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Iscrizione RUNTS: requisiti, documenti, procedura e adeguamento dello statuto

Indice

Iscrizione RUNTS: a chi serve e quando farla

L’iscrizione al RUNTS attribuisce la qualifica di Ente del Terzo Settore e rende l’ente visibile nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Senza iscrizione al RUNTS non si può utilizzare la qualifica ETS nella denominazione, negli atti e nella comunicazione istituzionale.

L’iscrizione al RUNTS serve quando l’ente vuole acquisire o mantenere la qualifica di ETS e applicare la disciplina del Terzo settore, con i relativi regimi e adempimenti. Per le ONLUS, con la cessazione dell’Anagrafe unica delle ONLUS, la domanda di iscrizione al RUNTS va pianificata per tempo scegliendo prima il percorso da adottare.

Per ODV e APS già presenti nei registri previgenti, l’ingresso nel RUNTS può avvenire tramite trasmigrazione al RUNTS. In quel caso l’adempimento principale non è l’iscrizione RUNTS da zero, ma la gestione delle pratiche successive, con integrazione dati e deposito documenti nei tempi previsti.

Iscrizione RUNTS obbligatoria o facoltativa

L’iscrizione RUNTS obbligatoria riguarda, in concreto, gli enti che vogliono essere ETS e mantenere continuità operativa con quella qualifica. Chi non presenta domanda di iscrizione al RUNTS resta un ente non profit fuori dal registro, con regole diverse e senza i presupposti formali della qualifica ETS.

Quando un ente decide come iscriversi al RUNTS, deve individuare la sezione corretta del Registro. La sezione si indica nella domanda e deve corrispondere a quanto risulta dallo statuto e dalle attività effettivamente svolte.

Requisiti e condizioni preliminari per l’iscrizione al RUNTS

I requisiti per l’iscrizione al RUNTS sono due: documenti e strumenti in regola per presentare l’istanza, e uno statuto adeguato al Codice del Terzo Settore, coerente con la sezione scelta, ad esempio APS, ODV, ente filantropico o altri ETS.

Dotazioni e documenti richiesti

  • PEC intestata all’ente attiva e monitorata con regolarità, utilizzata per le comunicazioni con l’ufficio RUNTS.
  • Identità digitale personale di chi presenta l’istanza, di norma SPID o CIE del legale rappresentante. Il portale non prevede credenziali riferite all’ente.
  • Firma digitale del soggetto che sottoscrive. La pratica di iscrizione online richiede la sottoscrizione digitale prima dell’invio.
  • Atto costitutivo e statuto in formato idoneo al caricamento, registrati presso l’Agenzia delle Entrate quando previsto. Se l’atto costitutivo non è reperibile, va gestita la dichiarazione sostitutiva secondo le regole applicabili.
  • Bilanci consuntivi già approvati, con i verbali assembleari di approvazione, nei casi in cui l’ente sia già operativo da uno o più esercizi.
  • Attestazione di adesione a rete associativa se l’ente dichiara affiliazione, rilasciata dal legale rappresentante della rete.
  • Documenti su organi sociali e cariche coerenti con quanto dichiarato in istanza, inclusi poteri e date di nomina.

Adeguamento dello statuto: cosa deve risultare in modo verificabile

Lo statuto deve riportare finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e indicare le attività di interesse generale esercitate in via esclusiva o principale. La sezione RUNTS scelta in domanda deve risultare compatibile con la disciplina statutaria.

Devono risultare, in forma chiara, regole su assenza di scopo di lucro, divieto di distribuzione di utili, destinazione del patrimonio in caso di scioglimento, struttura degli organi, modalità di ammissione ed esclusione, diritti e doveri degli associati quando presenti, criteri di convocazione e validità delle deliberazioni, disciplina del volontariato se prevista.

Per enti che adottano un modello standard di statuto predisposto da una rete associativa e approvato secondo le procedure previste, l’istruttoria può beneficiare di termini più rapidi. La scelta ha effetto solo se l’atto costitutivo e lo statuto risultano conformi al modello tipizzato.

Portale RUNTS: accesso, credenziali e prerequisiti tecnici

L’accesso al portale RUNTS avviene tramite identità digitale personale, SPID o CIE. Il sistema collega l’operatività alla persona fisica che agisce per l’ente, non all’ente come utenza autonoma. La firma digitale resta personale e viene usata per validare l’invio della domanda.

Chi può presentare l’istanza e firmare

La pratica di iscrizione al RUNTS è presentata dal rappresentante legale. Se l’ente intende acquisire o possiede personalità giuridica e segue il percorso previsto dalla disciplina dedicata, l’operatività passa dal notaio per le attività collegate all’iscrizione in quella forma.

Per enti aderenti a reti associative, alcune attività possono essere svolte dalla rete su mandato, secondo le regole dichiarate in domanda e con la documentazione di supporto.

Compilazione del modulo iscrizione RUNTS

Il modulo iscrizione RUNTS è una procedura guidata. Richiede l’indicazione della sezione di iscrizione, dati anagrafici dell’ente, PEC, sedi, forma giuridica, attività di interesse generale, eventuali attività diverse se previste, dati del rappresentante legale e dei titolari di cariche sociali, poteri e limitazioni, riferimenti di eventuali reti a cui si aderisce.

I file caricati devono rispettare i vincoli tecnici indicati dal portale, inclusi formato e dimensione. La coerenza tra dati inseriti e allegati riduce i passaggi istruttori.

Firma digitale e invio

La domanda viene salvata in bozza fino alla firma digitale. Con la firma e l’invio, la pratica passa ai controlli formali del sistema e poi all’ufficio competente. Senza firma digitale la pratica non viene protocollata e non entra in istruttoria.

Per il deposito del bilancio nel RUNTS con firma digitale, la logica operativa è analoga: compilazione, allegati, firma, invio. In alcune situazioni il deposito può essere curato da un professionista iscritto all’albo, limitatamente a quell’adempimento.

Tempi di istruttoria e gestione delle richieste di integrazione

L’ufficio RUNTS valuta la completezza e l’idoneità di informazioni e documenti e adotta un provvedimento entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, con riferimento al protocollo attribuito dal sistema.

Quando emergono esigenze di chiarimenti o documentazione integrativa, l’ufficio richiede un’integrazione e assegna un termine non superiore a trenta giorni per completare o rettificare l’istanza. Il termine procedimentale riparte nei modi previsti dalla disciplina applicabile e porta a iscrizione o diniego espresso.

Se lo statuto e l’atto costitutivo risultano redatti in conformità a un modello standard tipizzato approvato per la rete associativa di riferimento, il termine ordinario può ridursi a trenta giorni, a condizione che la restante documentazione sia regolare.

Sospensione e comunicazioni via PEC

Durante l’istruttoria l’ufficio può sospendere la pratica per richiedere integrazioni. La PEC dell’ente è il canale centrale per ricevere richieste e provvedimenti. La mancata risposta entro il termine assegnato espone la domanda a esito negativo o a definizione sulla base degli atti disponibili.

In assenza di provvedimento espresso entro i termini procedimentali previsti, la domanda si intende accolta e l’ente risulta iscritto, con evidenza negli elenchi accessibili dal portale.

Casi ricorrenti di iscrizione: ONLUS, APS, ODV, imprese sociali e cooperative sociali

Iscrizione al RUNTS per ONLUS: scadenze e documentazione

Dal primo gennaio 2026 l’Anagrafe unica delle ONLUS risulta soppressa. Per continuare come ETS, l’onlus RUNTS richiede la presentazione dell’istanza entro e non oltre la scadenza indicata dagli avvisi istituzionali. La data corrisponde alla scadenza indicata negli avvisi istituzionali per l’iscrizione delle ONLUS al RUNTS e rappresenta il termine utile per l’invio della domanda.

La domanda di iscrizione al RUNTS per una ONLUS richiede la scelta della sezione corretta e l’allegazione dello statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore, oltre a atto costitutivo e ultimi bilanci approvati quando richiesti. In presenza di statuti datati, l’adeguamento deve rendere verificabili attività di interesse generale, clausole su assenza di scopo di lucro e destinazione del patrimonio.

Il passaggio da ONLUS a RUNTS si riflette spesso anche sugli adempimenti legati al 5 per mille. L’Agenzia delle Entrate pubblica gli elenchi degli enti accreditati e li aggiorna con scadenze legate all’annualità di riferimento. Prima di presentare istanze o rettifiche conviene verificare su fonte ufficiale che denominazione e codice fiscale coincidano, perché incongruenze anagrafiche rallentano gli aggiornamenti.

APS e ODV: trasmigrazione al RUNTS e adempimenti successivi

Per iscrizione al RUNTS di APS e ODV già iscritte nei registri regionali previgenti, l’ingresso spesso avviene tramite trasmigrazione al RUNTS. Dopo il provvedimento di iscrizione, l’ente deve completare i dati mancanti e depositare gli atti richiesti nei tempi indicati dal portale e dalle regole applicabili. La sequenza tipica prevede una pratica di integrazione dati e, separatamente, il deposito del bilancio.

Per la scadenza del bilancio nel RUNTS, il deposito avviene di norma entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, tramite l’istanza dedicata e firma digitale. Dopo l’iscrizione l’ente deve aggiornare anche le variazioni successive, come cariche sociali, sede, statuto e dati periodici, entro i termini previsti.

Imprese sociali e cooperative sociali: iscrizione al RUNTS

Per le imprese sociali l’iscrizione al RUNTS è assolta tramite l’iscrizione nella sezione dedicata del Registro delle imprese. Lo stesso vale per le cooperative sociali quando risultano correttamente iscritte nella sezione speciale imprese sociali del Registro delle imprese.

Quando una cooperativa sociale non è allineata nella sezione speciale, la regolarizzazione passa dal Registro delle imprese competente. Dopo l’allineamento, la presenza negli elenchi RUNTS viene aggiornata secondo le interconnessioni previste. Il tema dell’iscrizione delle cooperative sociali al RUNTS riguarda soprattutto la verifica dell’iscrizione nella sezione speciale corretta e la conseguente presenza nei dati pubblicati dal RUNTS.

Associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute

L’iscrizione al RUNTS di associazioni non riconosciute è ammessa quando l’ente rispetta requisiti e finalità richiesti e adotta uno statuto coerente con il Codice del Terzo Settore. La sezione scelta deve essere compatibile con struttura e attività. L’istruttoria valuta coerenza tra dichiarazioni e documenti.

Per le ASD l’iscrizione al RUNTS è possibile solo se l’associazione assume una qualifica ETS compatibile e adegua lo statuto alle regole del Terzo settore, tenendo conto anche degli effetti fiscali e organizzativi legati all’eventuale iscrizione ai registri sportivi.

Verifica della domanda: stato pratica e conferma dell’avvenuta iscrizione al RUNTS

La verifica della domanda avviene su due livelli. Il primo è interno e riguarda lo stato pratica nel portale, consultabile dalla lista pratiche. Il secondo è pubblico e riguarda la presenza dell’ente negli elenchi degli enti iscritti, consultabili per denominazione o codice fiscale.

Stato pratica nel portale RUNTS

  • In lavorazione pratica salvata in bozza, non inviata.
  • Inviata pratica inviata, in corso di controlli formali di sistema.
  • Trasmessa pratica inoltrata all’ufficio RUNTS competente dopo i controlli formali.
  • Errore pratica non supera i controlli formali e richiede correzione.
  • Sospesa ufficio richiede integrazione informativa o documentale.
  • Evasa istruttoria conclusa con iscrizione, diniego, iscrizione per decorrenza termini o ritiro.
  • Annullata pratica annullata dal sistema in casistiche gestionali previste.

Verifica dell’iscrizione al RUNTS dopo l’esito

La verifica dell’iscrizione al RUNTS si fa controllando l’ente negli elenchi pubblici, con ricerca per codice fiscale o denominazione. La conferma si completa con il provvedimento di iscrizione e con i dati pubblicati nel profilo dell’ente, inclusi gli atti depositati.

Dopo l’iscrizione restano gli adempimenti periodici e le comunicazioni di variazione, come deposito del bilancio con firma digitale, aggiornamento delle cariche e modifiche statutarie. PEC, firma digitale e un calendario scadenze aggiornato riducono ritardi nei depositi e nelle richieste dell’ufficio.

Domande frequenti

Come si sceglie la sezione RUNTS se l’ente svolge più attività diverse?

Si sceglie la sezione in base alla natura dell’ente e a ciò che risulta dallo statuto: struttura associativa, presenza di volontari, finalità dichiarate e attività di interesse generale esercitate in via principale. Se lo statuto è misto o poco chiaro, conviene sistemarlo prima perché la sezione scelta deve reggere in istruttoria.

Lo statuto va adeguato prima o dopo la domanda di iscrizione al RUNTS?

Lo statuto va adeguato prima, perché la domanda deve essere coerente con le clausole statutarie e con la sezione scelta. Uno statuto non allineato porta quasi sempre a richieste di integrazione.

Cosa succede se dopo l’iscrizione al RUNTS cambiano sede legale o cariche sociali?

La variazione va comunicata e depositata nei termini previsti, allegando gli atti che attestano la modifica. Se l’aggiornamento non viene fatto, l’ente può avere problemi nelle comunicazioni con l’ufficio e nei depositi successivi.

In quanto tempo viene completata l’iscrizione al RUNTS?

I tempi ordinari di istruttoria sono di 60 giorni dalla ricezione della domanda. Il termine può ridursi a 30 giorni se l’ente utilizza uno statuto conforme a un modello standard tipizzato previsto per la rete associativa di riferimento e la documentazione risulta completa.

Come arriva la conferma dell’iscrizione al RUNTS?

L’Ufficio invia il provvedimento di iscrizione alla PEC dell’ente, indicata in domanda come canale ufficiale. La conferma è verificabile anche negli elenchi pubblici del Registro.