Siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale del mese disponibili anche sul sito dello Studio www.e-ius.it
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021), è stato pubblicato il Decreto Legge n. 228 del 2021 (c.d. “decreto Milleproroghe”). Il provvedimento è entrato in vigore in data 31 dicembre 2021.
Legge 30 dicembre 2021, n. 234: Legge di Bilancio
Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 49), è stata pubblicata la legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256). Il provvedimento è entrato in vigore in data 1 gennaio 2022.
Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146: Decreto Fiscale
Nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2021, n. 301 è stato pubblicato il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, noto come Decreto Fiscale, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE
- La Corte Costituzionale salva il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) introdotto dall’art. 3 del decreto-legge n. 137 del 2020.
Con la sentenza n. 40/2022 la Consulta si è espressa sulla legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 137/2020, quest’ultimo convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176. L’art. 3, comma 1, del d.l. 137/2020, ha istituito il “Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche” con lo scopo di aiutare tali realtà ad affrontare la situazione di crisi economica cagionata dalle misure restrittive introdotte con l’emergenza sanitaria Covid-19.
La Regione Campania solleva due distinti motivi di incostituzionalità. Il primo motivo contestato, riguarda il fatto che la norma, in virtù dell’art. 3 della Cost., violerebbe i principi di uguaglianza sostanziale e ragionevolezza, nella parte in cui subordina l’erogazione del contributo alla circostanza che la cessazione/riduzione dell’attività sportiva sia stata determinata da provvedimenti statali senza fare alcun riferimento ai provvedimenti restrittivi adottati dalle Regioni. Motivo questo dichiarata inammissibile.
La seconda contestazione è legata alla violazione degli artt. 117, c. 3, 118, 119 e 120 Cost. Contestata infatti non è la caducazione del fondo ma il fatto che l’ordinamento sportivo sia una materia in cui Stato e Regione hanno competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma Cost) che avrebbe richiesto un’intesa tra le parti ai fini della ripartizione dei fondi, Per di più viene evidenziato da parte della Consulta come in realtà la ripartizione delle risorse stanziate per il Fondo non possa ritenersi di competenza statale neppur inquadrando l’intervento nell’ambito della perequazione finanziaria. Come evidenziato, il Fondo unico ha carattere di universalità in quanto la misura riguarderebbe l’intero territorio nazionale e non frazioni dello stesso dove si manifestino speciali esigenze perequative.
Sulla base di tali presupposti, quindi, la Consulta ha ritenuto fondata la questione sollevata dalla Regione Campania con una sentenza additiva che non travolge i ristori già assegnati all’ente. La decisione in particolare interviene sulla violazione costituzionale imponendo l’intesa tra Stato e Conferenza Stato Regioni in modo che il riparto del fondo avvenga in forma concertata.
Sotto il profilo formale viene dunque dichiarata illegittima la sola parte dell’art. 3, comma 2, del D.l. 137/2020 nella parte in cui non prevede che il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri sia adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Indetraibilità dell’IVA nel caso di IVA erroneamente addebitata in fattura: Cass. n. 5012/2022
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 16 febbraio ha affermato, con riferimento ad una prestazione di servizi non imponibile, che se il prestatore emette una fattura con applicazione dell’IVA, non può riconoscersi il diritto del committente alla detrazione dell’imposta, in quanto lo stesso è connesso, come regola generale, all’effettiva realizzazione di un’operazione imponibile, per cui non si estende all’IVA dovuta per il solo fatto e nella misura in cui essa sia stata indicata in fattura. Pertanto, ove l’operazione sia stata erroneamente assoggettata all’IVA, sarebbero privi di fondamento non solo il pagamento dell’imposta da parte del cedente e la rivalsa effettuata dal cedente o prestatore nei confronti del cessionario o committente, ma anche la detrazione operata dal cessionario o committente nella sua dichiarazione IVA con conseguente potere-dovere dell’Amministrazione di escludere la detrazione dell’imposta così pagata in rivalsa.
2. La detrazione per gli Eco-bonus spetta anche al familiare convivente con il possessore: Cass. n. 5584/2022
I giudici di legittimità, nella sentenza del 21 febbraio, hanno affermato che la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Eco-bonus), di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, compete anche al familiare convivente con il possessore, a prescindere dall’esistenza di un sottostante contratto di comodato.
Il titolo legittimante la fruizione della detrazione fiscale è costituito dall’essere un familiare convivente con il possessore dell’immobile e lo status di convivenza (per la cui attestazione è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio) deve già sussistere al momento di avvio dei lavori o, se precedente, al momento di sostenimento delle spese detraibili, ma non è necessario che permanga per l’intero periodo di fruizione della detrazione, così come non è necessario che permanga per l’intero periodo di fruizione della detrazione la disponibilità dell’immobile.
Inoltre, nel caso in cui il beneficiario della detrazione fiscale sia un familiare convivente con il proprietario, accertata la convivenza, non è necessario possedere il consenso del proprietario per l’esecuzione dei lavori.
NOVITÀ IN TEMA DI START-UP, INDUSTRIA 4.0, MARCHI E BREVETTI
- PMI: investimenti 4.0 e risparmio energetico
Il MISE, con decreto, ha introdotto un nuovo regime di aiuti per le PMI al fine di sostenere gli investimenti attraverso i fondi stanziati con il programma d’investimento europeo React-Eu e i fondi di coesione.
Più nello specifico, il ministero ha stanziato un plafond 678 milioni di euro al fine di rilanciare le imprese italiane attraverso investimenti in progetti innovativi legati a tecnologie 4.0, economia circolare che mirano anche a ridurre l’impatto energetico sui processi produttivi.
A ben vedere, si deve inoltre rilevare che parte di tali fondi sono stati stanziati per sostenere gli investimenti nelle regioni del centre e del nord Italia.
Nel dettaglio, si tratta di una somma pari a 250 milioni.
Altresì, occorre sottolineare che circa 428 milioni sono previsti per quelli nelle regioni del Mezzogiorno.
Di queste risorse, una quota pari al 25% è destinata ai progetti proposti dalle micro e piccole imprese.
Dal punto di vista tecnico, l’importo massimo agevolabile per ogni investimento innovativo non potrà essere superiore a 3 milioni di euro e dovrà favorire la trasformazione digitale dell’attività manifatturiera delle Pmi attraverso l’utilizzo di tecnologie abilitanti individuate dal piano Transizione 4.0.
E ancora, particolare attenzione verrà rivolta ai progetti che puntano a favorire l’economia circolare, la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico.
Non sarà possibile beneficiare dell’agevolazione per quelle imprese che, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, abbiano delocalizzato verso uno stabilimento situato in un’altra parte dello Spazio Economico Europeo (SEE) che realizzi prodotti o servizi oggetto dell’investimento, impegnandosi a non farlo anche fino ai 2 anni successivi al completamento dell’investimento stesso.
Il decreto è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
Ad ogni modo, per le modalità si esercizio della domanda sarà necessario attendere ulteriore provvedimento definitorio.
NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE
1. Circolare Ministero del Lavoro n. 3 del 2022: semplificazioni procedurali in materia di ammortizzatori sociali
Il provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali semplifica le modalità di presentazione dell’istanza all’INPS per l’accesso all’ammortizzatore sociale riconosciuto dal FIS, rendendo quindi possibili tempi di deposito delle domande più celeri, con una conseguente ricaduta positiva sui tempi di ricezione del trattamento di integrazione salariale da parte dei lavoratori in un contesto emergenziale ancora in corso.
In particolare, nell’ottica di un graduale adeguamento alle nuove previsioni normative, l’istanza potrà essere presentata all’INPS – per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 – anche in assenza della attestazione dell’avvenuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione di cui all’articolo 14 del Decreto legislativo n. 148 del 2015, in materia di informazione e consultazione sindacale, fermo restando che la informativa deve essere espletata e comunicata all’INPS e che l’INPS potrà richiedere in sede di istruttoria l’integrazione dell’istanza su questo aspetto.
In caso di richiesta di pagamento diretto, la richiesta sarà valutata sulla base di documentazione semplificata che faccia riferimento al fatto notorio della crisi pandemica e alle conseguenze che la medesima ha avuto sul singolo datore di lavoro dal punto di vista finanziario. Allo stesso modo, nella valutazione dei requisiti per l’accesso all’assegno di integrazione salariale con riferimento alle diverse causali, la situazione di difficoltà – si pensi, ad esempio, nel caso della causale ordinaria, alla mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato – potrà desumersi alla luce della congiuntura economica e delle conseguenze economiche direttamente connesse all’emergenza epidemiologica.
2. Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1 del 2022: chiarimenti sugli obblighi formativi e di addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Con la Circolare n. 1 del 17 febbraio 2022, l’Ispettorato nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni inerenti le novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti, introdotte dal D.L. n. 146/2021. L’art. 13 D.L. n. 146/2021 (conv. in L. n. 215/2021) ha modificato l’art. 37 D.lgs. n. 81/2008, che disciplina la “formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”. La disposizione ha introdotto nuovi obblighi formativi in materia prevenzionistica, prima del tutto inesistenti, a carico dei datori di lavoro ed ha previsto una rimodulazione degli obblighi formativi e di addestramento che interessano i lavoratori, rimettendo tuttavia alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di riempire di contenuto gran parte delle nuove misure.
Una prima novità è contenuta nel nuovo art. 37, comma 7, D.lgs. n. 81/2008, ai sensi del quale «il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo». La disposizione individua anzitutto, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una «adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico» secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla Conferenza è infatti demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, «un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa».
Per quanto concerne il datore di lavoro, l’accordo demandato alla Conferenza costituisce, dunque, elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico. Sarà l’accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa; pertanto, la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.
Per quanto concerne l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti, va anzitutto ricordato che la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che «i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione».
In sostituzione di tale formulazione, il legislatore oggi richiede, anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti, una «adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo», rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza.
Inoltre, con specifico riferimento alla figura del preposto, il nuovo art. 37, comma 7-ter, D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che «per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi».
La sostituzione dell’art. 37, comma 7 – che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione «adeguata e specifica», secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022 – non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico. In assenza del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno, pertanto, essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.
Con specifico riferimento alla figura del preposto, tenuto conto di quanto già previsto dall’art. 37, comma 7-ter, D.lgs. n. 81/2008, l’Istituto specifica che i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo), che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza. Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.
Gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 30 giugno 2022. Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.
Altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento. Il comma 5 dell’art. 37 già prevedeva che l’addestramento deve avvenire «da persona esperta e sul luogo di lavoro»; il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che «l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato».
Trattasi dunque di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un apposito registro informatizzato che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021. Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della «prova pratica» e/o della «esercitazione applicata» richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.
3. Circolare n. 4 del 2022: chiarimenti sulla nuova IRPEF e sull’abolizione dell’IRAP per persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni
Con la Circolare n. 4 del 18 febbraio 2022 l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova IRPEF.
Il documento di prassi si è reso necessario in ragione della modifica del sistema di tassazione delle persone fisiche introdotta, con l’art. 1, commi da 2 a 8, l. n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022), a decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di ridurre la pressione fiscale, in accordo con gli obiettivi generali di semplificazione e stimolo alla crescita economica e sociale.
La riforma vuole garantire il principio di progressività, mediante la riduzione graduale delle aliquote medie effettive derivanti dall’applicazione dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche, con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, e modificare la dinamica delle aliquote marginali effettive, eliminando alcune discontinuità.
La circolare, con degli esempi, mostra il risparmio d’imposta ipotetico per i contribuenti in ragione della nuova riforma dell’IRPEF e inoltre evidenzia le novità introdotte in tema di IRAP a partire dal 1° gennaio 2022.
La legge di Bilancio 2022 ha introdotto importanti novità nel metodo di calcolo dell’IRPEF, delineato nel TUIR, in base al quale l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, aliquote diverse per scaglioni di reddito:
(i) fino a 15.000 euro, 23%;
(ii) oltre 15.000 e fino a 28.000 euro, 25%;
(iii) oltre 28.000 e fino a 50.000 euro, 35%;
(iv) oltre 50.000 euro, 43%.
Si passa, quindi, dal 27% al 25% per la seconda aliquota, dal 38% al 35% per la terza aliquota e infine i redditi superiori a 50.000 euro vengono tassati al 43%, con la soppressione della vecchia aliquota del 41%.
Per quanto concerne i redditi di lavoro dipendente, la nuova disciplina prevede che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi da lavoro dipendente, nonché alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:
(i) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro; l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro; ciò significa che tali misure minime competono laddove superiori al risultato derivante dal calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell’anno;
(ii) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
(iii) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
Tra l’altro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro, la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro.
Ne consegue che rispetto alla precedente disciplina, il regime delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente vigente dal 1° gennaio 2022:
(i) amplia, da 8.000 euro a 15.000 euro, la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione di 1.880 euro;
(ii) estende la misura della detrazione base;
(iii) viene modificata la modalità di calcolo della quota ulteriore della detrazione;
(iv) riduce da 55.000 euro a 50.000 euro la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione che, per tali redditi, passa da 978 euro a 1.910 euro; essa ammonta a 1.910 euro per redditi pari a 28.001 euro e decresce, fino ad annullarsi, alla soglia dei 50.000 euro;
(v) prevede un aumento di 65 euro della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.
In ogni caso, ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19.
L’importo della detrazione va aumentato di 65 euro per i redditi complessivi superiori a 25.000 euro e fino a 35.000 euro.
Per quanto concerne i redditi di pensione, alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella prevista dall’art. 13, comma 1, TUIR, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a:
(i) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro; l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; ciò significa che tali misure minime competono laddove superiori al risultato derivante dal calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell’anno;
(ii) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
(iii) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
Se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro, la detrazione è aumentata di un importo pari a 50 euro. Questa cifra è intesa quale correttivo in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate e deve essere corrisposto per intero nel corso dell’anno 2022.
Quindi, il sostituto di imposta deve riconoscere l’ulteriore detrazione di 50 euro sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell’anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto pensionistico, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare del trattamento pensionistico complessivamente erogato nel periodo d’imposta.
Circa i redditi di lavoro autonomo, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all’art. 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), TUIR, tra cui i redditi da lavoro autonomo spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con le altre previste dall’art. 13 TUIR pari a:
(i) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
(ii) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
(iii) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
In tal caso, la detrazione, a differenza di quelle previste per i lavoratori dipendenti e per i titolari di redditi di pensione, non deve essere ragguagliata al periodo di svolgimento dell’attività e, pertanto, spetta a prescindere dal periodo di attività svolta nell’anno.
Se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro, la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro. Tale importo va inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni e spetta per intero nel corso dell’anno 2022.
La legge di Bilancio 2022 ha ridotto da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo prevista dall’art. 1, D.L. n. 3/2020, sopra la quale il trattamento integrativo, di regola, non spetta, lasciando inalterato l’impianto di determinazione e spettanza dello stesso.
Ne consegue che fermo restando il rispetto delle condizioni in tema di verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per le stesse tipologie reddituali, la disposizione normativa ha, tuttavia, precisato che il trattamento integrativo è comunque riconosciuto, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative) sia di ammontare superiore all’imposta lorda.
In tale ipotesi, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni elencate e l’imposta lorda.
L’imposta lorda da considerare per la spettanza del trattamento integrativo per i redditi compresi fra 15.000 e 28.000 euro va, invece, determinata secondo le regole ordinarie e non sui soli redditi da lavoro dipendente e assimilati, con esclusione di quelli indicati nell’art. 50, comma 2, lettera a) e comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), TUIR.
Per espressa previsione normativa, inoltre, la somma delle detrazioni previste deve riferirsi a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. Quindi per la verifica della “incapienza” dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni normativamente previste è necessario fare riferimento all’imposta lorda relativa all’anno d’imposta in corso (nella specie, 2022), diminuita delle detrazioni relative al medesimo periodo di imposta (2022).
La legge di Bilancio 2022 ha riconosciuto la possibilità di beneficiare del trattamento integrativo:
(i) nell’ipotesi in cui il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro, qualora vi sia “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari a 1.200 euro;
(ii) nell’ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, qualora vi sia, oltre al requisito rappresentato nel precedente punto, anche “incapienza” dell’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle altre detrazioni indicate dalla norma; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare che è pari alla differenza tra la somma delle suindicate detrazioni d’imposta e l’imposta lorda; comunque non superiore a 1.200 euro annui.
Il trattamento integrativo in questione va riconosciuto dai sostituti d’imposta in via automatica, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei sostituiti.
L’importo del trattamento integrativo riconosciuto è indicato nella Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CU) e quindi qualora in tale sede si riveli non spettante, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo.
La circolare si sofferma anche sull’assegno unico e universale, istituito dall’art. 1, D.lgs. n. 230/2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’ISEE.
In conseguenza dell’entrata in vigore dell’assegno unico, si prevede che, sempre a far data dal 1° marzo 2022:
– cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità;
– è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli).
Inoltre, è stato previsto che per i figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 12 TUIR. Per i figli di età inferiore ai 21 anni, anche se non fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, del TUIR in tema di welfare.
Con riferimento alle detrazioni per carichi di famiglia, fino alla fine di febbraio 2022, restano in vigore le misure in essere, ossia le detrazioni per i figli minori di 21 anni e la detrazione per famiglie numerose. Ciò significa che il sostituto d’imposta, anche al fine del riconoscimento del trattamento integrativo deve computare le detrazioni per carichi di famiglia applicando per i primi due mesi dell’anno in corso (gennaio e febbraio) l’articolo 12 nella versione vigente al 28 febbraio 2022 e, per il restante periodo dell’anno, nella versione come modificata, a decorrere dal 1° marzo 2022, dall’art. 10, D.lgs. n. 230/2021.
In ogni caso rimane la verifica delle detrazioni effettivamente spettanti in occasione del conguaglio di fine anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro con riferimento al reddito complessivo riferito all’intero periodo d’imposta.
Il ragguaglio della detrazione ai soli due mesi di vigenza dell’art. 12 citato deve essere effettuato anche con riferimento alla detrazione per famiglie numerose. Ciò perché tale detrazione è stata sostituita dall’AUU, per cui per il solo anno 2022, se il contribuente ha diritto alla predetta detrazione, la stessa deve essere rapportata ai soli due mesi di vigenza della disposizione.
La condizione richiesta dalla norma dell’esistenza di almeno quattro figli a carico può, tuttavia, verificarsi in tutto il periodo d’imposta 2022, ciò in quanto l’ulteriore detrazione non spetta per ciascun figlio, ma deve intendersi come bonus complessivo ed unitario a beneficio delle famiglie numerose.
Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali sono cumulabili con l’AUU eventualmente percepito.
Inoltre, al primo figlio di età pari o superiore a 21 anni, può essere riconosciuta la detrazione prevista per il coniuge, se più conveniente delle detrazioni previste per i figli a carico, nel caso in cui l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato.
Le modifiche normative introdotte dalla legge di Bilancio 2022 entrano in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicano, quindi, a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o Redditi PF 2023). Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o Redditi PF 2022) restano, invece, applicabili le disposizioni prima vigenti.
Qualora i sostituti d’imposta non siano riusciti ad applicare tempestivamente le nuove regole, tenuto conto del necessario adeguamento dei software per la lavorazione delle buste paga e della circostanza che il 1° marzo 2022 entrano in vigore le modifiche riguardo alle detrazioni per carichi di famiglia, i sostituti d’imposta possono applicare le modifiche normative entro il mese di aprile 2022, provvedendo ad effettuare un conguaglio per i primi tre mesi del 2022.
Infine, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, fuoriescono dall’ambito soggettivo di applicazione dell’IRAP:
(i) le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa residenti nel territorio dello Stato;
(ii) le persone fisiche esercenti arti e professioni residenti nel territorio dello Stato.
Al ricorrere della condizione di esercizio di impresa commerciale, considerata la natura di impresa individuale, l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che non sono soggette ad IRAP l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria.
In considerazione della natura di impresa individuale, l’impresa familiare, pertanto, rientra nell’ambito dei soggetti esclusi dall’IRAP a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022.
Allo stesso modo sono escluse dall’ambito soggettivo di applicazione dell’IRAP le aziende coniugali non gestite in forma societaria.
Nell’ambito soggettivo di esclusione dall’IRAP rientrano anche le persone fisiche esercenti arti e professioni residenti nel territorio dello Stato. Ne consegue che, in considerazione del riferimento alle persone fisiche esercenti arti e professioni, resta assoggettato ad IRAP l’esercizio di arti e professioni in forma associata.
L’esclusione dall’ambito soggettivo di applicazione dell’IRAP, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022, comporta la caducazione degli obblighi documentali, contabili, dichiarativi funzionali alla determinazione e all’assolvimento di detta imposta.
4. Circolare n. 4 del 2022: chiarimenti sulla nuova IRPEF e sull’abolizione dell’IRAP per persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni
Con la Circolare n. 4 del 18 febbraio 2022 l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova IRPEF.
Il documento di prassi si è reso necessario in ragione della modifica del sistema di tassazione delle persone fisiche introdotta, con l’art. 1, commi da 2 a 8, l. n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022), a decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di ridurre la pressione fiscale, in accordo con gli obiettivi generali di semplificazione e stimolo alla crescita economica e sociale.
La riforma vuole garantire il principio di progressività, mediante la riduzione graduale delle aliquote medie effettive derivanti dall’applicazione dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche, con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, e modificare la dinamica delle aliquote marginali effettive, eliminando alcune discontinuità.
La circolare, con degli esempi, mostra il risparmio d’imposta ipotetico per i contribuenti in ragione della nuova riforma dell’IRPEF e inoltre evidenzia le novità introdotte in tema di IRAP a partire dal 1° gennaio 2022.
La legge di Bilancio 2022 ha introdotto importanti novità nel metodo di calcolo dell’IRPEF, delineato nel TUIR, in base al quale l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, aliquote diverse per scaglioni di reddito:
(i) fino a 15.000 euro, 23%;
(ii) oltre 15.000 e fino a 28.000 euro, 25%;
(iii) oltre 28.000 e fino a 50.000 euro, 35%;
(iv) oltre 50.000 euro, 43%.
Si passa, quindi, dal 27% al 25% per la seconda aliquota, dal 38% al 35% per la terza aliquota e infine i redditi superiori a 50.000 euro vengono tassati al 43%, con la soppressione della vecchia aliquota del 41%.
Per quanto concerne i redditi di lavoro dipendente, la nuova disciplina prevede che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi da lavoro dipendente, nonché alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:
(i) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro; l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro; ciò significa che tali misure minime competono laddove superiori al risultato derivante dal calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell’anno;
(ii) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
(iii) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
Tra l’altro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro, la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro.
Ne consegue che rispetto alla precedente disciplina, il regime delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente vigente dal 1° gennaio 2022:
(i) amplia, da 8.000 euro a 15.000 euro, la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione di 1.880 euro;
(ii) estende la misura della detrazione base;
(iii) viene modificata la modalità di calcolo della quota ulteriore della detrazione;
(iv) riduce da 55.000 euro a 50.000 euro la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione che, per tali redditi, passa da 978 euro a 1.910 euro; essa ammonta a 1.910 euro per redditi pari a 28.001 euro e decresce, fino ad annullarsi, alla soglia dei 50.000 euro;
(v) prevede un aumento di 65 euro della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.
In ogni caso, ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19.
L’importo della detrazione va aumentato di 65 euro per i redditi complessivi superiori a 25.000 euro e fino a 35.000 euro.
Per quanto concerne i redditi di pensione, alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella prevista dall’art. 13, comma 1, TUIR, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a:
(i) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro; l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; ciò significa che tali misure minime competono laddove superiori al risultato derivante dal calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell’anno;
(ii) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
(iii) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
Se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro, la detrazione è aumentata di un importo pari a 50 euro. Questa cifra è intesa quale correttivo in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate e deve essere corrisposto per intero nel corso dell’anno 2022.
Quindi, il sostituto di imposta deve riconoscere l’ulteriore detrazione di 50 euro sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell’anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto pensionistico, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare del trattamento pensionistico complessivamente erogato nel periodo d’imposta.
Circa i redditi di lavoro autonomo, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all’art. 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), TUIR, tra cui i redditi da lavoro autonomo spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con le altre previste dall’art. 13 TUIR pari a:
(i) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
(ii) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
(iii) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
In tal caso, la detrazione, a differenza di quelle previste per i lavoratori dipendenti e per i titolari di redditi di pensione, non deve essere ragguagliata al periodo di svolgimento dell’attività e, pertanto, spetta a prescindere dal periodo di attività svolta nell’anno.
Se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro, la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro. Tale importo va inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni e spetta per intero nel corso dell’anno 2022.
La legge di Bilancio 2022 ha ridotto da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo prevista dall’art. 1, D.L. n. 3/2020, sopra la quale il trattamento integrativo, di regola, non spetta, lasciando inalterato l’impianto di determinazione e spettanza dello stesso. Ne consegue che fermo restando il rispetto delle condizioni in tema di verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per le stesse tipologie reddituali, la disposizione normativa ha, tuttavia, precisato che il trattamento integrativo è comunque riconosciuto, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a
condizione che la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative) sia di ammontare superiore all’imposta lorda.
In tale ipotesi, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni elencate e l’imposta lorda.
L’imposta lorda da considerare per la spettanza del trattamento integrativo per i redditi compresi fra 15.000 e 28.000 euro va, invece, determinata secondo le regole ordinarie e non sui soli redditi da lavoro dipendente e assimilati, con esclusione di quelli indicati nell’art. 50, comma 2, lettera a) e comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), TUIR.
Per espressa previsione normativa, inoltre, la somma delle detrazioni previste deve riferirsi a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. Quindi per la verifica della “incapienza” dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni normativamente previste è necessario fare riferimento all’imposta lorda relativa all’anno d’imposta in corso (nella specie, 2022), diminuita delle detrazioni relative al medesimo periodo di imposta (2022).
La legge di Bilancio 2022 ha riconosciuto la possibilità di beneficiare del trattamento integrativo:
(i) nell’ipotesi in cui il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro, qualora vi sia “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari a 1.200 euro;
(ii) nell’ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, qualora vi sia, oltre al requisito rappresentato nel precedente punto, anche “incapienza” dell’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle altre detrazioni indicate dalla norma; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare che è pari alla differenza tra la somma delle suindicate detrazioni d’imposta e l’imposta lorda; comunque non superiore a 1.200 euro annui.
Il trattamento integrativo in questione va riconosciuto dai sostituti d’imposta in via automatica, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei sostituiti.
L’importo del trattamento integrativo riconosciuto è indicato nella Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CU) e quindi qualora in tale sede si riveli non spettante, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo.
La circolare si sofferma anche sull’assegno unico e universale, istituito dall’art. 1, D.lgs. n. 230/2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’ISEE.
In conseguenza dell’entrata in vigore dell’assegno unico, si prevede che, sempre a far data dal 1° marzo 2022:
– cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità;
– è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli).
Inoltre, è stato previsto che per i figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 12 TUIR. Per i figli di età inferiore ai 21 anni, anche se non fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, del TUIR in tema di welfare.
Con riferimento alle detrazioni per carichi di famiglia, fino alla fine di febbraio 2022, restano in vigore le misure in essere, ossia le detrazioni per i figli minori di 21 anni e la detrazione per famiglie numerose. Ciò significa che il sostituto d’imposta, anche al fine del riconoscimento del trattamento integrativo deve computare le detrazioni per carichi di famiglia applicando per i primi due mesi dell’anno in corso (gennaio e febbraio) l’articolo 12 nella versione vigente al 28 febbraio 2022 e, per il restante periodo dell’anno, nella versione come modificata, a decorrere dal 1° marzo 2022, dall’art. 10, D.lgs. n. 230/2021.
In ogni caso rimane la verifica delle detrazioni effettivamente spettanti in occasione del conguaglio di fine anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro con riferimento al reddito complessivo riferito all’intero periodo d’imposta.
Il ragguaglio della detrazione ai soli due mesi di vigenza dell’art. 12 citato deve essere effettuato anche con riferimento alla detrazione per famiglie numerose. Ciò perché tale detrazione è stata sostituita dall’AUU, per cui per il solo anno 2022, se il contribuente ha diritto alla predetta detrazione, la stessa deve essere rapportata ai soli due mesi di vigenza della disposizione.
La condizione richiesta dalla norma dell’esistenza di almeno quattro figli a carico può, tuttavia, verificarsi in tutto il periodo d’imposta 2022, ciò in quanto l’ulteriore detrazione non spetta per ciascun figlio, ma deve intendersi come bonus complessivo ed unitario a beneficio delle famiglie numerose.
Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali sono cumulabili con l’AUU eventualmente percepito.
Inoltre, al primo figlio di età pari o superiore a 21 anni, può essere riconosciuta la detrazione prevista per il coniuge, se più conveniente delle detrazioni previste per i figli a carico, nel caso in cui l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato.
Le modifiche normative introdotte dalla legge di Bilancio 2022 entrano in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicano, quindi, a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o Redditi PF 2023). Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o Redditi PF 2022) restano, invece, applicabili le disposizioni prima vigenti.
Qualora i sostituti d’imposta non siano riusciti ad applicare tempestivamente le nuove regole, tenuto conto del necessario adeguamento dei software per la lavorazione delle buste paga e della circostanza che il 1° marzo 2022 entrano in vigore le modifiche riguardo alle detrazioni per carichi di famiglia, i sostituti d’imposta possono applicare le modifiche normative entro il mese di aprile 2022, provvedendo ad effettuare un conguaglio per i primi tre mesi del 2022.
Infine, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, fuoriescono dall’ambito soggettivo di applicazione dell’IRAP:
(i) le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa residenti nel territorio dello Stato;
(ii) le persone fisiche esercenti arti e professioni residenti nel territorio dello Stato.
Al ricorrere della condizione di esercizio di impresa commerciale, considerata la natura di impresa individuale, l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che non sono soggette ad IRAP l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria.
In considerazione della natura di impresa individuale, l’impresa familiare, pertanto, rientra nell’ambito dei soggetti esclusi dall’IRAP a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022.
Allo stesso modo sono escluse dall’ambito soggettivo di applicazione dell’IRAP le aziende coniugali non gestite in forma societaria.
Nell’ambito soggettivo di esclusione dall’IRAP rientrano anche le persone fisiche esercenti arti e professioni residenti nel territorio dello Stato. Ne consegue che, in considerazione del riferimento alle persone fisiche esercenti arti e professioni, resta assoggettato ad IRAP l’esercizio di arti e professioni in forma associata.
L’esclusione dall’ambito soggettivo di applicazione dell’IRAP, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022, comporta la caducazione degli obblighi documentali, contabili, dichiarativi funzionali alla determinazione e all’assolvimento di detta imposta.