Fringe Benefit: Cosa sono, Come funzionano, Come calcolarli
I fringe benefit sono beni, servizi o rimborsi che il datore di lavoro può riconoscere al dipendente oltre allo stipendio. Rientrano in questa categoria, ad esempio, auto aziendale a uso promiscuo, buoni acquisto, buoni carburante, prestiti agevolati e alloggi. Entro determinati limiti questi vantaggi possono non concorrere al reddito imponibile, ma se si supera la soglia prevista l’intero importo diventa tassabile.
Cosa sono i fringe benefit?
I fringe benefit (letteralmente benefici accessori) rappresentano componenti aggiuntive rispetto alla retribuzione in senso stretto e, in linea generale, concorrono alla formazione del reddito imponibile in capo al lavoratore dipendente.
Come noto, l’articolo 5, comma 1, lettera e) della Legge 111/2023 ha previsto la revisione della disciplina dei valori che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, con particolare riguardo all’assegnazione di compensi in natura.
Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, infatti, il reddito di lavoro dipendente comprende tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, purché collegati al rapporto di lavoro.
Sono esempi di fringe benefit:
- le auto in uso promiscuo ai dipendenti
- i prestiti ai dipendenti
- i fabbricati in uso ai dipendenti
- gli smartphone e i computer concessi in uso promiscuo
- i buoni spesa e i buoni carburante
La regola generale, stabilita dall’articolo 51, comma 3 del TUIR, disciplina l’applicazione del valore normale, ex articolo 9, comma 3, del TUIR, per i beni ceduti e i servizi prestati dal datore di lavoro.
Soglie di esenzione dei fringe benefit
Esiste, tuttavia, una soglia di esenzione per la retribuzione in natura, in quanto, sempre secondo la norma, infatti, non concorrono a formare reddito i beni e i servizi garantiti dal datore di lavoro quando il loro valore complessivo non supera, nel periodo d’imposta la cifra di 258,23 euro.
Tale limite è stato incrementato, in via temporanea, nel corso degli anni, nel 2022, la soglia di esenzione per i fringe è stata inizialmente innalzata da 258,23 a 600 euro annui dall’articolo 12 del Decreto Aiuti bis e poi ulteriormente incrementata nello stesso anno, fino a 3.000 euro annui dall’articolo 3, comma 10 dal Decreto Aiuti quater. Questa stessa disposizione ha incluso per la prima volta nel regime di esenzione, oltre a beni e servizi in natura, anche somme di denaro, erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.
L’anno successivo, ossia il 2023, il Decreto Lavoro ha nuovamente innalzato la soglia menzionata a 3.000 euro annui, continuando a includervi l’anticipo o il rimborso per le bollette, ma solo per i lavoratori con figli a carico. Per i lavoratori senza figlia a carico è tornata applicabile la soglia ordinaria di 258,23 euro annui, riferita, ai sensi della disciplina ordinaria di cui all’art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR, solo a beni e servizi, non anche alle somme di denaro menzionate.
Per l’anno 2024, la soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit viene inalzata dalla dall’articolo 1, commi 16-17, della legge di bilancio 2024, prevedendo il nuovo limite complessivo di 1.000 euro per tutti i dipendenti, elevato a 2.000 euro per i lavoratori con figli.
Nel 2025, ai sensi dell’articolo 1, commi 390-391 della legge di bilancio 2025, viene riconfermata per il triennio d’imposta 2025-2027, la soglia di esenzione fiscale di 1.000 euro per tutti i dipendenti, elevati a 2.000 per i lavoratori con figli.
Il superamento della soglia di 1.000 euro o 2.000 euro comporta che l’intero valore dei fringe benefit diventi imponibile e venga quindi tassato secondo le regole ordinarie. Non è infatti solo la parte eccedente il limite a essere assoggettata a tassazione, ma l’intero importo dei benefit riconosciuti.
Ambito di applicazione dei fringe benefit
Sotto il profilo soggettivo, la disposizione può dirsi rivolta ai titolari di reddito di lavoro dipendente (lavoratori subordinati) e di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (ad es., lavoratori a progetto, co.co.co.).
Sotto il profilo temporale, atteso che la disposizione in esame è riferita all’anno di imposta 2025 ed è estesa anche per il 2026 e il 2027, è opportuno ricordare che, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR e del principio di cassa allargato sotteso alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono.
Pertanto, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente per l’anno d’imposta 2027 potranno considerarsi esenti i beni, i servizi e le somme percepiti dal dipendente entro il 12 gennaio 2028 (principio di cassa allargato).
Per quanto riguarda il campo di applicazione oggettivo, il regime normativo include nell’esenzione dei fringe benefit sia beni e servizi (anche attraverso voucher – documenti di legittimazione), sia le somme di denaro erogate o rimborsate dal datore di lavoro per le spese riferite, come ad esempio alle utenze di acqua, luce e gas; alla locazione e agli interessi sul mutuo relativi all’abitazione principale.
Chi può usufruirne e quali finalità hanno?
Se inizialmente questi benefici erano prerogativa di alcune categorie di dipendenti, oggi la realtà è ben diversa. In passato, infatti, erano soprattutto dirigenti, quadri e personale direttivo a godere di questi vantaggi. La crescente attenzione al welfare aziendale, ai benefit aziendali e alla soddisfazione dei dipendenti ha, però, cambiato le carte in tavola.
Oggi, l’obiettivo delle aziende non è solo quello di fornire incentivi ai propri dipendenti ma anche di migliorare la loro qualità della vita lavorativa. I fringe benefit, in questo contesto, diventano uno strumento per rafforzare il legame tra lavoratore e azienda, e per aumentare la produttività e la motivazione del singolo.
Quali sono i fringe benefit?
I fringe benefit possono consistere in beni, servizi o altre utilità riconosciute al dipendente dal datore di lavoro. Tra le forme più ricorrenti rientrano buoni acquisto, buoni carburante, auto aziendali, prestiti e fabbricati concessi in uso, ciascuno con una disciplina fiscale specifica.
Buoni acquisto e buoni carburante
Sono considerati fringe benefit anche i cosiddetti documenti di legittimazione, come i buoni acquisto e i buoni carburante, che l’impresa riconosce ai propri dipendenti, ai sensi dell’art. 51, comma 3-bis, del TUIR.
In attuazione della norma richiamata, il DM 25 marzo 2016, all’articolo 6, ha precisato le caratteristiche che tali documenti devono possedere. In particolare, essi non possono essere utilizzati da soggetti diversi dal titolare, né possono essere monetizzati o ceduti a terzi. Inoltre, devono attribuire il diritto a ottenere un unico bene, servizio o prestazione per l’intero valore nominale, senza possibilità di integrazioni economiche a carico del beneficiario.
Fa eccezione il caso dei beni e servizi che rientrano nella soglia di esenzione prevista dall’art. 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR (ordinariamente pari a 258,23 euro, ma elevata temporaneamente a 1.000 o 2.000 euro). In tali ipotesi, è possibile indicare più beni o servizi in un unico documento di legittimazione, purché il valore complessivo non superi il limite previsto, come sottolineato, da ultimo, anche dalla risposta a interpello n. 5 del 15 gennaio 2025.
Secondo l’Amministrazione finanziaria (C.M. n. 326/1997), in linea generale, il limite di esenzione deve essere considerato al netto di eventuali somme corrisposte dal dipendente. Tuttavia, nel caso specifico dei voucher, la normativa esclude la possibilità di integrazioni a carico del titolare al momento dell’utilizzo presso il fornitore.
Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di contribuire al costo del benefit nei confronti del datore di lavoro, mentre non è consentito integrare il valore del voucher direttamente al momento della sua spendita.
Le auto in uso promiscuo ai dipendenti
Con riferimento alle auto assegnate ad uso promiscuo, occorre sottolineare che con tale espressione si indica la possibilità per il dipendente di utilizzare il veicolo sia per esigenze lavorative sia per finalità personali.
Fatta questa premessa, occorre precisare che, fino al 31 dicembre 2024, la normativa fiscale di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, applicava alle auto aziendali assegnate in uso promiscuo, una tassazione variabile, basata sulle emissioni di anidrite carbonica (CO2) del veicolo.
La previsione di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR è stata riformata dal legislatore mediante l’articolo 1, comma 48 della legge di bilancio 2025. In particolare è stato modificato il regime fiscale applicabile alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, in quanto, il reddito imponibile non dipende più dalle emissioni del veicolo, bensì dalla sua alimentazione. La percorrenza annuale su base convenzionale di 15.000 km, prevista dalle tabelle ACI, come base di calcolo, è rimasta invariata, ma le percentuali forfettarie di imponibilità sono cambiate, prevedendo:
- 10% per le auto elettriche
- 20% per le ibride plug-in
- 50% per tutte le altre
Nell’intento di assicurare certezza e uniformità nell’applicazione della nuova norma, specialmente considerato il tempo solitamente intercorrente dal momento dell’ordine dei veicoli a quello della loro immatricolazione, con il decreto-legge n. 19/2025 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60/2025) è stato in seguito introdotto il comma 48-bis all’art. 1 della legge di bilancio 2025.
È rimasta ferma l’applicazione del previgente testo dell’art. 51, comma 4, lettera a), del Tuir per i veicoli concessi in uso promiscuo entro il 2024 e per quelli ordinati nel 2024 ma concessi in uso promiscuo entro il 30 giugno 2025; per quelli, invece, consegnati in data successiva al 30 giugno 2025, ha trovato applicazione la tassazione al valore normale, comunque al netto dell’utilizzo aziendale.
In questo scenario, diversi sono stati gli interventi di prassi volti a sottolineare l’ambito applicativo del nuovo regime.
Con la risposta a interpello n. 233 del 9 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato alcuni aspetti relativi al trattamento dei benefit connessi ai veicoli concessi in uso promiscuo.
In particolare, è stato precisato che il datore di lavoro, oltre a consentire l’utilizzo del veicolo sia per finalità lavorative sia personali, può mettere a disposizione anche ulteriori beni o servizi. Tali elementi, tuttavia, devono essere valutati separatamente, al fine di determinare correttamente l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente. Le eventuali somme trattenute al dipendente per optional aggiuntivi richiesti sul veicolo non riducono il valore del fringe benefit determinato ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR, in quanto non sono inclusi nelle tabelle ACI. Di conseguenza, le somme corrisposte dal dipendente per tali dotazioni accessorie devono essere semplicemente trattenute dall’importo netto della retribuzione in busta paga, senza incidere sul valore imponibile del benefit.
Con la risposta a interpello n. 237 del 10 settembre 2025, ha fornito precisazioni in merito al trattamento fiscale dell’energia elettrica utilizzata per la ricarica dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
In particolare, è stato precisato che l’energia elettrica fornita dal datore di lavoro per la ricarica di tali veicoli non genera reddito imponibile in capo al dipendente, in quanto il relativo valore è già incluso nella determinazione forfetaria del benefit secondo le tabelle ACI.
Sulla base di questo principio, l’Agenzia ha ritenuto che anche l’eventuale assegnazione ai dipendenti di una card per la ricarica presso colonnine pubbliche, con costi sostenuti dalla società, non comporta l’emersione di un fringe benefit tassabile, a condizione che tali ricariche siano riconosciute entro un determinato limite annuo.
Con la risposta a interpello n. 14 del 21 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che, qualora il dipendente partecipi integralmente al costo sostenuto dalla società per l’assegnazione del veicolo, è possibile azzerare il valore del fringe benefit. Ciò può avvenire mediante una trattenuta mensile, distribuita nell’arco di dodici mesi, pari all’importo del benefit determinato ai sensi dell’art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR.
Resta fermo che eventuali somme ulteriori corrisposte dal dipendente, a copertura della parte residua del costo sostenuto dall’azienda, devono essere trattenute dalla retribuzione netta. Questo perché l’eventuale eccedenza rispetto al valore forfetario determinato secondo le regole del TUIR concorre comunque alla formazione del reddito complessivo del dipendente.
Concessione dei prestiti al dipendente
La concessione di prestiti ai dipendenti rappresenta una forma di fringe benefit e come tale, è soggetta a tassazione in capo al lavoratore.
Ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera b), del TUIR-come modificato dall’articolo 3, commi 3-bis e 3-ter, del D.L 145/2023, cosiddetto Decreto Anticipi-a partire dal 2023 il valore del benefit, nei casi di concessione diretta di prestiti (o del diritto di ottenerli da terzi), è determinato in misura pari al 50 % della differenza tra due importi.
Da un lato si considera l’ammontare degli interessi calcolati applicando il tasso ufficiale di riferimento (TUR), nel caso di prestiti a tasso variabile, quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata; nel caso di prestito fisso, quello in vigore alla data di concessione del finanziamento.
Dall’altro lato, si prende in considerazione l’ammontare degli interessi calcolati sulla base del tasso effettivamente applicato al dipendente.
La differenza tra questi due valori, ridotta al 50%, costituisce quindi il fringe benefit da assoggettare a tassazione.
In caso di rinegoziazione o surroga del contratto di mutuo a tasso fisso (compresa l’ipotesi di rinegoziazione di un precedente mutuo a tasso variabile), l’Agenzia nella Circolare n. 5 del 7 marzo 2024, ha precisato che, il confronto vada effettuato fra gli interessi effettivamente dovuti sulla base del tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione e gli interessi calcolati con il TUR vigente al momento della stipula della rinegoziazione del mutuo.
Tale criterio di determinazione si applica a qualsiasi forma di finanziamento comunque erogato dal datore di lavoro: indipendentemente dalla durata; compresi mutui ipotecari, scoperti di conto corrente e cessione dello stipendio, anche se concessi da terzi e con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni.
Non rientrano nell’ambito di applicazione di questa disciplina, per espressa previsione dell’art. 51, comma 4, lettera b), del TUIR, alcune specifiche tipologie di prestiti.
In particolare, sono esclusi:
- i prestiti concessi prima del 1° gennaio 1997, per i quali continua ad applicarsi il criterio del costo specifico
- i prestiti di durata inferiore a 12 mesi concessi, sulla base di accordi aziendali, a dipendenti in cassa integrazione guadagni o in contratto di solidarietà, nonché a lavoratori vittime di usura o di richieste estorsive
Sono inoltre escluse dalla disciplina anche le semplici dilazioni di pagamento concesse dal datore di lavoro in relazione a beni ceduti o servizi prestati, che non vengono quindi considerate come prestiti ai fini fiscali. (Cf. Circolare ministeriale del 23 dicembre 1997, n. 326).
Fabbricati in uso ai dipendenti
Per quanto attiene, invece, alla concessione di fabbricati in locazione, in uso o in comodato ai dipendenti, la normativa di principio, ai sensi dell’art. 51 comma 4, prevede che le somme concorrono all’imponibile per un importo determinato effettuando la differenza tra:
- la rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso (di ordinaria manutenzione, di assicurazione, di amministrazione del fabbricato, relative ai servizi comuni), comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore (in caso di fabbricati iscritti al catasto, ma privi di rendita attribuita perché non ancora censiti o perché rurali, si fa riferimento alla rendita presunta, determinata a norma)
- quanto corrisposto dal dipendente (mediante versamento o trattenuta) per il godimento del fabbricato
In caso di attribuzione a più dipendenti, l’importo va ripartito fra gli utilizzatori in parti uguali o in relazione alle parti di fabbricato a ciascuno assegnate se queste sono tra di loro differenti.
In caso di fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso (portiere di uno stabile o custode di una azienda), l’importo viene ridotto al 30%.
La legge di bilancio 2025, all’articolo 1, commi 386-389 ha previsto che le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione degli immobili affittati dai dipendenti non concorrono alla formazione del reddito imponibili, a determinate condizioni. In particolare, l’agevolazione riguarda i lavoratori neoassunti a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 e si applica per i primi i due anni dalla data di assunzione. In tali casi, gli importi riconosciuti dal datore di lavoro esenti da tassazione entro il limite massimo complessivo di 5.000 euro annui.
Come sottolineato anche dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 4 del 16 maggio 2025, la disposizione si applica a specifiche categorie di lavoratori. In particolare, riguarda i soggetti che nel 2024 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro, considerando esclusivamente i redditi assoggettati a tassazione ordinaria e non quelli soggetti a tassazione separata.
Inoltre, è richiesto che il lavoratore abbia trasferito la propria residenza in un Comune in cui si trova il luogo di lavoro, a distanza superiore a 100 chilometri rispetto al precedente Comune di residenza. A tal fine, la distanza deve essere calcolata prendendo in considerazione il percorso più breve tra i due Comuni, anche facendo riferimento a qualsiasi via di comunicazione esistente, come quella stradale o ferroviaria.
Trasporto ferroviario
L’articolo 51, comma 4, lettera c-bis) un criterio di determinazione forfettaria per i servizi di trasporto ferroviario messi gratuitamente a disposizione della società o degli enti che gestiscono tali servizi. In particolare, il valore di questi benefit viene calcolato sulla base di un parametro oggettivo, rappresentato dall’introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti. Tale valore è poi definito con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti.
Telefoni cellulari-personal computer-tablet
I telefoni cellulari, così come i personal computer e i tablet, rappresentano strumenti che il datore di lavoro mette a disposizione del dipendente per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Di conseguenza il loro utilizzo deve avvenire nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede. Il lavoratore è inoltre tenuto a custodire tali strumenti con la massima diligenza, conservandoli in modo sicuro per evitare danni, furti o accessi non autorizzati, e adottando tutte le misure necessarie a tutelare i dati aziendali.
L’azienda può mettere a disposizione il telefono cellulare-personal computer-tablet con diverse modalità di utilizzo:
- esclusivamente per finalità aziendali
- ad uso promiscuo, quindi sia lavorativo sia personale
- oppure esclusivamente per uso personale, con finalità di fidelizzazione o incentivazione del dipendente
Vi sono infine situazioni in cui è il lavoratore a utilizzare un proprio dispositivo personale per svolgere l’attività lavorativa.
Come si calcolano i fringe benefit?
Il calcolo dei fringe benefit rappresenta uno degli aspetti più delicati e complessi. Diversamente dalla retribuzione tradizionale, infatti, questi vantaggi non hanno un valore fisso ma dipendono da variabili spesso mutevoli.
Calcolare quello dell’auto aziendale
Quando si parla di auto aziendale, non ci si riferisce semplicemente al valore dell’auto. Sono molti i fattori da tenere in considerazione: usura del veicolo, chilometri percorsi, manutenzione e assicurazione. E, non meno importante, le tasse e gli oneri connessi all’utilizzo del veicolo stesso.
Calcolare quello dell’alloggio
Il beneficio legato all’alloggio dipende dal valore di mercato dell’immobile, dalla zona in cui si trova, dalle condizioni dell’edificio e dai servizi offerti. Per determinarne il valore, le aziende spesso si basano sul valore normale, ovvero il prezzo medio delle locazioni nella stessa zona.
Differenza tra fringe benefit e flexible benefit
Un’altra distinzione fondamentale da fare è quella tra fringe benefit e flexible benefit. Se i primi sono compensi in natura fissi, i secondi offrono una maggiore flessibilità. I flexible benefit permettono, infatti, ai dipendenti di scegliere tra una gamma di servizi e vantaggi quali buoni welfare, bonus carburante, e molto altro.“Mentre i fringe benefit sono spesso visti come un “extra”, i flexible benefit rappresentano una vera e propria personalizzazione del pacchetto retributivo, permettendo al dipendente di adattare i propri vantaggi alle proprie esigenze.”Concludendo, il mondo dei fringe benefit è in continua evoluzione. Ciò che oggi è considerato un “extra” domani potrebbe diventare la norma. Aziende e dipendenti sono chiamati a navigare in questo mare in continua evoluzione, cercando sempre il giusto equilibrio tra diritti e doveri.