Newsletter Studio e-IUS – Tax&Legal – “Le novità fiscali del mese” – 3 Giugno 2022

Con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale del mese disponibili anche sul sito dello Studio www.e-ius.it.

 

1     ATTIVITÀ LEGISLATIVA…………………………………………………………………………………………..2

2     NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE. …………………………………………………….3

3     NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO…………………………… ..5

4     NOVITÀ IN TEMA DI START-UP, INDUSTRIA 4.0, MARCHI E BREVETTI 6

5     NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE. …………………8

6     NOVITÀ IN MATERIA IVA……………………………………………………………………………………… 14

7 ALTRE NOVITA’ …………………………………………………………………………………………………………….14

 

1 ATTIVITÀ LEGISLATIVA

1.1 Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.21 del 27-01-2022) è stato pubblicato il Decreto Legge n. 4 del 2022 (c.d. “decreto sostegni ter”).  Il provvedimento è entrato in vigore in data 27 gennaio 2022.

 

2 NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

2.1 I chiarimenti forniti in ambito dichiarativo dall’Agenzia delle Entrate per gli enti non commerciali senza reddito

Con la risposta ad interpello n. 312/2022 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti circa l’eventuale obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi per gli enti non commerciali dotati di partita IVA in caso di mancanza di reddito o debito di imposta.
Più nel dettaglio, l’istante attesta di non aver mai presentato dichiarazione in passato ma si interroga se l’apertura di partita IVA abbia fatto scattare l’obbligo dichiarativo ai fini IRES ed IRAP. Sul punto l’ente ritiene di essere esonerato dalla presentazione della dichiarazione in quanto non sono a suo avviso ravvisabili nel caso di specie le ipotesi di cui all’art.1 del DPR 600/1073 in materia di obblighi dichiarativi
in mancanza di reddito.
Di parere opposto è però l’Agenzia delle Entrate. Traendo spunto, infatti, anche da precedenti orientamenti di prassi (cfr. Risoluzione 126/2011), l’Agenzia delle Entrate afferma la necessità di presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito in quanto la mera apertura di partita IVA presuppone lo svolgimento di attività inquadrabili come attività d’impresa, con la conseguenza che, in capo all’ente, sorgerà l’obbligo di tenuta delle scritture contabili nonché, appunto, quello dichiarativo.

 

3 NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

3.1 Corte di Cassazione, sentenza n. 11717 del 12 aprile 2022

La Suprema Corte con sentenza n. 11717 del 12 aprile 2022 ha dichiarato legittimo l’accertamento analitico e induttivo con cui l’amministrazione finanziaria ricostruisce in via presuntiva la percentuale media di ricarico sulla base delle fatture prodotte dalla contribuente riferite a un anno di imposta diverso da quelli accertati.
In base all’esperienza, infatti, non si tratta di una variabile occasionale e il contribuente è il soggetto più vicino al soddisfacimento dell’onere della prova contraria.

3.2 Cassazione, sentenza n. 10678 del 4 aprile 2022

La Cassazione, con sentenza n. 10678 del 4 aprile 2022 ha deciso che l’amministrazione finanziaria può agire contro gli ex soci di una società estinta anche se non hanno percepito utili in sede di liquidazione dell’ente. Infatti, la possibilità di sopravvenienze attive o l’esistenza di diritti non contemplati nel bilancio finale giustificano l’interesse dell’agenzia delle entrate a procurarsi un titolo in considerazione della natura dinamica dello stesso interesse.

 

4 NOVITÀ IN TEMA DI START-UP, INDUSTRIA 4.0, MARCHI E BREVETTI

4.1 Disegno di legge per riforma degli incentivi: l’approvazione da parte del CdM

È stato approvato dal Consiglio dei ministri il disegno di legge di riforma degli incentivi proposto dal ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza e incrementare gli investimenti di politica industriale, attraverso una ricognizione del sistema degli incentivi alle imprese basata su una organica razionalizzazione delle misure agevolative.
Secondo il ministro, l’approvazione del provvedimento rappresenta un concreto passaggio per una vera semplificazione nel mondo degli incentivi, spesso inaccessibili per troppa burocrazia, oltre che la volontà di ridurre gli oneri per le imprese. Si prevede, altresì, l’introduzione di tecnologie gestionali innovative per l’interoperabilità dei dati e funzionali ad evitare la duplicazione e la sovrapposizione degli interventi previsti. Nel provvedimento viene inoltre indicata l’importanza di facilitare la conoscenza da parte delle imprese degli strumenti disponibili, favorendo il potenziamento e una maggiore sinergia tra il Registro nazionale degli aiuti di Stato e il portale “Incentivi.gov.it” che il Mise renderà operativo a partire dal prossimo 2 giugno. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del disegno di legge il governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi per l’attuazione della riforma che punta anche ad aumentare l’efficacia degli interventi agevolativi per le imprese del Mezzogiorno.

4.2 Agevolazioni alle imprese con finanziamenti del PNRR: lo stato delle domande

Il Ministero dello sviluppo economico comunica che lo sportello online dedicato ai grandi progetti di investimento nelle filiere industriali strategiche sta registrando una importante risposta da parte delle imprese all’intervento promosso dal ministro Giancarlo Giorgetti, considerato il rilevante numero di nuove domande presentate per richiedere le agevolazioni agli investimenti che verranno finanziate con risorse PNRR.
In particolare, per sostenere la competitività del sistema produttivo con la realizzazione di progetti su tutto il territorio nazionale sono state finora presentate 55 domande di Contratto di sviluppo per una richiesta complessiva di agevolazioni pari ad oltre 600 milioni di euro.
Le domande presentate per i vari settori possono essere così ripartite: per le filiere automotive, microelettronica e semi conduttori, design, moda ed arredo, metallo e elettromeccanica, con una prevalenza di domande in quest’ultimo settore sono ancora disponibili risorse per circa 300 milioni di euro; riguardo invece ai settori dell’agroindustria e del chimico/farmaceutico sono arrivate richieste per oltre 450 milioni di euro.
Continuano infine a rimanere aperti sia lo sportello per il rafforzamento e lo sviluppo di tecnologie legate alle fonti rinnovabili ed alle batterie elettriche, per cui è stato stanziato 1 miliardo di euro, sia quello per il sostegno alla trasformazione verde e digitale dell’industria degli autobus che dispone di 300 milioni di euro.

4.3 Decreto MISE su Piano Voucher Connettività: incentivi estesi anche ai professionisti

Si segnala che, a partire dal 23 maggio 2022 anche i liberi professionisti, potranno accedere al Piano voucher connettività imprese del Ministero dello Sviluppo Economico.
È quanto prevede il decreto ministeriale del 27 aprile 2022, entrato in vigore con la pubblicazione in G.U. il 18 maggio 2022, che estende la connettività a internet ultraveloce ai liberi professionisti e lavoratori autonomi. Il Piano Voucher fase II prevede che anche i professionisti possano richiedere un contributo, da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s, direttamente agli operatori di telecomunicazioni che si saranno accreditati sul portale dedicato all’incentivo, attivato da Infratel Italia che gestisce la misura per conto del Ministero dello sviluppo economico. Per l’erogazione del voucher e l’attivazione dei servizi a banda ultralarga, i beneficiari dovranno utilizzare i consueti canali di vendita degli operatori.

 

5 NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

5.1 Convertito in Legge il Decreto con le misure per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina (D.L. 21 marzo 2022)

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 20 maggio 2022, n. 51 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.
In sede di conversione, con riferimento ai “Bonus sociali per elettricità e gas” (art. 6, D.L. n. 21/2022), il provvedimento precisa che il valore soglia dell’ISEE per l’accesso ai bonus sociali per elettricità e gas di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, è pari a 12.000 euro. Inoltre, per il periodo 1° aprile – 30 giugno 2022, l’incremento del valore soglia dell’ISEE si applica ai fini dell’estensione dei benefici e con le modalità previste dall’art. 3 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17 (convertito con modificazioni in L. 27 aprile 2022, n. 34).

In merito agli interventi in materia di lavoro, si segnala che:

– la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti a carico dei liberi professionisti in caso di malattia o di infortunio si applica con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (art. 12 bis, D.L. n. 21/2022);

– i Fondi di solidarietà bilaterale (di cui all’art. 26, comma 9, lett. c-bis, D. Lgs. n. 148/2015) che comprendono, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, possono avere altresì la finalità di assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni (art. 12 ter, D.L. n. 21/2022);

– si recano previsioni in materia di lavoro sportivo, con riferimento al regime speciale dei redditi dettato per i lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (art. 12 quater, D.L. n. 21/2022);

– si prevede la proroga al 30 giugno 2024, in caso di contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore a tempo determinato (art. 31, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81), della possibilità per l’utilizzatore di impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato (assunto dall’agenzia a tempo indeterminato) senza che ciò determini in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato (art. 12 quinquies, D.L. n. 21/2022);

– nell’ambito alle comunicazioni di avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali (art. 14, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), si escludono le attività autonome occasionali intermediate da piattaforme digitali (D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni in L. 29 dicembre 2021, n. 233). Inoltre, la norma precisa che la comunicazione deve avvenire mediante modalità informatiche e non con SMS o posta elettronica (art. 12 sexies, D.L. n. 21/2022);

– si recano modifiche alla L. 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti (art. 12 septies, D.L. n. 21/2022).

Infine, sono state introdotte ulteriori misure per la liquidità delle imprese (articoli 8 – 10 septies, D.L. n. 21/2022), nonché per il sostegno dei settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura, della pesca e del turismo (articoli 13 – 22 quater,D.L. n. 21/2022).

5.2 Proroga delle misure correlate all’emergenza pandemica in materia di lavoro agile

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 19 maggio 2022, n. 52 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
Nell’ambito degli interventi regolati dal provvedimento, tra le diverse misure, la Legge di conversione prevede che:

– fino al 30 giugno 2022, per i soggetti affetti dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità (come individuate con il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per la Pubblica Amministrazione, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 2 del D.L. n. 221/2021, convertito con modificazioni in L. n. 11/2022), si applica la disciplina dettata dall’art. 26, commi 2 e 7 bis, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020.
Quindi, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati (di cui all’art. 26, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104), il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.

Inoltre, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS (art. 10, comma 1 bis, D.L. n. 24/2022);

– fino al 30 giugno 2022, i lavoratori fragili (art. 26, comma 2 bis, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) svolgono di norma la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 10, comma 1 ter, D.L. n. 24/2022);

– fino al 31 luglio 2022, trovano applicazione le disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio di cui all’art. 83, commi 1, 2 e 3, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020 (art. 10, comma 2, Allegato B, D.L. n. 24/2022);

– fino al 31 luglio 2022, sono prorogate le misure di cui all’art. 90, commi 1 e 2, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020. Pertanto, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in smart working è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa (art. 10, comma 2, Allegato B, D.L. n. 24/2022);

– fino al 31 agosto 2022, è prorogato il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working nel settore privato di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, (art. 10, comma 2 bis, D.L. n. 24/2022).

Inoltre, il provvedimento prevede che, in attesa dell’adozione dell’accordo di cui all’art. 37, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, ad eccezione delle attività formative per le quali siano previsti un addestramento, una prova pratica, o debbano necessariamente svolgersi in presenza (art. 9 bis, D.L. n. 24/2022).

5.3 Risposta ad interpello n. 283 del 2022: Precisazioni in materia di tassazione separata delle premialità legate agli obiettivi

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 283 del 20 maggio 2022 in tema di premialità legate agli obiettivi. Con riferimento alla tassazione del reddito di lavoro dipendente, l’articolo 51 del Tuir stabilisce che le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi, secondo il cd. principio di cassa.
Data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negative derivanti da una rigida applicazione del predetto principio, l’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir prevede che sono soggetti a tassazione separata “gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.

In altri termini, secondo la prassi in materia:

– le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini della tassazione separata sono di due tipi: quelle di “carattere giuridico”, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti; quelle consistenti in “oggettive situazioni di fatto”, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta;

– l’applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo debba considerarsi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi. In particolare, ad esempio, in presenza di procedure complesse per la liquidazione dei compensi, il ritardo può essere ritenuto fisiologico nella misura in cui i tempi di erogazione risultino conformi a quelli connessi ad analoghe procedure utilizzate ordinariamente da altri sostituti d’imposta. Pertanto, il ritardo può essere considerato fisiologico anche se l’erogazione della retribuzione non avvenga nell’annualità successiva a quella di maturazione ma in quelle ancora successive, in considerazione delle procedure di liquidazione ordinariamente adottate;

– qualora ricorra una delle cause giuridiche individuate dal citato articolo 17, comma 1, lettera b), non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al “ritardo” nella corresponsione, per valutare se detto ritardo possa essere considerato “fisiologico” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi;

-l’indagine in ordine al “ritardo” va, invece, sempre effettuata quando il “ritardo” è determinato da circostanze di fatto.

 

6 NOVITÀ IN MATERIA IVA

6.1 Risposta ad interpello n. 313 del 2022: aliquota ridotta per le cessioni di veicoli ai disabili

Con la risposta a interpello n. 313 del 30 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come usufruire dell’IVA agevolata per le cessioni di veicoli ai disabili.
L’art. 1, legge n. 97/1986 ha introdotto un’aliquota IVA ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle limitazioni fisiche.
Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa (dall’art. 8, comma 3, legge n. 449/1997) ai medesimi soggetti di cui all’art. 3, legge n. 104/1992, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale e ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico.

Con l’art. 50, comma 1, legge n. 342/2000, l’agevolazione è stata trasfusa nel n. 31) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, così come modificata da ultimo dall’art. 53-bis, D.L. n. 124/2019, che prevede l’aliquota IVA agevolata del 4% per le cessioni di motoveicoli di cui all’art. 53, comma 1, lettere b), c) ed f), D. Lgs. n. 285/1992, nonché autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’art. 3, legge n. 104/1992, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f), D.Lgs. n. 285/1992, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

L’art. 30, comma 7, legge n. 388/2000 ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra questi anche gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.
Per quanto concerne i soggetti titolari di patente speciale per ridotte o impedite capacità motorie, le procedure per l’applicazione dell’aliquota ridotta sono disciplinate dal D.M. 16 maggio 1986. Ai sensi dell’art. 1, il beneficiario, per ottenere l’applicazione dell’IVA ridotta, deve produrre al cedente, all’atto della cessione, la documentazione attestante il diritto all’agevolazione, precisamente:

– fotocopia della patente di guida;

– certificato rilasciato da una delle commissioni mediche provinciali, attestante le ridotte o impedite capacità motorie, ovvero copia del predetto certificato rilasciato in occasione del conseguimento o della conferma di validità della patente di guida;

– atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell’aliquota agevolata e, nel caso di cancellazione, nel predetto periodo, dal pubblico registro automobilistico, certificato rilasciato dal detto ente.

Con l’approvazione del D.M. 13 gennaio 2022, con decorrenza 29 gennaio 2022, è stato modificato l’art. 1, D.M. 16 maggio 1986.
In particolare, la nuova disposizione agevola le procedure di accesso all’aliquota IVA ridotta per le persone con disabilità che siano titolari di patente speciale con obbligo di adattamenti alla guida. Infatti, prima dell’entrata in vigore della norma in esame, tali soggetti dovevano presentare sia la patente di guida, da cui risultasse l’obbligo di adattamenti, sia un verbale di invalidità o di handicap, in cui fosse evidenziata la natura motoria della menomazione. La disposizione in vigore dal 29 gennaio 2022 semplifica il procedimento, prevedendo che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata alla cessione del veicolo, per i disabili ivi indicati sia sufficiente la presentazione della patente di guida recante l’indicazione degli adattamenti al veicolo.

Ne consegue che i documenti che il soggetto disabile deve presentare per l’ottenimento dell’aliquota IVA ridotta sono:
– l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione;
– copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali.

 

7 ALTRE NOVITA’

7.1 Ade: Superbonus risposta a interpello n. 314 del 30 maggio 2022

Con la risposta a interpello n. 314 del 30 maggio 2022 l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la superficie dell’autorimessa non partecipa al calcolo della prevalenza residenziale del condominio “misto”, la quale, in ogni caso, va determinata considerando la superficie catastale delle singole unità immobiliari che lo compongono. Ai fini dell’agevolazione fiscale (superbonus), però, la stessa autorimessa concorre all’individuazione del limite di spesa.