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La conciliazione giudiziale è lo strumento con cui contribuente ed ente impositore possono definire una controversia tributaria già pendente, concordando le somme dovute e beneficiando della riduzione delle sanzioni prevista dalla legge. Può intervenire durante il processo tributario e, nei casi previsti, anche nel giudizio di Cassazione. La scelta richiede di confrontare le prospettive del contenzioso con gli effetti economici e processuali dell’accordo, considerando i rilievi contestati, le prove disponibili e le conseguenze della prosecuzione del giudizio.
Conciliazione giudiziale tributaria: cos’è e quando si applica
La conciliazione giudiziale tributaria è l’accordo con cui il contribuente e l’Agenzia delle Entrate, o altro ente impositore, definiscono in tutto o in parte una controversia tributaria dopo l’instaurazione del processo davanti alla Corte di giustizia tributaria. La disciplina è contenuta negli articoli 48 e seguenti del D.Lgs. 546/1992.
L’istituto può riguardare l’intero valore della lite o soltanto una parte delle contestazioni, lasciando alla decisione del giudice gli aspetti sui quali le parti non raggiungono un’intesa. La conciliazione può intervenire nel primo e nel secondo grado di giudizio e, nei casi previsti dalla disciplina vigente, anche nelle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione, dove l’accordo si costruisce sull’importo già definito nelle fasi di merito e beneficia della riduzione sanzionatoria propria di quel grado.
Il ricorso alla conciliazione tributaria presuppone una valutazione tecnica delle probabilità di successo del ricorso, della solidità delle prove raccolte e del rischio di soccombenza sulle spese di giudizio. La decisione richiede spesso di verificare congiuntamente se il rilievo contestato è fondato dal punto di vista fiscale, se le cifre in discussione trovano riscontro nella contabilità, e quali sono le concrete probabilità di successo in giudizio.
Come si svolge la conciliazione giudiziale tributaria
La procedura di conciliazione può svilupparsi fuori udienza oppure in udienza. A queste modalità si aggiunge la possibilità che la Corte di giustizia tributaria formuli una proposta conciliativa alle parti. Forma dell’accordo, momento del perfezionamento e modalità di definizione del giudizio cambiano in base al percorso seguito.
Conciliazione fuori udienza
La conciliazione fuori udienza può essere raggiunta dalle parti durante la pendenza del giudizio mediante un’istanza congiunta, sottoscritta personalmente o dai difensori, per la definizione totale o parziale della controversia. L’accordo indica le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento. In caso di definizione totale cessa la materia del contendere; se l’accordo riguarda soltanto una parte della controversia, il processo prosegue per le questioni rimaste escluse.
Conciliazione in udienza
Nella conciliazione in udienza ciascuna parte può presentare istanza per la definizione totale o parziale della controversia entro il termine previsto dalla disciplina processuale. Se ricorrono le condizioni di ammissibilità, la Corte invita le parti alla conciliazione e può rinviare la causa a una successiva udienza per consentire il raggiungimento dell’accordo. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, che indica le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento.
Proposta di conciliazione della Corte di giustizia tributaria
La Corte di giustizia tributaria può formulare alle parti una proposta conciliativa della Corte, tenendo conto dell’oggetto del giudizio e dei precedenti giurisprudenziali. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza e le parti restano libere di raggiungere o meno l’accordo.
Valutazione della conciliazione durante il contenzioso
La decisione di aderire a una conciliazione giudiziale si fonda sulla stima delle probabilità di successo del giudizio, da ricavare dalla forza delle argomentazioni difensive, dalla solidità delle prove disponibili e dagli orientamenti giurisprudenziali sul rilievo contestato. Su questa base si confronta il risultato certo dell’accordo con il beneficio atteso dalla prosecuzione della causa, ponderato in base al rischio di soccombenza: quanto più la posizione è esposta, tanto più la conciliazione risulta conveniente.
La valutazione comprende la ricostruzione contabile e fiscale della pretesa, l’esame dei motivi di ricorso e il confronto tra le somme concordabili e gli effetti economici di una possibile decisione sfavorevole. Per imprese e gruppi societari possono assumere rilievo anche gli effetti sul bilancio, sulla fiscalità dei periodi interessati e sui processi decisionali interni.
Nei contenziosi relativi a operazioni straordinarie, patrimoni articolati o strutture societarie complesse, la valutazione della conciliazione tributaria può riguardare anche gli effetti fiscali e patrimoniali connessi all’operazione, tenendo conto delle conseguenze che possono estendersi oltre la singola annualità oggetto di controversia.
Nei casi in cui la controversia coinvolga profili fiscali, contabili o societari tra loro connessi, la valutazione della conciliazione può richiedere un esame coordinato delle diverse implicazioni. Per approfondire la posizione e le possibili modalità di definizione, è possibile contattare i professionisti e-IUS.
Effetti della conciliazione sul processo tributario
La conciliazione giudiziale definisce il giudizio per la parte coperta dall’accordo e determina le imposte, gli interessi e le sanzioni dovute secondo quanto concordato. In caso di conciliazione parziale, il processo prosegue per le questioni rimaste escluse dall’intesa.
L’accordo conciliativo può regolare anche le spese del giudizio. In mancanza di diversa pattuizione, ciascuna parte sostiene di regola le proprie; la Corte, in caso di definizione totale, dichiara cessata la materia del contendere e provvede sulle spese secondo quanto risultante dall’intesa o, in assenza, secondo i criteri processuali applicabili.
Riduzione delle sanzioni
La riduzione delle sanzioni varia in base al grado di giudizio nel quale si perfeziona la conciliazione:
- sanzioni applicate nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge, se la conciliazione si perfeziona nel primo grado di giudizio;
- sanzioni applicate nella misura del 50% del minimo previsto dalla legge, se la conciliazione si perfeziona nel secondo grado di giudizio.
Le percentuali riguardano le sanzioni amministrative collegate ai tributi oggetto della definizione e non modificano l’imposta e gli interessi dovuti secondo l’accordo.
Perfezionamento dell’accordo
Il momento del perfezionamento varia in base alla modalità scelta. Nella conciliazione fuori udienza coincide con la sottoscrizione dell’accordo; nella conciliazione in udienza con la redazione del processo verbale. Il versamento dell’intero importo dovuto o, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni. In caso di mancato pagamento si applicano le regole previste per il recupero delle somme residue dovute in base all’accordo.
Conciliazione giudiziale e accertamento con adesione: differenze
La conciliazione giudiziale e l’accertamento con adesione consentono di definire la pretesa fiscale con sanzioni ridotte, ma intervengono in fasi diverse. L’accertamento con adesione opera nella fase precedente al giudizio, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 218/1997, mentre la conciliazione interviene quando la controversia è già pendente.
| Elemento | Accertamento con adesione | Conciliazione giudiziale |
|---|---|---|
| Fase del rapporto | Prima dell’instaurazione del giudizio | Durante il processo tributario e, nei casi previsti, nel giudizio di Cassazione |
| Riduzione sanzioni | A un terzo del minimo previsto | 40% in primo grado, 50% in secondo grado, 60% in Cassazione |
| Soggetti coinvolti | Contribuente e ufficio competente | Parti della controversia; la Corte può formulare una proposta conciliativa nei casi previsti |
| Effetto sul contenzioso | Può consentire la definizione della pretesa prima del giudizio | Definisce totalmente o parzialmente un giudizio già pendente |
La scelta tra i due strumenti dipende dalla fase in cui viene valutata la definizione della pretesa. Prima dell’instaurazione del giudizio può trovare applicazione l’accertamento con adesione; durante il processo la conciliazione consente di raggiungere un accordo sulla controversia pendente. La valutazione deve tenere conto della pretesa contestata, dello stato del procedimento e delle conseguenze fiscali ed economiche della definizione rispetto alla prosecuzione del giudizio.
Domande frequenti
La conciliazione giudiziale sospende il pagamento delle somme richieste nell’atto impugnato?
La conciliazione non produce automaticamente una sospensione del pagamento. La riscossione delle somme oggetto dell’atto impugnato segue le regole ordinarie fino al perfezionamento dell’accordo, salvo che il contribuente abbia ottenuto una sospensione giudiziale o amministrativa in relazione al procedimento pendente.
È possibile revocare un accordo di conciliazione già perfezionato?
Una volta perfezionato, secondo le modalità previste per la conciliazione fuori udienza o in udienza, l’accordo produce gli effetti di legge e non è revocabile unilateralmente. Il mancato pagamento delle somme dovute non fa venire meno l’accordo, ma comporta l’iscrizione a ruolo delle somme residue secondo le regole previste per il recupero.
L’accordo conciliativo sostituisce la pretesa fiscale originaria?
Con il perfezionamento della conciliazione, la pretesa fiscale per la parte definita viene sostituita da quella risultante dall’accordo. Gli importi oggetto di successiva riscossione sono quindi quelli determinati in sede conciliativa, mentre la pretesa originariamente contestata perde rilievo per i profili coperti dalla definizione.
Cosa succede se una sola parte propone la conciliazione e l’altra rifiuta?
In assenza di accordo tra le parti, il giudizio prosegue secondo il rito ordinario. La proposta di conciliazione formulata da una sola parte, se non accettata dall’altra, non produce alcun effetto sul procedimento e non pregiudica le difese già svolte.
La conciliazione giudiziale può riguardare anche gli interessi e non solo le sanzioni?
Sì. L’accordo conciliativo definisce l’intero rapporto tributario per la parte coperta dall’intesa, quindi determina anche l’imposta e gli interessi dovuti, non soltanto la misura delle sanzioni. La riduzione sanzionatoria prevista dalla legge si applica in aggiunta alla definizione dell’imposta concordata tra le parti.


