Con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale del mese disponibili anche sul sito
dello Studio www.e-ius.it.
1 ATTIVITÀ LEGISLATIVA ……………………………………………………………………………………………………2
2 NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE ………………………………………………………………3
3 NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO ………………………………………3
4 NOVITÀ IN TEMA DI START-UP, INDUSTRIA 4.0, MARCHI E BREVETTI ………..4
5 NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE……………………………6
6 NOVITÀ IN MATERIA IVA …………………………………………………………………………………………………8
7 ALTRE NOVITA’ ……………………………………………………………………………………………………………………9
1 ATTIVITÀ LEGISLATIVA
1.1 Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.21 del 27-01-2022) è stato pubblicato il Decreto Legge n. 4 del 2022 (c.d. “decreto sostegni ter”). Il provvedimento è entrato in vigore in data 27 gennaio 2022.
1.2 Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021), è stato pubblicato il Decreto Legge n. 228 del 2021 (c.d. “decreto Milleproroghe”). Il provvedimento è entrato in vigore in data 31 dicembre 2021. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, è pubblicata la Legge 25 febbraio 2022, n. 15: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
1.3 Legge 30 dicembre 2021, n. 234: Legge di Bilancio
Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 49), è stata pubblicata la legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256). Il provvedimento è entrato in vigore in data 1 gennaio 2022.
1.4 Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146: Decreto Fiscale
Nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2021, n. 301 è stato pubblicato il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, noto come Decreto Fiscale, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
2 NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE
2.1 I chiarimenti in materia di ristorni ai soci da parte delle cooperative sociali forniti dall’agenzia delle entrate
Con la risposta ad interpello n. 245/2022, l’Agenzia delle entrate chiarisce che l’opzione per la ritenuta al 12,5% di cui all’art.1, comma 42 della L. 178/2020 non può avvenire anno per anno sulle somme da liquidare.
La disposizione richiamata ammette infatti la possibilità di applicare, a partire dal 1° gennaio 2021 e previa delibera assembleare, una ritenuta a titolo d’imposta pari al 12,5% (a fronte di quella ordinaria del 26%) al momento della destinazione di un ristorno ad aumento del capitale per soci persone fisiche che non detengono partecipazioni qualificate e che non siano imprenditori individuali.
L’agevolazione, estesa anche per le somme attribuite anteriormente al 1° gennaio 2021, non è, a parere dell’agenzia, applicabile anche per quelli approvati dopo tale data.
Per l’agenzia, dunque, l’opzione per l’applicazione della ritenuta al 12,5% deve essere necessariamente esercitata con riferimento alla totalità dei ristorni deliberati prima del 1° gennaio 2021, escludendo difatti la soluzione prospettata dall’istante in base alla quale l’esercizio dell’opzione potrà avvenire di volta in volta sulle somme effettivamente da liquidare.
3 NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
3.1 Corte di Cassazione, sentenza n. 17174 depositata il 3 maggio 2022
La Suprema Corte, con sentenza n. 17174 depositata il 3 maggio 2022, ha sancito il principio secondo cui nei reati di falsa fatturazione è competente il tribunale del luogo in cui sono stati accertati ed emessi i documenti falsi e ciò anche nel giudizio relativo al successivo delitto di dichiarazione fraudolenta con utilizzo delle medesime fatture.
Si sottolinea che in tal modo si determina una connessione tra i due illeciti, di pari gravità, che comporta la competenza del tribunale riferito al delitto temporalmente commesso per primo.
3.2 CTR Lazio, sentenza n. 1733 del 12 aprile 2022
La Ctr Lazio, con la sentenza n. 1733 del 12 aprile 2022, ha affermato il principio secondo cui è ammissibile un’autonoma imputazione del reddito in capo al reale possessore, ove ne risulti concretamente differenziata la percezione.
È infatti possibile, secondo il giudice di merito, attribuire il reddito non solo a un soggetto del tutto diverso rispetto al legittimo proprietario, ma anche solo ad alcuni dei comproprietari, che risultino effettivi locatori e percettori dei redditi di locazione.
4 NOVITÀ IN TEMA DI START-UP, INDUSTRIA 4.0, MARCHI E BREVETTI
4.1 Piano strategico sulla proprietà industriale: 40 milioni di contributi per le agevolazioni.
Si è conclusa la procedura delineata dal Piano strategico sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023, approvato lo scorso anno dal ministro Giorgetti, che ha reso permanente l’utilizzo di misure agevolative che puntano a favorire la valorizzazione di brevetti, marchi e disegni. In particolare, sono state approvate efinanziate circa 2 mila domande, per un ammontare complessivo di contributi concessi pari a 40,4 milioni di euro, presentate dalle piccole e medie imprese italiane ai bandi Brevetti+, Disegni+, Marchi+ e Marchi collettivi e di certificazione.
Nel dettaglio, i finanziamenti totali sono stati così ripartiti:
20,2 milioni di euro alle 274 domande approvate per Brevetti +
15,1 milioni di euro alle 389 domande approvate per Disegni +
2,9 milioni di euro alle 28 domande approvate per Marchi collettivi e di certificazione
2,2 milioni di euro alle 1.277 domande approvate per Marchi +
La valutazione delle richieste di agevolazione, gestite per conto del Mise da Unioncamere e Invitalia, ha consentito alle imprese di ricevere entro massimo sei mesi comunicazione della relativa concessione del contributo.
4.2 Accordo con industria farmaceutica: 34 milioni per vaccini anti-Covid.
Si segnala l’autorizzazione, da parte del ministro Giorgetti, di un accordo con l’azienda farmaceutica Irbm di Pomezia per realizzare un programma di investimenti di 34 milioni di euro, finalizzato a rafforzare la capacità di contrasto al Covid-19 e la diffusione di nuovi coronavirus.
L’investimento, oltre a salvaguardare l’occupazione esistente, consentirà la creazione di oltre 50 nuovi posti di lavoro.
Il progetto si inserisce in un più ampio contesto del MISE destinato a sostenere gli investimenti in un settore strategico come il farmaceutico, dove la capacità di guardare al futuro e prevenire crisi sanitarie diventa fondamentale per garantire la salute dei cittadini e fronteggiare conseguenze economiche e sociali.
4.3 Accordo MISE-CETMA per l’innovazione di macchinari e impianti
Il ministro Giancarlo Giorgetti ha autorizzato un accordo per l’innovazione con il Centro di Ricerche Europeo di Tecnologie, Design e Materiali “CETMA” che prevede un investimento di 6 milioni di euro in Puglia.
Il progetto punta a sviluppare un’innovativa piattaforma informativa per la gestione delle attività di manutenzione dei macchinari e degli impianti di produzione, al fine di prevenire eventuali guasti. Permetterà inoltre a CETMA di consolidare metodologie, tecnologie e sistemi per rendere più competitiva l’offerta dei servizi di innovazione e trasferimento tecnologico per le imprese, in particolare nelle regioni
del Mezzogiorno. Il Ministero dello sviluppo economico agevola l’investimento con 2,3 milioni di euro che consentiranno di incrementare dell’11% i posti di lavoro con nuove professionalità, nonché attivare circa 12 collaborazioni tra giovani laureati, dottorati e tecnici specializzati da impiegare nelle attività di ricerca e sviluppo delle sedi di Brindisi, Bari e Valenzano.
4.4 Tasso di attualizzazione e rivalutazione: nuovo decreto MISE in vigore dal 1° maggio 2022
Si segnala il decreto del MISE del 27 aprile 2022 (G.U. 5/5/2022, n. 104) con il quale si prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2022, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari allo 0,65%. Il tasso base di riferimento e di attualizzazione, calcolato nei tre mesi precedenti, è stato, altresì, aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° maggio 2022, nella misura pari a – 0,35%.
5 NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE
5.1 Messaggio INPS n. 1919 del 2022: indicazioni sull’assegnazione delle risorse per gli ammortizzatori sociali L’INPS, nel messaggio n. 1919 del 5 maggio 2022, fornisce indicazioni sull’assegnazione delle risorse per gli ammortizzatori sociali, alla luce dell’accertamento delle risorse residue, disponibili per ciascuna Regione e Provincia autonoma, effettuato con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali. È infatti possibile concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga.
Prima di procedere all’autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale, le Regioni e le Province autonome devono richiedere la “verifica della disponibilità finanziaria”. A tale fine, le stesse devono inviare alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali, a mezzo posta elettronica certificata, le specifiche contenenti determinati dati, quali:
1. elenco nominativo;
2. codice fiscale dei lavoratori interessati;
3. riferimento alla motivazione della concessione a valere sulle somme accantonate (sentenza, ecc.);
4. durata del trattamento concesso;
5. costo della prestazione (in caso di mobilità in deroga utilizzando come parametro di stima l’importo medio mensile 2021, pari a € 1.929, corrispondente a un importo medio giornaliero di € 64,30, comprensivo di contributi figurativi e oneri, ove spettanti);
6. provvedimento che dà origine al trattamento (sentenza, ecc.);
7. nel caso di provvedimenti di CIGD: matricola INPS e denominazione azienda.
Solo dopo avere ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, la Regione o la Provincia autonoma può concedere il trattamento in questione e inviare nel “Sistema Informativo Percettori” (SIP) il relativo provvedimento.
La trasmissione dei provvedimenti di concessione deve avvenire esclusivamente per il tramite del SIP, utilizzando il numero di decreto convenzionale “30005”.
5.2 Messaggio INPS n. 1921 del 2022: esonero dall’obbligo di versamento del contributo ex CUAF applicabile anche in seguito all’entrata in vigore dell’Assegno unico universale L’INPS, con il messaggio n. 1921 del 5 maggio 2022, fornisce indicazioni sull’applicabilità dell’esonero dal versamento del contributo ex CUAF alla luce dell’entrata in vigore dell’assegno unico universale, in sostituzione degli assegni per
il nucleo familiare.
L’art. 1 D.Lgs. n. 230 del 2021 ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo.
L’art. 10, comma 3 del medesimo decreto prevede che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all’art. 2, D.L. n. 69 del 1988 e di cui all’art. 4 del Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari (TUAF), approvato con il D.P.R. n. 797 del 1955. Pertanto, con l’introduzione dell’assegno unico universale, sono
cessate, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, le prestazioni degli assegni per il nucleo familiare previste dal citato art. 2 e degli assegni familiari previsti dal TUAF.
Per contro, restano in vigore e continuano a essere riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari riferite a nuclei familiari senza figli composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto
fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Tanto premesso, l’Istituto rileva che il legislatore non è intervenuto sulle disposizioni afferenti agli obblighi contributivi per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo ex CUAF (Cassa unica assegni familiari), tantomeno conriferimento alle disposizioni che ne disciplinano l’esonero per determinati soggetti datoriali. Al riguardo, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, possono continuare a beneficiare del regime di esenzione dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro, di cui all’art. 49, comma 2, l. n. 881 del 1989 e all’art. 23-bis, D.L. n. 663 del 1979, qualora garantiscano un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge in relazione a tutte le tipologie di nuclei familiari che non rientrano nella platea dei beneficiari dell’assegno unico e universale.
6 NOVITÀ IN MATERIA IVA
6.1 Risposta ad interpello n. 242 del 2022: Esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi – compensi percepiti esenti da IVA ex articolo 10, nn. 6) e 7) del DPRn. 633/1972.
Con la risposta a interpello n. 242 del 2022, l’Amministrazione finanziaria ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi e compensi percepiti esenti da IVA.
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 6), del decreto IVA, sono esenti dall’IVA, tra le altre, le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nonché quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate.
Secondo il successivo n. 7), sono parimenti esenti le operazioni relative all’esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all’esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate.
Il n. 9) dell’art. 10, prevede, infine, il regime di esenzione anche per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai precedenti numeri da 1) a 7).
Con riferimento agli obblighi di certificazione delle operazioni appena elencate, l’art. 22 del decreto IVA consente di non emettere fattura nel caso di operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7),8), 9), 16) e 22) dell’art. 10, con esclusione, quindi, delle operazioni ex art. 10, comma 1, n. 6), sicché tali compensi non sono riconducibili tra i corrispettivi i cui dati vanno memorizzati elettronicamente e trasmessi
telematicamente all’Agenzia delle Entrate ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015.
Inoltre, l’art. 21, comma 6, del decreto IVA, nel disporre l’obbligo di fatturazione per alcune specifiche operazioni per le quali l’IVA non è comunque dovuta, alla lettera c) lo esclude per i corrispettivi relativi alle operazioni di cui al n. 6) dell’art. 10.
Tali compensi, dunque, possono semplicemente essere annotati nel registro dei corrispettivi.
Le operazioni di cui al n. 7) dell’art. 10, invece, già escluse dall’obbligo di fatturazione in forza di quanto disposto dal punto 6) dell’art. 22 del decreto IVA, sono, altresì, esonerate da qualunque obbligo documentale, dall’art. 2, comma 1, lettera h), D.P.R. n. 696/1996, secondo cui non sono soggette all’obbligo di certificazione le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui al D.Lgs. n. 504/1998, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate.
Anche questi compensi possono solamente essere annotati nel registro dei corrispettivi. Quindi l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’efficacia degli esoneri dall’obbligo di documentazione, nel presupposto che l’obbligo di emettere una fattura, qualora prima non sussistente, non è venuto ad esistenza per effetto della legge n. 205/2017 e dei successivi provvedimenti che sono variamente intervenuti sulla stessa o sul
D.Lgs. n. 127/2015, mentre, nonostante l’obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi disposto dall’art. 2, D.Lgs. n. 127, con D.M. 10 maggio 2019, nel fissare specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, è stato stabilito che in fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Ne consegue che, salva una specifica richiesta del cliente, le operazioni di cui ai n. 6) e 7) dell’art. 10 del decreto IVA sono escluse da qualunque obbligo di certificazione, compresi gli obblighi di fatturazione elettronica e/o memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati, fermo restando l’obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi.
7 ALTRE NOVITA’
7.1 Ade: risposta a interpello n. 243/2022
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 243/2022, precisa che la somma percepita da un professionista che rilascia l’asseverazione per lavori che danno diritto ai bonus fiscali per i quali è possibile ottenere lo sconto in fattura, concorre a formare il reddito di lavoro autonomo anche per la parte diretta e remunerare gli aggravi finanziari legati all’attualizzazione del credito. I relativi importi
vanno quindi fatturati con aliquota ordinaria.
7.2 Partita Iva attiva fino a chiusura delle operazioni pendenti
L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 239 del 2022, ha precisato che Il professore di una università italiana, che ha insegnato all’estero fruendo di un periodo di aspettativa non retribuita, può accedere, in presenza degli altri requisiti richiesti, al regime agevolativo previsto per incentivare il trasferimento in Italia di docenti e ricercatori non residenti.
L’accesso al suddetto regime è ammesso anche se nel passato ha già beneficiato dello stesso trattamento di favore.
A tal riguardo, si specifica che lo sconto Irpef può essere applicato dal momento in cui rientra e riprende la sua attività in Italia.