Newsletter Studio e-IUS – Tax&Legal – “Le novità fiscali del mese” – 25 Marzo 2022

Con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale del mese disponibili anche sul sito dello Studio www.e-ius.it.

1 ATTIVITÀ LEGISLATIVA …………………………………………………………………………………………….. 2

2 NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE …………………………………………………………3

3 NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO ……………………………….. 3

4 NOVITÀ IN TEMA DI START-UP, INDUSTRIA 4.0, MARCHI E BREVETTI … 3

5 NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE……………………. 3

6 NOVITÀ IN MATERIA IVA …………………………………………………………………………………………. 3

7 ALTRE NOVITA’ …………………………………………………………………………………………………………….. 3

1 ATTIVITÀ LEGISLATIVA

1.1 Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.21 del 27-01-2022) è stato pubblicato il Decreto Legge n. 4 del 2022 (c.d. “decreto sostegni ter”).

Il provvedimento è entrato in vigore in data 27 gennaio 2022.

1.2 Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021), è stato pubblicato il Decreto Legge n. 228 del 2021 (c.d. “decreto Milleproroghe”). Il provvedimento è entrato in vigore in data 31 dicembre 2021. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, è pubblicata la Legge 25 febbraio 2022, n. 15: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

1.3 Legge 30 dicembre 2021, n. 234: Legge di Bilancio

Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 49), è stata pubblicata la legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256). Il provvedimento è entrato in vigore in data 1 gennaio 2022.

1.4 Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146: Decreto Fiscale

Nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2021, n. 301 è stato pubblicato il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, noto come Decreto Fiscale, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

2 NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

2.1 Dl ucraina: il coinvolgimento degli enti del terzo settore nelle procedure di accoglienza

Il D.L. Ucraina (D.L. n. 21/2022) ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile a definire ulteriori forme di accoglienza diffusa che potrà essere attuata mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all’ articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Si tratta, in prevalenza, di convenzioni dirette con il Terzo settore e reti associative in grado di rispondere all’emergenza per un’accoglienza “allargata”, che si affianca a quella del sistema tradizionale.

Nell’ambito di tali procedure di affidamento diretto agli ETS, per l’individuazione delle strutture ricettive il Ministero suggerisce il ricorso alla procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63, co. 2 del Codice appalti. Tale strada sarebbe infatti, a parere del ministero, l’unica percorribile tenuto conto dell’ “urgenza” che connota l’emergenza in corso.

2.2 L’avviso pubblico del Ministero del lavoro per l’attuazione dell’art.65 del D.lgs. 117/2017

Il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha dato attuazione all’art. 65 del Codice del terzo settore mediante la pubblicazione di un avviso pubblico in data 22 marzo 2021.

L’avviso in commento chiarisce le modalità attraverso le quali presentare domanda per l’individuazione dei cd. Organismi territoriali di controllo (OTC). Tali organismi sono demandati a svolgere attività di controllo dei Centri di servizio per il volontariato (CSV) nei rispettivi territori di riferimento (gli OTC verranno infatti individuati su base regionale).

Nel dettaglio, al fine di individuare le associazioni di enti più rappresentative su base regionale, le dette associazioni potranno inviare al ministero del Lavoro (nello

specifico alla direzione generale del terzo settore e delle politiche sociali) una domanda dalla quale dovrà risultare il numero di enti direttamente o indirettamente ad essa affiliati. La domanda dovrà essere inoltre accompagnata dall’elenco degli ETS aderenti con l’indicazione, per ciascun ente, del codice fiscale e del registro di iscrizione di riferimento.

2.3 L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 148 specifica che per la cooperativa sociale, il kit didattico non sconta l’IVA al 5%

Con la risposta n. 148 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul corretto trattamento ai fini IVA dei servizi educativi. Nello specifico, il caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria riguarda una cooperativa sociale ONLUS che intende fornire un servizio didattico -ricreativo rivolto ai bambini caratterizzato dalla vendita online di una scatola contenente differenti tipologie di oggetti e strumenti utili a svolgere attività didattiche per il tramite di un video tutorial. Sul punto, il soggetto istante ritiene che sussistano i presupposti per poter applicare l’aliquota al 5%, evidenziando il rispetto sia del requisito soggettivo che di quello oggettivo. A ben vedere, infatti, con riferimento a tale ultimo aspetto, il soggetto istante ritiene di poter inquadrare l’attività svolta in una vera e propria prestazione educativa volta a stimolare la crescita dei bambini attraverso materiale didattico cartaceo e online.

La risposta sul punto è negativa in quanto mancherebbe, a parere dell’Agenzia delle Entrate, il requisito oggettivo per l’applicazione dell’aliquota agevolata al 5%. Come rilevato dall’Amministrazione, le prestazioni devono essere di natura educativa intendendosi con tale nozione anche l’attività in cui l’istruzione è fornita per sviluppare conoscenze e attitudini purché non abbiano carattere ricreativo. Regime che si applica anche alle cessioni accessorie di materiale didattico purché non sia suscettibile di impiego di diversa natura.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate rileva come la Cooperativa sociale di fatto metta a disposizione all’interno di un box diversi materiali (i.e. schede illustrative) e un video tutorial scaricabile online. Elemento quest’ultimo che consta in una videoregistrazione da scaricare massivamente e che permette di essere guidati nell’utilizzo del materiale acquistato e non in un corso online destinato ai bambini. Aspetti questi che, portano l’Amministrazione finanziaria a ritenere che le schede illustrative e il video tutorial non configurino un servizio educativo in quanto l’elemento prevalente dell’operazione è rappresentato dalla cessione di beni. In questo senso, quindi, la cooperativa sconterà l’aliquota IVA ordinaria.

3 NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

3.1 Divieto non retroattivo per la compensazione con crediti fiscali altrui

La CTP di Milano, con sentenza n. 803 del 20 marzo 2022, ha sancito l’irretroattività del divieto di compensazione dei debiti fiscali dell’accollato con i crediti fiscali propri.

Si precisa, a tal riguardo, che solo con il Dl 124/2019, in vigore dal 26 ottobre 2019, è stato effettivamente introdotto il divieto per l’accollante di procedere al pagamento dei debiti dell’accollato mediante compensazione con crediti propri.

Precedentemente, la facoltà della compensazione non risultava preclusa.

Il caso di specie trae origine dall’impugnazione, da parte di una società, dell’atto di recupero con il quale l’agenzia delle Entrate le aveva contestato l’illegittimo utilizzo di crediti d’imposta, poiché aveva fruito delle compensazioni per accollo da parte di altra società.

La ricorrente riteneva che l’atto fosse illegittimo per il fatto che le compensazioni effettuate tra accollante e accollato non potevano dichiararsi indebite sulla base della normativa prevista ratione temporis (articolo 8, comma 2, legge n. 212/2000 e articolo 17, decreto legislativo 241/97).

Dall’altra parte, l’Ufficio competente riteneva che l’articolo 17 del Dlgs 241/1997 prevedeva la possibilità di effettuare i versamenti unitari delle imposte e contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato, Regioni ed Enti previdenziali, con compensazione dei crediti eventualmente vantati dallo stesso debitore, ma non la possibilità di compensare i suddetti debiti con crediti di terzi. A conferma di ciò, l’art. 8 comma 2 dello Statuto del contribuente, il quale preclude all’accollante di poter adempiere al pagamento del debito dell’accollato con eventuali propri crediti di imposta, in quanto non parrebbe contenere deroghe alla limitazione riguardante l’istituto della compensazione, precludendo in sostanza.

I giudici di merito ritengono che solo con il citato Dl è stato introdotto il divieto per l’accollante di procedere al pagamento dei debiti dell’accollato mediante compensazione con crediti propri, tale per cui non viene accolta la posizione dell’Agenzia che assumeva che il divieto in esame avesse efficacia retroattiva.

3.2 La Cassazione su dichiarazione omessa, esterovestizione e accise

La CTR di Genova sancisce la retroattività del divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo, introdotto espressamente dal Dl 146/2021 solta a partire dall’anno 2021.

Il Collegio precisa che, anche in passato era prassi consolidata la non impugnabilità dell’estratto di ruolo, tanto che il decreto citato non ha introdotto norma carattere meramente interpretativo (sent. n. 53/2022)

Il caso di specie trae origine dall’impugnazione di una serie di estratti di ruolo, riferiti a una moltitudine di cartelle esattoriali, da parte del contribuente.

In primo grado, i giudici dichiaravano l’inammissibilità del ricorso, per non essere l’estratto di ruolo atto autonomamente impugnabile.

Di conseguenza, il contribuente decide di proporre appello avverso alla decisione del giudice di primo grado.

Parimenti, la CTR rigetta l’appello proposto dal contribuente.

Si rileva che il giudice di secondo grado fonda il rigetto sul fatto che seppure le norme dispongo per il futuro, ci sono, tuttavia, casi in cui alle stesse norme è attribuito il carattere di retroattività, ovvero occasioni in cui se ne chiarisce posteriormente la valenza interpretativa, a volte anche travalicando i limiti imposti dalla Costituzione.

In particolare, le leggi tributarie retroattive possono essere leggi di interpretazione autentica, o leggi innovative con efficacia retroattiva in virtù di una specifica regolazione dello stesso legislatore.

Altresì, si rileva che tale impostazione trova conferma nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 229/1999 e n. 419/2000).

La Corte Cost. ha infatti precisato che sono ammesse disposizioni retroattive, a condizione che ci sia un’adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori costituzionalmente tutelati.

Pertanto, conclude la Ctr, appare evidente che la novella abbia carattere interpretativo stabilendo che l’estratto di ruolo non sia atto impugnabile e, come tale, abbia effetto retroattivo, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso atti di questo tipo.

3.3 È esclusa l’ammissibilità della prova testimoniale e del giuramento nel processo tributario

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 73/2022, ha sancito che, premesso che il principio della pubblicità dei dibattimenti giudiziari, pur trovando fondamento nel

precetto racchiuso nell’art. 101, primo comma, Cost., può subire eccezioni in relazione a determinati procedimenti e in presenza di giustificazioni obiettive e razionali, il legislatore ha connotato il giudizio tributario come processo prevalentemente documentale, in particolare dal punto di vista probatorio, tanto che è esclusa l’ammissibilità della prova testimoniale e del giuramento. Così che non è irragionevole la previsione di un rito camerale condizionato alla mancata istanza di parte dell’udienza pubblica.

In proposito deve essere evidenziato che un meccanismo procedurale, come quello delineato dall’art. 33 del D.lgs. n. 546 del 1992, che consente ad entrambe le parti, pubblica e privata, di valutare caso per caso la reale necessità di avvalersi della discussione in pubblica udienza, persegue un ragionevole fine di elasticità, in forza del quale le risorse offerte dall’ordinamento devono essere calibrate in base alle effettive esigenze di tutela, e non interferisce con la cura dell’interesse pubblico al prelievo fiscale.

3.4 Notifica per gli irreperibili: escluse le persone giuridiche

In tema di notifica dell’avviso di accertamento, si sottolinea che questa possa essere eseguita direttamente dagli uffici finanziari, avvalendosi del servizio postale, essendo tale facoltà prevista dall’art. 14, L. n. 890 del 1982, ovvero, secondo la regola generale, ai sensi dell’art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per mezzo dell’ufficiale giudiziario, secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e ss. c.p.c., così come integrate e modificati dal già menzionato art. 60.

Nella prima ipotesi, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, che, invece, trovano applicazione qualora la notifica sia eseguita, per mezzo del servizio postale, dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c.

Nello specifico, quando si applicano tali ultime regole, la notifica ad una persona giuridica può validamente essere eseguita presso la sede dell’ente a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo. Infatti, laddove l’art. 145, terzo comma, c.p.c. consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., deve ritenersi parimenti ammissibile la notifica compiuta con gli avvisi di deposito di cui all’art. 8, secondo comma, L. n. 890 del 1982, che costituiscono modalità sostanzialmente equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c.

Si evidenzia che tale forma notificatoria opera solo nel caso in cui sia impedita la notificazione presso la sede della società o presso il legale rappresentante, ai sensi

degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. e non può attuarsi nei confronti dell’ente in quanto tale. Più precisamente, è solo il vano esperimento delle forme previste dall’art. 145, primo e secondo comma, per la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche che consente l’utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., ma in questi casi la notifica deve essere fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente e non già all’ente in forma impersonale.

Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 8825/2022.

4 NOVITÀ IN TEMA DI START-UP, INDUSTRIA 4.0, MARCHI E BREVETTI

4.1 Decreto MISE 16 marzo 2022: 150 milioni di euro per imprese avviate da donne e giovani.

Si segnala il decreto del MISE del 16 marzo 2022, con il quale è stata rifinanziata la misura “Oltre Nuove imprese a tasso zero” e che punta a sostenere la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese composte in prevalenza o totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età, attraverso agevolazioni con finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto.

In particolare, sarà possibile inoltrare le relative domande a partire dalle ore 12 del 24 marzo 2022.

L’agevolazione potrà essere richiesta da imprese che puntano a realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.

4.2 Decreto MISE 18 marzo 2022: operatività dei nuovi Accordi per l’Innovazione

Il decreto in commento ha reso operativi i nuovi Accordi per l’innovazione del MISE, avente l’obiettivo di sostenere le imprese che investono in ricerca e sviluppo industriale attraverso contributi e finanziamenti agevolati.

In particolare, il decreto disciplina la procedura di presentazione delle domande per le imprese che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane e che presentano progetti d’importo superiore a 5 milioni di euro per realizzare nuovi prodotti e innovativi modelli produttivi.

Le imprese dovranno procedere dapprima con una fase preliminare dedicata alla compilazione della documentazione, a partire dal 19 aprile 2022, sul sito dedicato

dal MISE al Fondo per la Crescita Sostenibile e successivamente, a partire dall’11 maggio 2022, avverrà la formale apertura dello sportello.

4.3 Decreto-legge n. 21 del 2022, cd. “Decreto energia”: le misure a sostegno delle imprese

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge n. 21 del 2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti del conflitto in Ucraina sull’economia del nostro Paese.

Il provvedimento mobilita risorse provenienti dagli extraprofitti delle società energetiche destinandole, in particolare, al finanziamento di interventi a tutela delle imprese nazionali e delle famiglie.

Diverse sono le misure introdotte a sostegno delle imprese, tra le quali si segnalano:

a) Sostegni a imprese e famiglie per costi energetici

Piani di rateizzazione per le imprese, con sedi in Italia, delle bollette di energia elettrica e gas di maggio e giugno fino a 24 rate mensili. La garanzia potrà essere rilasciata da SACE, fino al 90% degli importi dovuti ai fornitori.

Garanzie da SACE, fino al 90% dell’importo di finanziamento concesso, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, che assistono imprese energivore che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati su proposta del ministro dello sviluppo economico. Analoga garanzia è concessa per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione di ghisa destinata all’industria siderurgica.

Credito d’imposta del 20% a beneficio delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il credito d’imposta è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Incrementati i crediti d’imposta già in vigore a favore delle imprese energivore (dal 20% al 25%) e delle imprese a forte consumo di gas naturale (dal 15% al 20%).

Ampliata fino a 5,2 milioni la fascia di famiglie protette dal caro bollette. Dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas è pari a 12.000 euro.

b) Contrasto aumento prezzi carburanti

Riduzione di 25 centesimi del prezzo dei carburanti, benzina e gasolio, attraverso un taglio delle accise sino a fine aprile. Il costo della misura viene finanziato dalla tassazione del 10% degli extraprofitti delle società energetiche.

Buoni benzina fino a 200 euro esenti da tasse per il 2022, ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti.

c) Potenziati gli strumenti di Mister Prezzi

È istituita presso il Mise un’apposita Unità di Missione a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati.

Il Garante potrà richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo.

Previste sanzioni, da un minimo di 500 euro ad un massimo di 5.000 euro per le imprese che non forniscano entro 10 giorni, se richiesto loro: dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo.

d) Imprese in difficoltà

Fino al 31 dicembre 2022 le imprese che dovessero trovarsi in situazioni di particolare difficoltà economica e che non potessero più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale potranno sfruttare altre settimane di Cig in deroga nei limiti di spesa di 150 milioni di euro. La misura si applica anche alle imprese del settore turistico.

L’agevolazione contributiva (esonero totale) per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale è estesa anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento.

e) Approvvigionamento materie prime

Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall’Unione europea le materie prime strategiche delle filiere produttive hanno l’obbligo di notificare, almeno dieci giorni prima dell’avvio dell’operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri una informativa completa dell’operazione.

La misura sarà in vigore fino al 31 luglio 2022 e prevede sanzioni amministrative, per chi non osservi l’obbligo di notifica, pari al 30% del valore dell’operazione e comunque non inferiore a euro 30 mila per ogni singola operazione. f) Cybersecurity

Rafforzata la disciplina sulla cyber-sicurezza attraverso la diversificazione dei prodotti in uso, al fine di proteggere la sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche.

5 NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

5.1 Detassazione dei premi di risultato: report aggiornato al 15 marzo 2022

A seguito della pubblicazione del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, relativo alla detassazione delle agevolazioni fiscali di cui all’art.1 della L.28 dicembre 2015, n.208, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso disponibile i dati in merito alla detassazione dei premi di risultato aggiornato al 15 marzo 2022. Nello specifico, alla data del 15 marzo 2022 sono stati depositati 70.157 contratti; 6.997 depositi di conformità si riferiscono a contratti tuttora attivi; di questi, 6.097 sono riferiti a contratti aziendali e 900 a contratti territoriali.

Degli 6.997 contratti attivi, 5.504 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 4.169 di redditività, 3.550 di qualità, mentre 878 prevedono un piano di partecipazione e 4.141 prevedono misure di welfare aziendale.

Prendendo in considerazione la distribuzione geografica, per ITL competente, delle aziende che hanno depositato i 70.157 contratti ritroviamo che il 75% è concentrato al Nord, il 17% al Centro l’8% al Sud. Una analisi per settore di attività economica evidenzia come il 60% dei contratti depositati si riferisca ai Servizi, il 39% all’Industria e il 1% all’Agricoltura. Se invece ci si sofferma sulla dimensione aziendale otteniamo che il 51% ha un numero di dipendenti inferiore a 50, il 34% ha un numero di dipendenti maggiore uguale di 100 e il 15% ha un numero di dipendenti compreso fra 50 e 99.

Per gli 6.997 depositi che si riferiscono a contratti tuttora attivi la distribuzione geografica, per ITL competente, è la seguente 71% Nord, 19% Centro, 10% al Sud. Per settore di attività economica abbiamo 59% Servizi, 40% Industria, 1% Agricoltura. Per dimensione aziendale otteniamo 47% con numero di dipendenti inferiore a 50, 37% con numero di dipendenti maggiore uguale di 100, 16% con numero di dipendenti compreso fra 50 e 99.

In aggiunta, è possibile indicare all’atto di deposito telematico dei contratti aziendali la decontribuzione per le misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei dipendenti. Alla data del 15 marzo 2022 sono stati depositati 5.072 contratti di cui 3.328 corrispondenti a depositi validi anche ai fini della detassazione e 1.744 corrispondenti a depositi validi solo ai fini della decontribuzione. 855 depositi si

riferiscono a contratti tuttora “attivi”, di cui 428 corrispondenti a depositi validi anche ai fini della detassazione e 427 corrispondenti a depositi validi solo ai fini della decontribuzione.

Si segnala, altresì, l’indicazione dell’incentivo fiscale con procedura automatica introdotto, nella forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, per talune spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal “Piano Nazionale Industria 4.0”.

Alla data del 15 marzo 2022 sono stati depositati 4.322 contratti. Prendendo in considerazione la distribuzione geografica, per ITL competente, delle aziende che hanno depositato i 4.322 contratti, la percentuale maggiore, pari al 39% è concentrata al Nord, il 27% al Centro, il 34% al Sud dove emergono i dati della Campania che presenta il numero maggiore di contratti depositati su tutto il territorio nazionale. Relativamente al settore di attività economica, il maggior numero dei contratti depositati riguarda aziende operanti nel settore Servizi 61%, a seguire Industria 38% e Agricoltura con 1% contratti depositati.

Da ultimo, il report analizza i dati connessi alla proroga delle disposizioni in materia di proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo. Il co.3 dispone che le preclusioni e le sospensioni previste dall’articolo non si applichino, tra l’altro, nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A questi lavoratori viene comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art.1 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22 (Naspi).

Alla data del 15 marzo 2022 sono stati depositati 815 contratti. Prendendo in considerazione la distribuzione geografica, per ITL competente, delle aziende che hanno depositato i 815 contratti, la percentuale maggiore, pari al 63% è concentrata al Nord, il 25% al Centro, il 12% al Sud. Il numero maggiore di contratti depositati si registra in Lombardia. Riguardo al settore di attività economica, il maggior numero dei contratti depositati riguarda aziende operanti nel settore Servizi 53%, a seguire Industria 46% e Agricoltura con 1% contratti depositati.

5.2 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6 del 2022: Chiarimenti in merito agli ammortizzatori sociali erogati in costanza di rapporti di lavoro

Con la circolare n. 6 del 18 marzo 2022, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce indicazioni operative relative alle novità apportate dal D.L. n. 4 del 2022, per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale da riconoscere ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro, al fine di indirizzare e ad agevolare le imprese nelle ipotesi di percorsi di riorganizzazione per transizione digitale ed ecologica ma anche nelle situazioni di crisi.

L’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 148/2015 prevede degli obblighi, a pena di decadenza, in capo al datore di lavoro che non anticipa il versamento del trattamento integrativo ai lavoratori. In particolare, qualora sia stato autorizzato il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell’INPS, della prestazione di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto a pena di decadenza della autorizzazione, ad inviare all’ Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero entro il termine di 60 giorni dalla data della “comunicazione” del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione.

Trascorsi tali termini, senza l’adempimento dei citati obblighi di comunicazione, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro.

In questo caso, al termine dell’istruttoria amministrativa relativa all’istanza di accesso al trattamento di CIGS nel canale delle comunicazioni, aperto al momento della presentazione dell’istanza da parte dell’impresa interessata per il tramite del suo referente aziendale, viene rilasciato un avviso – anche tramite PEC – di avvenuta emissione del decreto direttoriale quale provvedimento di chiusura del procedimento amministrativo.

Nel caso in cui il lavoratore, già beneficiario di integrazione salariale, svolga – nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro – attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari alle sei mensilità, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

L’impresa che intende richiedere l’intervento di integrazione salariale, sia ordinario che straordinario, deve avviare la procedura di consultazione sindacale (esame congiunto), anche a distanza, come previsto dai nuovi artt. 14, comma 2 e 24, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015, con l’ausilio delle reti informatiche o telefoniche.

L’impresa che intenda richiedere il trattamento di integrazione salariale straordinario per un intervento di riorganizzazione (art. 21, lett. a), DM n. 33 del 22 febbraio 2022) per realizzare processi di transizione deve presentare un programma di interventi nel quale siano esplicitamente indicate le azioni di transizione. Le azioni di transizione possono realizzarsi mediante la pianificazione di processi innovativi di transizione digitale e tecnologica, ovvero, ancora, in azioni dirette al rinnovamento e sostenibilità̀ ambientale ed energetica. Nel programma devono essere indicati tutti gli investimenti posti in essere per la realizzazione del processo di transizione, oltre alle misure specifiche per l’aggiornamento tecnologico e digitale o per il rinnovamento e la sostenibilità̀ ecologica ed energetica o le straordinarie misure di sicurezza.

L’intervento di integrazione salariale può essere concesso, ai sensi dell’art. 22-ter, D.Lgs. n. 148/2015, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a) e b), ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti, in deroga agli articoli 4 e 22, per un periodo pari a un massimo di dodici mesi complessivi, non ulteriormente prorogabili, al fine del recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero.

Questa misura della tutela del reddito è rivolta a favorire le transizioni occupazionali e, pertanto, destinata prevalentemente a quei lavoratori che, in seguito alle azioni di un programma aziendale di riorganizzazione o risanamento già concluso da parte dell’impresa da cui dipendono, restino, comunque, non riassorbibili e, pertanto, a rischio esubero.

In merito all’espressione “all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale” utilizzata dal Legislatore, il Ministero precisa che la locuzione indicata postula una valutazione aziendale e che la stessa possa essere compiuta senza soluzione di continuità con un precedente trattamento di integrazione salariale straordinario già autorizzato, sia esso di prima concessione o di proroga (articolo 22- bis del d.lgs. n. 148/2015).

Diversa l’ipotesi in cui, invece, tale valutazione di “esito” sia compiuta non in continuità strettamente temporale con un programma di risanamento o riorganizzazione, bensì dopo che è trascorso un certo intervallo dalla conclusione delle azioni del programma stesso con eventuale ripresa dell’attività naturale dell’azienda. Per soddisfare le esigenze di salvaguardia delle professionalità e per valorizzare la gestione occupazionale delle aziende, si ritiene fattibile il percorso indicato al citato art. 22-ter e i relativi impegni di formazione del personale in esubero,

anche quando l’esigenza di salvaguardia dei livelli occupazionali emerga dopo un certo lasso di tempo dalla conclusione delle azioni del programma con eventuale ripresa dell’attività.

Resta fermo che, stante il carattere successivo dell’intervento di CIGS per accordo di transizione occupazionale rispetto ad un piano di CIGS per crisi o riorganizzazione aziendale, l’azienda richiedente la misura in parola non deve trovarsi nella condizione di poter accedere ad ulteriori periodi di interventi straordinari all’interno del quinquennio mobile non ancora esaurito.

Infine, il Legislatore con l’art. 23, comma 1, lett. f) del Decreto sostegni-ter, ha disposto l’abrogazione dell’ultimo comma dell’art. 22-ter D.Lgs. n. 148/2015, così come inserito dall’art. 1, comma 200, punto n. 5, legge di Bilancio 2022; a seguito di tale abrogazione, l’intervento di integrazione salariale previsto dall’art. 22-bis, D.Lgs. n. 148/2015 potrà essere concesso, ove ne sussistano i requisiti, per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria anche per le diverse causali ivi previste, di crisi e riorganizzazione, oltre che per il contratto di solidarietà.

Per i profili più strettamente operativi, il Ministeroi precisa, infine, che per l’accesso al trattamento di integrazione salariale straordinario, invocato ai sensi dell’articolo 22-ter D.Lgs. n. 148/2015, è necessario aver espletato la procedura di cui all’art. 24 del medesimo Decreto.

Per la finalità propria dell’intervento, vanno individuati ed indicati i lavoratori a rischio esubero cui è rivolta la misura di sostegno al reddito; anche, che nella medesima sede di consultazione sindacale debbono essere definite con la Regione o le Regioni competenti le azioni di formazione e riqualificazione (articolate anche con la partecipazione dei fondi interprofessionali ) per la rioccupazione e l’autoimpiego specificando, anche via prospettica, le strategie di gestione del personale beneficiario della misura individuando il personale che l’impresa stessa è in grado di riassorbire nella propria struttura.

Tali azioni, rivolte alla individuazione di percorsi di formazione, finanziabili anche mediante il ricorso ai fondi interprofessionali e ai cofinanziamenti regionali, sono definite con gli enti di formazione, ovvero tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale e gli altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione.

Quanto all’accesso al programma GOL, adottato con Decreto interministeriale 5 novembre 2021, questo non deve essere conteggiato nell’ambito del periodo massimo di cassa integrazione straordinaria fruibile nel quinquennio mobile di riferimento; dunque, lo stesso deve essere considerato in deroga ai limiti temporali

di cui agli artt. 4 e 22, D.Lgs. n. 148/2015 e invocabile pertanto anche dalle imprese che hanno esaurito i periodi di integrazione salariale massimi fruibili nel quinquennio di riferimento.

Per quanto concerne il c.d. “meccanismo della condizionalità”, previsto dall’arti. 25-ter, D.Lgs. n. 148/2015, esso ha l’obiettivo di assicurare ai lavoratori, coinvolti in programmi aziendali che vedano anche l’intervento del sostegno al reddito, la possibilità di riqualificare le proprie competenze. Tale condizionalità, originariamente riferita ai trattamenti straordinari disciplinati dal Capo III del Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015, è, adesso, riferita anche alle integrazioni salariali straordinarie del Titolo II del Decreto. Pertanto, anche i lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale erogati dai fondi bilaterali, fondi bilaterali alternativi, fondo di integrazione salariale (FIS) e fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano (artt. 26, 27, 29 e 40, D.Lgs. n. 148/2015) partecipano ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione anche mediante fondi interprofessionali.

I percorsi di formazione e riqualificazione offerti ai detti lavoratori devono essere programmati e coordinati con la domanda di lavoro espressa dal territorio. La mancata e ingiustificata partecipazione alle iniziative formative citate comporta l’irrogazione di sanzioni che implicano la decurtazione del trattamento di integrazione salariale in misura percentuale, fino alla decadenza dal trattamento in corso secondo le modalità definite nell’emanando decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione sono definite con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in corso di perfezionamento.

5.3 Circolare congiunta n. 2477 del 17 marzo 2022: proroga del termine per la presentazione delle domande relative alla programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato una circolare congiunta con la quale, d’intesa con il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Politiche Agricole, ha stabilito la proroga del termine di presentazione delle domande relative al Decreto flussi per l’anno 2021, fissato per il 17 marzo 2022.

In particolare, si tratta del termine di presentazione delle istanze a valere sulle quote previste dal D.P.C.M. 21 dicembre 2021 per la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2021. Il differimento dei termini riguarda gli ingressi per

cittadini formati all’estero e la conversione dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo e, in particolare: la quota di n. 100 ingressi per lavoratori che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine, ai sensi dell’articolo 23 del testo unico sull’immigrazione, non risulta essere stata completamente utilizzata; le quote fissate per la conversione di permessi di soggiorno in lavoro subordinato/autonomo da permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo, risultano allo stato attuale momento impegnate in misura pari al 45% circa.

Proprio al fine di consentire l’utilizzo totale delle quote disponibili il termine ultimo per la presentazione delle istanze per l’ingresso di lavoratori formati all’estero e di conversione dei permessi di soggiorno è prorogato al 30 settembre 2022.

5.4 Risposta ad interpello n. 119 del 2022: precisazioni in tema di applicazione del regime dei lavoratori impatriati per rientro a seguito di distacco all’estero disposto contestualmente all’assunzione

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 119 del 17 marzo 2022, si è pronunciata sull’applicazione del regime dei lavoratori impatriati in caso di rientro in Italia a seguito di distacco all’estero disposto contestualmente all’assunzione.

Nel caso sottoposto all’esame dell’Amministrazione finanziaria, la Società istante, in qualità di datore di lavoro, ha rappresentato la situazione di un proprio dipendente, assunto, in qualità di dirigente, quale responsabile della filiale americana sita in New York, e distaccato all’estero già al momento dell’assunzione. Dopo aver precisato che il distacco all’estero del dipendente è tutt’ora in corso, l’istante ha chiesto se, in caso di rientro in Italia a seguito del periodo di distacco, il dipendente possa accedere al regime previsto dall’art. 16, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

Per fruire del regime menzionato, è necessario che il lavoratore (i) trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 TUIR, (ii) non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni e (iii) svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

In base al successivo comma 2, sono destinatari del beneficio fiscale i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che (i) sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa

fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero (ii) abbiano svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Ai sensi dell’art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 147 del 2015, a tale regime i contribuenti possono accedere per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

Le modifiche normative intervenute nel 2019 hanno ridisegnato, a partire dal periodo di imposta 2019, il perimetro di applicazione del regime agevolativo di cui all’art. 16 D.Lgs. n. 147 del 2015, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi, ai presupposti per accedere all’ulteriore quinquennio agevolabile, all’ambito temporale di applicazione dell’art. 16, alle modifiche normative concernenti il requisito dell’iscrizione all’anagrafe degli Italiani residenti all’estero (c.d. AIRE). Su tali aspetti, l’Amministrazione richiama i chiarimenti forniti con circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020. Viene ricordato, in particolare, che l’art. 16 D.Lgs. n. 147 del 2015, come modificato dall’art. 5, comma 1, D.L. n. 34 del 2019, non richiede che l’attività del lavoratore sia svolta per un datore di lavoro operante sul territorio dello Stato e che, pertanto, possono accedere all’agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).

L’Amministrazione richiama, poi, i principi espressi nella Circ. n. 33/E/2020, secondo i quali l’accesso a tale particolare regime non spetta nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro; tale preclusione sussiste anche qualora, come nel caso oggetto dell’istanza di interpello, il distacco all’estero sia stato disposto contestualmente all’assunzione del lavoratore.

Nel caso di specie, l’Agenzia afferma che dalla documentazione integrativa risulta che, al rientro in Italia del dipendente, il rapporto di lavoro sarà regolato dal medesimo contratto stipulato al momento dell’assunzione e che il rientro avverrà presso il medesimo datore di lavoro che lo aveva assunto. Pertanto, la continuità delle originarie condizioni contrattuali in essere al momento dell’espatrio preclude l’accesso al regime speciale di cui al citato art. 16 D.Lgs. n. 147 del 2015.

6 NOVITÀ IN MATERIA IVA

6.1 Conclusioni del Consiglio sull’attuazione del pacchetto IVA per il commercio elettronico

Nelle conclusioni approvate in data 15 marzo 2021 in merito all’attuazione del “pacchetto IVA sul commercio elettronico”, il Consiglio europeo, compiaciuto della positiva applicazione delle nuove norme dell’UE in materia di IVA per il commercio elettronico, segno che il pacchetto contribuisce alla transizione digitale, alla ripresa economica e alla sostenibilità delle finanze pubbliche in tutta l’UE, considera che ulteriori semplificazioni delle disposizioni in materia di IVA per le imprese rafforzerebbero il mercato unico europeo e aiuterebbero le imprese europee a competere nei mercati nazionali e globali, nonché a migliorare l’osservanza degli obblighi e a intensificare il contrasto delle frodi fiscali.

A tale proposito, si rileva il ruolo fondamentale svolto dalo sportello unico per l’IVA nel consentire alle imprese di rispettare i loro obblighi in materia di IVA sulle vendite tramite commercio elettronico e dallo sportello unico in ambito IVA per le importazioni (IOSS) nel semplificare la dichiarazione e il pagamento dell’IVA sulle vendite a distanza di beni importati.

Il Consiglio considera, pertanto, positiva l’intenzione della Commissione di semplificare ulteriormente gli scambi transfrontalieri con l’estensione dell’ambito di applicazione del regime OSS a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi da impresa a consumatore e con l’armonizzazione dell’utilizzo del meccanismo del reverse charge per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi da impresa a impresa da parte di un soggetto passivo non stabilito.

Parimenti, il Consiglio invita la Commissione a valutare la possibilità di rendere obbligatorio l’utilizzo del regime IOSS e ad esaminare più a fondo, in stretta cooperazione con le Autorità doganali, l’eventuale eliminazione della soglia di 150 euro nell’ambito del regime speciale.

7 ALTRE NOVITA’

7.1 L’inerzia ingiustificata del creditore preclude la variazione in diminuzione

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3608 del 2022, ha affermato che la domanda giudiziale di risoluzione di un contratto preliminare di compravendita non è soggetta a trascrizione in quanto non è relativa a diritti reali e non è utile a risolvere conflitti connessi alla circolazione di beni immobili. In caso di trascrizione l’autorità

giudiziaria può ordinare in via d’urgenza all’attore di consentirne la cancellazione con atto notarile.

7.2 Componenti negativi, inderogabili: le regole del principio di competenza

In tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione del reddito d’impresa, l’effetto traslativo conseguente all’acquisto di merce affidata a terzi per il trasporto si considera verificato alla data della spedizione, quale risulta dai documenti che accompagnano la merce, a meno che le condizioni dello specifico contratto, che è onere del contribuente allegare, non indichino un momento diverso. Di conseguenza, in base alla regola generale di cui all’articolo 75 (attuale 109), comma 2, lettera a), Tuir, e in mancanza di prova contraria, il relativo costo si considera sostenuto e va, quindi, imputato all’esercizio dell’anno in cui il bene è stato spedito. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 1016 del 14 gennaio 2022.