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L’accertamento con adesione è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario che consente al contribuente e all’Agenzia delle Entrate di definire in via concordata la pretesa fiscale, evitando il giudizio davanti alla Corte di giustizia tributaria. La disciplina prevede un confronto sui rilievi contestati, con riduzione delle sanzioni ed effetti sui termini di impugnazione. Il procedimento può essere attivato in momenti diversi, anche dopo accessi o verifiche, a seguito dello schema d’atto oppure dopo la notifica dell’atto impositivo, secondo le condizioni previste dal D.Lgs. 218/1997.
Accertamento con adesione: cos’è e quando si applica
L’accertamento con adesione è una forma di definizione concordata dei rilievi formulati dall’Agenzia delle Entrate. Consente al contribuente di discutere la pretesa fiscale con l’Ufficio accertatore e di chiudere la vicenda con il pagamento delle imposte dovute, degli interessi e delle sanzioni ridotte, senza attivare il contenzioso.
L’istituto può intervenire in momenti diversi del procedimento di accertamento. Il contribuente può chiedere una proposta di accertamento dopo accessi, ispezioni o verifiche; nei casi soggetti al contraddittorio preventivo può presentare istanza a seguito dello schema d’atto; per gli atti non soggetti a tale contraddittorio può attivare la procedura dopo la notifica e prima dell’impugnazione.
La disciplina dell’accertamento con adesione è stata modificata dalla riforma fiscale, che ha coordinato l’istituto con lo schema d’atto e con il contraddittorio preventivo previsto dall’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente. Lo schema assegna al contribuente almeno sessanta giorni per presentare osservazioni e, nei casi disciplinati dal D.Lgs. 218/1997, si coordina con la possibilità di richiedere l’accertamento con adesione.
Quali atti e imposte possono essere definiti con adesione
La normativa dell’accertamento con adesione comprende gli accertamenti relativi alle imposte sui redditi e all’IVA, il recupero di determinati crediti indebitamente compensati e gli accertamenti relativi alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale. L’applicabilità dell’istituto va verificata rispetto alla natura dell’atto e alle regole previste per la specifica pretesa tributaria.
L’ambito applicativo può comprendere anche accertamenti parziali e accertamenti derivanti da controlli sostanziali, in relazione alla natura della pretesa e agli elementi che possono essere esaminati nel procedimento di adesione. La presenza di componenti valutative o di questioni suscettibili di confronto con l’Ufficio incide sulla possibilità di arrivare a una rideterminazione della pretesa.
Come si avvia il procedimento di accertamento con adesione
Il procedimento può essere attivato dall’Ufficio nei casi previsti dalla legge oppure su istanza del contribuente. L’avvio cambia in base alla fase del controllo, alla presenza del contraddittorio preventivo e all’eventuale notifica dell’atto impositivo. Il confronto con l’Ufficio è diretto a verificare se i rilievi e la relativa quantificazione possano essere definiti mediante accordo.
Quando opera il contraddittorio preventivo, l’Ufficio comunica al contribuente uno schema d’atto con la pretesa che intende formalizzare. Il contribuente può presentare osservazioni oppure, nei termini previsti, richiedere l’apertura del procedimento di adesione.
Istanza del contribuente e momento di presentazione
La possibilità di presentare l’istanza dipende dal percorso seguito dall’accertamento. Dopo accessi, ispezioni o verifiche, il contribuente può chiedere all’Ufficio la formulazione di una proposta. Per gli atti soggetti al contraddittorio preventivo, l’istanza di adesione va presentata entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema d’atto.
I termini cambiano in relazione al procedimento seguito. Per gli atti non soggetti al contraddittorio preventivo, l’istanza presentata prima del ricorso determina, secondo la disciplina dell’istanza di adesione, una sospensione del termine di impugnazione di novanta giorni. Se l’atto è stato preceduto dallo schema d’atto, l’istanza può essere proposta anche nei quindici giorni successivi alla notifica e, in questo caso, la sospensione è di trenta giorni.
Contraddittorio e confronto con l’Ufficio
Il contraddittorio si sviluppa attraverso uno o più incontri tra il contribuente, eventualmente assistito da un difensore, e i funzionari dell’Ufficio accertatore. Nel confronto vengono esaminati i rilievi contestati, la documentazione prodotta e le argomentazioni tecniche che possono incidere sulla quantificazione delle imposte dovute. L’esito può condurre a una determinazione concordata dell’imponibile e dell’imposta.
Se il confronto ha esito positivo, viene redatto l’atto di adesione sottoscritto dalle parti, con indicazione degli elementi definiti, delle imposte, degli interessi e delle sanzioni. In assenza di accordo, l’Ufficio può proseguire secondo le regole applicabili, mentre il contribuente conserva la possibilità di impugnare l’atto entro il termine residuo.
Quando dall’esame dell’atto e della documentazione emergono contestazioni ridiscutibili con l’Ufficio, è opportuno coordinare il confronto amministrativo con i termini di impugnazione e con gli eventuali effetti dell’atto sulla riscossione, per evitare che la trattativa faccia perdere le tutele ancora disponibili.
Per esaminare i rilievi contestati e valutare il percorso da seguire, è possibile contattare e-IUS per ricevere assistenza nella gestione del confronto con l’Agenzia delle Entrate.
Termini dell’accertamento con adesione ed effetti sul ricorso
I termini dell’accertamento con adesione incidono direttamente sulla possibilità di proporre ricorso tributario davanti alla Corte di giustizia tributaria. La durata della sospensione dipende dalla modalità con cui è stata attivata la procedura e dalla presenza o meno del contraddittorio preventivo.
Termini per presentare l’istanza
Per un avviso di accertamento, di rettifica o un atto di recupero non soggetto al contraddittorio preventivo, l’istanza può essere presentata entro il termine previsto per il ricorso e prima dell’impugnazione. Quando opera il contraddittorio preventivo, il contribuente può chiedere l’adesione entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema d’atto.
Se l’atto preceduto dallo schema viene successivamente notificato, è possibile presentare l’istanza nei quindici giorni successivi alla notifica, a meno che il contribuente non abbia già chiesto l’adesione nella fase dello schema d’atto.
Sospensione dei termini di impugnazione
Per gli atti ai quali non si applica il contraddittorio preventivo, l’istanza presentata entro il termine per il ricorso comporta una sospensione di novanta giorni. La disciplina prevede invece una sospensione di trenta giorni quando l’istanza è proposta nei quindici giorni successivi alla notifica di un atto preceduto dallo schema d’atto. Il termine effettivo deve quindi essere determinato in base al percorso procedurale seguito.
Il periodo di sospensione previsto per l’accertamento con adesione è cumulabile con la sospensione feriale dei termini processuali. Il calcolo della scadenza per l’impugnazione deve pertanto considerare sia il regime applicabile all’istanza sia l’eventuale periodo feriale.
Riduzione delle sanzioni ed effetti dell’accertamento con adesione
La riduzione delle sanzioni è uno degli effetti dell’accertamento con adesione. Per le violazioni interessate dalla definizione, la riduzione a un terzo opera sul minimo previsto dalla legge, secondo le condizioni stabilite dal D.Lgs. 218/1997. Restano escluse le sanzioni che la stessa normativa sottrae al beneficio.
Come si riducono le sanzioni
Il calcolo delle sanzioni nell’accertamento con adesione assume come riferimento il minimo previsto per la violazione oggetto della definizione e applica la misura ridotta prevista dalla legge.
Definitività dell’accordo e ulteriori accertamenti
L’atto di adesione perfezionato non è impugnabile dal contribuente né modificabile dall’Ufficio, salvo le ipotesi nelle quali la legge consente un’ulteriore attività accertatrice.
Gli effetti della definizione riguardano i periodi d’imposta, i tributi e gli elementi compresi nell’atto. Le annualità e le fattispecie estranee alla definizione restano soggette alle ordinarie regole di controllo e accertamento.
Perfezionamento dell’accertamento con adesione
L’accertamento con adesione si perfeziona con il versamento dell’intero importo dovuto oppure, nei casi in cui è ammesso il pagamento rateale, con il versamento della prima rata entro venti giorni dalla redazione dell’atto di adesione. Se il pagamento non avviene entro il termine previsto, la definizione non si perfeziona.
Accertamento con adesione e acquiescenza: quali differenze
L’accertamento con adesione e l’acquiescenza tributaria sono due strumenti di definizione dell’atto con presupposti e conseguenze differenti. L’adesione apre un confronto con l’Ufficio e può condurre alla rideterminazione della pretesa fiscale; l’acquiescenza comporta invece l’accettazione dell’atto e la rinuncia all’impugnazione, con l’applicazione della riduzione sanzionatoria prevista dalla disciplina.
Con l’acquiescenza, il contribuente accetta le somme richieste nell’atto e rinuncia a contestarle in giudizio. L’accertamento con adesione consente invece di discutere gli elementi compresi nella pretesa nei limiti previsti dalla legge e richiede lo svolgimento del relativo procedimento.
| Elemento | Accertamento con adesione | Acquiescenza |
|---|---|---|
| Confronto sulla pretesa | Sì, mediante procedimento di adesione | No, accettazione dell’atto |
| Riduzione sanzioni | Un terzo del minimo nei casi previsti | Riduzione prevista per l’acquiescenza |
| Effetti sui termini del ricorso | Sospensione secondo il regime applicabile | Nessuna sospensione derivante dall’acquiescenza |
La scelta tra i due istituti dipende dalla natura dei rilievi e dalla presenza di elementi che possono essere discussi con l’Ufficio. Se la pretesa presenta questioni valutative o elementi documentali suscettibili di diversa ricostruzione, l’adesione consente di aprire un confronto sulla quantificazione. L’acquiescenza presuppone invece l’accettazione dell’atto e dei relativi effetti.


