con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale del mese disponibili anche sul sito dello Studio www.e-ius.it.
1 ATTIVITÀ LEGISLATIVA ……………………………………………………………………………………………….2
2 NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE …………………………………………………………..3
3 NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO …………………………………..4
4 NOVITÀ IN TEMA DI START-UP, INDUSTRIA 4.0, MARCHI E BREVETTI ……6
5 NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE………………………10
6 NOVITÀ IN MATERIA IVA …………………………………………………………………………………………….17
7 ALTRE NOVITA’ ………………………………………………………………………………………………………………20
1 ATTIVITÀ LEGISLATIVA
1.1 Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.21 del 27-01-2022) è stato pubblicato il Decreto Legge n. 4 del 2022 (c.d. “decreto sostegni ter”). Il provvedimento è entrato in vigore in data 27 gennaio 2022.
1.2 Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021), è stato pubblicato il Decreto Legge n. 228 del 2021 (c.d. “decreto Milleproroghe”). Il provvedimento è entrato in vigore in data 31 dicembre 2021. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, è pubblicata la Legge 25 febbraio 2022, n. 15: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
1.3 Legge 30 dicembre 2021, n. 234: Legge di Bilancio
Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 49), è stata pubblicata la legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256). Il provvedimento è entrato in vigore in data 1 gennaio 2022.
1.4 Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146: Decreto Fiscale
Nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2021, n. 301 è stato pubblicato il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, noto come Decreto Fiscale, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
2 NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE
2.1 I chiarimenti in materia di assemblee da remoto forniti dal Consiglio notarile di Milano con le massime del Terzo settore n. 12 e n. 13 del 10 maggio 2022
Con la massima del Terzo settore n. 12, il Consiglio notarile di Milano conferma la possibilità di continuare a tenere assemblee con modalità da remoto anche dopo il 31 luglio per gli enti che decidono di non accedere al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). La massima chiarisce che per le realtà associative che non accedono al RUNTS, il Codice civile non pone limiti, se non per le previsioni dei quorum assembleari. In mancanza, quindi, di una specifica disciplina legale che richieda la compresenza fisica degli aventi diritto nel medesimo luogo, si deve ritenere che, salvo contraria previsione statutaria, l’assemblea delle associazioni possa essere convocata e
svolgersi mediante mezzi di comunicazione, anche senza l’indicazione di un luogo fisico di convocazione (nemmeno l’art. 8 delle disposizioni di attuazione al Codice sancisce la necessità di un luogo fisico quale contenuto minimo della convocazione).
A medesime conclusioni giunge il consiglio notarile di Milano nella successiva massima n. 13 per le riunioni degli altri organi. In questo caso, mancando una disposizione in tal senso sia nel D.lgs. 117/2017 che nel Codice civile i notai ritengono sempre possibili le riunioni anche con modalità online, in assenza di diversa previsione statutaria. In questo caso, valgono le medesime considerazioni esplicitate nella massima n. 12. Viene precisato, inoltre, che in caso di svolgimento delle riunioni in modalità mista non sarà necessaria la compresenza del presidente e del segretario nel medesimo luogo. Basterà semplicemente che il presidente sia messo nella condizione di poter svolgere il proprio ufficio. Infine, per quanto concerne le modalità operative di convocazione, viene precisato che l’avviso potrà contenere anche la sola indicazione che la riunione possa svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, senza la necessità di indicare apposito link, che potrà essere comunicato in un secondo tempo.
2.2 I chiarimenti in materia di mini-IRES forniti con la Circolare 15/E 2022 dell’Agenzia delle entrate.
Con la Circolare 15/E del 17 maggio l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti circa l’applicabilità della disposizione di favore di cui all’art. 6 del Dpr 601/1973 con riferimento all’ambito soggettivo con particolare riferimento alle Fondazioni di origine bancaria (FOB), gli enti ospedalieri e religiosi. In particolare, le FOB, laddove dimostrino il ricorrere dei requisiti previsti dall’articolo 6 del Dpr 601/1973, possono beneficiare dell’agevolazione. Con riferimento, invece, agli enti ospedalieri la Circolare chiarisce la possibilità di includere
nella definizione di enti ospedalieri (soppressi per effetto della Riforma sanitaria) aziende e presidi di natura pubblica, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in linea con quanto previsto per questa particolare categoria dal Ministero della Salute con nota n. 12955 del 2021. Le aziende sanitarie locali, invece, in quanto assegnatarie di attività ulteriori rispetto a quelle tipiche di ricovero e cura dei malati non possono rientrare tra le categorie di beneficiari dell’art. 6 citato.
Per quanto concerne gli enti religiosi viene specificato che è possibile applicare la Mini Ires con riferimento ai redditi derivanti dal godimento del patrimonio immobiliare.
3 NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
3.1 Circolare n. 11/E del 12 maggio 2022
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 11/E del 12 maggio 2022, ha recepito un ormai consolidato quadro normativo, fissatosi a seguito della riforma del 2015, secondo cui è concessa al contribuente la possibilità di accedere al ravvedimento operoso per regolarizzare anche le violazioni fiscali connesse a condotte fraudolente, evitando, così, in toto o in modo parziale, la punibilità ai fini penali.
In sintesi, quindi l’estinzione del debito tributario mediante pagamento del quantum dovuto, a seconda del tipo di reato tributario commesso, può consentire l’esclusione della punibilità oppure l’applicazione di una circostanza attenuante. L’Amministrazione finanziaria supera la precedente prassi contenuta nella circolare n. 180 del 1998.
3.2 CTR Lombardia, sentenza n. 4406 del 2021
La Ctr Lombardia, con sentenza n. 4406/11/2021, depositata il 13 dicembre scorso, ha statuito che è nulla, per violazione del diritto al contraddittorio, la sentenza di merito resa in camera di consiglio, se il contribuente ha fatto istanza per la pubblica udienza.
In particolare, nel caso di specie, il giudice ha accolto l’appello della contribuente, per il fatto che, nonostante fosse state espressamente richiesta la trattazione in pubblica udienza, il giudice di primo grado non ha provveduto né al collegamento da remoto, tanto meno a rinviare l’udienza per consentirne la trattazione in presenza.
Tuttavia, la lite era stata decisa con rito camerale senza la concessione del termine di legge per la trattazione scritta. Per tali ragioni, il giudice di appello ha rimesso gli atti alla commissione provinciale affinché decida nuovamente.
3.3 Cassazione, sentenza n. 14889 del 2022
La Cassazione, con sentenza n. 14889/2022, ha sancito che la partecipazione collaborativa del contribuente alle operazioni di verifica in ordine alla rappresentatività del campione di prodotti posti a base del calcolo della percentuale di ricarico, in assenza di contestazioni del contribuente, equivale sostanzialmente ad accettazione dei loro risultati stante la facoltà e l’onere di formulare immediatamente il proprio dissenso.
Al contrario, la semplice assistenza silente e non collaborativa non può mai implicare accettazione delle operazioni e dei loro risultati.
3.4 Credito d’imposta ricerca e sviluppo: per la contestazione è necessario il parere del MISE
In materia di crediti d’imposta industria 4.0, la CTP di Napoli, con sentenza 4988/2022, depositata il 2 maggio, ha affermato che per la contestazione della corretta fruizione del credito di imposta ricerca e sviluppo, l’agenzia delle Entrate deve acquisire il parere tecnico del ministero dello Sviluppo economico.
In particolare, il giudice di merito ha ritenuto che, pur essendo la fruizione del credito d’imposta una facoltà e non di un obbligo, è necessario, di fronte a problematiche di grande complessità e delle certificazioni prodotte dall’impresa, la valutazione di un organismo tecnico qual è il Mise.
4 NOVITÀ IN TEMA DI START-UP, INDUSTRIA 4.0, MARCHI E BREVETTI
4.1 Fondo impresa Femminile: il punto sulle domande presentata
Il Fondo impresa femminile, incentivo del Ministero dello sviluppo economico che sostiene la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese guidate da donne, ha registrato 4.985 domande inviate da parte di imprese nuove o costituite da meno di un anno.
Dai dati raccolti risulta che le Regioni che hanno inviato il maggior numero di progetti sono la Lombardia e il Lazio, entrambe con 729 domande. A seguire la Campania con 446 progetti e il Veneto con 433 richieste. Le agevolazioni finanzieranno, con le risorse del PNRR e della legge di bilancio 2021, programmi di investimento nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo.
A partire dalle ore 10 del 24 maggio sarà invece attivata la piattaforma online di Invitalia per la fase di compilazione delle domande da parte delle imprese femminile attive da oltre 12 mesi.
4.2 Incentivi per auto e moto, al via le domande al partire dal 25 maggio
Si segnala che, a partire dalle ore 10 di mercoledì 25 maggio 2022 sarà nuovamente attiva la piattaforma ecobonus.mise.gov.it dove i concessionari potranno prenotare i contributi per l’acquisto di nuovi veicoli, auto e moto, non inquinanti.
Per gli incentivi sono stati stanziati 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024, che rientrano tra le risorse approvate dal Governo nel Fondo automotive per il quale è stata prevista una dotazione finanziaria complessiva di 8,7 miliardi di euro fino al 2030.
In particolare i 650 milioni di euro per l’anno 2022 vengono così ripartiti: Per l’acquisto di auto di categoria M1
220 milioni di euro per la fascia 0-20 (elettriche)
225 milioni di euro per la fascia 21-60 (ibride plug – in)
170 milioni di euro per la fascia 61-135 (endotermiche a basse emissioni)
Per motocicli e ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) vengono invece stanziati 10 milioni per i veicoli non elettrici e 15 milioni per i veicoli elettrici, mentre 10 milioni di euro sono destinati ai veicoli commerciali di categoria N1 e N2.
Anche relativamente agli importi degli incentivi concessi per l’acquisto di nuovi veicoli, auto e moto si riscontrano significative novità, tra le quali: per le auto (categoria M1) con emissioni comprese tra 0-135 g/km CO2, Euro 6, sono stati aggiornati i limiti di prezzo di listino del veicolo nuovo e gli importi dei contributi concessi, tenuto conto della fascia di emissione e della presenza del veicolo da rottamare (fino ad euro 4).
Per la fascia 0-20 g/km CO2 il prezzo di listino non deve essere superiore a € 35.000 (IVA esclusa) e il contributo è di 3.000 euro senza rottamazione e 5.000 euro con la rottamazione.
Per la fascia 21-60 g/km CO2 il prezzo di listino non deve essere superiore a 45.000 euro (IVA esclusa) e il contributo è di 2.000 euro senza rottamazione e 4.000 euro con la rottamazione.
Per la fascia 61-135 g/km CO2 il prezzo di listino non deve essere superiore a 35.000 euro (IVA esclusa) e il contributo è di 2.000 euro esclusivamente con la rottamazione.
Possono accedere a tali contributi le persone fisiche, mentre le persone giuridiche, a cui è riservata una quota del 5% delle risorse stanziate per la categoria M1, possono prenotare i contributi solo ed esclusivamente per le fasce 0-20 e 21-60 g/km CO2 se i veicoli sono impiegati in car sharing con finalità commerciali.
Per motocicli e ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) sono stati introdotti anche contributi per i veicoli non elettrici, pari al 40% del prezzo di acquisto fino a 2.500 euro. Il contributo è riconosciuto solo alle persone fisiche che acquistano un veicolo non inferiore ad euro 5 e rottamano un veicolo della stessa categoria (fino ad euro 3). È necessario che il venditore applichi uno sconto del 5%.
Per motocicli e i ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) elettrici è previsto l’acquisto solo da parte di persone fisiche. Il contributo è pari al 30% del prezzo di acquisto senza rottamazione fino a 3.000 euro e 40% con rottamazione di un veicolo della stessa categoria (fino ad euro 3) fino a 4.000 euro.
Per i veicoli commerciali è stata ammessa al contributo, oltre alla categoria N1, anche la categoria N2. Il contributo, per acquirenti PMI, ivi comprese le persone giuridiche, è previsto esclusivamente per i veicoli con alimentazione elettrica con contestuale obbligo di rottamazione (fino ad euro 3).
Cambiano gli importi dei contributi per i veicoli di categoria N1:
4.000 euro con MTT fino a 1,5 tonnellate;
6.000 euro con MTT superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate.
Per i veicoli di categoria N2:
12.000 euro con MTT superiore a 3,5 e fino a 7 tonnellate;
14.000 euro con MTT superiore a 7 e fino a 12 tonnellate.
Sono stati inoltre stabiliti i requisiti per il mantenimento della proprietà del veicolo acquistato con l’incentivo: 12 mesi nel caso di acquirente persona fisica e 24 mesi nel caso di acquirente persona giuridica. Tale requisito è previsto per l’acquisto di auto, motocicli e ciclomotori, sono esclusi i veicoli commerciali.
I venditori dovranno confermare le operazioni entro 180 giorni dalla data di apertura della prenotazione, come previsto dall’articolo 6, comma 2, del DM 20 marzo 2019.
A partire dal 25 maggio per tutti gli approfondimenti sarà possibile consultare il sito web www.ecobonus.mise.gov.it.
4.3 Accordi per l’innovazione: per molte regioni ancora possibile l’inoltro le domande
Gli Accordi per l’innovazione hanno registrato un consistente numero di domande inviate: in particolare, sono 340 le domande presentata dalle imprese al Ministero dello sviluppo economico, per richiedere circa 1,5 miliardi di agevolazioni previste dai medesimi Accordi.
Il grande interesse manifestato verso la misura ha determinato, a causa del raggiungimento massimo delle agevolazioni concedibili, la chiusura dello sportello online per gran parte delle regioni tranne che per i territori del Friuli-Venezia Giulia,
Puglia e della Provincia autonoma di Trento in cui sarà ancora possibile presentare la richiesta, secondo le modalità indicate dal Ministero lo scorso 11 maggio.
A sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo industriale il Ministero ha messo a disposizione una prima dotazione finanziaria di 500 milioni di euro, prevista dal Fondo nazionale complementare al PNRR, che verrà integrata con ulteriori risorse in modo da consentire il finanziamento del maggior numero di progetti presenti in graduatoria.
Nel prossimo autunno è in programma l’apertura del secondo sportello relativo agli Accordi per l’innovazione, con una dotazione finanziaria di ulteriori 500 milioni di euro.
4.4 Imprenditoria femminile, le precisazioni nella Circolare 4 maggio 2022
Si segnala il rifinanziamento, nell’ambito dell’imprenditoria femminile e con 200 milioni di euro, delle misure agevolative Imprese ON (Oltre Nuove Imprese a Tasso zero), a supporto della creazione di piccole e medie imprese e auto imprenditoria, e Smart&Start, a supporto di startup e PMI innovative, destinando per ciascuna linea di intervento 100 milioni di euro.
In tal senso si completa il quadro di interventi previsti dal ministro Giancarlo Giorgetti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha stanziato per le misure in favore della creazione, sviluppo e consolidamento di imprese guidate da donne un ammontare complessivo di 400 milioni di euro.
Sul tema è altresì da segnalare la Circolare 4 maggio 2022, n. 168851 – M5C1 – Investimento 1.2 “Creazione di imprese femminili “. Decorrenza del sostegno finanziario a valere sul PNRR e istruttoria delle domande; in particolare, il documento di prassi dispone che, a valere su queste risorse, a partire dal 19 maggio potranno essere presentate le domande per le agevolazioni previste da Imprese ON e
Smart&Start. Sarà inoltre possibile finanziare anche i progetti già presentati dal 1 febbraio 2020 che rispettino i requisiti indicati dal PNRR.
Per le misure Imprese ON e Smart&Start sono previste agevolazioni con finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto.
Riguardo al Fondo impresa femminile dal 19 maggio è aperto lo sportello online per l’invio delle domande di incentivo relative a nuove imprese o costituite da meno di 12 mesi.
4.5 Una nuova riforma per la legge 181/1989 su aree crisi industriale
Si segnala la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che riforma la legge 181/1989 per il rilancio delle aree di crisi industriale, semplificando e accelerando le procedure per le imprese che presentano domande di incentivi per realizzare programmi di investimento sul territorio nazionale.
Il provvedimento amplia le modalità operative di questo importante strumento di riconversione e riqualificazione industriale estendendo le agevolazioni alla realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o per la tutela ambientale di importo superiore a 5 milioni di euro, che comprendono anche progetti per l’innovazione di processo e dell’organizzazione, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, nonché la formazione del personale.
Tra le novità, anche l’inserimento della clausola introdotta dal ministro Giorgetti, resa già operativa da una direttiva ministeriale e da una norma contenuta in legge di bilancio 2022, che dà priorità nella richiesta di incentivi alle aziende che si impegnano ad assumere lavoratori di aziende del territorio per i quali è attivo un tavolo di crisi al Mise.
Inoltre, sono state snellite le procedure di valutazione delle domande presentate dalle imprese che intendono investire in aree di crisi industriali, riducendo i tempi per le istruttorie, le delibere nonché l’erogazione dei contributi, sia a fondo perduto sia come finanziamento agevolato. Un prossimo provvedimento ministeriale indicherà i termini e le modalità di presentazione delle domande.
5 NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE
5.1 Detassazione dei premi di risultato – Report aggiornato al 16 maggio 2022
A seguito della pubblicazione del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016,relativo alla detassazione delle agevolazioni fiscali di cui all’art.1 della L.28 dicembre 2015, n.208, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso disponibile i dati in merito alla detassazione dei premi di risultato aggiornato al 16 maggio 2022. Nello specifico, alla data del 16 Maggio 2022 sono stati depositati 71.711 contratti; 8.137
depositi di conformità si riferiscono a contratti tuttora attivi; di questi, 7.146 sono riferiti a contratti aziendali e 991 a contratti territoriali.
Degli 8.137 contratti attivi, 6.439 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 4.866 di redditività, 4.163 di qualità, mentre 1.006 prevedono un piano di partecipazione e 4.746 prevedono misure di welfare aziendale.
Prendendo in considerazione la distribuzione geografica, per ITL competente, delle aziende che hanno depositato i 71.711 contratti ritroviamo che il 75% è concentrato al Nord, il 17% al Centro il 8% al Sud. Una analisi per settore di attività economica evidenzia come il 60% dei contratti depositati si riferisca ai Servizi, il 39% all’Industria e il 1% all’Agricoltura. Se invece ci si sofferma sulla dimensione aziendale
otteniamo che il 51% ha un numero di dipendenti inferiore a 50, il 34% ha un numero di dipendenti maggiore uguale di 100 e il 15% ha un numero di dipendenti compreso fra 50 e 99.
Per gli 8.137 depositi che si riferiscono a contratti tuttora attivi la distribuzione geografica, per ITL competente, è la seguente 71% Nord, 19% Centro, 10% al Sud. Per settore di attività economica abbiamo 59% Servizi, 40% Industria, 1% Agricoltura. Per dimensione aziendale otteniamo 46% con numero di dipendenti inferiore a 50, 38% con numero di dipendenti maggiore uguale di 100, 16% con numero di dipendenti compreso fra 50 e 99.
In aggiunta, è indicare all’atto del deposito telematico dei contratti aziendali la decontribuzione per le misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei dipendenti. Alla data del 16 Maggio 2022 sono stati depositati 5.151 contratti di cui 3.396 corrispondenti a depositi validi anche ai fini della detassazione e 1.755 corrispondenti a depositi validi solo ai fini della decontribuzione. 900 depositi si riferiscono a contratti tuttora “attivi”, di cui 466 corrispondenti a depositi validi anche ai fini della detassazione e 434 corrispondenti a depositi validi solo ai fini della decontribuzione.
Si segnala, altresì, l’indicazione dell’incentivo fiscale con procedura automatica introdotto, nella forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, per talune spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal “Piano Nazionale Industria 4.0”.
Alla data del 16 Maggio 2022 sono stati depositati 4.334 contratti. Prendendo in considerazione la distribuzione geografica, per ITL competente, delle aziende che hanno depositato i 4.334 contratti, la percentuale maggiore, pari al 39% è concentrata al Nord, il 27% al Centro, il 34% al Sud dove emergono i dati della Campania che presenta il numero maggiore di contratti depositati su tutto il territorio nazionale. Relativamente al settore di attività economica, il maggior numero dei contratti depositati riguarda aziende operanti nel settore Servizi 61%, a seguire Industria 38% e Agricoltura con 1% contratti depositati.
Da ultimo, il report analizza i dati connessi alla proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo. Il co. 3 dispone che le preclusioni e le sospensioni previste dall’articolo non si applichino, tra l’altro, nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla
risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A questi lavoratori viene comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art.1 del D.Lgs.4.3.2015,n.22 (Naspi).
Alla data del 16 Maggio 2022 sono stati depositati 846 contratti. Prendendo in considerazione la distribuzione geografica, per ITL competente, delle aziende che hanno depositato i 846 contratti, la percentuale maggiore, pari al 62% è concentrata al Nord, il 25% al Centro, il 13% al Sud. Il numero maggiore di contratti depositati si registra in Lombardia. Riguardo al settore di attività economica, il maggior numero dei contratti depositati riguarda aziende operanti nel settore Servizi 53%, a seguire Industria 46% e Agricoltura con 1% contratti depositati.
5.2 Risposta ad interpello n. 265 del 2022: Precisazioni in materia di premi di risultato
In materia di premi di risultato l’Amministrazione finanziaria, con la risposta n. 265 del 17 maggio 2022, ha precisato che il regolamento aziendale che definisce i criteri e le modalità di attribuzione dei premi di produttività deve essere recepito in un accordo collettivo di secondo livello ai fini dell’accesso al regime fiscale agevolativo.
In particolare, nella risposta si afferma che l’articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) prevede, dal periodo di imposta 2016, una modalità di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10 per cento ai «premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata
ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188», emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 25 marzo 2016 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 16 maggio 2016 (di seguito, il decreto).
L’articolo 2, comma 2, del decreto stabilisce che i contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo.
In generale, il riconoscimento del beneficio fiscale richiede che la verifica e la misurazione dell’incremento, quale presupposto per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento, siano effettuate a livello aziendale, in base ai risultati raggiunti al termine del periodo congruo di misurazione, dalla singola azienda che eroga il premio di risultato, salvo la particolare ipotesi di contrattazione collettiva
unitaria a livello di gruppo.
Pertanto, anche se la contrattazione collettiva aziendale subordina l’erogazione del premio di risultato al raggiungimento di un obiettivo di gruppo, affinché il premio possa essere agevolato è necessario che l’incremento di produttività, redditività ecc. sia raggiunto dalla singola azienda, non essendo sufficiente il raggiungimento del risultato registrato dal Gruppo stesso.
In proposito, l’Agenzia precisa che, allorché i criteri e modalità di attribuzione dei premi di produttività a livello di Gruppo siano definiti mediante un regolamento aziendale, esso costituisce uno strumento del tutto diverso dagli accordi collettivi aziendali o territoriali richiamati dal quadro normativo in esame.
Il regolamento aziendale, infatti, è per definizione uno strumento unilaterale del datore di lavoro, che individua una serie di previsioni applicabili ad alcuni aspetti della regolazione del rapporto di lavoro. È quindi ispirato ad una logica diversa da quella del dialogo sociale e della contrattazione collettiva, con cui invece le parti regolano in maniera condivisa i diversi aspetti che incidono sul rapporto di lavoro
all’interno dell’azienda. Pertanto, laddove il menzionato regolamento aziendale non risulti essere stato ancora recepito in un accordo collettivo aziendale, è precluso il regime fiscale agevolativo previsto dall’articolo 1, comma 182 e seguenti, della legge n. 208 del 2015,
mancando le condizioni per l’applicazione della disciplina in esame.
5.3 Risposta ad interpello n. 273 del 2022: Rilevanza di coupon corrisposti ai dipendenti nell’ambito di un piano di welfare aziendale ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente e della detraibilità ai fini IVA per la società
Con la risposta ad interpello n. 273 del 18 maggio 2022, l’Amministrazione finanziaria reca precisazioni in merito alla rilevanza di coupon corrisposti ai dipendenti per la fruizione di un’applicazione informativa, nell’ambito di un piano di welfare aziendale, ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente e della deducibilità ai fini IRES e della detraibilità ai fini IVA per la società.
L’Amministrazione osserva che, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».
Pertanto, sia gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti ai beni e/o ai servizi percepiti dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituiscono, in linea generale, redditi imponibili e concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente (c.d. principio di onnicomprensività).
Il medesimo articolo 51 individua, tuttavia, ai commi successivi, specifiche deroghe al principio della totale tassabilità del reddito di lavoro dipendente, elencando le componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte. In particolare, il comma 2, alla lettera f), prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente «l’utilizzazione delle opere
e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100».
L’ambito oggettivo di applicazione della riportata lettera f) comprende opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, utilizzabili dal dipendente o dai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, che, come affermato dalla precedente prassi (cfr. circolare 23 dicembre 1997, n. 326 e circolare 22 dicembre 2000, n. 238), possono anche essere non fiscalmente
a carico del lavoratore.
Nella successiva risoluzione 25 settembre 2020, n. 55/E, è stato precisato che si configura la fattispecie disciplinata dalla disposizione in esame nella sola ipotesi in cui al dipendente venga riconosciuta la possibilità di aderire o non all’offerta proposta dal datore di lavoro, senza pertanto poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell’opera e/o del servizio, fatto salvo il momento di utilizzo del benefit che potrà
essere concordato con il datore di lavoro o con la struttura erogante la prestazione. Laddove, infatti, l’opera e/o il servizio fossero predisposti dal datore di lavoro o dal terzo erogatore in ragione di specifiche esigenze del singolo lavoratore o dei suoi familiari e con le modalità da questi ultimi rappresentati, ad avviso della scrivente, si configurerebbe un aggiramento del divieto di erogare la prestazione in denaro che,
come detto, non è contemplata nell’ambito di applicazione della lettera f) in esame.
L’art. 51, comma 3-bis, dispone che «ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale». Al riguardo, si rammenta che ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 25 marzo 2016 «Tali documenti non possono
essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera ovvero servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare».
Sul punto, nella circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, paragrafo 2.4, è stato precisato, tra l’altro, che tali documenti hanno lo scopo di identificare il soggetto che ha diritto alla prestazione sottostante e richiedono, pertanto, la previa intestazione del titolo all’effettivo fruitore della prestazione, opera o servizio anche nei casi di utilizzo da parte dei familiari del dipendente. L’oggetto della prestazione alla quale il
titolo può dare diritto deve consistere in un bene o un servizio, ragion per cui il voucher non può essere rappresentativo di somme di denaro.
Con riferimento al trattamento fiscale, in capo alla società, delle spese sostenute per il servizio offerto ai dipendenti, l’Amministrazione ricorda che l’articolo 95, primo comma, del TUIR, dispone che «Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il
disposto dell’articolo 100, comma 1».
Il richiamato comma 1 dell’articolo 100, a sua volta, stabilisce che «Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per
prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi».
Per quanto qui di interesse, la citata circolare n. 28/E del 2016 (par. 2.1), con riferimento alle opere e servizi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR, ha chiarito che l’erogazione dei benefit in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale, determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro, ai
sensi dell’articolo 95 del TUIR, e non nel solo limite del cinque per mille, secondo quanto previsto dall’articolo 100 del medesimo TUIR. Tale limite di deducibilità continua ad operare, invece, in relazione alle ipotesi in cui le opere ed i servizi siano offerti volontariamente dal datore di lavoro.
In relazione al comparto IVA, si fa presente che l’articolo 168 della Direttiva n. 112/2006/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (di seguito “Direttiva IVA”) dispone che “nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti: a) l’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo (…)”.
In merito all’ambito applicativo della disposizione recata dal predetto articolo 168 della Direttiva IVA, trasfuso nell’ordinamento domestico nell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito “Decreto IVA”), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha più volte affermato che “affinché il diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte sia riconosciuto al soggetto passivo, è
necessaria la sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle, che conferiscono il diritto a detrazione” e, conseguentemente, “il diritto a detrarre l’IVA gravante sull’acquisto di beni o servizi a monte presuppone che le spese effettuate per acquistare questi ultimi facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle che conferiscono il diritto a detrazione” (cfr. fra tutte, sentenza del 14 settembre 2017, causa C132/16, punto 28, e giurisprudenza ivi citata).
Gli stessi giudici comunitari hanno, altresì, affermato che “il diritto a detrazione è tuttavia ammesso a beneficio del soggetto passivo anche in mancanza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono un diritto a detrazione, qualora i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce. Spese di tal genere presentano, infatti, un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo” (cfr. sentenze del 29 ottobre 2009, causa C29/08, punto 58, e del 18 luglio 2013, causa C124/12, punto 28). Diversamente, “qualora beni o servizi acquistati da un soggetto passivo vengano impiegati a fini di operazioni esenti o non rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA, non è possibile né riscossione dell’imposta a valle né detrazione dell’imposta a monte” (cfr. sentenza del 29 ottobre 2009, causa C29/08, punto 59).
In base all’orientamento espresso dai giudici comunitari, dunque, per la spettanza del diritto alla detrazione, occorre verificare la sussistenza del nesso diretto e immediato tra le operazioni di acquisto di beni e servizi effettuate a monte e una specifica operazione a valle, imponibile ai fini IVA.
Tale nesso non è riscontrabile laddove la messa a disposizione del servizio costituisca un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Decreto IVA, secondo cui “Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo, sempre che l’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore
superiore ad euro cinquanta, prestazione di servizi anche se effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria a favore del personale dipendente (…)”.
Inoltre, i costi dei servizi di welfare aziendale sostenuti dalla Società non sono inquadrabili tra le spese generali, nell’accezione elaborata dalla Corte di Giustizia, laddove non siano caratterizzati da un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche esercitate dalla società, tale da configurare un elemento costitutivo del prezzo di vendita delle operazioni a valle.
6 NOVITÀ IN MATERIA IVA
6.1 Risposta ad interpello n. 273 del 2022: coupon riconosciuto ai dipendenti
Con la risposta a interpello n. 273 del 18 maggio 2022, l’Amministrazione finanziaria ha fornito alcuni chiarimenti circa il coupon riconosciuto ai dipendenti per la fruizione di un’applicazione informatica. Ai sensi dell’art. 51, comma 1, TUIR, costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Pertanto, sia gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti ai beni e/o ai servizi percepiti dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituiscono, in linea generale, redditi imponibili e concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente (c.d. principio di onnicomprensività).
L’art. 51 individua, tuttavia, ai commi successivi, specifiche deroghe al principio della totale tassabilità del reddito di lavoro dipendente, elencando le componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte.
In particolare, il comma 2, alla lettera f), prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al
comma 1 dell’art. 100, tra le quali è ricompresa l’assistenza sociale e sanitaria.
L’ambito oggettivo di applicazione della lettera f) comprende opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, utilizzabili dal dipendente o dai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, che, come affermato dalla precedente prassi, possono anche essere non fiscalmente a carico del lavoratore.
Non beneficiano della non imponibilità le somme di denaro erogate ai dipendenti a titolo di rimborso spese, anche se documentate e impiegate per opere e servizi aventi le predette finalità, e che le opere ed i servizi contemplati dalla norma possono essere messi a disposizione direttamente dal datore o da parte di strutture esterne all’azienda, ma a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto
economico che intercorre tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio.
Nella successiva risoluzione 25 settembre 2020, n. 55/E, è stato precisato che si configura la fattispecie disciplinata dalla disposizione in esame nella sola ipotesi in cui al dipendente venga riconosciuta la possibilità di aderire o non all’offerta proposta dal datore di lavoro, senza pertanto poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell’opera e/o del servizio, fatto salvo il momento di utilizzo del benefit che potrà
essere concordato con il datore di lavoro o con la struttura erogante la prestazione.
A tal riguardo, occorre ribadire che anche le carte che consentono al titolare di accedere a servizi di natura sanitaria e accessori (assistenza sanitaria telefonica H24, accesso ad un circuito sanitario convenzionato con tariffe agevolate per prestazioni in libera professione, utilizzo del servizio di prenotazione messo a disposizione gratuitamente dal titolare del circuito sanitario convenzionato per fruire di prestazioni sanitarie, anche a tariffe concordate, rese da strutture convenzionate, etc.) rientrano nell’ambito applicativo della lettera f), sempreché il loro utilizzo non possa essere esteso a soggetti diversi da quelli indicati. Di conseguenza anche il coupon riconosciuto ai dipendenti per la fruizione del servizio fornito dalla APP di ricerca in tempo reale di un servizio di natura sanitaria può essere escluso dalla formazione del reddito imponibile del dipendente.
Con riferimento al trattamento fiscale, in capo alla società istante, delle spese sostenute per il servizio offerto ai dipendenti di cui sopra, inoltre, l’erogazione dei benefit in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale, determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 95 del TUIR, e non
nel solo limite del cinque per mille, secondo quanto previsto dall’articolo 100 del medesimo TUIR. Tale limite di deducibilità continua ad operare, invece, in relazione alle ipotesi in cui le opere ed i servizi siano offerti volontariamente dal datore di lavoro.
Pertanto, considerata la suesposta riconducibilità del coupon in parola alle erogazioni previste dall’articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR, unitamente alla circostanza che si tratta di un servizio erogato in esecuzione del regolamento di welfare aziendale, le relative spese saranno integralmente deducibili dal reddito della società, ai sensi dell’articolo 95 del TUIR.
Ciò posto, con riguardo ai profili IVA, si richiama l’articolo 168 della Direttiva n. 112/2006/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (di seguito, “Direttiva IVA”), a norma del quale “nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti: a) l’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo (…)”.
In merito all’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo richiamato, trafuso poi nell’ordinamento interno all’art. 19 del Decreto IVA, si richiama la giurisprudenza unionale, a parere della quale, ai fini della detrazione dell’IVA assolta a monte, è necessaria l’esistenza di un nesso diretto immediato tra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle, che conferiscono il diritto alla detrazione.
Gli stessi giudici comunitari, a tal riguardo, hanno precisato che “il diritto a detrazione è tuttavia ammesso a beneficio del soggetto passivo anche in mancanza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono un diritto a detrazione, qualora i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali,
siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce. Spese di tal genere presentano, infatti, un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo”
In base all’orientamento espresso dai giudici comunitari, dunque, per la spettanza del diritto alla detrazione, occorre verificare la sussistenza del nesso diretto e immediato tra le operazioni di acquisto di beni e servizi effettuate a monte e una specifica operazione a valle, imponibile ai fini IVA. In presenza di tale nesso, le spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi rappresentano elementi costitutivi del prezzo di vendita delle operazioni a valle effettuate dal soggetto passivo.
In assenza di tale nesso diretto, occorre riscontrare se i costi dei servizi (su cui è stata assolta a monte l’IVA) sostenuti dalla Società confluiscano tra le spese generali e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo finale delle operazioni a valle (cessioni di beni o prestazioni di servizi), rese dall’Istante nello svolgimento dell’attività economica esercitata.
Sulla scorta di tali precisazioni, il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’imposta assolta sui servizi di welfare aziendali acquistati non può prescindere dalla verifica della sussistenza del nesso diretto tra le operazioni di acquisto de quo e le operazioni a valle poste in essere dalla Società.
Così, relativamente al caso oggetto di interpello, non sembra riscontrabile il nesso diretto necessario ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, atteso che la messa a disposizione gratuita dell’applicazione, unitamente a un coupon per un anno di servizio, costituisce – a parere dello scrivente Ufficio – un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Decreto IVA.
Inoltre, i costi dei servizi di welfare aziendale sostenuti dalla Società non appaiono nemmeno inquadrabili tra le spese generali, nell’accezione elaborata dalla Corte di Giustizia, atteso che detti servizi non sono caratterizzati da un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche esercitate dall’Istante, tale da configurare un elemento costitutivo del prezzo di vendita delle operazioni a valle.
7 ALTRE NOVITA’
7.1 Ade: risposta a interpello n. 243/2022
L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 2/2021, ha fornito i primi chiarimenti sui meccanismi transfrontalieri che fanno scattare l’obbligo di comunicazione.
La Circolare è finalizzata a garantire una corretta e uniforme applicazione delle disposizioni che hanno recepito la direttiva comunitaria Dac6, vale a dire il Dlgs n. 100/2020 e il decreto Mef del 17 novembre dello stesso anno.
Recentemente, con una seconda circolare, la n. 12/2022, l’Amministrazione finanziaria ha fornito nuovi chiarimenti tratti dai contributi ricevuti, che per la loro specificità hanno richiesto una trattazione a parte.