprese, PMI
e/o start up costituite italiane o con una sede operativa sul territorio italiano.
Tale partenariato dovrà sviluppare progetti di ricerca, sperimentazione e
trasferimento tecnologico all’interno della Casa delle tecnologie emergenti, finalizzati
a coniugare le competenze scientifiche dell’Università e dei Centri di ricerca con le
esigenze del tessuto imprenditoriale e dei settori che si ritengono strategici al fine di
aumentare la competitività dei territori. Non potranno partecipare alla selezione i
Comuni già vincitori dei precedenti bandi di cui al Decreto 26 marzo 2019.
Gli interventi sono finanziati per un ammontare massimo di 80 milioni di euro
a valere sulle somme residuali del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 di cui alla
Delibera CIPESS n.9/2021 che approva il Piano di sviluppo e coesione del Ministero.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo le modalità
previse nell’Avviso pubblico, utilizzando il format “Domanda di partecipazione”.
La documentazione pervenire entro le ore 12:00 del 18 novembre 2022.
Il Ministero procederà alla selezione delle proposte progettuali secondo quanto
stabilito nell’avviso pubblico del 17 ottobre 2022 nel quale vengono determinati i
criteri di ammissione dei progetti presentati dai Comuni, le modalità di presentazione
delle domande di partecipazione, nonché i criteri di ammissione al finanziamento.
L’ufficio responsabile è la Direzione generale per i servizi di comunicazione
elettronica, di radiodiffusione e postali.
4.4 Ecobonus: dal 2 novembre nuovi incentivi per acquisto auto non
inquinanti
Dal 2 novembre 2022 si aprono sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it le
prenotazioni per i nuovi incentivi destinati all’acquisto di auto non inquinanti fino a
60 g/km CO2.
Le novità introdotte riguardano i cittadini con un reddito inferiore a 30 mila
euro, che per l’acquisto di veicoli di categoria M1, elettriche e ibride plug-in, potranno
beneficare per l’anno 2022 di un incremento del 50% dei contributi finora previsti
sulla base delle risorse già stanziate.
In particolare, gli incentivi saranno così rimodulati:
fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione (4.500 euro
senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese
nella fascia 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica
pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
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fino a un massimo di 6.000 euro di contributi con rottamazione (3.000 euro
senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella
fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o
inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.
Inoltre, i nuovi ecobonus spetteranno anche alle persone giuridiche che svolgono
attività di noleggio auto con finalità commerciali, diverse dal car sharing, purché
mantengano la proprietà dei veicoli almeno per 12 mesi e secondo la seguente
ripartizione dei contributi:
fino a un massimo di 2.500 euro di contributi con rottamazione (1.500 euro
senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella
fascia 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore
a 35.000 euro IVA esclusa;
fino a un massimo di 2.000 euro di contributi con rottamazione (1.000 euro
senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella
fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o
inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.
PRINCIPI CONTABILI
4.5 Individuazione dei “ricavi e proventi caratteristici” per la verifica del test
di vitalità economica per una società che redige il bilancio secondo i principi
contabili internazionali (risposta ad interpello 26 ottobre 2022, n. 527)
Con la risposta a interpello 26 ottobre 2022 n. 527, l’Agenzia delle Entrate, con
riguardo al test di vitalità ex art. 172 co. 7 del TUIR, ha indicato che i componenti
positivi iscritti nell’Other comprensive income (OCI) da parte di un soggetto che
adotta i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) rilevano all’interno dei ricavi e dei
proventi dell’attività caratteristica.
Nell’ambito di una fusione inversa, la società incorporante (una holding) aveva
contabilizzato gli investimenti in equity (partecipazioni con percentuali di possesso
inferiori al 20%, detenute senza finalità di trading), scegliendo una delle tre categorie
previste dall’IFRS 9, optando per il metodo di contabilizzazione delle variazioni di fair
value a OCI (FVTOCI).
La società iscriveva, dunque, componenti in contropartita in un’apposita riserva
del patrimonio netto, senza transito a Conto economico dei plus/minusvalori al
momento della vendita.
Tali componenti, secondo l’Agenzia delle Entrate, rilevano ai fini del calcolo dei
ricavi nel test di vitalità, perché nel caso in cui la società avesse optato per una
contabilizzazione diversa dall’imputazione ad OCI (quindi secondo il metodo del
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FVTPL – fair value to Profit & Loss – o secondo il costo ammortizzato), sarebbero stati
iscritti in una voce del Conto economico rilevante ai fini del test.
REDDITI D’IMPRESA
4.6 Disciplina fiscale dei trust ai fini dell’imposizione diretta (circolare 20
ottobre 2022, n. 34)
Con la circolare 20 ottobre 2022, n. 34, l’Agenzia delle Entrate ha fornito
precisazioni in materia di fiscalità diretta ed indiretta del trust.
Con specifico riferimento alla fiscalità diretta, il trust è un soggetto passivo IRES
ai sensi dell’art. 73 del TUIR. La tassazione varia a seconda che il trust sia:
trasparente (che si verifica quando il beneficiario è “puntualmente
individuato” e può pretendere dal trustee l’assegnazione di parte del reddito);
in tal caso il reddito è tassato in capo al beneficiario indipendentemente
dall’effettiva percezione;
opaco (trust senza beneficiari di reddito individuati); in tal caso la tassazione
si applica in capo al trust quale soggetto passivo IRES.
Inoltre, per quanto concerne la territorialità, la circolare ricorda che, per i trust
residenti in Italia (commerciali e non commerciali) sono oggetto di tassazione tutti i
redditi, ovunque prodotti. Invece, per i trust non residenti, sono tassati in linea di
principio solo i redditi prodotti in Italia, ma esistono due eccezioni a tale regola che si
configurano in presenza di un beneficiario italiano di trust trasparente, nonché in
caso di trust opachi stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata. In queste due ipotesi
eccezionali tutti i redditi del trust sarebbero tassati in Italia, inclusi quelli prodotti
all’estero, in deroga al criterio di territorialità di cui all’art. 23 del TUIR.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
4.7 Rideterminazione del maggiore valore fiscale affrancato emerso in
occasione di un’operazione di fusione e rimborso dell’imposta sostitutiva
versata in eccesso (risposta ad interpello 18 ottobre 2022 n. 518)
Con la risposta ad interpello 18 ottobre 2022, n. 518, l’Agenzia delle Entrate ha
fornito precisazioni in merito all’imposta sostitutiva da versare per affrancare i
maggiori valori fiscali dei beni oggetto di un’operazione straordinaria (nella specie,
fusione inversa), che rimarrebbero altrimenti latenti per effetto del regime di
neutralità fiscale.
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L’Agenzia precisa che può essere oggetto di rimborso l’imposta sostitutiva
versata in misura eccedente a causa di un errore materiale di calcolo sulla relativa
base imponibile.
Nella specie, la base di calcolo utilizzata per l’affrancamento si basava sul valore
dell’avviamento all’inizio dell’anno X e non, come avrebbe dovuto, sull’importo al
netto della quota di ammortamento civile. L’errore materiale commesso dal
contribuente aveva comportato una maggiore base imponibile e una maggiore
imposta sostitutiva.
Inoltre, l’Agenzia illustra le modalità per procedere alla presentazione delle
dichiarazioni integrative, nonché i termini in cui l’imposta sostitutiva versata in
eccesso può essere ottenuta a rimborso. In particolare, nel caso in cui la dichiarazione
integrativa sia presentata:
entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta
successivo, il credito o il maggior credito è immediatamente compensabile con debiti
dello stesso periodo, risultanti dalle dichiarazioni presentate;
oltre i termini per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno
d’imposta successivo, il credito o il maggior credito può essere utilizzato in
compensazione solo per pagare debiti futuri, ovvero debiti che matureranno a partire
dall’anno d’imposta successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione
integrativa.
5 NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE
5.1 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 2022:
fondi di solidarietà – adeguamento entro il 31 dicembre 2022
Con la Circolare n. 20 del 21 ottobre 2022, la Direzione Generale degli
Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro fornisce un riepilogo delle indicazioni
relative ai fondi di solidarietà, di cui agli artt. 26 e 40 D.Lgs. n. 148/2015, alla luce del
richiesto adeguamento alle disposizioni di riforma degli ammortizzatori sociali
previste dalla l. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), il cui termine ultimo è previsto
per il 31 dicembre 2022.
Il Ministero si sofferma sulle norme relative all’adeguamento dei Fondi di
solidarietà che riguardano l’ampliamento della platea dei datori di lavoro rientranti
nel campo di applicazione dei Fondi e alla nuova prestazione dell’assegno di
integrazione salariale.
In mancanza del richiesto adeguamento entro il prossimo 31 dicembre, i datori
di lavoro appartenenti ai relativi settori confluiranno nel Fondo di integrazione
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salariale (FIS) a decorrere dal 1° gennaio 2023 e i contributi già versati o comunque
dovuti verranno trasferiti al medesimo FIS.
Sotto un profilo operativo, la circolare ricorda che, per l’adeguamento, le parti
sociali interessate per ciascun Fondo di settore e/o Fondo territoriale dovranno
sottoscrivere, entro il predetto termine del 31 dicembre 2022, un apposito accordo
di adeguamento e trasmetterlo al Ministero del Lavoro ai fini dell’avvio dell’istruttoria
per la modifica con decreto interministeriale degli atti istitutivi di ciascun Fondo,
d’intesa con le Province autonome di Trento e Bolzano nel caso dei Fondi di
solidarietà territoriali di cui all’art. 40 del DLgs. 148/2015.
L’art. 1, comma 204, lett. b), l. n. 234/2021 ha introdotto il nuovo comma 7-bis
nell’art. 26 D.Lgs. n. 148/2015, ampliando il campo di applicazione dei Fondi di
solidarietà ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente. In
precedenza, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del citato decreto, erano interessati datori
di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, compresi gli apprendisti.
Pertanto, il Ministero del Lavoro afferma che, ai fini dell’adeguamento previsto
dalla legge di bilancio 2022, per i Fondi di solidarietà che prevedono una soglia
dimensionale di accesso diversa da quella prevista a livello normativo, al fine di non
confluire nel Fondo di integrazione salariale, sarà necessario stipulare accordi e
contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per adeguare la disciplina
del Fondo di settore alle modificate disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015, con
particolare riferimento alla platea dei datori di lavoro che rientrano nel campo di
applicazione del Fondo medesimo.
Come già accennato, qualora non venga dato seguito all’adeguamento in
questione, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di
integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 e i contributi già versati o
comunque dovuti verranno trasferiti a quest’ultimo Fondo.
La seconda misura esaminata nella circolare riguarda invece l’assegno di
integrazione salariale.
Tale prestazione, regolata dall’art. 30 D.Lgs. n. 148/2015, come modificato
dall’art. 1, comma 208, l. n. 234/2021, sostituisce, per le sospensioni o riduzioni di
orario iniziate dal 1° gennaio 2022, il precedente assegno ordinario. In particolare, il
nuovo comma 1-bis del menzionato art. 30 stabilisce che i Fondi di solidarietà
assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di CIGO e
CIGS, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a
quello definito ai sensi dell’art. 3, comma 5-bis, D.Lgs. n. 148/2015 (1.222,51 euro lordi
per il 2022) e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai
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trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa
e della causale invocata, e comunque nel rispetto della durata massima complessiva
dei trattamenti prevista dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 148/2015 (24 mesi in un
quinquennio mobile).
Anche in questo caso, il Ministero del Lavoro afferma che, laddove i Fondi di
solidarietà già costituiti prevedano una prestazione che non risponde ai citati requisiti
relativi a causali, importo e durata di cui alla prestazione dell’assegno di integrazione
salariale, ai fini dell’adeguamento alle disposizioni ex Legge di bilancio 2022, è
ammessa la possibilità di stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali
per adeguare la disciplina del Fondo alle nuove disposizioni.
In caso di mancato adeguamento entro il prossimo 31 dicembre, tutti i datori di
lavoro del relativo settore confluiranno dunque nel FIS a decorrere dal 1° gennaio
2023 ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.
5.2 Decreto Aiuti bis: smart working semplificato fino al 31 dicembre 2022 –
chiarimenti del Ministero del Lavoro
Con un comunicato stampa del 25 ottobre 2022, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha reso noto che, al fine di consentire ai soggetti obbligati e abilitati
di effettuare le comunicazioni di lavoro agile secondo le modalità definite dal Decreto
Ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022, per assolvere agli obblighi di comunicazione
previsti dall’art. 23, primo comma, della Legge n. 81/2017 (come modificato
dall’articolo 41 bis del Decreto Legge. n. 73/2022, convertito con modificazioni in
Legge 4 agosto 2022, n. 122) il termine per l’adempimento fissato al 1° novembre si
intende differito al 1° dicembre 2022.
Si rileva che fino al 31 dicembre 2022 sarà possibile ricorrere allo smart working
cd. “semplificato”, ossia senza la stipula degli accordi individuali e con una
trasmissione al Ministero del Lavoro dei soli nominativi dei lavoratori operanti in
modalità agile e della data di cessazione dello stesso (art. 25-bis D.L. n. 115/2022).
Fino a fine anno, pertanto, la procedura ordinaria di accesso e comunicazione
dello smart working (sottoscrizione dell’accordo individuale previsto dalla l. n.
81/2017 e comunicazione dei dati attraverso il modello adottato dal D.M. n. 149/2022)
coesisterà con la procedura “semplificata”. La possibilità di optare per l’una o l’altra
procedura è già stata chiarita dallo stesso Ministero del Lavoro, il quale, con un
comunicato dello scorso 28 settembre, ha reso noto che con la procedura
emergenziale semplificata potranno essere inviate esclusivamente le comunicazioni
di smart working aventi per oggetto periodi di lavoro agile che terminano il 31
dicembre 2022. Gli obblighi di comunicazione ex art. 23 della L. 81/2017 dovranno
invece essere assolti, entro il termine differito del 1° dicembre 2022, con la procedura
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di comunicazione ordinaria di cui al D.M. n. 149/2022, qualora lo smart working si
estenda temporalmente oltre il 31 dicembre 2022 e si sia resa necessaria, dunque, la
sottoscrizione dell’accordo individuale.
5.3 Detassazione premi di produttività: report con i dati aggiornati al 17
ottobre 2022
A seguito della pubblicazione del D.M. 25 marzo 2016, relativo alla detassazione
delle agevolazioni fiscali di cui alla l. n. 208/2015, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ha reso disponibile i dati in merito alla detassazione dei premi di
risultato aggiornato al 17 ottobre 2022.
Alla data del 17 ottobre 2022, 12.551 depositi di conformità si riferiscono a
contratti tuttora attivi; di questi, 10.871 sono riferiti a contratti aziendali e 1.680 a
contratti territoriali.
Degli 12.551 contratti attivi, 9.927 si propongono di raggiungere obiettivi di
produttività, 7.687 di redditività, 6.397 di qualità, mentre 1.503 prevedono un piano
di partecipazione e 7.540 prevedono misure di welfare aziendale.
Per gli 12.551 depositi che si riferiscono a contratti tuttora attivi la distribuzione
geografica, per ITL competente, è la seguente 73% Nord, 18% Centro, 9% al Sud. Per
settore di attività economica abbiamo 58% Servizi, 41% Industria, 1% Agricoltura. Per
dimensione aziendale otteniamo 45% con numero di dipendenti inferiore a 50, 39%
con numero di dipendenti maggiore uguale di 100, 16% con numero di dipendenti
compreso fra 50 e 99.
Analizzando i depositi che si riferiscono a contratti tuttora attivi abbiamo che il
numero di Lavoratori Beneficiari indicato è pari a 3.658.457, di cui 2.766.239 riferiti a
contratti aziendali e 892.218 a contratti territoriali. Il valore annuo medio del premio
risulta pari a 1.495,21 euro, di cui 1.648,49 euro riferiti a contratti aziendali e 736,34
euro a contratti territoriali..
A seguito della pubblicazione del Decreto Interministeriale 12 settembre 2017,
è possibile indicare all’atto del deposito telematico dei contratti aziendali la
decontribuzione per le misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei
dipendenti.
Alla data del 17 Ottobre 2022 sono stati depositati 5.478 contratti di cui 3.675
corrispondenti a depositi validi anche ai fini della detassazione e 1.803 corrispondenti
a depositi validi solo ai fini della decontribuzione. 1.157 depositi si riferiscono a
contratti tuttora “attivi”, di cui 687 corrispondenti a depositi validi anche ai fini della
detassazione e 470 corrispondenti a depositi validi solo ai fini della decontribuzione.
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A seguito della pubblicazione del Decreto Interministeriale 4 maggio 2018, è
possibile indicare all’atto del deposito telematico dei contratti aziendali, l’incentivo
fiscale con procedura automatica introdotto, nella forma di credito d’imposta
utilizzabile esclusivamente in compensazione, per talune spese di formazione del
personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal “Piano Nazionale
Industria 4.0”.
Alla data del 17 Ottobre 2022 sono stati depositati 4.374 contratti. Prendendo
in considerazione la distribuzione geografica, per ITL competente, delle aziende che
hanno depositato i 4.374 contratti, la percentuale maggiore, pari al 39% è concentrata
al Nord, il 27% al Centro, il 34% al Sud dove emergono i dati della Campania che
presenta il numero maggiore di contratti depositati su tutto il territorio nazionale.
Relativamente al settore di attività economica, il maggior numero dei contratti
depositati riguarda aziende operanti nel settore Servizi 61%, a seguire Industria 38%
e Agricoltura con 1% contratti depositati.
L’articolo 14 del D.L.104/2020, cd. Decreto Agosto, recante misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell’economia, disciplina la proroga delle disposizioni in materia
di licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo. Il co. 3
dispone che le preclusioni e le sospensioni previste dall’articolo non si applichino, tra
l’altro, nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla
risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al
predetto accordo. A questi lavoratori viene comunque riconosciuto il trattamento di
cui all’art.1 del D.Lgs. n. 22 del 2015, (Naspi).
Alla data del 17 Ottobre 2022 sono stati depositati 951 contratti. Prendendo in
considerazione la distribuzione geografica, per ITL competente, delle aziende che
hanno depositato i 951 contratti, la percentuale maggiore, pari al 61% è concentrata
al Nord, il 24% al Centro, il 15% al Sud. Il numero maggiore di contratti depositati si
registra in Lombardia. Riguardo al settore di attività economica, il maggior numero
dei contratti depositati riguarda aziende operanti nel settore Servizi 55%, a seguire
Industria 44% e Agricoltura con 1% contratti depositati.
5.4 Circolare INPS n. 115 del 2022: riconoscimento dell’indennità una tantum
a lavoratori part-time ciclico verticale
L’INPS, con la circolare n. 115 del 13 ottobre 2022, rende operativa la procedura
di domanda dell’indennità una tantum per l’anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo
parziale ciclico verticale, secondo le disposizioni del D.L. n. 50/2022 (c.d. decreto
Aiuti).
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L’Istituto osserva, in via preliminare, che l’art. 2-bis D.L. n. 50/2022 prevede il
riconoscimento di una indennità una tantum dell’importo di 550 euro al ricorrere di
specifici requisiti.
In particolare, il comma 1 della menzionata disposizione prevede che l’indennità
in argomento sia riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano
stati titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale
caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via
continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a
venti settimane. Pertanto, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, tale requisito
si intende soddisfatto qualora il lavoratore – nell’alternanza dei periodi di lavoro e non
lavoro riferiti al citato contratto dell’anno 2021 – possa fare valere un periodo
continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non
lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.
Inoltre, il richiamato articolo 2-bis, comma 1, D.L. n. 50/2022 prevede – quale
ulteriore requisito di accesso all’indennità – che il lavoratore, alla data di
presentazione della domanda, non sia né titolare di altro rapporto di lavoro
dipendente – diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale – né percettore della
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI). Con specifico
riferimento a tale ultimo requisito, l’Istituto evidenzia che il lavoratore è da intendersi
percettore di NASpI anche nella ipotesi in cui – alla data di presentazione della
domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI ma questa è
stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato
di durata pari o inferiore a sei mesi.
Inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, il lavoratore non deve
essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della
presentazione della domanda. L’indennità una tantum, pertanto, è incompatibile con
le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria
(AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle
forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’art. 2,
comma 26, l. n. 335/1995,degli enti di previdenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al
D.Lgs. n. 103/1996, nonché con l’indennità di cui all’art. 1, comma 179, l. n. 232/2016
(c.d. APE sociale). L’indennità in argomento è, invece, cumulabile con l’assegno
ordinario di invalidità, di cui alla l. n. 222/1984.
L’indennità di cui all’art. 2-bis del Decreto Aiuti non concorre alla formazione del
reddito del dipendente e per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto
l’accredito di alcuna contribuzione figurativa.
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L’indennità una tantum può essere riconosciuta una sola volta a ciascun avente
diritto ed è erogata dall’INPS su domanda, da presentarsi esclusivamente in via
telematica, secondo le modalità indicate nella Circolare medesima.
5.5 Circolare INPS n. 116 del 2022: istruzioni operative sull’indennità una
tantum per i lavoratori dipendenti di cui al Decreto Aiuti bis
Con la circ. n. 116 del 17 ottobre 2022, l’INPS fornisce le istruzioni operative ai
fini del riconoscimento dell’indennità una tantum di 150 euro ai lavoratori dipendenti
introdotta dall’art. 18, comma 1, D.L. n. 144/2022 (cd. Decreto Aiuti ter).
L’erogazione da parte del datore di lavoro di tale indennità trova applicazione
per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro
domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi
come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del
mese di novembre 2022.
L’Istituto chiarisce che nella valutazione del tetto della retribuzione vanno
considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva in
ragione del superamento del massimale annuo o che beneficiano della riduzione
contributiva prevista dell’art. 55 D.L. n. 50/2017.
Possono accedere al riconoscimento dell’indennità una tantum di 150 euro tutti
i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a
prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
La predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a
tempo determinato o indeterminato) nel mese di novembre 2022 e gli altri requisiti
posti dal menzionato art. 18, con la retribuzione di competenza del mese di novembre
2022 (anche se erogata a dicembre 2022), con la denuncia UniEmens entro il 31
dicembre 2022.
Il comma 2 del medesimo art. 18 dispone che l’indennità di cui al comma 1 è
riconosciuta anche al lavoratore la cui retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi
tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o
dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto
di lavoro, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro.
Diversamente, l’indennità una tantum di cui al Decreto Aiuti ter non può essere
riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022,
nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del
rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti
da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non
retribuita).
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L’indennità è riconosciuta in via automatica, in misura fissa, previa acquisizione
- da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale
lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, di non essere titolare delle prestazioni
di cui all’art. 19, commi 1 e 16, D.L. n. 144/2022. Si tratta delle prestazioni per le quali
è l’INPS a erogare direttamente l’indennità una tantum di 150 euro.
Come previsto dall’art. 18, comma 3, D.L. n. 144/2022, l’indennità una tantum
spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di
più rapporti di lavoro. Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà
presentare la dichiarazione di cui all’art. 18 al solo datore di lavoro che provvederà al
pagamento dell’indennità.
L’indennità spetta nella misura di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con
contratto a tempo parziale. Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo
lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato attraverso
denuncia UniEmens la predetta indennità, l’INPS comunicherà a ciascun datore di
lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la
restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che
verranno fornite con successivo messaggio. L’Istituto precisa, al riguardo, che
l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso
in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato la predetta
indennità, per il medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, saranno tenuti alla
restituzione.
Si osserva, infine, che l’art. 19, commi 13 e 14, D.L. n. 144/2022, prevede che
l’INPS, a domanda, erogherà l’indennità una tantum ai lavoratori stagionali, a tempo
determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate
e ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021,
hanno almeno 50 contributi giornalieri versati e che hanno avuto un reddito
derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
Con la retribuzione di novembre 2022 i datori di lavoro dovranno, in
automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato
(esclusi gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nel mese di
novembre del corrente anno, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza
dei requisiti. Il pagamento da parte dell’INPS, infatti, sarà residuale, a domanda in
favore unicamente di tali lavoratori che non abbiano già percepito l’indennità nel
mese di novembre 2022, ove spettante.
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L’erogazione dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, nei
differenti casi sopra precisati, genererà un credito che il datore di lavoro potrà
compensare in sede di denuncia contributiva mensile, ai sensi dell’art. 44, comma 9,
D.L. n. 269/2003.
5.6 (segue) Messaggio INPS n. 3806 del 2022: pubblicato nuovo modello di
dichiarazione
Con il messaggio n. 3806 del 2022, L’INPS, al fine di agevolare gli adempimenti
da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, rende noto il modello di
autocertificazione utilizzabile per ottenere il bonus 150 euro previsto dall’art. 18,
comma 1, D.L. n. 144/2022 (cd. Decreto Aiuti ter).
Il comma 1 prevede che l’indennità in argomento sia riconosciuta previa
dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 19,
commi 1 e 16, del medesimo Decreto. Il lavoratore, quindi, al fine di ricevere
l’indennità dal proprio datore di lavoro, deve presentare allo stesso una dichiarazione
con la quale afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a
carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di
pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di
accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare
beneficiario del Reddito di cittadinanza.
Tanto rappresentato, l’Istituto allega al messaggio un fac-simile di dichiarazione
che i lavoratori possono presentare al proprio datore di lavoro per ottenere
l’erogazione dell’indennità in argomento.
5.7 Messaggio INPS n. 3805 del 2022 riferimento alla fattispecie degli eventi
tutelati
L’INPS, con il messaggio n. 3805 del 20 ottobre 2022, torna ad occuparsi delle
indennità una tantum di importo pari a 200 euro prevista dall’art. 31 D.L. n. 50/2022
(c.d. decreto Aiuti), per fornire ulteriori indicazioni in riferimento alla fattispecie degli
eventi tutelati.
L’Istituto ricorda, in via preliminare, che, in occasione della Circolare n. 73 del
24 giugno 2022, è stato precisato come l’indennità una tantum in argomento per i
lavoratori dipendenti spetti anche laddove la retribuzione del mese di luglio 2022
risulti azzerata in virtù di eventi tutelati, quali, ad esempio, in ragione della
sospensione del rapporto di lavoro, gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro (CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di
solidarietà, CISOA) o i congedi.
Pag. 19
Tanto premesso, l’Istituto afferma che tra gli eventi tutelati sono ricompresi,
altresì:
l’aspettativa sindacale, di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300;
la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie in caso di
inadempimento dell’obbligo vaccinale, di cui all’art. 4, comma 4, D.L. n.
44/2021;
le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL
di settore.
L’INPS specifica, inoltre, che l’indennità di 200 euro spetta anche ai lavoratori
che, seppure destinatari dell’esonero dello 0,8% (ex art. 1, comma 121, l. n.
234/2021), in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022,
non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un
abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del
lavoratore. Sul punto, l’Istituto richiama l’art. 4, comma 3, l. n. 381/91 – che
prevede la riduzione a zero delle aliquote complessive della contribuzione per
l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle
cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone
svantaggiate – e l’art. 4, comma 3-bis della medesima legge, in forza della
quale è prevista una specifica agevolazione contributiva, pari al 95% della
contribuzione dovuta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.
Ciò premesso, l’INPS afferma che il datore di lavoro può provvedere a
riconoscere l’indennità una tantum di cui all’art. 31 del Decreto Aiuti anche ai
lavoratori che non l’abbiano percepita con la retribuzione di luglio 2022,
nonostante ne avessero diritto, ad esempio con riferimento alle fattispecie
sopra richiamate ovvero per motivi gestionali determinati (ad esempio la
tardiva dichiarazione resa da parte del lavoratore), trasmettendo un flusso
regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022 entro e non oltre il
30 dicembre 2022.
5.8 Risposta a interpello n. 524 del 2022: regime degli impatriati anche in caso
di rientro in Italia senza discontinuità
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 524 del 25 ottobre 2022,
è tornata a pronunciata in materia di cd. regime degli impatriati, di cui all’art. 16 D.Lgs.
n. 147/2015.
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Nel caso in esame, un cittadino italiano, residente all’estero dal 1998, ha
assunto dal 2015 l’incarico di CEO presso la holding londinese di un gruppo
multinazionale, oltre a rivestire l’incarico di amministratore di due controllate inglesi
e della controllata italiana, al fine di assicurare alla capogruppo il monitoraggio delle
scelte assunte in seno all’organo amministrativo delle controllate.
L’Istante ha precisato che gli incarichi assunti presso le controllate non sono
stati separatamente remunerati, in quanto dotati di natura ancillare rispetto alla
principale attività lavorativa svolta all’estero quale CEO della controllante inglese. Nel
concreto, l’attività presso le controllate si è sostanziata nella partecipazione, da
remoto, alle assemblee della controllata, salvo sporadiche trasferte in Italia.
L’Istante ha dichiarato di aver sottoscritto una lettera di impegno all’assunzione
che prevede il suo trasferimento in Italia da settembre 2022 per svolgere nuove ed
ulteriori mansioni presso una delle società controllate italiane dove dall’estero già
riveste la carica di amministratore; lo stesso si occuperà, oltre che degli incarichi
amministrativi già in essere, di sviluppare il business della Società sul territorio
italiano e di nuove offerte di prodotto derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie.
Il nuovo rapporto di lavoro con la controllata italiana non prevede il
mantenimento dei diritti maturati con la società inglese (es. ferie, bonus, indennità);
il rapporto con quest’ultima è cessato definitivamente il 31 agosto 2022.
Tanto premesso, l’Istante ha chiesto se possa fruire del regime dei lavoratori
impatriati a decorrere dal periodo di imposta 2023 e se non costituisca causa ostativa
all’accesso a tale regime (i) il mantenimento delle cariche amministrative assunte in
costanza del precedente rapporto di lavoro con il precedente datore inglese tra cui
quello di CEO e (ii) la circostanza che prima del rientro in Italia, in costanza del
rapporto di lavoro con il precedente datore estero egli abbia, altresì, ricoperto
l’incarico di amministratore della Società italiana, nuovo datore di lavoro, trattandosi
di incarichi ancillari e comunque secondari rispetto alla carica di CEO e svolti da
remoto presso la sua abituale sede di lavoro estera salvo sporadiche trasferte in
Italia.
Nel rispondere al quesito sottoposto, l’Amministrazione finanziaria ricorda che
il regime speciale per lavoratori impatriati, previsto dall’art. 16 D.Lgs. n. 147/2015
spetta al lavoratore che (i) trasferisca la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi
dell’art. 2 TUIR, (ii) non sia stato residente in Italia nei due iodi d’imposta antecedenti
al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni, (iii) svolga l’attività
lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. L’agevolazione in esame è fruibile
dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui
trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
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Con la Circolare n. 33/E del 2020, l’Amministrazione finanziaria ha fornito
chiarimenti in ordine ai requisiti soggettivi e oggettivi necessari per accedere
all’agevolazione. In particolare, con riferimento al rientro in Italia di lavoratori
dipendenti di datori esteri, è stato precisato che il menzionato art. 16 non richiede
che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato e, pertanto,
che possono accedere all’agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia
attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui
committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).
Con la risoluzione n. 72/E del 2018, inoltre, è stato precisato che l’autonomia dei
rapporti contrattuali nell’ambito di un gruppo societario con diverse società ubicate
ed operanti in Stati differenti non esclude, al verificarsi di tutti gli altri requisiti richiesti
dalla norma in esame, la possibilità di accedere al regime speciale per lavoratori
impatriati, a nulla rilevando la circostanza che l’attività lavorativa sia stata prestata
con società appartenenti allo stesso gruppo.
Con riferimento al caso di specie, considerato che l’Istante non si è trasferito
all’estero in posizione di distacco, non è necessario, ai fini dell’applicazione del regime
in commento, verificare se il rientro in Italia sia conseguenza della naturale scadenza
del distacco e, quindi, in sostanziale continuità con la precedente posizione lavorativa
in Italia, ovvero sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma
agevolativa.
Al riguardo, la circostanza, nel caso in esame, che l’Istante, acquisita la residenza
fiscale in Italia, presti in tale territorio la propria attività lavorativa, è coerente, ad
opinione dell’Amministrazione finanziaria, con le finalità del regime agevolativo in
esame, la cui vis attrattiva promuove e favorisce l’acquisizione di forza lavoro
qualificata da parte dell’Italia, indipendentemente dalla residenza del datore di
lavoro.
Non si ritiene, dunque, ostativo, ai fini dell’applicazione del regime degli
impatriati, la duplice circostanza che l’Istante mantenga la carica amministrativa
assunta in costanza del suo precedente rapporto di lavoro con la Capogruppo inglese
e che, in base agli accordi con tale società in costanza del suo rapporto di lavoro con
la stessa, egli abbia altresì ricoperto l’incarico di amministratore della controllata
italiana prima del trasferimento in Italia.
Pertanto, laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dall’art. 16 D.Lgs
n. 147/2015, l’Istante può beneficiare del regime speciale in esame a decorrere dal
periodo d’imposta nel quale trasferisce la residenza fiscale in Italia.
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6 NOVITÀ IN MATERIA IVA
6.1 Risposta ad interpello n. 528 del 2022: precisazioni sul vincolo economico
in un Gruppo IVA
Con la risposta ad interpello n. 528 del 2022, l’Agenzia delle Entrate ha reso
precisazioni in tema di esclusione dal Gruppo IVA di una società agricola, per carenza
del vincolo economico.
A tal fine, si ricorda che il Gruppo IVA è costituito, ai sensi di quanto prevede
l’art. 70-quater, d.P.R. n. 633/1972, a seguito di un’opzione da parte dei soggetti
passivi stabiliti nel territorio dello Stato e per i quali ricorrano vincoli finanziario,
economico ed organizzativo, di cui all’art. 70-ter del Decreto IVA.
Per quanto riguarda, nello specifico, il vincolo economico, lo stesso sussiste ove
sia riscontrabile lo svolgimento di:
Un’attività principale dello stesso genere, secondo quanto previsto dall’oggetto
sociale nell’atto costitutivo;
attività complementari o interdipendenti;
attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.
Di conseguenza, per integrare il vincolo economico, i legami esistenti tra i
soggetti passivi d’imposta, devono essere tali da consentire di individuare nel
perseguimento di uno scopo comune l’obiettivo dell’attività esercitata da ciascuno
dei soggetti che intendono partecipare al Gruppo; in aggiunta, è necessario che i
soggetti passivi svolgano un’attività principale dello stesso genere.
Il caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria riguarda
l’eventuale ingresso in un Gruppo IVA formato da società operanti nel settore
finanziario e assicurativo, di una società controllata esercente attività di “coltivazione
di fondi agricoli”, di cui all’art. 2135 c.c.
Nel rendere la risposta, l’Agenzia ha rilevato che l’attività agricola svolta dalla
società controllata “non appare preordinata alla realizzazione del disegno
imprenditoriale unitario proprio del Gruppo IVA”, né suscettibile di impattare sulle
rispettive attività in termini di cooperazione economica. Per tale motivo, dunque, è
escluso il vincolo economico tra la società agricola e le altre società del Gruppo
operanti nel comparto assicurativo e finanziario.
Resta irrilevante che lo statuto della società agricola possa comprendere le
operazioni finanziarie, nella misura in cui siano accessorie e funzionali al
raggiungimento dell’oggetto sociale della stessa società.
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6.2 Risposta ad interpello n. 520 del 2022: IVA ordinaria per i servizi accessori
nelle mense scolastiche
Con la risposta ad interpello n. 520 del 2022, l’Agenzia delle Entrate ha precisato
che in un appalto costituito in via principale dal servizio di ristorazione scolastica nelle
scuole, le prestazioni secondarie, come la disinfestazione, la derattizzazione e i servizi
di riparazione e manutenzione, non possono essere considerate componenti di un
unico servizio e scontare la stessa aliquota IVA prevista per la prestazione principale.
Di conseguenza, l’aliquota IVA ridotta, nella misura del 4%, potrà essere
applicata alla sola attività di ristorazione, mentre le prestazioni secondarie dovranno
essere fatturate autonomamente e scontare l’aliquota propria.
L’istante è un Comune, il quale rappresenta che l’appalto è stato suddiviso in
lotti con prestazioni omogenee affidati a operatori economici associati come
raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale e che nella definizione del
costo pasto stabilito nella gara sono incluse diverse voci, fra cui il costo del personale,
quello delle derrate alimentari e non alimentari, le spese generali, gli interventi di
derattizzazione e disinfestazione, nonché eventuali prestazioni di pronto intervento
e piccola manutenzione.
Di conseguenza, il Comune chiede la possibilità di considerare queste attività
come componenti di un unico servizio e di far procedere le imprese aggiudicatarie
con la fatturazione separata delle attività accessorie e applicare a queste ultime la
stessa aliquota IVA dell’attività principale (pari al 4%).
Nel rendere la risposta, l’Agenzia precisa che, in base ai principi espressi dalla
normativa, prassi e giurisprudenza, per non assoggettare autonomamente ad IVA
una cessione o una prestazione di servizi “accessoria” è necessario che l’operazione
“secondaria” integri e renda possibile quella principale, sia resa dallo stesso soggetto
dell’operazione principale, sia resa nei confronti del medesimo soggetto, cessionario
o committente, come ampiamente chiarito dalla prassi (risposta n. 163/2020,
risoluzioni n. 283/2009, n. 337/2008, 367/2008, n. 229/2007).
È, dunque, necessaria una vera e propria integrazione della prestazione
accessoria con l’attività principale e non una generica utilità. L’Agenzia in definitiva,
alla luce del quadro delineato, ritiene che nel caso in esame le prestazioni
“secondarie” non possano qualificarsi accessorie a quella “principale”, in quanto non
vengono rese né direttamente dallo stesso soggetto che effettua la prestazione
principale né tantomeno per suo conto o a sue spese.
In mancanza del requisito soggettivo e considerando che le imprese riunite
conservano la propria autonomia e sono tenute ad assolvere agli obblighi di
Pag. 24
fatturazione nei confronti dell’impresa appaltante, le prestazioni secondarie saranno
soggette ad aliquota IVA propria, mentre l’attività principale della ristorazione potrà
fruire dell’aliquota IVA ridotta nella misura del 4 per cento.
7 ALTRE NOVITÀ
7.1 Provvedimento Agenzia Entrate n. 398976/2022: modifica al modello di
autodichiarazione aiuti di Stato Covid
Si segnala il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, siglato in
data 25 ottobre 2022, con il quale è stato modificato il modello sulla dichiarazione
sostitutiva di atto notorio che attesta il rispetto dei requisiti del Temporary framework
(sezioni 3.1 e 3.12) per gli aiuti a sostegno dell’economia nell’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
In particolare, il frontespizio accoglie la casella “ES” che, se barrata, evita di
indicare la lista dettagliata degli aiuti percepiti.
La versione aggiornata del modello può essere presentata a partire dal 27
ottobre 2022 e fino alla scadenza fissata al 30 novembre 2022, come stabilito dal
provvedimento del 22 giugno 2022. Nel modificare il modello, l’Agenzia ha tenuto
conto delle numerose richieste di semplificazione pervenute dai professionisti e dalle
associazioni di categoria e individua una soluzione operativa, condivisa con il
Dipartimento delle finanze, nel rispetto delle indicazioni formulate dalla
Commissione europea nell’ambito dell’autorizzazione del regime “ombrello”, di cui
all’articolo 1, commi da 13 a 17, del D.l. n. 41/2021.
Con la nuova casella “ES”, i contribuenti possono evitare di compilare il quadro
A e, in sostanza, di indicare l’elenco dettagliato degli aiuti ricevuti. La casella può
essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti
condizioni:
dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli
elencati nel quadro A;
per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12
del Temporary Framework;
l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi
consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro
temporaneo Temporary Framework.
Il provvedimento precisa, anche sulla base di quanto concordato con la
Commissione europea nell’ambito della notifica del citato regime “quadro”, che sono
esclusi dall’esonero gli aiuti Imu elencati nel citato quadro A.
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Pertanto, i contribuenti che hanno beneficiato di tali aiuti sono tenuti
comunque a compilare i corrispondenti righi. Per gli aiuti elencati nel quadro A, per i
quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività”, è possibile comunicare
tramite l’autodichiarazione i dati necessari per consentirne la registrazione nel
Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). Per detti aiuti il dichiarante è esonerato
dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello “Redditi
2022”. In caso di compilazione della casella “ES” permane, invece, l’obbligo di
compilare il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel modello Redditi 2022.
7.2 Bonus librerie: proroga al 7 novembre 2022
Si segnala l’avviso pubblicato in data 26 ottobre sul sito della Direzione generale
biblioteche e diritto d’autore del Ministero della Cultura, con il quale è stato prorogato
dal 28 ottobre 2022 al prossimo 7 novembre, alle ore 12:00, il termine per presentare
le domande per richiedere il credito d’imposta librerie 2022.
Si ricorda che l’agevolazione, disciplinata dall’art. 1, commi 319-321 della l. n.
205/2017, è riconosciuta nel massimale di 20.000 euro per gli esercenti di librerie
indipendenti e di 10.000 euro per le librerie ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi
direttamente gestite.
I requisiti di accesso sono:
sede legale nello Spazio economico europeo
residenza fiscale o stabile organizzazione in Italia con riferimento all’attività
commerciale agevolata
classificazione Ateco principale 47.61 (libri nuovi) o 47.79.1 (libri usati)
avere avuto nell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione
di libri, anche usati, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente
dichiarati.
Il credito d’imposta è parametrato alle spese sostenute, con riferimento ai locali
in cui è svolta l’attività agevolata, per alcuni tributi locali (come l’Imu e la Tari), mutui
e contributi previdenziali e assistenziali versati per il personale dipendente e i canoni
di locazione.
In aggiunta, per quest’anno è necessario indicare anche la dimensione
dell’impresa, specificando la categoria nella quale la stessa rientra (micro, piccola,
media o grande).
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Per usufruire del credito d’imposta, i soggetti interessati inviano le domande
entro il nuovo termine del 7 novembre 2022, attraverso il portale
https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/.
Nella sezione dedicata al tax credit librerie del sito della Direzione generale
biblioteche e diritto d’autore è consultabile la guida alla compilazione della domanda.
Si ricorda che l’istanza, una volta caricata, si considera inviata e non può più
essere modificata.
Non vi è alcuna priorità nel riconoscimento del credito d’imposta rispetto alla
data di presentazione della domanda.
7.3 Determinazione direttoriale 24 ottobre 2022: acquisti anche in contanti
per le rivendite di generi di monopolio e titolari di patentino
Con la determinazione del 24 ottobre 2022, il direttore dell’Agenzia delle accise,
dogane e monopoli, ha previsto che l’obbligo generalizzato di accettare i pagamenti
elettronici, fissato da decreto “PNRR 2” (art. 18, comma 1, d.l. n. 36/2022) non si
applica a rivendite di sigarette, tabacchi, francobolli, marche da bollo, e per tutti i
generi di monopolio e valori postali e bollati.
Si tratta di un provvedimento largamente auspicato dai rivenditori, in ragione
degli esigui aggi percepiti dagli stessi in relazione alle vendite di questi beni.
Secondo quanto previsto dal documento in commento, tali “compensi”, che, per
la loro struttura e per le modalità di versamento dell’imposta sui generi di monopolio,
non possono essere oggetto di evasione fiscale, verrebbero infatti parzialmente erosi
dalle commissioni bancarie connesse all’utilizzo delle forme di pagamento
elettronico, considerato che il costo della transazione non può essere traslato
sull’acquirente, stante il regime di prezzo determinato per legge.
7.4 Circolare 34/E del 2022: le novità normative sulla disciplina fiscale dei trust
Con la circolare n. 34 del 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in
materia di fiscalità diretta ed indiretta dei trust alla luce della consolidata
giurisprudenza di legittimità in materia di imposizione indiretta e delle modifiche
introdotte dal d.l. n. 124/2019, per ciò che concerne l’imposizione diretta.
Il decreto legge è intervenuto sulla disciplina, ai fini delle imposte sui redditi,
relativa alle “attribuzioni” a favore di soggetti residenti in Italia, provenienti da trust
stabiliti in giurisdizioni che, con riferimento al trattamento dei trust, si considerano a
fiscalità privilegiata. In particolare, sono state delineate regole specifiche per
l’imposizione delle attribuzioni da parte dei trust opachi, ossia trust privi di beneficiari
di reddito “individuati”, allo scopo di evitare che la residenza fiscale del trust in un
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Paese con regime fiscale privilegiato comporti la sostanziale detassazione dei redditi
attribuiti ai soggetti italiani.
Nello specifico, il citato decreto chiarisce il trattamento dei redditi corrisposti da
questa tipologia di trust, stabilendo:
l’inclusione tra i redditi di capitale anche dei «redditi corrisposti a residenti
italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con
riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata»;
una presunzione relativa, qualora in relazione alle predette attribuzioni «non
sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito
costituisce reddito».
Per quando riguarda, invece, l’imposizione indiretta, la Circolare segue un
orientamento consolidato della Corte di Cassazione, in base al quale la “dotazione” di
beni e diritti in trust, ai fini dell’applicazione della reintrodotta imposta sulle
successioni e donazioni, non dà luogo di per sé ad un effettivo trasferimento di beni
o diritti e, quindi a un arricchimento dei beneficiari. Sul punto, infatti, la Cassazione
ritiene che per l’applicazione delle imposte bisogna guardare solo all’effettivo
incremento patrimoniale del beneficiario e non a una generica “utilità economica”.
In merito alle imposte indirette, dunque, sono superati le indicazioni contenute
nei precedenti documenti di prassi.
La circolare si sofferma anche sugli obblighi in tema di monitoraggio fiscale.
Sul punto, si segnala che i trust residenti in Italia e non fittiziamente interposti,
in linea di principio, sono tenuti agli adempimenti di monitoraggio fiscale per gli
investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria da essi detenuti.
In particolare, il trust trasparente residente deve adempiere agli obblighi di
monitoraggio fiscale con l’indicazione del valore delle attività estere e della
percentuale del patrimonio non attribuibile ai “titolari effettivi” residenti. Se
sussistono soggetti residenti titolari effettivi dell’intero patrimonio dell’ente,
quest’ultimo è esonerato dalla compilazione del quadro RW.
Con riferimento al titolare effettivo, sono soggetti agli obblighi di monitoraggio
tutti i beneficiari residenti di un trust estero, anche individuati per “classi”.
I beneficiari di un trust non discrezionale assolvono pienamente gli obblighi di
monitoraggio fiscale e, dunque, indicano il valore degli investimenti detenuti
all’estero dall’entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate,
nonché la percentuale di patrimonio nell’entità stessa.
I beneficiari di trust discrezionali, sulla base delle informazioni disponibili, come
ad esempio il caso in cui il trustee comunica la sua decisione di attribuirgli il reddito
e/o il capitale del fondo del trust, hanno l’obbligo di indicare nel quadro RW
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l’ammontare del relativo credito vantato nei confronti del trust, unitamente agli
investimenti e alle attività finanziarie detenute all’estero.
Nella circolare, inoltre, vengono fornite indicazioni sull’applicazione
dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (Ivie) e dell’imposta sul valore
delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) dovuta da trust residenti in Italia.
Da ultimo, il documento di prassi in esame si sofferma sulle misure agevolative
sui trust a favore dei soggetti con disabilità gravi introdotte con la “Legge Dopo di Noi”
(legge n. 112/2016). In particolare, sul punto la circolare ritiene che, in assenza di
un’esplicita esclusione per gli atti a titolo oneroso, qualora un trust sia istituito nel
rispetto delle condizioni richieste dalla “Legge Dopo di Noi”, è possibile applicare
l’agevolazione della misura fissa sia per l’imposta di registro che per le imposte
ipotecaria e catastale.
7.5 Risposta ad interpello n. 516 del 2022: irrilevanza ai fini impositivi dei
sussidi erogati post fase emergenziale
Secondo le precisazioni rese dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad
interpello n. 516 del 2022, non assumono rilevanza fiscale i sussidi corrisposti dalla
Provincia alle imprese che sono state fortemente penalizzate dalle misure di
contenimento anti COVID, anche se sono erogati successivamente al 31 marzo 2022,
data di conclusione dello stato d’emergenza.
In particolare, l’istante chiede precisazioni sul punto in quanto, in base alle
disposizioni del decreto “Ristori”, (articolo 10-bis, d.l. n. 137/2020) la concessione degli
aiuti vale per le attività svolte entro il 31 marzo 2022, data che segna la fine del
periodo emergenziale.
Nel rendere la risposta, l’Agenzia fa presente che in base al decreto “Ristori” non
concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e ai
fini IRAP, i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a
seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima
della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle
modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti a soggetti esercenti impresa, arte
o professione, nonché ai lavoratori autonomi. In aggiunta, in riferimento al caso
concreto, l’Agenzia rileva che, in base alla Delibera dell’ente pubblico, si evince che la
finalità del sussidio è quella di fornire un sostegno alle imprese che sono state
penalizzate dall’emergenza da COVID-19, registrando una rilevante diminuzione del
volume d’affari.
In particolare, nel caso in esame, la Provincia concede alle imprese fortemente
danneggiate dalle misure restrittive prese per la pandemia, dei sussidi straordinari in
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base a dei criteri determinati con Delibera e afferma inoltre che si tratta di aiuti diversi
da quelli esistenti prima dell’emergenza.
L’Agenzia ritiene che, tali contributi rientrano nella disposizione di cui all’art. 10-
bis, d.l. n. 137/2020 e, di conseguenza, possano beneficiare della non rilevanza fiscale,
anche se erogati successivamente alla data di conclusione dello stato di emergenza.
Si tratta, infatti, di aiuti corrisposti alle imprese, o lavoratori autonomi, a seguito
dell’emergenza epidemiologica, ed in linea con la finalità indicata dalla norma.