Commento alle misure fiscali introdotte in sede di conversione del D.L. n. 228 del 2021 (cd. Decreto Milleproroghe -17 Marzo 2022

Siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale previste in sede di conversione del Decreto-legge n. 228 del 2021.

1. Disposizioni in materia di rateazione dei carichi di ruolo (articolo 2-ter) …………………………………3

2. Sterilizzazione perdite (articolo 3, comma 1-ter)…………………………………………………………………………..3

3. Fondo Garanzia PMI (articolo 4, commi 4-bis e 4-quater) …………………………………………………………3

4. Sanatoria per i modelli Cu 2015-2017 (articolo 3, comma 5-bis) ………………………………………………..3

5. Tariffe Tari entro aprile (articolo 3, comma 5-quinquies) ……………………………………………………………4

6. Termini sospesi per altri tre mesi per il Bonus prima casa (articolo 3, comma 5- septies) ……..4

7. Riscossione enti locali, più tempo per l’adeguamento (articolo 3, comma 5- quaterdecies)………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

8. Sospensione degli ammortamenti 2021 ad ampio raggio (articolo 3, comma 5- quinquiesdecies) ………………………………………………………………………………………………………………………….4

9. Versamenti sospesi per allevatori di polli, conigli e maiali (articolo 3, comma 6- quater) ……..4

10. Tetto contanti (articolo 3, comma 6-septies) ……………………………………………………………………………..5

11. Recupero Iva fallimenti, cambia la decorrenza (articolo 3-bis) …………………………………………………5

12. Bonus investimenti, consegna “lunga” per le prenotazioni 2021 (articolo 3- quater) ……………5

13. Detraibili le spese 2021 per visti e asseverazioni (articolo 3-sexies) …………………………………………5

14. Imposta di consumo (articolo 3-novies) ……………………………………………………………………………………..5

15. Processo tributario da remoto (articolo 16, commi 3 e 3-bis) ……………………………………………………5

16. Altri cinque mesi per regolarizzare i versamenti Irap (articolo 20-bis) ………………………………….6

1. Disposizioni in materia di rateazione dei carichi di ruolo (articolo 2-ter)

La norma prevede per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo (piani di rateazione pre-Covid), di rientrare riprendendo il versamento di quanto dovuto.

L’opportunità è concessa, dietro presentazione di apposita richiesta tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, esclusivamente ai debitori decaduti prima dell’8 marzo 2020, cioè prima che la legislazione emergenziale decretasse la sospensione delle attività di riscossione.

Ciò permetterà il rientro senza dover versare in anticipo le rate scadute (e non saldate).

Ma non sarà possibile fruire della norma di maggior favore sulla decadenza ovvero il mancato pagamento di 10 rate, restando valida la regola generale che fa decadere dal piano con il mancato pagamento di 5 rate.

2. Sterilizzazione perdite (articolo 3, comma 1-ter)

La norma estende alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disciplina di “sterilizzazione” prevista in origine dal DL 23/2020.

In sintesi, non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021.

A tal proposito, occorre ricordare, seppur sommariamente, che la norma sulla sterilizzazione delle perdite dispone:

· che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non sia l’esercizio immediatamente successivo, ma il quinto esercizio successivo;

· che nel caso in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale. Essa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

3. Fondo Garanzia PMI (articolo 4, commi 4-bis e 4-quater)

La norma in esame introduce delle novità per il Fondo di garanzia PMI (articolo 3, commi 4-bis e 4-ter).

Piu nello specifico, si prevede che:

• a decorrere dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022 la garanzia del Fondo è concessa:

1. per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti nella misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del merito creditizio e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2,

2. per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell’80% dell’operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione;

• per i finanziamenti fino a 30.000 euro di cui all’art. 13, c. 1, lett. m), D.L. 23/2020, il cui rimborso del capitale inizi nel corso del 2022, tale termine possa essere prolungato per un periodo non superiore a 6 mesi, fermi gli obblighi di segnalazione e prudenziali.

4. Sanatoria per i modelli Cu 2015-2017 (articolo 3, comma 5-bis)

La norma prevede la sanatoria per i sostituti d’imposta che hanno trasmesso tardivamente o in modo errato le certificazioni uniche (CU) relative alle somme e ai valori corrisposti per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017.

Al fine di poter beneficiare della suddetta sanatoria, è necessario che si sia provveduto all’invio della corretta certificazione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine ordinario, che è fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme o i valori sono stati corrisposti.

In tale ipotesi, quindi, non si provvederà con l’applicazione della sanzione di 100 euro prevista per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50mila per sostituto d’imposta.

5. Tariffe Tari entro aprile (articolo 3, comma 5-quinquies)

La norma dispone che i Comuni, a partire dal 2022, potranno approvare i piani finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno.

Si precisa che tale facoltà viene consentita in deroga a quanto previsto dalla disciplina vigente (articolo 1, comma 683, legge n. 147/2013), secondo cui l’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti da parte del Consiglio comunale deve avvenire entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione, ossia entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

6. Termini sospesi per altri tre mesi per il Bonus prima casa (articolo 3, comma 5- septies)

La norma ha modificato i termini di cui all’art. 24 del D.L. n. 23/2020, prorogando fino al 31 marzo 2022 i termini relativi alle agevolazioni fiscali legate all’acquisto o riacquisto della prima casa.

Piu nello specifico, la norma ha prolungato:

· il termine dei 18 mesi entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’abitazione;

· il termine di un anno dall’acquisto della nuova abitazione, entro il quale il contribuente deve procedere ad alienare l’immobile pre-posseduto, comprato usufruendo dei benefici “prima casa”;

· il termine di un anno dalla cessione avvenuta prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto dell’immobile comprato con i benefici “prima casa”, entro il quale il contribuente deve acquistare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;

· termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, entro il quale il contribuente deve comprare un’altra abitazione per le quali sussistono le condizioni indicate nella ricordata nota II-bis, allo scopo di acquisire il diritto al credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa

7. Riscossione enti locali, più tempo per l’adeguamento (articolo 3, comma 5- quaterdecies)

La norma prevede la proroga, a favore dei soggetti iscritti all’albo, per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e alla relativa sezione speciale riservata a chi svolge soltanto funzioni e attività di supporto.

Piu nello specifico, è prorogato dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2024 il termine per adeguare il capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalla norma, di cui all’art. 1, comma 807, legge 160/2019).

8. Sospensione degli ammortamenti 2021 ad ampio raggio (articolo 3, comma 5- quinquiesdecies)

La norma prevede una sospensione generalizzata degli ammortamenti per l’anno 2021 mediante un intervento sull’ultimo periodo dell’art. 60, comma 7-bis, del D.L. n. 104/2020.

Nello specifico, l’ultimo periodo dispone che “in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia di SARS-CoV-2, l’applicazione delle disposizioni del presente comma è estesa all’esercizio successivo a quello di cui al primo periodo”.

Dunque, la norma dispone l’estensione generalizzata ed elimina il requisito previsto dalla precedente disposizione consistente nella completa sospensione degli ammortamenti nei bilanci 2020.

A tal fine, viene apportata una modifica a quanto disposto dall’ultima legge di bilancio che, considerato il perdurare dell’emergenza economica conseguente alla pandemia, aveva esteso la misura agevolativa, dettata inizialmente dal decreto “Agosto” per il solo esercizio in corso al 15 agosto 2020, anche a quello successivo, riservandola, però, a coloro che nel 2020 non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni (articolo 60, comma 7-bis, Dl 104/2020).

9. Versamenti sospesi per allevatori di polli, conigli e maiali (articolo 3, comma 6- quater)

La norma prevede una misura agevolativa a favore dei contribuenti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana.

Nel dettaglio, sono stati prorogati al 31 luglio 2022 i termini in scadenza tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022 per i versamenti dell’Iva, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute relative alle addizionali all’Irpef regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta.

Più nello specifico, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da pagare entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022.

10. Tetto contanti (articolo 3, comma 6-septies)

La norma ha differito al 1° gennaio 2023 il passaggio a 999,99 euro della soglia limite per il trasferimento di contante tra soggetti diversi.

Ebbene, si precisa che, fino a tale data il tetto contati è fissato a quota 2mila euro.

11. Recupero Iva fallimenti, cambia la decorrenza (articolo 3-bis)

La disposizione in esame rappresenta una norma di interpretazione autentica dell’art. 18 del D.L. n. 73/2021.

In particolare, è stata anticipata di un giorno la decorrenza della disposizione contenuta nell’art. 18 del D.L. n. 4 del 2022, secondo il quale, in materia di procedure concorsuali, il cedente del bene o il prestatore del servizio può detrarre l’Iva da mancato pagamento già dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato alla procedura, senza doverne attendere l’infruttuoso esperimento.

A tal proposito, la norma in esame ha specificato che la disposizione di cui all’art. 18 del D.L. n. 4 del 2022 si applica alle procedure avviate dal 26 maggio 2021 compreso (data di entrata in vigore del decreto che ha introdotto la norma).

12. Bonus investimenti, consegna “lunga” per le prenotazioni 2021 (articolo 3- quater)

La norma prevede la proroga di 6 mesi, dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, per completare gli investimenti in beni ordinari e/o 4.0 “prenotati” nel 2021 e beneficiare delle aliquote più favorevoli del credito d’imposta beni strumentali (articolo 3-quater).

13. Detraibili le spese 2021 per visti e asseverazioni (articolo 3-sexies)

La norma prevede che le spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni relative a tutti gli interventi edilizi agevolabili sono detraibili.

Altresì, specifica che sono detraibile le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021, cioè dalla data di entrata in vigore del “decreto Antifrodi”, che ha esteso a tutti i bonus, esclusi quelli riferiti ad opere di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10mila euro, ad eccezione del “bonus facciate”) l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese.

14. Imposta di consumo (articolo 3-novies)

La norma prevede, per il periodo aprile-dicembre 2022 l’abbassamento della misura dell’imposta di consumo sulle sostanze liquide da inalazione, contenenti o meno nicotina.

Inoltre, viene prevista l’imposta di consumo, pari a 22 euro per chilogrammo, sui prodotti contenenti nicotina e preparati per consentirne, senza combustione e senza inalazione, l’assorbimento da parte dell’organismo, anche tramite specifici involucri. Sono esclusi invece da tale imposta i tabacchi lavorati sottoposti ad accisa

Occorre rilevare che soggetto passivo d’imposta è il fabbricante o l’importatore o, per i prodotti provenienti da altri Paesi Ue, il cedente in Italia.

15. Proroga Fondo nuove competenze

All’articolo 88, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla costituzione del «Fondo Nuove Competenze» per la graduale ripresa dell’attivita’ dopo l’emergenza epidemiologica, le parole «per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022». La proroga in commento segue la pubblicazione in G.U., in data 28 dicembre 2021, del Piano Nazionale Nuove

Competenze (PNC). Stando al Piano appena pubblicato, prevederà per la prossima pubblicazione, una dotazione finanziaria di circa 1 miliardo di euro.

Il Fondo è finanziato a valere su fondi nazionali e risorse del Fondo Sociale europeo e finalizzato a promuovere l’aggiornamento dei lavoratori di imprese che hanno stipulato intese o accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro in risposta alle innovazioni di processo, prodotto o di organizzazione.

16. Processo tributario da remoto (articolo 16, commi 3 e 3-bis)

La norma proroga fino al 30 aprile 2022 la disciplina emergenziale dettata dal decreto “Ristori” (articolo 27, Dl n. 137/2020) secondo la quale, nell’ambito del processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio può avvenire con collegamento da remoto, previa autorizzazione del presidente della competente CTP o CTR.

Inoltre, entro la stessa data del 30 aprile 2022, il Consiglio di presidenza

della giustizia tributaria, previa ricognizione dei posti vacanti nelle commissioni, dovrà bandire una procedura di interpello per il necessario trasferimento de componenti.

17. Altri cinque mesi per regolarizzare i versamenti Irap (articolo 20-bis)

La norma ha differito al 30 giugno 2022, il termine entro il quale sarà possibile rimediare, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli omessi pagamenti Irap (saldo 2019 e primo acconto 2020) causati dall’errata applicazione delle previsioni di esonero introdotte dall’art. 24, Dl n. 34/2020, in relazione alla determinazione delle condizioni e dei limiti dettati dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato ai tempi del Covid.