Condividiamo con piacere il commento in merito alle misure fiscali introdotte dal D.L. del 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché’ per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
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Sommario
1 Art. 1 Misure di sostegno per le attività chiuse.. 3
2 Art. 2 Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio.. 3
3 Art. 3 Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica. 4
4 Art. 4 Fondo Unico Nazionale Turismo.. 4
5 Art. 5 Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili 4
6 Art. 7 Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale.. 5
7 Art. 8 Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura. 5
8 Art. 9 Disposizioni urgenti in materia di sport. 5
9 Art. 10 Piano transizione 4.0.. 5
10 Art. 14 Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW… 6
11 Art. 15 Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore imprese energivore.. 6
12 Art. 16 Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili 6
13 Art. 22 Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia. 7
14 Art. 23 Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.. 7
15 Art. 28 Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.. 7
1 Art. 1 Misure di sostegno per le attività chiuse
La norma ha rifinanziato per l’anno 2022 il Fondo per il sostegno delle attività economiche, di cui all’art. 2 del decreto “Sostegni-bis”.
In particolare, sono stati destinati ben 20 milioni di euro alle attività che risultano chiuse, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, vale a dire 27 gennaio 2022, per prevenire il diffondersi della pandemia, in base all’articolo 6, comma 2, del Dl n. 221/2021.
Più nello specifico, si tratta di sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Il presente decreto prevede, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022, la sospensione dei versamenti:
- delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;
- dell’Iva in scadenza a gennaio 2022.
In entrambi le ipotesi, il pagamento è rinviato al 16 settembre 2022 senza sanzioni e interessi.
Ad ogni modo si precisa che non potranno essere rimborsate le somme già versate.
2 Art. 2 Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio
La norma prevede lo stanziamento di una somma pari a 200 milioni di euro da destinare in apposito fondo al fine di sostenere la ripresa del commercio al dettaglio.
Nel dettaglio, la norma in esame ha previsto indennizzi, in forma di contributo a fondo perduto, destinati alle imprese che svolgono le attività di commercio al dettaglio identificate dai codici Ateco[1].
Si rileva che al fine di accedere all’agevolazione in esame, le imprese devono aver registrato, nel 2019, ricavi non superiori a 2 milioni di euro e aver subìto una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
Altresì, si deve sottolineare che alla data di presentazione della domanda le stesse imprese devono avere sede legale o essere operative nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese, non essere in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie, non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, non essere soggette a sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, lettera d), del Dlgs n. 231/2001).
Dal punto di vista tecnico, l’ammontare del contributo a fondo perduto è calcolato in misura pari all’importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile degli stessi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:
- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400mila euro
- 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400mila euro e fino a un milione di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a 2 milioni di euro.
I soggetti che intendano beneficiare dell’agevolazione dovranno presentare apposita istanza presso il MISE entro i termini che verranno definiti con ulteriore provvedimento dello stesso.
[1] Ateco 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99
3 Art. 3 Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica
La norma ha stanziato per il 2022 un ammontare di risorse, pari a 20 milioni di euro, da destinare al “Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità”, di cui all’art. 26 del Dl “Sostegni, in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
Altresì, il perdurare dell’emergenza epidemiologica ha spinto il legislatore a introdurre ulteriori aiuti per specifici settori che più hanno risentito degli effetti pandemici.
Nel dettaglio, si menzionano i settori del wedding e dell’intrattenimento, i cui contributi erano già previsti dall’art. 1-ter del Dl Sostegni-bis, ora rinominati chiamati “Contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’horeca e altri settori in difficoltà”.
La norma stanzia per tali contributi risorse pari a 40 milioni di euro da spendere nel 2022 come limite massimo di spesa ampliando anche la platea dei beneficiari.
Nello specifico, destinatari del contributo sono le imprese di catering per eventi e banqueting, organizzatrici di feste e cerimonie, ristoranti, bar ed esercizi simili senza cucina, gestori di piscine, che possono chiedere il contributo se, nel 2021, hanno subìto una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto al 2019.
Diversamente, per le imprese costituite nel 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.
Da ultimo, si rileva che la norma in esame ha esteso, per il 2021, il credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, destinato dall’articolo 48-bis del decreto “Rilancio” alle attività manifatturiere e del commercio del settore tessile, della moda e degli accessori, anche alle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Per la misura sono stanziati 250 milioni di euro per il 2022.
4 Art. 4 Fondo Unico Nazionale Turismo
La norma ha incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022 il fondo unico nazionale turismo, di cui all’art. 1, comma 366 della L. n. 234 del 2021.
Inoltre, la disposizione in esame ha esteso l’esonero contributivo alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, rientranti nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022.
5 Art. 5 Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili
La norma stanzia un ammontare di risorse pari a 128,1 milioni di euro per l’anno 2022 a favore delle imprese del settore turistico.
In particolare, tale disposizione prevede aiuti sotto forma di credito d’imposta locazioni, così come già previsti dall’art 28 del decreto “Rilancio”, in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Si precisa che possono beneficiare del suddetto bonus i soggetti che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
Al fine di poter accedere all’agevolazione è necessario presentare, da parte degli operatori economici, apposita autodichiarazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», previsti per gli aiuti di Stato.
Ad ogni modo, le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione saranno stabiliti con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia. L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
6 Art. 7 Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
I datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nell’allegato I[1] al presente decreto che sospendono o riducono l’attività lavorativa sono esonerati, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli artt. 5 e 29, comma 8, del D.lgs n. 148/2015.
7 Art. 8 Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura
La norma prevede, per il 2022, lo stanziamento di ingenti somme di denaro per i fondi destinati a sostenere il settore della cultura.
Più nel dettaglio, tali aiuti mirano a sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo.
Altresì, è prevista la proroga fino al 30 giugno 2022 dell’esonero dal versamento del canone patrimoniale unico.
8 Art. 8 Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura
La norma prevede, per il 2022, lo stanziamento di ingenti somme di denaro per i fondi destinati a sostenere il settore della cultura.
Più nel dettaglio, tali aiuti mirano a sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo.
Altresì, è prevista la proroga fino al 30 giugno 2022 dell’esonero dal versamento del canone patrimoniale unico.
9 Art. 10 Piano transizione 4.0
La norma introduce una modifica il credito d’imposta beni strumentali nuovi di cui all’art. 1 comma 1057 bis della L. n. 178/2020, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.
Nel dettaglio, la norma aggiunge quanto segue: «Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro».
[1] Ateco 55.10, 55.20, 79.7, 79.11, 79.12, 79.90, 56.10.5, 56.21.0, 56.29, 56.30, 56.10.1, 93.21, 96.04.20, 93.29.1, 93.29.3, 93.29.9, 49.31, 49.39.09, 49.39.01, 52.21.90, 91.02, 91.03, 52.22.09, 52.23.00, 59.13.00, 59.14.00, 96.09.05.
10 Art. 14 Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW
Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, la norma dispone che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
11 Art. 15 Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore imprese energivore
La norme prevede, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un credito di imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021, al netto di imposte e eventuali, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo alo stesso periodo 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
È opportuno rilevare che, l’incentivo beneficio è cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per gli stessi costi, a patto che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Nel dettaglio, il credito d’imposta può essere speso solo in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs n. 241/1997.
Altresì, al suddetto non si applicano i limiti di cui al comma 53 dell’art. 1 della legge n. 244/2007 e dell’art. 34 della legge n. 388/2000.
Da ultimo, si precisa che l’agevolazione non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
12 Art. 16 Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili
La norma prevede l’applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia, a decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022.
In particolare, tale meccanismo si applica all’energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché’ sull’energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione.
Più nello specifico, sulla base di tale meccanismo viene calcolata la differenza tra il prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fino al 31 dicembre 2020 e il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica.
13 Art. 22 Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia
La norma prevede che le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, così come individuato dall’art. 1 del D.L. n. 207/2012 possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 3 del D.L. n.103/2021
per una durata massima di ulteriori ventisei settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro.
Si rileva che, L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e qualora da tale attività emerga che sia stato raggiunto anche in via prospettica il limite, non saranno prese in considerazione ulteriori domande.
Si segnala, inoltre, che i commi 3 e 4 della norma in commento prorogano fino al 31 dicembre 2022 la sospensione dei mutui nei comuni del Centro Italia che fanno parte del cratere sismico. La sospensione vale per le attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.
14 Art. 23 Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
La norma, modificando l’art. 14 del D.lgs n. 148/2015, prevede, in merito alla CIGO, la possibilità di svolgere l’esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali, di cui al comma 2 del menzionato articolo 14, anche in via telematica.
Inoltre, la medesima disposizione, modificando il comma 1 dell’articolo 16 del D.lgs. n. 148/2015, prevede la possibilità di organizzare diversamente le competenze territoriali di autorizzazione della cassa integrazione ordinaria in capo all’INPS.
Analogamente a quanto previsto per la CIGO, in materia di trattamenti di cassa integrazione straordinaria, il decreto in esame, modificando l’articolo 24 del D.lgs. n. 148/2015, dispone della possibilità che l’esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali, di cui al comma 3 del menzionato dell’art. 24, possa svolgersi anche in via telematica.
Da ultimo, si rileva che l’articolo in esame, modificando il comma 207 dell’art.1 della L. n. 234/2021, ha disposto che, per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, il Fondo di integrazione salariale potrà riconoscere prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie sia straordinarie; per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente, nonché i datori di lavoro di cui all’articolo 20, comma 3-ter, e che il FIS può riconoscere l’assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie.
15 Art. 28 Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche
La norma prevede la possibilità di cedere solo una volta i crediti d’imposta dei bonus edilizi, di cui all’art. 121 del decreto “Rilancio” e dei bonus emergenziali, di cui all’art. 122 del decreto “Rilancio”.
Si precisa che, tale limite vale anche per lo sconto in fattura: i fornitori e le imprese che effettuano lavori e praticano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, i quali però non avranno la possibilità di successiva cessione.
Da ultimo, la norma in commento stabilisce che i crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cessione o sconto in fattura possono costituire oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini previsti.