Newsletter Studio e-IUS – Tax&Legal – “Le novità fiscali del mese” – Lunedì 18 Luglio 2022

Con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale del mese disponibili anche sul sito dello Studio www.e-ius.it.

1 ATTIVITÀ LEGISLATIVA – pag. 2
2 NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE – pag. 3
3 NOVITÀ IN TEMA DI START-UP INNOVATIVE, INDUSTRIA 4.0. MARCHI E BREVETTI – pag. 5
4 NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE – pag. 8
5 NOVITÀ IN MATERIA IVA – pag. 16
6 ALTRE NOVITÀ – pag. 18

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1 ATTIVITÀ LEGISLATIVA

1.1 Decreto MISE 7 giugno 2022: programmazione bani anno 2022 per brevetti, marchi e disegni

In G.U. n. 156 del 6 luglio 2022 è pubblicato il Decreto 7 giugno 2022 del Ministero dello sviluppo economico: Programmazione, per l’anno 2022, della riapertura dei bandi inerenti le misure agevolative Brevetti+, Marchi+ e Disegni+.

1.2 Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali

In G.U. n. 143 del 21 giugno 2022 è pubblicato il Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

1.3 Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 72: Attuazione direttiva in materia di iva e regime accise

In G.U. n. 142 del 20 giugno 2022 è pubblicato il Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 72: Attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell’ambito dell’Unione.

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2 NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

2.1 Riforma dello Sport Dilettantistico: approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema del decreto correttivo

Il Consiglio dei ministri lo scorso 7 luglio ha approvato lo schema di Decreto legislativo, su proposta del Ministero del Lavoro, che introduce alcune novità al D.lgs. 36/2021 attuativo della Riforma dello Sport. Con tale decreto correttivo viene ampliata la lista di forme giuridiche che gli enti sportivi possono assumere con l’inserimento delle Cooperative sociali di cui al Libro V, Titolo VI del Codice civile. Tuttavia, nel decreto correttivo, approvato in Cdm, mancherebbe un richiamo puntuale alle Fondazioni. Dal decreto correttivo, inoltre, scompare la figura dell’amatore che nel D.lgs. n. 36/2021 andava ad assumere un ruolo ibrido tra lavoratore e volontario. Nell’ambito del lavoro sportivo viene poi ampliata l’elencazione di cui all’art. 25 del D.lgs. 36/2021 che andrà ad includere anche i tesserati che svolgono mansioni “sportive” riconosciute dai regolamenti degli enti affilianti ad eccezione di quelle di carattere amministrativo-gestionale.

Un’ulteriore importante novità è costituita poi dalla presunzione introdotta dal correttivo che consente di applicare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) ove la prestazione non superi le 18 ore settimanali – esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive – e la stessa sia coerente con i regolamenti tecnico-sportivi degli organismi affilianti (Federazioni, Discipline sportive
associate e Enti di promozione sportiva).

Modificata, infine, anche la disciplina concernente i premi corrisposti in occasione di manifestazioni sportive che vengono ora ricondotti nell’ambito di applicazione dell’art. 30, comma 2 del Dpr 600/1973 ai fini dell’applicazione delle ritenute.

2.2 I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in materia di esterometro per gli enti non commerciali (Circolare n. 26/E del 13 luglio 2022)

L’agenzia delle entrate con la Circolare n. 26/E ha fornito chiarimenti in materia di esterometro, soffermandosi peraltro sull’applicazione della misura agli enti non commerciali dotati della qualifica di ente del Terzo settore. Sul punto, l’amministrazione finanziaria dispone che a decorrere dal primo luglio anche gli enti non commerciali, in quanto ricompresi nell’ambito soggettivo di cui all’art.1, comma 3 del D.lgs. 127/2015 sono tenuti anche alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri.

Un obbligo che sorge unicamente per quelle operazioni svolte nell’ambito della sfera commerciale dell’ente e non anche quelle riguardanti la propria attività istituzionale.

2.3 I chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 10358 del 14 luglio 2022

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la nota in esame fornisce alcuni chiarimenti in merito alla corretta compilazione del Rendiconto per cassa in linea con quanto previsto dal D.M. del 5 marzo 2020. In particolare, il Ministero si sofferma sulla modalità di rappresentazione del saldo iniziale delle consistenze liquide nella sezione “Cassa e banca”. Sul punto viene chiarito che il saldo da inserire per l’anno in corso (t) deve coincidere con il saldo di chiusura dell’anno precedente (t1).

2.4 Pubblicato lo scorso 14 luglio 2020 dal Ministero del Lavoro, l’Avviso n. 2/2022 per la ripartizione e assegnazione del Fondo straordinario in favore degli enti del Terzo settore

Il Ministero del Lavoro con l’avviso n. 2/2022 chiarisce i termini e le modalità per la presentazione delle istanze per l’accesso alla ripartizione del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore (cd. Ristori).
Più nel dettaglio, le istanze dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica predisposta dalla Direzione Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione denominata “Ristori Enti Terzo Settore – art. 1-quater del D.L. n. 73/2021” disponibile all’indirizzo istituzionale servizi.lavoro.gov.it a partire dalle ore 10.00 del 18 luglio 2022 fino alle ore 18.00 del 24 agosto 2022.

2.5 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo sul Social Bonus

Con il decreto n. 89 del 23 febbraio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 luglio, vengono definiti criteri, modalità per la fruizione della misura del social bonus prevista dall’art. 81 del Codice del Terzo settore.

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3 NOVITÀ IN TEMA DI START-UP INNOVATIVE, INDUSTRIA 4.0. MARCHI E BREVETTI

3.1 Nuove aliquote per Formazione 4.0: il decreto del MISE in attuazione del d.l. “Aiuti”

Il d.l. n. 50/2022, cd. Decreto “Aiuti” ha introdotto un nuovo regime fiscale agevolativo in materia di Formazione 4.0; il decreto del MISE ha reso operativo tale nuovo regime fiscale.
In particolare, al fine di garantire un sistema efficace di attività formative 4.0 e sviluppare nuove competenze digitali tra i lavoratori è riconosciuto alle imprese un credito d’imposta potenziato fino al 70% per le piccole e al 50% per le medie, nel caso in cui questi servizi siano eseguiti da soggetti certificati dal Ministero dello Sviluppo economico.
L’obiettivo del Ministero è quello di creare le condizioni per promuovere un modello di fare impresa in cui il fattore umano sia tutelato e valorizzato, anche attraverso un efficace sistema di certificazione delle attività formative.

In particolare, le nuove aliquote del credito d’imposta per la formazione 4.0 vengono incrementate:

 dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese;
 dal 40% al 50 % delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese.

Per le grandi imprese il credito rimane al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro.

Le attività formative riguarderanno i settori delle vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione, e dovranno essere svolte da soggetti qualificati esterni all’impresa, tra cui rientreranno anche i centri di competenza ad alta specializzazione e gli EDIH (European Digital Innovation Hubs).
A garanzia dell’effettivo svolgimento delle attività formative e del loro livello qualitativo sono inoltre introdotti specifici parametri che vincoleranno l’erogazione del contributo agevolativo alla certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori, sia in termini di acquisizione che di consolidamento di competenze professionali 4.0.
Il decreto è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

3.2 Decreto direttoriale 24 giugno 2022: incentivi per blockchain e intelligenza artificiale a partire da settembre

Si segnala la pubblicazione del decreto direttoriale del 24 giungo 2022, con il quale il MISE rende note le modalità e i termini di presentazione delle domande per richiedere i finanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, istituito presso il Mise con una dotazione iniziale di 45 milioni di euro.

In particolare, a partire dal 21 settembre 2022 le imprese e i centri di ricerca pubblici o privati, anche in forma congiunta tra loro, potranno richiedere agevolazioni per realizzare progetti di ricerca e innovazione tecnologica legati al programma transizione 4.0. Per facilitare la predisposizione della domanda è stata inoltre prevista, dal 14 settembre, una fase di precompilazione che consentirà di avviare l’inserimento della documentazione sulla piattaforma online.

Le spese agevolate e i costi ammissibili al fondo non potranno essere inferiori a 500 mila euro e superiori 2 milioni di euro nei seguenti settori strategici prioritari:

 industria e manifatturiero
 sistema educativo
 agroalimentare
 salute
 ambiente ed infrastrutture
 cultura e turismo
 logistica e mobilità
 sicurezza e tecnologie dell’informazione
 aerospazio

Per monitorare lo stato di realizzazione dei progetti di sviluppo, applicazione e trasferimento tecnologico alle imprese, il Mise si avvarrà del supporto di Infratel.

3.3 PNRR e investimenti del MISE nel primo semestre del 2022.

Nel corso del convegno sul PNRR, promosso dalla Corte dei Conti a Madonna di Campiglio, il Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti ha fatto il punto sulle misure e gli investimenti attuati in esecuzione del PNRR.
In particolare, sono stati raggiunti tutti gli obiettivi programmati per il primo semestre del 2022, mediante l’attuazione degli investimenti per gli IPCEI, Venture capital e i Contratti di sviluppo per le filiere produttive, le batterie e rinnovabili.

Dall’avvio del Piano, sono stati pertanto attivati interventi a sostegno della competitività e modernizzazione del sistema produttivo italiano per 17,5 miliardi di euro, corrispondenti al 98,2% dei fondi assegnati al Mise.
Riguardo agli obiettivi raggiunti al 30 giugno 2022, il ministro Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che destina 1,75 miliardi a sostegno delle imprese italiane che partecipano agli IPCEI, i progetti di grande rilevanza europea nell’ambito delle catene strategiche dell’idrogeno, della microelettronica e del cloud.

In particolare, agli 1,5 miliardi previsti nell’ambito della missione “dalla ricerca all’impresa” si aggiungono ulteriori 250 milioni per l’investimento sull’idrogeno, da destinare al finanziamento di iniziative per la realizzazione di impianti per la produzione di elettrolizzatori. Tra i primi progetti verranno finanziati quelli relativi a “tecnologia” e “Industria” dell’IPCEI idrogeno.
Inoltre, per la realizzazione degli interventi- la cui attivazione avverrà a seguito del via libera della Commissione europea in materia di aiuti di stato – il Mise mette a disposizione le risorse nazionali del Fondo IPCEI, che è stato incrementato con ulteriori 350 milioni di euro dal decreto-legge “aiuti”.

Altri due obiettivi raggiunti nel primo semestre riguardano la firma degli accordi finanziari con CDP Venture capital Sgr per l’attivazione del Green transition fund e Digital transition fund. Il primo fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro, investirà nelle startup operanti negli ambiti della transizione ecologica, mentre con il secondo si punta a sostenere 250 piccole e medie imprese innovative con investimenti per 700 milioni di euro. Si tratta di interventi per rafforzare il mercato del Venture capital in Italia, che si affiancano ai 2 miliardi già assegnati al Mise dal decreto infrastrutture nel 2021.

Infine, sono stati attuati, con l’apertura degli sportelli agevolativi lo scorso 11 aprile, gli interventi previsti sui Contratti di sviluppo, relativi alla competitività delle filiere e gli investimenti nei settori delle batterie e rinnovabili, per i quali sono stati messi a disposizione oltre 1,7 miliardi di risorse PNRR.

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4 NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

4.1 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota n. 5824 del 2022: comunicazione dei valori reddituali di riferimento ai fini dell’esonero dagli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 5824 del 5 luglio 2022, interviene con riferimento agli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza per alcune categorie di persone, tra le quali i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività̀ di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi.
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, D.L. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, possono essere esonerate dagli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza alcune categorie di persone, tra le quali i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/1986).

Con Circolare n. 187 del 14 gennaio 2020, è stato specificato che l’esonero riguardava i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 TUIR.

Per il lavoro dipendente il valore del reddito doveva essere pari o inferiore ad €. 8.145,00 annui, mentre per il lavoro autonomo, il valore del reddito doveva essere pari o inferiore ad €. 4.800,00. Sussiste la possibilità di esonero quando il tempo impiegato nell’attività lavorativa sia superiore alle 20 ore settimanali, nonché quando il tempo di lavoro, addizionato al tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, sia superiore alle 25 ore settimanali.

A seguito delle modifiche apportate all’art. 13 TUIR dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, i valori reddituali di riferimento per conservare lo stato di disoccupazione sono così rideterminati, ferme restando le altre condizioni relative all’impegno lavorativo settimanale:

(i) per il lavoro dipendente, sia subordinato (compreso il lavoro intermittente), sia parasubordinato, il nuovo limite reddituale è fissato ad euro 8.174,00;

(ii) per il lavoro autonomo (compresa la partecipazione in qualità di coadiuvanti o collaboratori all’impresa familiare e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d’acconto senza partita IVA), il nuovo limite è fissato in euro 5.500,00.

4.2 Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 1451 del 2022: tirocini extracurriculari, disciplina temporanea in attesa delle line guida

Nella nota n. 1451 del 11 luglio 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene riguardo la disciplina applicabile ai tirocini extracurriculari iniziati prima e proseguiti dopo l’entrata in vigore delle novità dettate dalla legge di Bilancio 2022.
L’Ispettorato ricorda che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
Nell’ipotesi tirocini extracurriculari proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022, si applica il trattamento sanzionatorio previsto per tirocinio svolto in modo fraudolento.
Il reato si configura solo a decorrere dal 1° gennaio 2022, con conseguente commisurazione della relativa sanzione per le sole giornate che decorrono da tale data.
Con riferimento alla natura fraudolenta del tirocinio, ai fini della contestazione del reato in questione, è poi sufficiente provare che il rapporto di tirocinio si è svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Ciò in quanto la fraudolenza consiste, secondo il dettato normativo, proprio nell’avvalersi di lavoratori nella veste di tirocinanti.
Non possono essere applicate le sanzioni amministrative di norma applicabili per le ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione:

 (i) omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
 (ii) omessa consegna della dichiarazione di assunzione.

È fatta salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale, fin dall’instaurazione, anche se avvenuta in data antecedente al 1° gennaio 2022; in tal caso, il rapporto previdenziale intercorrente tra datore di lavoro e Istituto trova la propria fonte nella legge e presuppone esclusivamente l’instaurazione di fatto di un
rapporto di lavoro. Il rapporto previdenziale è quindi sottratto alla disponibilità delle parti ed il conseguente recupero contributivo non può̀
ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di procedure giudizialmente per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.

4.3 Risposte a interpello nn. 371 e 372 del 2022: condizioni per la proroga del regime dei lavoratori impatriati

Con le risposte ad interpello nn. 371 e 372 del 12 luglio 2022, l’Amministrazione finanziaria ha reso talune indicazioni in tema di mancato esercizio dell’opzione per l’estensione di un ulteriore quinquennio dell’agevolazione del regime degli impatriati, di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, nei termini indicati dal provvedimento n. 60353 dell’Agenzia delle Entrate.
Entrambi i casi esaminati hanno ad oggetto persone fisiche che, rientrate in Italia prima del 2020, hanno legittimamente fruito del regime speciale degli impatriati per il primo quinquennio – fino al 31 dicembre 2020; gli istanti hanno chiesto la possibilità di fruire della proroga dell’applicazione del regime menzionato per un ulteriore quinquennio, rilevando, tuttavia, di non aver effettuato – entro il 31 agosto 2021 – il versamento del 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente percepiti nell’ultimo periodo di imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, necessario per poter beneficiare della proroga medesima.
L’Amministrazione finanziaria ricorda, preliminarmente, che, per fruire del regime di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, è necessario che il lavoratore (i) trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 TUIR, (ii) non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni e (iii) svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
In base al successivo comma 2, sono destinatari del beneficio fiscale i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che (i) sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero (ii) abbiano svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Ai sensi dell’art. 16, comma 3, D.Lgs n. 147 del 2015, a tale regime i contribuenti possono accedere per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.
Le modifiche normative intervenute nel 2019 hanno ridisegnato, a partire dal periodo di imposta 2019, il perimetro di applicazione del regime agevolativo di cui all’art. 16 D.Lgs. n. 147 del 2015.
Viene ricordato che con l’art. 16, comma 3-bis, D.Lgs. n. 147 del 2015, introdotto dall’art. 5, comma 1, lettera c), D.L. n. 34 del 2019, il Legislatore ha introdotto un’estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente (i) l’avere almeno un figlio minorenne o a
carico, anche in affido preadottivo, (ii) l’acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà. Tale ultima ipotesi deve realizzarsi successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.
La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d’imposta si riduce al 10 per cento se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico.
Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353 (di seguito il Provvedimento), sono state definite le modalità di esercizio dell’opzione per la proroga. In particolare, come l’opzione per la proroga del regime degli impatriati deve essere esercitata dal contribuente mediante il versamento, in un’unica soluzione, di un importo pari:

(i) al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se al momento di esercizio della stessa il lavoratore abbia almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o sia diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale (acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà) in Italia, dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti, o ne diventi proprietario entro 18 mesi dall’effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni;
(ii) al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti in Italia relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, nel caso in cui il lavoratore, al momento dell’opzione, abbia almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e sia diventato proprietario di almeno un’abitazione residenziale (acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà) nel nostro Paese, dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti, o ne diventi proprietario entro 18
mesi dall’effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni.

Il Provvedimento dispone, in particolare, che il versamento degli importi dovuti sia eseguito in unica soluzione con il modello di pagamento F24, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione.
Il Provvedimento prevede, inoltre, che i soggetti per i quali il primo periodo di fruizione dell’agevolazione si è concluso il 31 dicembre 2020, effettuano il versamento entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento medesimo. Pertanto, i soggetti che, come gli istanti, terminavano il primo periodo di fruizione del regime agevolativo il 31 dicembre 2020, avrebbero dovuto effettuare il versamento entro il 30 agosto 2021. Inoltre, per i lavoratori dipendenti la fruizione dell’opzione in argomento avviene mediante la presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro, nel termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione e, per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento (quindi entro il 30 agosto 2021), in cui tra l’altro devono essere indicati gli estremi del versamento di cui sopra.
Il Provvedimento, infine, dispone che i sostituti di imposta devono operare le ritenute del 50% o del 10% del reddito imponibile sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta scritta.

I soggetti che esercitano un’attività di lavoro autonomo, invece, comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale hanno effettuato il versamento degli importi sopra richiamati del 10 o del 5 per cento.
Tanto premesso, l’Amministrazione finanziaria afferma che la procedura prevista dal provvedimento 60353/2021 per usufruire della proroga dell’agevolazione sugli impatriati sia vincolante; pertanto, qualora non sia stata interamente seguita e, in particolare, non sia stato fatto il versamento di quanto dovuto nei termini, non è possibile regolarizzare la propria posizione tramite l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 472/1997), pur se in possesso dei requisiti.

4.4 Risposta a interpello n. 377 del 2022: imponibilità del contributo erogato in sostituzione del buono pasto non erogato

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 377 del 14 luglio 2022, si è pronunciata in tema di contributo una tantum corrisposto grazie ai risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 e concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Nel caso esaminato, l’istante ha dichiarato di aver sottoscritto un contratto collettivo integrativo, con il quale è stato stabilito che il risparmio derivante dai buoni pasto non erogati nell’anno 2020 fosse utilizzato per l’erogazione di un contributo una tantum in misura fissa e uguale a tutti i dipendenti. L’istante ha chiesto, dunque, di conoscere il corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini Irpef, a tale contributo.
L’Amministrazione finanziaria afferma, anzitutto, che l’art. 1, comma 870, l. n. 178 del 2020 prevede che «in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni Pagina 3 di 5 pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell’anno successivo, nell’ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo».

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 11 del 2021, ,nel fornire indicazioni operative sulle modalità di calcolo dei menzionati risparmi, ha precisato che, una volta acquisita la certificazione del competente organo di controllo, i predetti risparmi sono destinati, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai
corrispondenti Fondi per il trattamento accessorio di competenza del solo anno 2021 per il finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro ovvero agli istituti del welfare integrativo, secondo criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa nel rispetto delle indicazioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Nella specie, il benefit erogato dall’istante consisterà nell’erogazione di un contributo in denaro una tantum, da liquidare in misura fissa ed uguale per tutti i dipendenti cui si applica l’accordo, indipendentemente dalla qualifica e dal livello professionale rivestiti nonché dalla fascia di reddito e/o dal numero dei componenti del nucleo familiare.

Riguardo al regime fiscale applicabile al suddetto contributo in denaro, l’Amministrazione finanziaria afferma che lo stesso, pur derivando dal risparmio dei buoni pasto non erogati nel 2020, non conserva la natura di buono pasto, con la conseguenza che non può trovare applicazione l’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR, ossia l’imponibilità fiscale e contributiva fino al valore nominale giornaliero di 4 euro per i buoni cartacei e 8 euro per quelli digitali.

Né il contributo in denaro è riconducibile a taluna delle ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente previste dall’art. 51, comma 2, TUIR in materia di welfare aziendale.
Pertanto, il contributo erogato dall’istante, secondo l’Amministrazione finanziaria, dovrà concorrere, in applicazione del principio di onnicomprensività, di cui all’art. 51, comma 1, TUIR e al pari delle altre elargizioni in denaro percepite dai dipendenti in relazione al rapporto di lavoro, alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

4.5 CTP Milano, sent. n. 1479 del 2022: applicabilità del regime degli impatriati post distacco anche senza un nuovo contratto

L’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 riconosce un particolare regime fiscale di favore a quei lavoratori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, a condizione che non siano stati residenti nel nostro Paese per almeno 2 anni precedenti al trasferimento e che si impegnino a restare in Italia per almeno 2 anni.
Soddisfatte queste condizioni, i redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e di impresa prodotti in Italia dai lavoratori impatriati sono assoggettati a tassazione nel limite del 30% (limite ulteriormente ridotto al 10% in caso di trasferimento in una delle Regioni del Mezzogiorno); l’agevolazione ha durata di cinque anni, prorogabili per altri cinque in caso di acquisto di immobili o di trasferimento con figli minori.
La disciplina in questione incontra notevoli difficoltà applicative con riguardo a quei lavoratori che si trasferiscono in Italia a seguito di un periodo di distacco effettuato all’estero.
In particolare, a differenza della precedente disciplina (art. 3, L. n. 238/2010, recante il cd. regime dei controesodati) che prevedeva un’espressa esclusione dal beneficio per i lavoratori distaccati, l’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 non disciplina espressamente la fattispecie.

Prima di esaminare la pronuncia indicata in epigrafe, occorre segnalare come sul punto sia intervenuta una variegata prassi dell’Agenzia delle Entrate, la quale, in un primo momento (circ. n. 17E//2017) aveva escluso l’applicazione del regime degli impatriati ai lavoratori rientranti da un distacco all’estero.
Successivamente (ris. n. 76/E/2018), l’Amministrazione finanziaria aveva rivisto la propria posizione, ritenendo il distacco compatibile con il beneficio a condizione che il distacco fosse stato più volte prorogato, ovvero fosse stato particolarmente lungo (tale da affievolire i legami del lavoratore con il territorio italiano) e il rientro non si ponesse in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia, assumendo il lavoratore un ruolo aziendale differente, proprio in ragione delle maggiori competenze acquisite all’estero.
In sostanza, secondo la tesi di cui alla risoluzione n. 76/E/2018, il distacco all’estero sarebbe compatibile con il regime degli impatriati, nella misura in cui la posizione lavorativa assunta al rientro in Italia si ponga in sostanziale “discontinuità” con la precedente posizione rivestita prima del distacco.
Sarebbe questo il caso, ad esempio, di un lavoratore che, dopo il periodo di distacco all’estero, rientra in azienda in una posizione gerarchicamente superiore, acquisita proprio valorizzando le esperienze accumulate durante il periodo di lavoro all’estero.

Con la circ. n. 33/E/2020, l’Amministrazione finanziaria ha, nei fatti, ristretto nuovamente l’ambito interpretativo; richiamando i precedenti di prassi e, in particolare, la risoluzione n. 76/E/2018, l’Agenzia ha specificato che la “discontinuità”, necessaria per accedere al regime post distacco all’estero, dovrebbe avere natura “qualificata”, nel senso che presuppone, al rientro in Italia, l’instaurazione di un vero e proprio nuovo rapporto di lavoro, “con nuove ed autonome situazioni giuridiche cui segua un mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione e del titolo del rapporto”. In questo senso, sempre nella circolare n. 33, l’Agenzia ha precisato che il “nuovo” rapporto di lavoro non dovrebbe riconoscere l’anzianità di servizio e che dovrebbe prevedere un “nuovo” periodo di prova.

In tale contesto, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto il ricorso di un contribuente avverso il silenzio-diniego formatosi in relazione all’istanza di rimborso presentata all’Agenzia delle Entrate per ottenere la restituzione delle maggiori imposte sui redditi versate “per effetto della (erronea) mancata applicazione del regime fiscale” di cui all’art. 16 in commento.
A fronte delle argomentazioni dell’Ufficio, che sostanzialmente richiamavano l’orientamento fortemente restrittivo della propria prassi, tornando in particolare sull’aspetto della necessaria discontinuità tra la posizione lavorativa ante distacco e quella concretizzatasi al rientro in Italia, pur a fronte dell’assunzione di un nuovo ruolo aziendale da parte del lavoratore, i Giudici hanno censurato l’esegesi dell’art. 16 D.Lgs. n. 147/2015 proposta dall’Ufficio, poiché non supportata né dalla lettera della norma, né dalla sua ratio.

In particolare, i Giudici hanno criticato la necessità di stipula di un nuovo contratto di lavoro al fine di riconoscere l’applicazione del regime fiscale di favore, sulla base del fatto che tale requisito non è in alcun modo previsto dalla norma. La lettera dell’art. 16, difatti, non subordina il rientro alla stipula di un nuovo contratto di lavoro, ma esclusivamente a un certo periodo di tempo (almeno 2 anni) trascorso
all’estero.
Pertanto, concludono i Giudici nelle proprie motivazioni, non vi è ragione per disconoscere il beneficio al lavoratore distaccato che rientri in Italia, specie laddove – come nel caso di specie – al trasferimento consegua un cambiamento dell’attività lavorativa svolta.

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5 NOVITÀ IN MATERIA IVA

5.1 Provvedimento 5 luglio 2022: regolarizzazione omessa dichiarazione IVA 2022

Si segnala il provvedimento del 5 luglio 2022, a firma del direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, con il quale sono state definite le modalità con cui l’amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza, le informazioni ricavabili dalle fatture elettroniche, da cui emergono cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non
stabiliti in Italia e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, che segnalano la possibile omessa presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2021 o del quadro VE.
In particolare, l’Agenzia fornisce al destinatario delle comunicazioni i dati necessari per presentare la dichiarazione omessa entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario per la sua presentazione (30 aprile 2022) oppure per sanare eventuali errori od omissioni usufruendo del ravvedimento operoso.
L’opportunità riguarda anche i casi in cui la violazione è stata già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati hanno avuto formale conoscenza.
La procedura agevolata non può essere applicata, invece, se già notificato l’atto di liquidazione, di irrogazioni sanzioni o, in generale, di accertamento, oppure se è già stata recapitata la comunicazione di irregolarità riscontrata in seguito agli esiti dei controlli formali e automatizzati effettuati dall’Agenzia.

Il contribuente può richiedere all’amministrazione ulteriori informazioni relative alla sua posizione o comunicare elementi sconosciuti al Fisco utili a giustificare le violazioni emerse dal confronto tra le fatture elettroniche e le dichiarazioni del contribuente. In ogni caso, i destinatari della segnalazione possono consultare le comunicazioni ricevute anche all’interno del loro “cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

5.2 Esenzione IVA per attività di intermediazione: le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate nelle risposte ad interpello n. 360, 361 e 362 del 2022.

Con le risposte a interpello n. 360, n. 361 e n. 362 del 4 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti in tema di IVA e di attività di consulenza finanziaria.
In particolare, secondo i principi espressi dall’Amministrazione finanziaria, non è possibile applicare il regime di esenzione IVA previsto per l’intermediazione in caso di complessa attività di consulenza, in linea con l’oggetto sociale della società, nell’ambito della quale l’eventuale attività di intermediazione si pone come un “di cui” e in quanto tale non va a inficiare la qualificazione dell’intera prestazione; in particolare, con il documento di prassi in commento è stato ricordato il carattere oggettivo dell’esenzione e l’importanza del requisito dell’imparzialità.

L’Amministrazione finanziaria sembra giustificare l’imponibilità delle menzionate prestazioni sulla base delle seguenti circostanze:

 gli advisor non svolgono “un’attività riservata ma un’attività di consulenza societaria, anche in materia di M&A”, il che renderebbe inapplicabili i precedenti di prassi sul tema, invocati a supporto del regime di esenzione (ris. nn. 267/2009, 343/2008, 38/2018 e 61/2018; risposta n. 852/2021), in quanto riferiti a soggetti che svolgono “attività riservate”;
 nello statuto delle società in esame l’attività di consulenza è indicata come preponderante ed è espressamente escluso l’esercizio di attività “riservate”;
 i servizi sono qualificati dalle parti come “attività di consulenza” o “assistenza e consulenza finanziaria” e non parrebbero immediatamente riconducibili a quelli di intermediazione; emergerebbe piuttosto lo svolgimento di una “complessa attività di consulenza”, in regime di imponibilità, nell’ambito della quale “l’eventuale attività di intermediazione (non direttamente desumibile dal contratto)” dovrebbe intendersi assorbita.

In linea generale le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione (relative a operazioni su azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali) a cui il decreto IVA riconosce l’esenzione “oggettiva” si sostanziano nel fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto. Quando l’imparzialità della mandataria manca, non può ravvisarsi l’attività di mediazione e la sua prestazione va inquadrata quale “obbligazione di fare, non fare e permettere”, da assoggettare a IVA con aliquota ordinaria.
Laddove non emergano in modo preponderante e incontrovertibile i caratteri propri delle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7) dell’art. 10 del decreto IVA, nel senso chiarito tra l’altro dalla risposta a interpello n. 437 del 2020, in cui si è ribadito il carattere oggettivo dell’esenzione qui in discussione e l’importanza del requisito
dell’imparzialità, ma emerga piuttosto una complessa attività di consulenza, in linea con l’oggetto sociale della società, nell’ambito della quale l’eventuale attività di intermediazione si pone come un “di cui” e in quanto tale non va a inficiare la qualificazione dell’intera prestazione, a tale complessa prestazione di consulenza non può essere riconosciuto il regime di esenzione IVA.

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6 ALTRE NOVITÀ

6.1 Circolare n. 24: le prime linee guida per la compilazione della dichiarazione dei redditi

Con la circolare in commento, l’Agenzia delle entrate, d’intesa con la Consulta nazionale dei Caf, ha emanato le linee guida per contribuenti, Caf e professionisti alle prese con la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. In particolare, la circolare n. 24 fornisce la prima parte delle indicazioni per l’anno d’imposta 2021, concernente ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta.
A tale documento di prassi, infatti, seguirà la pubblicazione di una seconda parte, relativa alle detrazioni pluriennali riguardanti gli immobili (recupero del patrimonio edilizio, sisma bonus, bonus verde, bonus facciate, ecobonus e superbonus).

Tra le principali novità trattate nella circolare, si segnala che:

 le spese per le prestazioni dei massofisioterapisti (che hanno conseguito il titolo dopo il 17 marzo 1999) sono detraibili anche se tali soggetti hanno presentato la domanda d’iscrizione negli elenchi speciali entro il 30 giugno 2020 e la delibera formale è stata emessa oltre detto termine, a condizione che l’iscrizione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione nella quale si intende fruire della detrazione;
 le spese per tamponi e test di qualunque tipo (molecolari, sierologici o antigenici) per il Sars-Cov-2, eseguiti da laboratori pubblici o privati, sono detraibili quali prestazioni sanitarie diagnostiche, con obbligo di pagamento tracciato se eseguiti da strutture private non accreditate al Ssn. Le spese per tamponi rapidi, sierologici o antigenici, eseguiti in farmacia sono detraibili, anche se pagati in contanti, purché la certificazione rilasciata dalle farmacie riporti la denominazione della prestazione o i codici univoci 983172483 (esecuzione tampone rapido 18+) e 983172420 (esecuzione tampone rapido 12-18). Le spese per tamponi rapidi di autodiagnosi, qualora il documento di
spesa non riporti il codice AD, che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, sono detraibili solo se sono provate la marcatura Ce e la conformità alla normativa europea del prodotto, non essendo compresi nell’elenco dei dispositivi di uso più comune;
 le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), a scuole di musica iscritte nei registri regionali, a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione sono detraibili, nella misura del 19%, calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a mille euro per ciascun ragazzo, solo se il reddito complessivo non supera i 36mila;
 il bonus vacanze è riconosciuto anche per pacchetti turistici offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator. Spetta anche se il soggiorno si estende al di fuori del periodo previsto dall’agevolazione (periodi di imposta 2020 e 2021), purché comprenda almeno un giorno tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
La circolare fornisce, inoltre, precisazioni anche relativamente ai crediti d’imposta previsti per il 2021.

Nel dettaglio, evidenzia che:

 alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. L’importo del credito spettante non può eccedere i 60mila euro;
 alle persone fisiche non esercenti attività economiche è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a mille euro per ciascuna unità immobiliare;
 per i contratti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022 da soggetti che, al momento della stipula del contratto, non hanno ancora compiuto 36 anni di età e hanno un Isee non superiore a 40mila annui, è riconosciuta l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per l’acquisto della prima casa e, per le compravendite soggette a Iva, anche un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto; e l’esenzione dalla sostitutiva delle imposte di registro,
di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

L’Agenzia ricorda, infine, che con provvedimento del direttore del 28 gennaio 2022 sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica, che può essere riconosciuto fino a un massimo di 750 euro ed è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute, non oltre il periodo d’imposta 2022.

6.2 Risoluzione n. 35: codici tributi per la restituzione degli aiuti COVID oltre i limiti ammessi

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35 del 5 luglio 2022, istituisce i codici tributi per consentire la restituzione spontanea dell’importo degli aiuti eccedenti i limiti dei massimali stabiliti dalla Commissione Ue con la comunicazione del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19); tali codici dovranno essere riportati nel modello “F24 – versamenti con elementi identificativi”.

A tal proposito, si riporta che il decreto 11 dicembre 2021 del MEF, all’articolo 4, ha previsto che in caso di superamento dei massimali stabiliti, l’importo dell’aiuto eccedente tale massimale è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

Con il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, in data 27 aprile 2022, sono state definite, tra l’altro, le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti, stabilendo che tale restituzione avvenga con le modalità previste dall’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, esclusa la compensazione.
Al fine di consentire quindi la restituzione spontanea dell’importo degli aiuti eccedenti i limiti dei massimali stabiliti e il versamento dei relativi interessi, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide) sono istituiti i seguenti codici tributo:

 8174denominato “Temporary framework – restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante – CAPITALE – art. 4 DM 11 dicembre 2021”
 8175denominato “Temporary framework – restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante – INTERESSI – art. 4 DM 11 dicembre 2021”.

6.3 Credito d’imposta investimenti al Sud: aggiornato il modello di comunicazione

Si segnala che il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022 ha modificato il modello per richiedere il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone economiche speciali (Zes) e nelle Zone logistiche semplificate (Zls). Il modello consentirà di presentare la comunicazione per la fruizione del bonus all’Agenzia a decorrere dal prossimo 14
luglio.
A tal proposto, si ricorda che il decreto-legge per l’attuazione del Pnrr (articolo 43-ter del Dl n. 152/2021) ha previsto che a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19” (Temporary Framework).
Il via libera della Commissione alla misura agevolativa è arrivata il 3 giugno 2022 con la decisione C(2022) 3805 final.
Il bonus è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia.