Newsletter Studio e-IUS – Tax&Legal – “Le novità fiscali del mese” – 16 Febbraio 2022

Condividiamo con piacere la consueta rassegna sulle principali novità fiscali sul terzo settore, sul contezioso tributario e in materia di IVA. Buona lettura!

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ATTIVITÀ LEGISLATIVA


Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228: Disposizioni urgenti in materia di
termini legislativi

Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021), è stato
pubblicato il Decreto Legge n. 228 del 2021 (c.d. “decreto Milleproroghe”). Il
provvedimento è entrato in vigore in data 31 dicembre 2021.


Legge 30 dicembre 2021, n. 234: Legge di Bilancio
Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 – Suppl.
Ordinario n. 49), è stata pubblicata la legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256). Il
provvedimento è entrato in vigore in data 1 gennaio 2022.


Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146: Decreto Fiscale
Nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2021, n. 301 è stato pubblicato il Decreto
Legge 21 ottobre 2021, n. 146, noto come Decreto Fiscale, coordinato con la legge di
conversione 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e
fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.


NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

  1. IVA, esenzione con diritto a detrazione delle prestazioni di servizi strettamente connessi a tamponi e vaccini contro il COVID-19.
    L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 81 ha ritenuto esente da IVA la locazione di tendostrutture adibite per la somministrazione di vaccini Covid-19 e per l’esecuzione dei tamponi. L’Agenzia torna ad affrontare il tema dell’ambito applicativo dell’art. 1, comma 453, della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2020), disposizione quest’ultima che, in virtù della Direttiva Covid, prevede una deroga al regime ordinario IVA, sino al 31 dicembre 2022. Più precisamente, viene prevista l’esenzione dall’imposta per le prestazioni di servizi “strettamente connesse” alla cessione di vaccini contro il Covid-19, salvo restando il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisiti. La fattispecie sottoposta al vaglio dell’Agenzia riguarda una società che ha concesso in locazione delle tendostrutture, adibite all’effettuazione di tamponi e alla somministrazione di vaccini Covid-19, ad una Fondazione ONLUS; quest’ultima, a sua volta, ha concesso tali strutture in comodato gratuito ad un’azienda ospedaliera. L’istante chiede all’Agenzia se sia possibile applicare il regime di esenzione IVA previsto dalla legge di Bilancio 2020 alle prestazioni rese nei confronti della Fondazione (i.e. la locazione delle tendostrutture). Sul punto, l’Agenzia da responso positivo; in particolare, richiamando precedenti orientamenti di prassi (si vedano gli interpelli nn. 354, 541, 548 del 2021), l’Agenzia ritiene che la locazione delle tendostrutture possa rientrare nelle prestazioni di servizi che beneficiano dell’esenzione IVA, essendo strettamente connesse alla cessione di vaccini. Da ultimo, viene precisato che l’esenzione IVA non pregiudicherà il diritto della società alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19, comma 1, del DPR 633/1972.
  1. Pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate le Faq relative alla comunicazione dei dati delle erogazioni liberali in denaro.
    Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 3 febbraio 2021 ha introdotto l’obbligo, per gli enti con entrate superiori a un milione di euro, di comunicare i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, ricevute nell’anno precedente dalle persone fisiche. In particolare, sono tenute a tale adempimento le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione
    dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, nonché le fondazioni e associazioni riconosciute aventi come scopo lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica. In tale contesto, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito internet delle Faq volte a chiarire questioni relative ai dati oggetto della comunicazione, all’esercizio del diritto di opposizione e
    alle richieste di rimborso da parte del donante.
    Con riferimento ai dati oggetto della comunicazione l’Agenzia va, in primo luogo, a dare una definizione di “donatore continuativo” di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto, indentificandolo quale “donatore fidelizzato” che dona in maniera ricorsiva.
    L’Agenzia precisa poi che qualora i dati anagrafici del donatore siano diversi rispetto a quelli del titolare della carta dalla quale proviene il bonifico, la deduzione/detrazione spetta a chi ha sostenuto l’onere, pertanto, l’Ente sarà tenuto a comunicare i dati anagrafici di quest’ultimo. Laddove il bonifico pervenga da un conto cointestato e non sia possibile risalire al singolo soggetto che ha inteso effettuare la donazione e sostenerne il relativo onore, l’erogazione andrà divisa tra gli intestatari del conto al 50%.
    Per quanto concerne il diritto di opposizione, l’Agenzia chiarisce come l’Ente debba sempre comunicare al donatore che i suoi dati sono trasmessi all’Agenzia delle Entrate e che può esercitare il diritto di opposizione all’invio dei dati relativi alle erogazioni liberali da lui effettuate.
    Da ultimo, in relazione ai rimborsi delle erogazioni liberali, l’Amministrazione finanziaria stabilisce che questi vadano comunicati per l’anno d’imposta in cui sono stati effettivamente erogati al contribuente. Pertanto, se per un’erogazione effettuata dal contribuente nel 2021 è stato erogato un rimborso nel 2022, indipendentemente dal termine per la trasmissione dei dati riferiti al 2021, il rimborso andrà comunicato col flusso di dati relativo al 2022.

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

  1. La definizione delle liti pendenti può riguardare solo atti impositivi: Cass. n. 4225/2022
    La Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 febbraio, ha chiarito che, in tema di definizione agevolata della controversia, essa può avere ad oggetto solo atti impositivi. Ad avviso dei giudici di legittimità, infatti, l’istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 del D.L. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018 presuppone la pendenza di una lite avente ad oggetto “atti impositivi” e tale non può ritenersi la cartella di pagamento con la quale l’Amministrazione finanziaria non esprime alcuna potestà impositiva, limitandosi a porre in riscossione “con effetto di precetto” una pretesa ormai consolidatasi.
  1. Al socio che recede va notificato anche l’accertamento societario: Cass. n. 4239/2022
    In caso di accertamento di un socio di una società a ristretta compagine sociale, la giurisprudenza è ormai da tempo concorde nel ritenere che, l’obbligo motivazionale degli atti notificati alla persona fisica può essere soddisfatto mediante il rinvio per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società.
    Infatti, il socio può agevolmente consultare la documentazione relativa alla società e di conseguenza prendere visione dell’accertamento sociale e dei suoi documenti giustificativi. Tuttavia, la Corte di Cassazione con la sentenza del 10 febbraio 2022, afferma che il principio richiamato presenta un’eccezione nel caso in cui il socio, tra il periodo di imposta oggetto di verifica fiscale e la notifica dell’accertamento alla società, abbia esercitato la facoltà di recesso, uscendo così dalla compagine sociale.

NOVITÀ IN TEMA DI START-UP, INDUSTRIA 4.0, MARCHI E BREVETTI

  1. 9 Mila i brevetti concessi nel 2021
    Per favorire la competitività del sistema produttivo italiano, la tutela della proprietà intellettuale e la valorizzazione di invenzioni e progetti innovative ha rappresentato una delle linee d0intervento principale intraprese dal MISE.
    A tal proposito, si deve infatti rilevare come circa 9 mila sono stati i brevetti concessi in Italia nel corso del 2021, di cui 7.248 per invenzione industriale e 1.765 per modello di utilità, mentre sono quasi 38 mila i brevetti europei validati.
    In particolare, i dati riportati emergono dal report del MISE ove vengono illustrati i dati relativi alle fasi delle istruttorie collegate alle richieste presentate all’UIBM: dall’esame preliminare della domanda all’invio dei dossier all’Ufficio europeo dei brevetti sino alla concessione del titolo.
    Attraverso un attento esame dei dati, è possibile affermare che nel 2021, rispetto al numero di domande presentate per tipologia, sono stati concessi il 72% di brevetti per invenzione industriale, il 70% per modello di utilità, mentre è risultato di quasi il 100% il dato sulla convalida in Italia di brevetti europei. A questi dati si aggiungono le concessioni dei certificati di protezione complementare per i prodotti medicinali e per i prodotti fitosanitari.
  2. MISE: incentivi all’imprenditoria femminile Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono state integrate risorse a sostegno dell’imprenditoria femminile con i 400 milioni di euro previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La finalità di tale intervento consiste nel voler incentivare le donne ad entrare nel mondo delle imprese, supportando le loro competenze e creatività, attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Più nello specifico, il DM rafforza sia il nuovo Fondo per l’imprenditoria femminile, sia le altre misure già avviate come Nuove Imprese a Tasso zero, a supporto della creazione di piccole e medie imprese e auto imprenditoria, e Smart&Start, che supporta start-up e PMI innovative. A tal riguardo, è opportune rilevare che sarà necessario attendere un ulteriore provvedimento al fine di individuare i termini e le modalità di presentazione delle domande.
  3. L’iperammortamento è assicurato anche con interconnessione tardiva L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 71 del 3 febbraio 2022, chiarisce che in merito all’iperammortamento, il ritardo nell’interconnessione non pregiudica la fruibilità della stessa. Ad ogni modo, l’Amministrazione finanziaria precisa che il ritardo deve essere causato da condizioni oggettive dimostrabili e non da scelte discrezionali. Nel caso di specie. L’Agenzia conferma quanto già precisato lo scorso 8 giugno con un’altra risposta, la n. 394/2021 e richiama la circolare ministeriale n. 4/2017, ove, è specificato che la fruizione dell’iperammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene e che solo da quest’ultimo è possibile iniziare a godere del beneficio, a condizione che nello stesso periodo d’imposta avvenga anche l’interconnessione del bene. Nell’ipotesi in cui, invece, l’interconnessione sia effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, il godimento dell’agevolazione potrà iniziare solo da tale successivo periodo. In considerazione, poi, della sostanziale analogia del beneficio dell’iper e del superammortamento e del credito di imposta previsto dalle ultime leggi di bilancio, l’Agenzia aggiunge, che, alla situazione posta al suo vaglio, possono essere applicati anche gli ultimi chiarimenti resi con la circolare n. 9/2021.
  4. Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022 viene data attuazione all’art. 6 del D.L. n. 146/2021. Con il provvedimento del 15 febbraio 2022, è stato precisato che i soggetti che intendono optare per il nuovo Patent box devono comunicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce; l’opzione ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile. Chi, invece, vuole transitare dal vecchio regime a quello nuovo può farlo, secondo quanto previsto dalla norma, inviando apposita istanza, via PEC o raccomandata a/r, all’Ufficio presso il quale è pendente la procedura relativa al precedente regime Patent box. Sono alcune delle regole attuative del nuovo regime introdotto dal decreto Fisco-Lavoro, dettate dall’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 15 febbraio 2022. Con quest’ultimo provvedimento, a ben vedere, l’Agenzia delle Entrate dà attuazione al nuovo regime del Patent box introdotto dall’art. 6 del D.L. n. 146/2021 (decreto Fisco-Lavoro), successivamente modificato dalla legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021). In particolare, la norma ha demandato a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate l’adozione delle disposizioni attuative. Pertanto, con il provvedimento del 15 febbraio 2022 viene data attuazione all’art. 6, disciplinando, da un lato, la struttura e i contenuti della documentazione idonea e, dall’altro, le modalità di esercizio delle opzioni per il nuovo regime agevolativo.

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

  1. Circolare INPS n. 23 del 2022: Chiarimenti in tema di Assegno unico e universale per i figli a carico
    Con la circolare n. 23 del 2022, l’INPS fornisce i primi chiarimenti sulla determinazione dell’importo e dell’erogazione nuovo assegno unico e universale per i figli a carico, che verrà erogato mensilmente dall’INPS a decorrere dal 1° marzo 2022 a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli, a prescindere dalla condizione lavorativa.
    L’Istituto, dopo essersi soffermato sui criteri generali di spettanza e sui requisiti dei beneficiari, prende in esame una serie di casi particolati con riferimento alla composizione del nucleo familiare e fa chiarezza sul calcolo dell’ISEE da prendere a riferimento in caso di genitori non coniugati e non conviventi o qualora il richiedente sia il figlio maggiorenne. Inoltre, vengono precisati i termini di decorrenza e le modalità di erogazione della misura, anche in contanti.
    In particolare, per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro, con ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
    Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del ventunesimo anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro che si riduce fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
    Inoltre, è possibile applicare, anche in cumulo, le seguenti maggiorazioni: per i figli successivi al secondo, da 85 a 15 euro mensili; per i figli con disabilità, da 105 a 85 euro mensili; per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità (di grado almeno medio), 80 euro mensili; per madri di età inferiore a 21 anni, 20 euro mensili per ciascun figlio; per genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, da 30 a 0 euro mensili.
    Inoltre, per le annualità 2022, 2023 e 2024, si applica una maggiorazione di natura transitoria nel caso in cui l’ISEE non superi 25.000 euro e nel 2021 sia stato percepito l’ANF.
    La domanda di assegno unico e universale è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio; dal figlio maggiorenne per sé stesso; dall’affidatario ovvero da un tutore nell’interesse esclusivo del tutelato.
    Nel rispetto dei termini di decorrenza del diritto alla prestazione, l’assegno unico e universale è di norma corrisposto entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
    In caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, il genitore non convivente nel nucleo f amiliare, non coniugato con l’altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini dell’ottenimento di tali prestazioni, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo stesso a causa del verificarsi di situazioni tassativamente indicate nella norma di seguito specificate: il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore; il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore; sia stato stabilito con provvedimento dell’autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti effettivi ed economici.
  2. Risposta ad interpello n. 83 del 2022: chiarimenti in tema di regime fiscale dei neo-residenti Con la risposta a interpello n. 83 del 14 febbraio 2022, l’Agenzia delle entrate ha fornito precisazioni in tema di regime fiscale dei neo-residenti. Nel caso prospettato all’Amministrazione finanziaria, nell’ambito di un Gruppo Societario di cui la Società Istante è parte, alcuni dipendenti che svolgono la propria attività a beneficio di più entità del gruppo (c.d. ruoli global) vengono assunti dalla Società istante per svolgere la propria attività non solo in Italia ma anche in altri Paesi in base al ruolo ricoperto. Tali lavoratori, occupando posizioni di vertice all’interno del gruppo, sono destinatari di piani di incentivazione a medio e lungo termine costituiti in parte da bonus monetari e in parte da bonus in azioni del gruppo, che prevedono un’assegnazione al diritto di ricevere questi bonus in un determinato anno (Grant)e l’effettiva erogazione degli stessi solo dopo diversi anni in base alla lunghezza del piano (Vesting) e solo al raggiungimento di determinate performance sia personali che di gruppo. L’Istante evidenzia che ai lavoratori, assunti presso la società italiana, verrà garantita la possibilità di continuare a beneficiare dei piani di incentivazione di cui hanno già ricevuto l’assegnazione nei precedenti anni e pertanto si produrrà un possibile disallineamento tra la società che ha garantito il bonus al lavoratore e la società di cui sarà dipendente il lavoratore nel momento dell’erogazione dello stesso. Alcuni di questi dipendenti hanno espresso la propria intenzione di avvalersi dei benefici del regime speciale per i “Neo Residenti”, di cui all’art. 24-bis TUIR; tale disposizione prevede un regime opzionale di imposizione sostitutiva sui redditi prodotti all’estero dalle persone fisiche al ricorrere di specifiche condizioni. Come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia RU 47060 del8 marzo 2017, l’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la persona fisica ha trasferito la residenza fiscale in Italia o della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo. I contribuenti che si avvalgono di tale regime sono tenuti a pagare un’imposta sostitutiva dell’Irpef calcolata forfettariamente nella misura di centomila euro per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all’estero. Tenuto conto che il contribuente esercita l’opzione in sede di dichiarazione dei redditi riferita all’anno di trasferimento o all’anno successivo a quello di trasferimento, può accadere che il soggetto trasferisca la sua residenza fiscale in Italia con l’intenzione di optare per il regime in esame e che, già nell’anno di acquisizione della residenza nel territorio dello Stato, subisca ritenute in Italia per redditi di fonte estera che percepisce. La prima questione sottoposta all’Amministrazione attiene, difatti, ai criteri di applicazione del beneficio dell’imposizione sostitutiva con riferimento al reddito del periodo che intercorre tra il trasferimento della residenza e il perfezionamento dell’opzione; come accennato, quest’ultima si intende perfezionata nel momento in cui il contribuente provvede a presentare, entro le ordinarie scadenze, il modello Redditi Persone Fisiche con il quadro NR debitamente compilato e, pertanto, con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta del trasferimento della residenza in Italia o con la dichiarazione dei redditi del periodo di imposta successivo. Il dubbio riguarda quindi i redditi che, ipotizzando un trasferimento fisico a febbraio 2022, verrebbero percepiti nel 2022 e fino al 30 novembre 2023, data in cui si suppone sarà presentata la dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2022. L’Amministrazione afferma che il sostituto di imposta può applicare la ritenuta di cui all’art. 23 D.P.R. n. 600/73 esclusivamente sui redditi prodotti in Italia, garantendo quindi la fruizione del beneficio dell’imposizione sostitutiva per quelli prodotti all’estero, solo dopo l’esercizio dell’opzione in dichiarazione. A tal fine, il sostituto deve richiedere al dipendente la copia della dichiarazione dei redditi in cui lo stesso ha esercitato l’opzione, nonché copia del modello F24 che attesta il versamento dell’imposta sostitutiva. Viene confermato quanto precisato nella Risp. n. 178/2020 riguardante i redditi derivanti da una polizza unit linked stipulata con un’impresa di assicurazione lussemburghese, con riferimento ai quali l’Agenzia ha affermato che, ove erogati prima dell’esercizio dell’opzione, gli stessi sono soggetti all’imposta sostitutiva del 26%. Nel caso sottoposto al suo esame, secondo l’Amministrazione finanziaria le ritenute effettuate in relazione al reddito di fonte estera nel periodo del trasferimento nonché nel periodo prima dell’esercizio dell’opzione, possono essere recuperate mediante istanza di rimborso. Sebbene non sia richiamata la facoltà di compensazione – ammessa, invece, nella Circ. n. 17/E/2017 e nella sopra citata Risp. n. 178/2020 – la stessa dovrebbe operare anche con riferimento ai redditi di lavoro dipendente oggetto dell’istanza in esame, non essendo, tuttavia, chiare le modalità di utilizzo del credito di imposta; resta fermo che, per espressa disposizione di legge, l’imposta sostitutiva versata per accedere al regime non può essere compensata in alcun modo con altre imposte, neppure se riguardanti i medesimi flussi reddituali. Per quanto riguarda i piani di incentivazione assegnati ai lavoratori dipendenti negli anni precedenti anni e di cui gli stessi potranno continuare a godere successivamente all’assunzione da pare della Società istante, l’Agenzia riconosce il rischio di un disallineamento tra la società che ha garantito il bonus e la società di cui il soggetto è dipendente al momento di erogazione dello stesso. In merito all’individuazione della quota parte di reddito che si considera prodotto all’estero, l’Agenzia medesima afferma che, per quanto riguarda i bonus in denaro, occorre fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante il quale la prestazione è stata esercitata nello Stato estero e il numero totale dei giorni in cui è stata fornita, fermo restando che numeratore e denominatore vanno individuati secondo criteri omogenei. Per ciò che concerne l’assegnazione dei bonus in azioni, strutturati sotto forma di assegnazione del diritto a ricevere i titoli in un determinato anno (grant) e la relativa erogazione in un periodo successivo, al raggiungimento di determinati obiettivi (vesting) – come già chiarito nella Circ. n. 17/E/2017 – l’Amministrazione finanziaria conferma il riferimento al rapporto tra il numero dei giorni durante i quali la prestazione lavorativa è effettuata nello Stato estero e il numero totale dei giorni necessari ad acquisire il diritto a ricevere le azioni (in linea con quanto stabilito dal Commentario all’art. 15 del Modello OCSE), imputando come denominatore il totale dei giorni dell’anno, pari a 365, e non unicamente i giorni che si ritengono convenzionalmente lavorativi. Da ultimo, viene precisato che l’obbligo di effettuare la ritenuta non può, invece, venir meno in virtù di un’autocertificazione del lavoratore riguardante i giorni lavorativi prestati all’estero.
  3. Corte di Giustizia UE, sentenza 10 febbraio 2020 n. C-485/20: licenziamento di un lavoratore disabile in sede di tirocinio formativo post-assunzione La Corte di Giustizia, nella causa n. C-485/20, ha fornito chiarimenti in merito al quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, con particolare riferimento al licenziamento di un lavoratore disabile in sede di tirocinio formativo post-assunzione. Il giudice del rinvio ha rilevato che le condizioni di salute del ricorrente nel procedimento principale consentono di qualificarlo come «disabile» e ha chiesto se l’art. 5 della Direttiva 2000/78/CE debba essere interpretato nel senso che un datore di lavoro abbia l’obbligo, nei confronti di una persona che, a causa della sua disabilità, non sia più in grado di svolgere le funzioni essenziali del lavoro al quale era assegnata, di destinarla ad un altro posto per il quale essa possieda le competenze, le capacità e le disponibilità richieste, quando una tale misura non imponga al datore di lavoro un onere sproporzionato. Secondo i Giudici europei, la formulazione di tale disposizione è sufficientemente ampia da ricomprendere la situazione di un lavoratore che effettua un tirocinio di formazione conseguente alla sua assunzione da parte del suo datore di lavoro. Di conseguenza, il fatto che il lavoratore non fosse, alla data del suo licenziamento, definitivamente assunto, non impedisce che la sua situazione professionale rientri nell’ambito di applicazione della Direttiva 2000/78/CE.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

  1. Circolare n. 6 del 2022: Disciplina dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati
    In data 15 febbraio 2022, Assonime ha pubblicato la circolare n. 6, in materia di contratti relativi a strumenti finanziari derivati. La circolare, più nel dettaglio, analizza la posizione dell’Agenzia delle Entrate con particolare riferimento alla risoluzione n. 1/E del 3 gennaio 2022. In quel contesto, l’AdE ha fornito alcuni chiarimenti sul trattamento IVA dei differenziali monetari da liquidare in esecuzione di contratti relativi a strumenti finanziari derivati legati alla variazione del prezzo dell’energia
    elettrica. Nella specie, è stato evidenziato che questi differenziali costituiscono il corrispettivo, e quindi la base imponibile, di un’operazione esente. Le conclusioni dell’Agenzia dovrebbero potersi applicare anche ai derivati che abbiano come elemento sottostante anche altre tipologie di beni.
    La soluzione cui perviene l’Agenzia dovrebbe scaturire dall’art. 4, legge n. 133 del 1999, che ha modificato l’art. 4 della legge n. 146/1998, riguardante la disciplina IVA dei contratti pronti conto termine su titoli o valute. Per questo motivo la soluzione riportata nel documento di prassi dell’Amministrazione finanziaria si pone in contrasto con documenti di prassi precedenti. Sul punto, Assonime ha evidenziato come in questo tipo di contratti la funzione di copertura è frequente.
    Solitamente, sono sottoscritti da soggetti che vogliono coprire determinati rischi avvalendosi di operatori, come ad esempio intermediari professionali, che assumono la veste di controparti dell’operazione e quindi vogliono un compenso, denominato premio. Ne consegue che se l’andamento della quotazione del bene conduce a costituire l’intermediario debitore di
    una somma, non è possibile che il committente dell’operazione possa assumere la veste di prestatore. In questo caso vi sarebbe l’addebito per tale prestazione di un corrispettivo pari alla somma maturata a suo favore.
    Pertanto è la somma dovuta che costituisce l’oggetto della prestazione, come nei contratti di assicurazione. Tra l’altro, se si considerano gli importi differenziali come corrispettivi di operazioni esenti si hanno delle importanti conseguenze sul diritto alla detrazione.
    Infatti, il decreto IVA esclude che la percentuale di detrazione possa essere influenzata dalle operazioni esenti solo nel caso in cui tali operazioni non formano l’oggetto dell’attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili. Pertanto, di conseguenza, occorrerebbe valutare caso per caso la sussistenza o meno dei requisiti in questione.
    Per Assonime, sarebbe importante, in conclusione, che l’Agenzia ripensasse la posizione presentata con la risoluzione n. 1/E del 3 gennaio 2022.

ALTRE NOVITÀ

  1. Risoluzione n. 8/E: Interventi nei territori colpiti da eventi sismici – Articolo 119, comma 8-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
    Il comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede che «Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento».
    In sostanza, la disposizione stabilisce che, a determinate condizioni, la detrazione continua ad applicarsi nella misura del 110 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, per gli interventi indicati nel medesimo articolo 119.
    La norma fa espresso riferimento ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater dell’art. 119 che regolano i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici. Nello specifico, ai sensi del comma:

•1-ter, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, il Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico di cui al comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;

• 4-ter, in alternativa al contributo per la ricostruzione, i limiti delle spese ammesse al Superbonus di cui ai commi da 1 a 4-bis sostenute entro il 30 giugno 2022 sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

• 4-quater, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dopo il 1° gennaio 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus per gli interventi antisismici di cui al comma 4 dell’articolo 119 spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Per effetto di tale richiamo, l’Agenzia ritiene che la disposizione si applichi alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici.
Al riguardo, detti contributi sono esclusi nei casi in cu l danno sia preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta ovvero il livello del danno non sia tale da determinare l’inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F).
In altre parole, L’Agenzia ricorda che ai fini della fruizione dei contributi per la ricostruzione è necessario che sia stata accertata la sussistenza del nesso di causalità danno-evento, ossia la connessione tra l’evento sismico e il danno dell’immobile, e che sia attestato il livello del danno.
Considerato che la disposizione fa espresso richiamo agli «interventi nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza», per individuare l’ambito territoriale occorre far riferimento alle intere aree regionali interessate dal sisma, compresi i Comuni diversi da quelli di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del Dl n. 189/2016 (cosiddetti “Comuni fuori cratere”).
Riguardo alla condizione che «sia stato dichiarato lo stato di emergenza», è sufficiente che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a nulla rilevando l’eventuale mancata proroga dello stesso.
Infine, l’Agenzia precisa che il richiamo contenuto nel comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto “Rilancio” a «tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis» dello stesso articolo comporta che la proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione nella misura “piena” del 110% delle spese sostenute, riguarda gli interventi ammessi al Superbonus effettuati dai soggetti elencati nel citato comma 8-bis e realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, compresi gli edifici unifamiliari, con esclusione degli immobiliari riconducibili ai “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del Tuir) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del Tuir).