Newsletter Studio e-IUS – Tax&Legal – “Le ultime novità fiscali”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale, disponibili anche sul sito dello Studio www.e-ius.it.

Indice

Attività legislativa  3

Novità in materia di Terzo Settore  4

Novità in materia di contenzioso  6

Novità per le imprese  9

Novità in materia di welfare aziendale e lavoro dipendente  12

Novità in materia di IVA   15

Attività legislativa


Testo coordinato del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13

In G.U. Serie Generale n. 104 del 05.05.2023, è stato ripubblicato il testo del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41, recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché’ per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.» corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 94 del 21 aprile 2023).

Decreto-Legge 10 maggio 2023, n. 51

In G.U. Serie Generale n. 108 del 10.05.2023, è stata pubblicato il decreto-legge, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

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Novità in materia di Terzo Settore


 


Pubblicato l’avviso pubblico n. 34/2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Lo scorso 2 maggio 2023 è stato pubblicato l’avviso pubblico n. 34/2023 con il quale vengono fornite indicazioni alle reti associative iscritte nell’apposita sezione del RUNTS in merito all’ottenimento dell’approvazione ministeriale sui modelli di statuto standard da esse proposti. L’utilizzo di uno statuto conforme al modello standard approvato può assicurare agli enti aderenti alla rete procedimenti semplificati e più veloci per ottenere l’iscrizione al RUNTS.

Il nuovo modello IMU per gli enti non commerciali

Con il decreto del 4 maggio 2023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato il modello IMU per gli enti non commerciali (modello IMU ENC) alla luce delle novità che hanno riguardato il tributo durante l’emergenza COVID.

Nel dettaglio, saranno tenuti a presentare il nuovo modello tutti gli enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale e che possiedono ed utilizzano gli immobili per tali finalità. Rientrano in tale nozione, quindi, non solo istituti previdenziali, ex Ipab ed enti territoriali (cioè i Comuni), ma anche Onlus, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale.

Il nuovo modello redditi ENC per gli enti non commerciali

Lo scorso 26 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate sul proprio sito ha pubblicato il modello Redditi ENC aggiornato.

Tale modello dovrà essere utilizzato dagli enti non commerciali per la presentazione della propria dichiarazione dei Redditi 2023.

Le novità per il terzo settore presenti nel DL 48/2023

Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del DL 48/2023 (cd. Decreto Lavoro) sono state introdotte novità anche per il mondo del non profit.

Nel dettaglio, L’art. 6 del DL n.  48/2023, infatti, prevede che i servizi territoriali potranno operare in stretto raccordo con gli Enti del terzo settore (ETS) per definizione del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa sottoscritto dai beneficiari dell’Assegno di inclusione attraverso appositi accordi sia a livello comunale che territoriale.

Inoltre, saranno previsti particolari incentivi per gli ETS che, a livello statutario prevedono di fornire servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato di lavoratori e persone svantaggiate e che assumono almeno una persona con disabilità.

Nel dettaglio, è previsto un contributo pari al 60% dell’agevolazione riconosciuta ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato i beneficiari dell’assegno di inclusione o, in alternativa, un contributo pari all’80% dell’agevolazione riconosciuta ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità.

Infine, una misura ad hoc è prevista per gli enti del Terzo settore che hanno assunto tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023 persone con disabilità con età compresa tra i 18 e i 35 anni.  Per questi è prevista l’istituzione di un apposito Fondo le cui risorse dovrebbero ammontare per il 2023 a 7milioni di euro.

Si resta in attesa di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse.

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate in materia di dichiarazioni dei redditi

Con il provvedimento n. 150523 del 16 maggio 2023, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito all’applicazione delle novità recate dal decreto omnibus sul rinvio dei termini delle nuove modalità di trasmissione dei sostituti d’imposta delle scelte dell’8, 5 e 2 per mille effettuate dai propri assistiti (articolo 4, comma 2, del Dl 51/2023).

Nel dettaglio, il decreto rinvia alle dichiarazioni dei redditi 2023 (da presentare nel 2024) la digitalizzazione delle dichiarazioni prevista dall’ articolo 2 del Dl 73/2022.

Per il 2022, dunque, spetterà ancora ai sostituti d’imposta trasmettere tramite un intermediario o Poste Italiane SPA le schede per le scelte della destinazione dell’8, 5 e 2 per mille in apposita busta sigillata e contrassegnata.

Novità in materia di contenzioso

 


Rapporto negoziale tra controllante e controllata (Cass.civ, Sez. V, 27/04/2023, n. 11075)

Ove il rapporto negoziale posto in essere tra la società controllante e le società controllate non possa essere qualificato quale mera prestazione di servizi, poiché il corrispettivo versato dalle società controllate costituisce il mero controvalore delle azioni cedute dalla controllante direttamente in favore dei dipendenti delle controllate, essendo stato lo stesso determinato in relazione al valore delle azioni emesse dalla controllante e successivamente trasferite ai dipendenti in forza degli accordi negoziali stipulati, viene in rilievo una ipotesi di mandato a cedere azioni in favore dei dipendenti delle società controllate, con conseguente riconducibilità della fattispecie nell’ambito del combinato disposto di cui all’art. 10, comma 1, n. 4), e n. 9), D.P.R. n. 633 del 1972.

Interessi su rimborso delle imposte sul reddito (Cass. civ., Sez. V, 27/04/2023, n. 11189)

In tema di rimborso delle imposte sul reddito, gli interessi di cui all’art. 44 del D.P.R. n. 602 del 1973 non presuppongono la mora dell’Amministrazione, ma hanno la funzione di reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente che non ha goduto della somma di denaro che ha versato al Fisco e che deve essergli restituita. Tali interessi, indipendentemente dalla buona o mala fede dell’accipiens, maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data non della domanda, ma del versamento e fino a quella dell’ordinativo del pagamento.

Inerenza nella detraibilità dell’IVA (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 28/04/2023, n. 11213)

In tema di I.V.A., ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia, tuttavia, richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica e senza che rilevino, dunque, le ragioni per cui questa non ha concretamente inizio, salva, ovviamente, l’ipotesi (con onere della relativa prova a carico dall’Ufficio), di abuso del diritto alla detrazione ovvero all’alternativo rimborso. Onde fruire della detrazione dell’I.V.A., il mancato utilizzo del bene deve essere comunque determinato, a monte, da cause indipendenti dalla volontà del soggetto acquirente, sia pure assunte in un’accezione ampia.

Principio di cassa nei redditi da lavoro autonomo (Cass. civ., Sez. V, 02/05/2023, n. 11339)

In materia d’imposte sui redditi, i redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986. Ne consegue che l’importo delle fatture emesse dal professionista, ove sia comprovato che l’incasso dei compensi professionali è avvenuto in un anno d’imposta successivo a quello di emissione delle fatture, concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo ai fini IRPEF con riguardo all’anno di effettiva riscossione e non già con riguardo a quello di emissione. Quanto all’IVA, poi, è altrettanto noto che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972, “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo”.

La base imponibile nell’Imposta Comunale sugli Immobili (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 02/05/2023, n. 11443)

In tema di Imposta Comunale sugli Immobili, ai fini della determinazione del valore imponibile, la misura del valore venale in comune commercio va ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504 del 1992, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Tali criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi.

Sanzione tributaria per omessa o ritardata trasmissione della dichiarazione (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 05/05/2023, n. 11849)

L’omessa o ritardata trasmissione di più dichiarazioni fiscali consente all’Ufficio di sanzionare le relative condotte, riconoscendosi tuttavia l’applicazione del cumulo giuridico ammesso dall’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 1997. In tale ipotesi, il comma 5 prende a specifico riferimento il caso di violazioni aventi la stessa indole commesse in periodi di imposta diversi. Pertanto va escluso che possa trovare applicazione la diversa disciplina del cumulo giuridico previsto dal comma 1, non ravvisandosi né l’unicità della condotta, né la natura formale delle violazioni della stessa disposizione di legge commesse con più azioni ad omissioni.

Estensione degli effetti dell’accertamento con adesione ai coobbligati (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 08/05/2023, n. 12184)

Il fatto che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, comma 1, definisca il sostituto d’imposta come colui che “in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri […] ed anche a titolo di acconto” non toglie che anche il sostituito debba ritenersi già originariamente (e non solo in relazione alla fase della riscossione) obbligato solidale d’imposta, e quindi egli stesso soggetto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri, in coerenza con i principi generali in materia di solidarietà passiva. Detto ciò, l’accertamento con adesione – che ha natura di concordato tra l’amministrazione ed il contribuente e si caratterizza, perciò, per la volontarietà dell’adesione – ha efficacia nei confronti del solo soggetto che tale adesione ha prestato, dovendo escludersi che possa acquisire valore, anche indiretto, nei confronti di chi abbia impugnato l’atto impositivo fondato sul valore accertato con adesione in relazione ad un diverso soggetto. A ciò consegue che l’estensione degli effetti dell’accertamento con adesione relativo ad altri coobbligati può ammettersi solo in bonam partem ed in assenza di una espressa volontà contraria del contribuente.

Principio di trasparenza nelle società di persone e litisconsorzio necessario (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 10/05/2023, n. 12590)

In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo che si prospettino questioni personali), sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. La controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

Novità per le imprese

INCENTIVI ALLE IMPRESE

Credito d’imposta per imprese gasivore – Irrilevanza del contratto di fornitura a prezzo fisso (risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate 8 maggio 2023, n. 316)

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello 8 maggio 2023 n. 316, ha precisato che, ai fini dell’accesso al credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale da parte delle imprese gasivora, non rileva la circostanza che sia stato stipulato dall’impresa un contratto di fornitura a prezzo fisso.

Nel dettaglio, la disciplina del credito d’imposta in oggetto subordina la spettanza del contributo ad un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale – calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME) – superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

L’Agenzia precisa che il calcolo dello scostamento che dimostra l’esistenza di un incremento del predetto valore (modificato nel tempo sulla base delle specifiche disposizioni) non contiene alcun rinvio al costo effettivamente sostenuto dalle imprese gasivore e deve essere operato avendo riguardo forfetariamente:

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Crediti d’imposta energia e gas relativi al II trimestre 2023 (risoluzione dell’Agenzia delle entrate 10 maggio 2023, n. 20)

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 10 maggio 2023 n. 20, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre 2023 (art. 4 del DL 34/2023).

Nello specifico, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

Criterio distintivo tra crediti inesistenti e non spettanti (norma di comportamento AIDC maggio 2023 n. 219)

La norma di comportamento AIDC maggio 2023 n. 219 fornisce un criterio distintivo per i crediti inesistenti o non spettanti:

REDDITI DI IMPRESA

Rimborso di finanziamenti infruttiferi infragruppo – Imponibilità della sopravvenienza attiva da insussistenza di passività (risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate 8 maggio 2023, n. 319)

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello 8 maggio 2023 n. 319, precisa che il rimborso anticipato di un finanziamento infragruppo e infruttifero che avviene ad un valore contabile (derivante dall’applicazione del costo ammortizzato) inferiore al valore nominale deve essere considerato come sopravvenienza attiva imponibile ex art. 88 co. 4-bis del TUIR.

L’ipotesi esaminata riguardava un finanziamento erogato ad una società IAS/IFRS-adopter, indirettamente controllata dal soggetto finanziatore, che viene anticipatamente rimborsato.

Il rimborso avveniva mediante accollo da parte della società direttamente partecipante che contestualmente rinuncia al credito verso la stessa controllata ad un importo pari al valore contabile determinato con il costo ammortizzato.

Sebbene il rimborso al valore contabile non comporti la rilevazione a Conto economico di componenti reddituali, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che il principio di derivazione rafforzata ex art. 83 del TUIR non trovi applicazione in relazione all’operazione di prestito infruttifero descritta nell’istanza di interpello, come stabilito dall’art. 5, comma 4-bis del D.M. dell’8 giugno 2011.

L’operazione, dunque, deve essere trattata ai fini fiscali in base alla sua rappresentazione giuridico-formale applicando le regole in materia di determinazione del reddito d’impresa (Titolo II, Sezione I, del TUIR).

L’Agenzia precisa altresì la rilevanza agli effetti dell’IRAP di tale componente positivo, attribuendo quindi “natura operativa” a tale sopravvenienza attiva.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Scissione societaria con beneficiario socio unico – Abuso del diritto (risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate 8 maggio 2023, n. 317)

L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello 8 maggio 2023 n. 317 ha considerato non abusiva ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000 una scissione societaria ex art. 173 del TUIR con beneficiario il socio unico della scissa.

L’ipotesi in esame riguardava la riorganizzazione di un gruppo attraverso scissione parziale di una società (Alfa) in favore del socio unico (Zeta), con cui veniva assegnata la partecipazione totalitaria in una società del gruppo.

L’Agenzia esclude il carattere abusivo dell’operazione in esame.

Novità in materia di welfare aziendale e lavoro dipendente


Decreto lavoro (D.L. 48/2023) pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023

Il D.l. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 e in vigore dal 5 maggio, ha previsto – per tutto il 2023 – l’esenzione fino a 3.000 euro per fringe benefit e bollette rimborsate in favore di dipendenti con figli a carico. 

Anche in questo caso non si tratta di una vera e propria novità, in quanto tale esenzione era stata prevista per l’anno 2022 con un ambito applicativo più ampio (art. 12, D.l. 115/2022 e art. 3, comma 10, lett. b), D.l. 176/2023). 

Dal punto di vista soggettivo, la misura è rivolta a tutti i datori di lavoro (pubblici o privati) che svolgono un’attività commerciale, un’arte o una professione e gli enti non commerciali. L’esenzione in commento, inoltre, è riservata ai lavoratori dipendenti.

Si ritengono valide le affermazioni dell’Agenzia (Circ. n. 35/2022) con riferimento all’art. 12 del Decreto Aiuti-bis. Anche la nuova disposizione può dunque considerarsi rivolta ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’art. 51 del TUIR.

Tuttavia, sono beneficiari della nuova esenzione solo i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, TUIR. Si tratta di figli a carico e cioè che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui sopra è elevato a 4.000 euro. 

Quanto all’oggetto dell’esenzione, la norma si riferisce – come il precedente art. 12 Decreto Aiuti bis – a “beni ceduti e dei servizi prestati” e a “somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”. Continua quindi ad essere inclusa nella nuova soglia di esenzione anche il cd. bonus bollette.

Sotto il profilo temporale, la misura trova applicazione limitatamente al periodo d’imposta 2023. 

Ministero del Lavoro: Decreto 21 marzo 2023 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023

Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023 il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 marzo 2023, recante “Incentivi al posticipo del pensionamento” di cui all’art. 1, comma 286, della Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).

Nel dettaglio, a decorrere dal 1°gennaio 2023, i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (c.d. quota 103) possono rinunciare all’accredito contributivo della quota di contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa.

A seguito dell’esercizio della rinuncia, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro per la quota a carico del lavoratore a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile.

L’importo dei contributi non versati è interamente corrisposto al lavoratore. Le somme corrisposte a tale titolo sono imponibili ai fini fiscali, ma non ai fini contributivi.

La corresponsione al lavoratore dell’importo dei contributi non versati cessa:

in caso di conseguimento di una pensione diretta;

o al conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia;

o, se inferiore, al raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza.

La facoltà ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, in essere o successivi, e può essere esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile. Tale facoltà è revocabile e, in caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca stessa è esercitata.

Ai fini operativi, il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento deve darne comunicazione all’INPS.

L’INPS certifica il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile entro trenta giorni dalla richiesta o dall’acquisizione della documentazione integrativa necessaria, dandone comunicazione al datore di lavoro.

Acquisita la certificazione, il datore di lavoro procede all’eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate.

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota n. 2572 del 14 aprile 2023

Con Nota n. 2572 del 14 aprile 2023, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) affronta ancora una volta il tema del “controllo a distanza dei lavoratori”, in considerazione sia dell’evoluzione tecnologica dei sistemi adottati a tal fine, sia degli orientamenti dell’Autorità garante per il trattamento dei dati personali.

La Nota, utilizzabile come un vademecum, si sofferma su vari aspetti di rilievo, tra i quali:

  • Il rispetto delle garanzie di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori;
  • il divieto assoluto di controllo intenzionale a distanza;
  • la necessità di un accordo tra datore di lavoro e RSA/RSU nel caso di installazione di impianto audiovisivo o altri strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori;
  • questioni specifiche come sistemi di geo-localizzazione o particolari disposizioni normative che favoriscono (o impongono) l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza;
  • le prestazioni lavorative tramite piattaforme digitali.


Novità in materia di IVA


Cessione al Comune da parte di impresa di aree a titolo di compensazione urbanistica aggiuntiva. Tassazione ai fini Iva (risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2023, n. 326)

La cessione ad un comune, da parte di una società, di aree a titolo di compensazione urbanistica aggiuntiva, destinate all’edilizia residenziale pubblica è un’operazione rilevante ai fini IVA.
La convenzione stipulata tra il comune e la società prevede la cessione, a titolo di compensazione, di lotti destinati all’edilizia residenziale pubblica ad un prezzo convenzionato e, pertanto, non trova applicazione la disposizione contenuta all’art. 51 della Legge 342/2000, secondo cui non è rilevante ai fini IVA la cessione nei confronti di comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.

Disciplina IVA delle operazioni di riparazione e sostituzione di prodotti (e/o loro componenti) in garanzia (risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate del 9 maggio 2023, n. 323)

L’invio dei beni difettosi dal cliente italiano ai centri di riparazione in Italia o in altro Stato Ue è un’operazione fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 633/72, in quanto difetta del carattere di onerosità e la proprietà dei beni permane in capo al cliente finale. Anche l’invio di un prodotto nuovo in sostituzione di quello originario, da uno Stato membro UE al cliente finale in Italia, è da considerarsi fuori dal campo di applicazione dell’IVA. Infatti, il bene viene consegnato in ragione degli obblighi di garanzia, già parte del prezzo della vendita iniziale assoggettato a imposta.

Trattamento ai fini IVA della sanzione per la violazione da parte dell’utente delle condizioni generali di contratto di parcheggio (risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate del 9 maggio 2023, n. 320)

La sanzione fissa applicata e riscossa dal gestore di un parcheggio per la violazione delle condizioni generali del contratto stipulato tra la società e gli utenti dell’area di sosta fa parte dell’attività di controllo inclusa nella prestazione di servizi e, quindi, è soggetta a IVA.

GRUPPO IVA– Operazioni tra stabili organizzazioni di un medesimo soggetto di cui una stabilita in Italia, non facente parte di un Gruppo IVA ivi costituito, e l’altra localizzata in un Paese extra UE (Regno Unito) e ivi partecipante ad un Gruppo IVA (risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate del 8 maggio 2023, n. 314)

I gruppi IVA stabiliti al di fuori dell’UE non dovrebbero avere alcun effetto nel sistema Iva-UE. Quindi le prestazioni di servizi effettuate tra le due sedi secondarie dello stesso soggetto sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA, non essendo il gruppo IVA istituito nel Regno Unito equiparabile ad un gruppo Iva istituito in un Paese Ue

Aliquota IVA – Cessione succo a base di purea di frutta – N. 74) Tabella A – Parte III allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 (risposta a istanza di interpello dell’Agenzia delle entrate del 8 maggio 2023, n. 312)

Non possono beneficiare dell’aliquota IVA al 10% i preparati a base di purea di frutta confezionati, e ciò in quanto i prodotti in questione non possiedono le caratteristiche riconducibili alla voce 2008 della tariffa doganale “Frutta altrimenti preparata e conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06)” con riferimento alla quale il n. 74) Tabella A, Parte III allegata al DPR n. 633/1972 prevede l’applicazione dell’IVA con aliquota del 10%

Ministero dell’Economia e delle Finanze: Comunicato n. 75 del 09 maggio 2023

In vista dell’attuazione della riforma fiscale, in cui è prevista una revisione organica del sistema, il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che è in arrivo il via libera degli organismi Ue al rinnovo dell’autorizzazione ad applicare lo split payment (scissione dei pagamenti) dell’IVA, in scadenza il 30 giugno 2023. Il meccanismo – già autorizzato con decisione di esecuzione 2017/784 del Consiglio Ue e successivamente modificata con decisione di esecuzione 2020/1105 del Consiglio Ue – si applica alle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché degli enti pubblici economici e delle fondazioni, delle società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o da enti e fondazioni e nei confronti di società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. Con l’autorizzazione lo split payment continuerà pertanto ad applicarsi senza soluzione di continuità e, almeno nella prima fase, nei confronti dei medesimi soggetti oggi interessati dalla misura.

Esenzioni delle prestazioni di servizi strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale, effettuate da organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale (Corte di Giustizia, sentenza del 11 maggio 2023, C-620/21)

L’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che:

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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti,

e-IUS Tax & Legal