Newsletter Studio e-IUS – Tax&Legal – “Le novità fiscali del mese” – 2 Marzo 2022

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.21 del 27-01-2022) è stato pubblicato il Decreto Legge n. 4 del 2022 (c.d. “decreto sostegni ter”).

Il provvedimento è entrato in vigore in data 27 gennaio 2022.

Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021), è stato pubblicato il Decreto Legge n. 228 del 2021 (c.d. “decreto Milleproroghe”). Il provvedimento è entrato in vigore in data 31 dicembre 2021. Sulla Gazzetta Ufficiale n.  49 del 28 febbraio 2022, è pubblicata la Legge 25 febbraio 2022, n. 15: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Legge 30 dicembre 2021, n. 234: Legge di Bilancio

Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 49), è stata pubblicata la legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256). Il provvedimento è entrato in vigore in data 1 gennaio 2022.

Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146: Decreto Fiscale

Nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2021, n. 301 è stato pubblicato il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, noto come Decreto Fiscale, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

  1. IVA ed enti non commerciali: illustrate le principali novità in materia dalla Circolare 5/2022

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare in commento illustra le principali novità in materia IVA previste per gli enti non commerciali. Sul punto, infatti, l’art. 5 del Decreto fiscale ha modificato l’attuale regime IVA previsto dagli artt. 4 e 10 del D.P.R. n. 633/1972 attraendo in campo IVA, seppur in regime di esenzione, alcune operazioni poste in essere dalle realtà non profit.

Nel dettaglio, il comma 15-quater modifica gli articoli 4 e 10 del DPR n. 633 del 1972, riguardanti le ipotesi di esclusione ed esenzione da IVA. In particolare, la lettera a) del comma 15-quater attrae nel campo di applicazione dell’IVA le seguenti operazioni:

  • Cessione di beni e prestazione di servizi effettuate dietro pagamento di un corrispettivo specifico (comma 15-quater, lettera a, n.1);
  • le cessioni di pubblicazioni delle associazioni sopra elencate effettuate prevalentemente ai propri associati, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai partiti politici in occasione di manifestazioni propagandistiche (comma 15-quater, lettera a, n.2);
  • la somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar ed esercizi similari, a fronte di corrispettivi specifici, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale (comma 15-quater, lettera a, n.3).

Un vero e proprio cambiamento del regime che, pur continuando a garantire la neutralità dell’imposta, comporta una serie di aggravi in materia di adempimenti formali che l’associazione è tenuta ad effettuare.

Sul punto va dunque chiarito che l’associazione sarà tenuta (laddove non avesse già provveduto) ad aprire una partita IVA e a rispettare tutti gli adempimenti previsti dal d.P.R. 633/1972 tra cui:

  • Emissione di scontrino o fattura
  • Tenuta registri IVA
  • Presentazione della dichiarazione IVA (salvo che l’associazione abbia prodotto unicamente ricavi esenti nell’esercizio)
  • Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (salvo che l’associazione abbia prodotto unicamente ricavi esenti nell’esercizio)

È però possibile per l’associazione usufruire della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione per le operazioni esenti ex art.36-bis del d.P.R. 633/1972. In tal caso, se produce unicamente ricavi esenti da IVA, l’associazione non sarà gravata da alcun ulteriore adempimento rispetto a quelli già previsti con l’attuale regime di esclusione.

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare in esame, inoltre, precisa che tali novità in materia IVA si pongono in linea con quanto previsto dall’art. 132 della direttiva IVA, anche se a ben vedere potrebbero essere sollevati alcuni dubbi sulla corretta trasposizione a livello nazionale della norma comunitaria. Tuttavia, tali novità non includono organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi annui non superiori a 65mila euro. In questo caso, la Circolare specifica che laddove i nuovi regimi fiscali previsti dalla Riforma del Terzo settore non dovessero essere operativi dal 2024, tali enti potranno applicare ai soli fini IVA, le disposizioni relative al regime forfettario.

2. Pubblicata in Gazzetta ufficiale la L. 15/2022 di conversione del D.l. 228/2021 (cd. Milleproroghe).

La legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha introdotto una novità rispetto al previgente testo. In particolare, il Milleproroghe consente di estendere alle fabbricerie la disciplina recata dal CTS per gli enti religiosi. In sostanza, quindi, anche le fabbricerie potranno accedere al Terzo settore costituendo un ramo ETS o impresa sociale al ricorrere di precise condizioni. In particolare, per quanto riguarda le attività di interesse generale dovrà essere adottato un regolamento in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che recepisca le norme dei decreti.

Confermata la possibilità per le ONLUS, in materia di cinque per mille, di continuare a beneficiare del contributo secondo le regole previste per gli “enti del volontariato”. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale (APS), coinvolte nel processo di trasmigrazione al registro unico nazionale del Terzo settore, che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille nell’esercizio 2021, possono accreditarsi a quello del 2022 con le modalità stabilite dall’art. 3 del D.p.c.m. 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022.

Per le Società di mutuo soccorso, invece, viene confermata la proroga al 31 dicembre 2022 per operare eventuali trasformazioni in associazione di promozione sociale (APS) o in altra associazione del Terzo settore senza dover devolvere il proprio patrimonio.

Infine, prorogata fino al 31 luglio la possibilità per gli enti non profit di svolgere le assemblee in via telematica anche se lo Statuto non lo prevede.

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

  1. Accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche sulla base del c.d. redditometro: Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 21 febbraio 2022, n. 5504

In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva. Resta invece a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

2. Sottoscrizione dell’avviso di accertamento a pena di nullità: Cass. civ., Sez. V, 21 febbraio 2022, n. 5517

In tema di accertamento tributario, ai sensi dell’art. 42, primo e terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dai Capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità.

3. Impugnazione della cartella di pagamento per interessi dovuti per il periodo di sospensione cautelare: Cass. civ., Sez. V, 22 febbraio 2022, n. 5692

In tema di impugnazione di cartella di pagamento per interessi dovuti per il periodo di sospensione cautelare della pretesa fiscale disposta dall’autorità giudiziaria tributaria, l’applicabilità degli interessi maturati durante il periodo di sospensione cautelare discende dall’interpretazione dell’art. 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992, indipendentemente dalla novella del comma 8 bis ad opera del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. r), n. 4). Tale ultima disposizione ha inciso solo sulla misura dell’interesse, in quanto la pretesa di interessi da parte dell’Amministrazione finanziaria si fonda sul principio generale di cui all’art. 1282, primo comma, c.c., secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente.

4. La riscossione delle somme indicate nell’avviso di liquidazione emesso a seguito di sentenza del giudice tributario: Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 23 febbraio 2022, n. 5938

La definizione delle liti pendenti è ammessa quando il ricorso è inerente ad atti impositivi nel senso sostanziale del termine, e non quando si tratta di atti meramente liquidatori.

È definibile la lite sull’avviso di liquidazione emesso a seguito di sentenza del giudice tributario, laddove, per effetto della sentenza, l’ufficio sia stato demandato a ricalcolare le imposte dovute.

Ai fini della definizione, si tratta di un atto impositivo, non di semplice riscossione.

NOVITÀ IN TEMA DI START-UP, INDUSTRIA 4.0, MARCHI E BREVETTI

  1. Decreto legge del CDM: misure per filiera automotive

Il Consiglio dei ministri approva il decreto legge recante misure volte a fronteggiare la crisi energetica, nonché a sostenere la riconversione delle filiere industriale del automotive.

A tal fine, il decreto prevede lo stanziamento di un ammontare di risorse pari a 1 miliardi per i prossimi 8 anni.

Altresì, si deve sottolineare che nel decreto è stato inserito un fondo destinato alla promozione della ricerca e lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori, la riconversione dei siti industriali esistenti e l’insediamento di nuovi stabilimenti sul territorio nazionale.

Per finanziare tali interventi sul settore industriale dell’auto e sui costi legati all’aumento dei costi energetici, il governo ha stanziato complessivamente circa 8 miliardi di euro.

In particolare, 6 miliardi di euro sono stati destinati al fine di fronteggiare il caro bollette che viene rinnovato ed ampliato anche per il secondo trimestre dell’anno a favore delle filiere produttive come l’annullamento degli oneri di sistema, la riduzione dell’Iva sul gas al 5%, il credito d’imposta delle spese elettriche per le imprese energivore, la restituzione degli extraprofitti da fonti rinnovabili, mentre viene rafforzato il bonus sociale elettrico e gas.

Si prevede, inoltre, la predisposizione di misure al fine di portare a un livello di riempimento di almeno il 90% le capacità disponibili di stoccaggio, per potenziare in modo strutturale le produzioni di gas sul territorio nazionale, nonché accelerare le installazioni degli impianti delle rinnovabili.

Si segnala che, su richiesta del ministro Giorgetti, sono stati stanziati 100 milioni di euro a favore di impianti sportivi e piscine che sono stati particolarmente colpiti sia da emergenza Covid che dall’impatto dei costi dell’energia. Da ultimo, nel decreto è stato infine inserito un pacchetto di norme su bonus edilizi e Super-bonus al 110%, in cui si prevede sia un rafforzamento delle sanzioni, al fine di evitare un uso distorto dell’incentivo, ma anche un ampliamento fino a tre volte della possibilità di cedere il credito tra istituti vigilati e con la presenza di un codice identificativo.

2. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Milleproroghe.

Con la pubblicazione in G.O. del decreto in esame diventano, quindi, definitive le modifiche inserite nel corso dell’esame parlamentare.

In particolare, si segnala l’entrata in vigore della proroga di 6 mesi, dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, per completare gli investimenti in beni ordinari e/o 4.0 “prenotati” nel 2021 e beneficiare delle aliquote più favorevoli del credito d’imposta beni strumentali (articolo 3-quater).

Inoltre, con in sede di conversione vi sono novità anche per il Fondo di garanzia PMI (articolo 3, commi 4-bis e 4-ter).

Più nello specifico, si prevede che:

  • a decorrere dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022 la garanzia del Fondo è concessa:

1. per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti nella misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del merito creditizio e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2,

2. per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell’80% dell’operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione;

  • per i finanziamenti fino a 30.000 euro di cui all’art. 13, c. 1, lett. m), D.L. 23/2020, il cui rimborso del capitale inizi nel corso del 2022, tale termine possa essere prolungato per un periodo non superiore a 6 mesi, fermi gli obblighi di segnalazione e prudenziali.

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

  1. Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n. 13: Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e bonus edilizi

In data 18 febbraio 2022, il Consiglio dei ministri, mediante l’approvazione del Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n. 13, è intervenuto in tema di bonus edilizi al fine di contrastare i fenomeni di abusivismo e di mancanza di garanzia per le norme in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, con detto provvedimento il Governo introduce l’obbligo per le imprese di rispettare le norme sulla sicurezza stabilite nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Si intende così conferire una certificazione alle imprese edili per contrastare il fenomeno degli incidenti sul lavoro.

Inoltre, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza nei cantieri, la norma prevede che eventuali benefici fiscali siano rilasciati soltanto laddove risultino applicati da parte dell’impresa i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’applicazione del contratto collettivo comporta quindi non solo l’obbligo retributivo, ferie e malattia ma, con specifico riferimento alla finalità si intende perseguire, anche quello legato alla formazione e ad una maggiore sicurezza del lavoro.

Il CCNL applicato dovrà essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse per l’esecuzione degli stessi.

Il potere di controllo sia fiscale che contrattuale è attribuito all’Agenzia delle entrate, in collaborazione con l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’Inps e le Casse edili. La disposizione non si applica ai lavori già avviati alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

2. Circolare INPS 21 febbraio 2022, n. 29: Chiarimenti in materia di erogazione dell’assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali in costanza di rapporto di lavoro

Con la Circolare n. 29 del 2022, l’INPS interviene in materia di Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali al fine di delineare le modalità di richiesta ed erogazione dell’assegno di integrazione salariale.

In particolare, l’Istituto fornisce le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alla prestazione di assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, attraverso l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale.

In merito alle condizioni di accesso all’assegno di integrazione salariale, con il provvedimento si prevede che le domande di accesso alla prestazione siano esaminate dal Comitato amministratore del Fondo, che delibera gli interventi seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo i criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto dei principi di proporzionalità della prestazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente alle articolazioni territoriali e nazionali delle parti firmatarie dell’accordo del 3 ottobre 2017 le cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, l’entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati. Successivamente a tale comunicazione segue un esame congiunto della situazione finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le parti. L’intera procedura deve esaurirsi entro trenta giorni dalla data della comunicazione, ridotti a venti per i datori di lavoro fino a cinquanta dipendenti.

Inoltre, si ricorda che l’assegno di integrazione salariale può essere richiesto per le seguenti causali: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti; situazioni temporanee di mercato; riorganizzazione aziendale; crisi aziendale; contratti di solidarietà.

Per ciascuna unità produttiva la prestazione è corrisposta per una durata massima di dodici mesi in un biennio mobile. In aggiunta, per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di quindici dipendenti è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di ventisei settimane in un biennio mobile.

In caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale è previsto, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di versamento di un contributo addizionale nella misura del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione.

A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro, o loro consulenti/intermediari, a partire dal 28 settembre 2021 è associato un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). I datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare il “Codice Evento” in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, che è gestito con il sistema del ticket.

3. Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 dicembre 2021, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023.

In particolare, il Piano povertà 2021-2023 individua le azioni e gli interventi prioritari nell’ambito della lotta alla povertà, nell’ottica della progressiva definizione di livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale in ambito sociale. Nell’ambito del Piano sono altresì definite le priorità per l’utilizzo delle risorse dedicate agli interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.

Le regioni adottano un atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l’attuazione del Reddito di cittadinanza come livello essenziale delle prestazioni e degli interventi individuati dal Piano, a valere sulle risorse del decreto, inclusi i fondi relativi al Pon Inclusione, integrato con le risorse finanziarie dell’iniziativa React EU e al PNRR.

L’atto di programmazione è comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e contiene il quadro di contesto; le modalità di attuazione del Piano per i servizi di contrasto alla povertà; le risorse finanziarie, incluso l’eventuale ricorso a risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali riferite all’obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell’inclusione sociale nell’ambito del Fondo sociale europeo e alle risorse delle iniziative REAC EU e del PNRR; la descrizione degli interventi e dei servizi programmati.

Le risorse sono pari a 619 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

  1. Comunicato stampa del 28 febbraio 2022: Niente Iva per le vendite di beni anti Covid-19 agli organismi Ue. Una circolare illustra le novità del Decreto fiscale 2022.

Con il comunicato stampa del 28 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato il regime di non imponibilità ai fini Iva delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, dal 1° gennaio 2021, nei confronti degli organismi comunitari per rispondere alla pandemia da Covid-19, ribadito all’interno della Circolare n. 5/E del 25 febbraio 2022, che fornisce indicazioni anche su alcune operazioni effettuate dagli enti associativi, nonché sui servizi di trasporto internazionale di beni effettuati da subvettori.

Come precisato nel documento di prassi, relativamente alle nuove disposizioni relative all’Iva introdotte dal decreto fiscale 2022 (DL n. 146/2021), è prevista la non imponibilità ai fini Iva delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi anti Covid-19 ad organismi comunitari. Si tratta, in particolare, di una non imponibilità retroattiva alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 al 21 dicembre 2021, per cui i fornitori potranno emettere note di variazione in diminuzione dell’imposta a suo tempo addebitata. Al venir meno delle condizioni per beneficiare della non imponibilità, pertanto, i soggetti interessati dovranno fare apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria e, in tal caso, l’operazione dovrà essere assoggettata a Iva dal fornitore alle condizioni applicabili alla data in cui è stata effettuata l’operazione.

La Circolare richiamata, inoltre, mira ad illustrare anche alcune modifiche alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, con particolare riferimento alla rilevanza delle operazioni effettuate da alcuni enti non commerciali di tipo associativo nei confronti di soci e associati. Le misure, come previsto dalla legge di Bilancio 2022, entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2024 e prevedono che alcune operazioni rese ai propri associati dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari, da non rilevanti ai fini dell’Iva (cd. “fuori campo Iva”) diventino operazioni esenti dall’imposta; per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con ricavi annui inferiori a 65 mila euro è prevista inoltre la possibilità di beneficiare, ai soli fini Iva, del regime forfettario.

Infine, la Circolare illustra altresì le modifiche al regime di non imponibilità Iva delle prestazioni di servizi di trasporto internazionale. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono imponibili le prestazioni di trasporto internazionale di beni esportati/importati verso/da Paesi extra Ue se rese a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni e dai soggetti che rendano i servizi di cui al n. 4 dell’art. 9, primo comma, del DPR n. 633 del 1972.

ALTRE NOVITA’

  1. Sanzioni più gravi per le infedeltà nella cessione dei crediti edilizi

Il decreto Sostegni Ter (D.L. n. 4/2022) in materia di bonus edilizi e cessione del credito è stato modificato dal D.L. n. 13/2022.

In particolare, si rileva che originariamente il Sostegni Ter prevedeva la possibilità di cessione del credito solo per una volta, mentre il nuovo decreto dispone che la cessione potrà avvenire nel massimo di due volte ma solo se questa è effettuata a favore di determinati soggetti.

Più nello specifico, le due cessioni potranno essere effettuate solo a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Tuttavia, seppur il decreto correttivo ha allentato le limitazioni previste per la cessione del credito, sul piano sanzionatorio ha provveduto ad inasprire le sanzioni connesse alla violazione della disciplina del superbonus.

Nel dettaglio, il correttivo prevede la reclusione da 2 a 5 anni e multa da 50.000 fino a 100.000 euro per i tecnici abilitati che, nelle asseverazioni relative al superbonus 110%, cessione dei crediti o sconto in fattura, espongono informazioni false od omettono di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla sua effettiva realizzazione. Lo stesso trattamento è previsto per coloro che attestano falsamente la congruità delle spese. È quanto prevede il D.L. n. 13/2022, che interviene a correggere il decreto Sostegni ter in tema di cessione dei crediti edilizi.

Altresì, il decreto correttivo apporta modifiche al codice penale.

Nello specifico, il legislatore cambia l’art. 316-bis c.p., che punirà le malversazioni di “erogazioni pubbliche” e non più “a danno dello Stato”. L’art. 2 del decreto correttivo amplia quindi il reato di malversazione, ricomprendendo “anche finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate”.

Anche il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di cui all’art. 316-ter c.p., oltre a comprendere anche le sovvenzioni (finora escluse), viene rinominato in indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Inserite infine le sovvenzioni anche nel reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis c.p.

2. Cfp ristorazione collettiva pronte le regole in Gazzetta

È stato pubblicato in Gazzetta con la serie generale n. 44 il decreto 23 dicembre 2021 che fornisce i criteri e le modalità per la richiesta e l’erogazione del contributo a fondo perduto istituito con l’articolo 43-bis del Dl n. 73/2020, il “Sostegni-bis”, destinato alle mense e alle imprese di catering.

La norma in commento, aggiunta al in sede di conversione in legge del decreto, ha istituito un bonus destinato alle imprese che, operando nei servizi di ristorazione collettiva, hanno subìto una riduzione del fatturato nel 2020 di almeno il 15% nel confronto con l’anno precedente. Al sostegno si accede presentando istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate.

Per l’erogazione del contributo è stato fissato il limite di spesa massimo di 100 milioni di euro per l’anno 2021.

Il decreto pubblicato ieri gazzetta ha specificato le modalità di erogazione e i soggetti beneficiari.

Nel dettaglio, sono stati fissate le modalità di effettuazione dell’istanza, il contenuto e i termini della sua presentazione saranno definiti con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro 60 giorni da ieri, data di pubblicazione in Gazzetta del decreto attuativo.

Possono beneficiare del bonus, di cui sopra, gli operatori della ristorazione collettiva con riduzione di fatturato nel 2020 rispetto all’anno precedente di almeno il 15 per cento. Per la quantificazione dei due parametri rilevano i ricavi dei corrispettivi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi che fanno parte dell’attività propria d’impresa e la cessione di materie prime acquistate o prodotte per essere impiegate nella produzione (articolo 85, comma 1 lettere a e b, Tuir).

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività d’impresa nel corso del 2019, il calcolo va effettuato prendendo in considerazione il fatturato registrato nel periodo che va dall’apertura dell’attività (costituzione e iscrizione nel Registro delle imprese) al 31 dicembre del 2019 e rapportandolo al medesimo periodo del 2020.

Si rileva che. le imprese che possono fruire del contributo sono quelle che svolgono servizi definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, di ristorazione non occasionale per una comunità delimitata e definita come, per esempio, scuole, uffici, caserme, ospedali e strutture detentive. L’attività degli ammessi al bonus deve essere compresa nei codici Ateco previsti dalla norma (56.29.10, Mense, 56.29.20, Catering continuativo su base contrattuale.)

Al fine di potere essere ammessi al beneficio i soggetti in questione devono:

· risultare regolarmente costituiti, iscritti e attivi nel Registro delle imprese

avere sede legale o operativa nel territorio nazionale;

· avere un ammontare dei ricavi del 2019 generato almeno per il 50% da corrispettivi derivanti da contratti di ristorazione con i committenti già specificati (scuole, uffici, eccetera);

· non risultare in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure con finalità liquidatorie;

· non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019 secondo il regolamento di esenzione.

Sono comunque escluse dall’agevolazione le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2 lettera d) del Dlgs n. 231/2001) e quelle che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare delle agevolazioni finanziarie pubbliche.

In merito al quantum dell’agevolazione, si rileva che il contributo è determinato, nel rispetto del regolamento de minimis, anche in funzione del numero dei dipendenti con contratto in essere, a tempo determinato o indeterminato, al 31 dicembre 2019.

Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle istanze di richiesta del contributo, la somma di 100 milioni di euro stanziata per il bonus sarà suddivisa tra le imprese richiedenti, in eguale misura fino al raggiungimento dell’importo massimo di 10mila euro. Le eventuali risorse residue potranno essere ripartite tra i richiedenti, in base al rapporto tra il numero dei lavoratori dipendenti di ciascuna impresa e la somma del numero di tutti i lavoratori dipendenti delle imprese ammesse al bonus.